Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 1876/2018

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1876 della Commissione, del 29 novembre 2018, relativa all'approvazione della tecnologia impiegata negli alternatori efficienti a 12 Volt per l'uso nei veicoli commerciali leggeri con motore a combustione interna convenzionale come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 dei veicoli commerciali leggeri in applicazione del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Pubblicato: 29/11/2018 In vigore dal: 29/11/2018 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1876 della Commissione, del 29 novembre 2018, relativa all'approvazione della tecnologia impiegata negli alternatori efficienti a 12 Volt per l'uso nei veicoli commerciali leggeri con motore a combustione interna convenzionale come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 dei veicoli commerciali leggeri in applicazione del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE.) EN: Commission Implementing Decision (EU) 2018/1876 of 29 November 2018 on the approval of the technology used in 12 Volt efficient alternators for use in conventional combustion engine powered light commercial vehicles as an innovative technology for reducing CO2 emissions from light commercial vehicles pursuant to Regulation (EU) No 510/2011 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance.)

Testo normativo

30.11.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 306/53 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1876 DELLA COMMISSIONE del 29 novembre 2018 relativa all'approvazione della tecnologia impiegata negli alternatori efficienti a 12 Volt per l'uso nei veicoli commerciali leggeri con motore a combustione interna convenzionale come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO 2 dei veicoli commerciali leggeri in applicazione del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell'ambito dell'approccio integrato dell'Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO 2 dei veicoli leggeri ( 1 ) , in particolare l'articolo 12, paragrafo 4, considerando quanto segue: (1) Il 22 dicembre 2017 il fornitore Mitsubishi Electric Corporation (MELCO), rappresentato nell'Unione da MELCO Electric Automotive Europe B.V., ha inoltrato una domanda di approvazione dell'alternatore MELCO GXi come eco-innovazione per i veicoli di categoria N 1 . La domanda è stata valutata in conformità dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 510/2011 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2014 della Commissione ( 2 ) . (2) Le informazioni fornite nella domanda dimostrano che sono soddisfatti i criteri e le condizioni di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 510/2011 e agli articoli 2 e 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2014. Di conseguenza l'alternatore MELCO GXi applicato ai veicoli N 1 dovrebbe essere approvato come eco-innovazione. (3) Con le decisioni di esecuzione 2013/341/UE ( 3 ) , 2014/465/UE ( 4 ) , (UE) 2015/158 ( 5 ) , (UE) 2015/295 ( 6 ) , (UE) 2015/2280 ( 7 ) e (UE) 2016/588 ( 8 ) la Commissione ha approvato sei domande relative a tecnologie che contribuiscono a migliorare l'efficienza degli alternatori per i veicoli di categoria M 1 . In base all'esperienza acquisita con la valutazione di tali domande nonché alle informazioni contenute nella domanda di MELCO Electric Automotive Europe B.V. che è all'origine della presente decisione, si è dimostrato in modo soddisfacente e concludente che l'alternatore MELCO GXi per i veicoli di categoria N 1 , a 12 Volt (12 V) e con un'efficienza minima compresa fra 73,4 % e 74,2 %, a seconda del gruppo propulsore, soddisfa i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 510/2011 e al regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2014, consentendo una riduzione delle emissioni di CO 2 pari ad almeno 1 g CO 2 /km rispetto a un alternatore di riferimento avente un'efficienza del 67 %. (4) È pertanto opportuno offrire ai costruttori la possibilità di chiedere a un'autorità di omologazione ai sensi della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 9 ) la certificazione dei risparmi di CO 2 realizzati nei veicoli dotati di alternatori efficienti a 12 V che soddisfano le suddette condizioni. Al fine di garantire che siano certificati solo i risparmi di CO 2 dei veicoli dotati di alternatori conformi alle suddette condizioni, i costruttori dovrebbero fornire all'autorità di omologazione, insieme alla domanda di certificazione, una relazione di verifica stilata da un organismo di certificazione indipendente a riprova della conformità. (5) Se l'autorità di omologazione ritiene che l'alternatore a 12 V non soddisfa le condizioni stabilite nella presente decisione, la domanda di certificazione dei risparmi dovrebbe essere respinta. (6) È opportuno approvare la metodologia di prova per determinare i risparmi di CO 2 realizzati grazie agli alternatori efficienti a 12 V. (7) Al fine di determinare i risparmi di CO 2 di un veicolo dotato di un alternatore efficiente a 12 V, è necessario stabilire la tecnologia di riferimento rispetto alla quale valutare l'efficienza dell'alternatore. In base all'esperienza acquisita, è opportuno considerare come tecnologia appropriata di riferimento l'alternatore a 12 V con efficienza di 67 %. (8) I risparmi di CO 2 di un veicolo dotato di alternatore efficiente a 12 V possono essere parzialmente dimostrati con la prova di cui all'allegato XII del regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione ( 10 ) . È pertanto necessario assicurare che si tenga conto di tale copertura parziale nella metodologia di prova per i risparmi di CO 2 dei veicoli dotati di alternatori efficienti a 12 V. (9) Al fine di favorire una maggiore diffusione degli alternatori efficienti a 12 V nei veicoli nuovi, il costruttore dovrebbe altresì avere la facoltà di chiedere in un'unica domanda la certificazione dei risparmi di CO 2 dei veicoli dotati di più di un alternatore efficiente a 12 V. È pertanto opportuno garantire che, laddove si usufruisca di tale facoltà, si applichi un meccanismo che promuova la diffusione solo di quegli alternatori che offrono la massima efficienza. (10) Al fine di determinare il codice generale di innovazione ecocompatibile da utilizzare nei pertinenti documenti di omologazione di cui agli allegati I, VIII e IX della direttiva 2007/46/CE, si dovrebbe specificare il codice individuale da utilizzare per la tecnologia innovativa, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Approvazione La tecnologia utilizzata nell'alternatore MELCO GXi per i veicoli di categoria N 1 è approvata come tecnologia innovativa ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 510/2011. Articolo 2 Domanda di certificazione dei risparmi di CO 2 1.   Il costruttore può chiedere la certificazione dei risparmi di CO 2 realizzati grazie a uno o più alternatori efficienti a 12 Volt (V) destinati a essere utilizzati nei veicoli di categoria N 1 a patto che ciascun alternatore sia un componente impiegato esclusivamente per caricare la batteria del veicolo e per alimentare il sistema elettrico del veicolo quando il motore a combustione è acceso, e soddisfi una delle seguenti condizioni: a) se l'alternatore efficiente a 12 V ha una massa non superiore alla massa di 7 kg dell'alternatore di riferimento, la sua efficienza, determinata in conformità all'allegato, è almeno pari a: i) 73,8 % per i veicoli a benzina; ii) 73,4 % per i veicoli a benzina turbo; iii) 74,2 % per i veicoli diesel; b) se l'alternatore efficiente a 12 V ha una massa superiore alla massa di 7 kg dell'alternatore di riferimento, il veicolo dotato dell'alternatore efficiente deve soddisfare la soglia minima di riduzione di 1 g CO 2 /km di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2014; la riduzione è determinata tenendo conto della massa in eccesso secondo la formula 10 di cui all'allegato della presente decisione; la massa in eccesso è verificata e confermata nella relazione di verifica da presentare all'autorità di omologazione insieme alla domanda di certificazione. 2.   La domanda di certificazione dei risparmi realizzati grazie a uno o più alternatori efficienti è corredata di una relazione di verifica indipendente che certifica che l'alternatore o gli alternatori soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1, verifica e conferma la massa dell'alternatore. 3.   L'autorità di omologazione respinge la domanda di certificazione se l'alternatore o gli alternatori non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1. Articolo 3 Certificazione dei risparmi di CO 2 1.   La riduzione delle emissioni di CO 2 realizzata grazie all'uso di un alternatore efficiente di cui all'articolo 2, paragrafo 1, è determinata secondo il metodo stabilito nell'allegato. 2.   Se un costruttore presenta domanda di certificazione dei risparmi di CO 2 della versione di un veicolo dotata di più di un alternatore efficiente di cui all'articolo 2, paragrafo 1, l'autorità di omologazione determina quale degli alternatori sottoposti a prova realizza i risparmi di CO 2 più bassi e registra il valore più basso nei pertinenti documenti di omologazione. Tale valore è indicato nel certificato di conformità a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2014. Articolo 4 Codice di eco-innovazione Il codice di eco-innovazione n. 24 è inserito nella documentazione di omologazione laddove si fa riferimento alla presente decisione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2014. Articolo 5 Entrata in vigore La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2018 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER ( 1 ) GU L 145 del 31.5.2011, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2014 della Commissione, del 25 aprile 2014, che stabilisce una procedura di approvazione e certificazione di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO 2 dei veicoli commerciali leggeri a norma del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 125 del 26.4.2014, pag. 57 ). ( 3 ) Decisione di esecuzione 2013/341/UE della Commissione, del 27 giugno 2013, relativa all'approvazione dell'alternatore ad efficienza di generazione «Valeo Efficient Generation Alternator» come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO 2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 179 del 29.6.2013, pag. 98 ). ( 4 ) Decisione di esecuzione 2014/465/UE della Commissione, del 16 luglio 2014, relativa all'approvazione dell'alternatore efficiente DENSO come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO 2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e recante modifica della decisione di esecuzione 2013/341/UE della Commissione ( GU L 210 del 17.7.2014, pag. 17 ). ( 5 ) Decisione di esecuzione (UE) 2015/158 della Commissione, del 30 gennaio 2015, relativa all'approvazione di due alternatori ad alta efficienza Robert Bosch GmbH come tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO 2 delle autovetture in applicazione del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 26 del 31.1.2015, pag. 31 ). ( 6 ) Decisione di esecuzione (UE) 2015/295 della Commissione, del 24 febbraio 2015, relativa all'approvazione dell'alternatore efficiente MELCO GXi come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO 2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 53 del 25.2.2015, pag. 11 ). ( 7 ) Decisione di esecuzione (UE) 2015/2280 della Commissione, del 7 dicembre 2015, relativa all'approvazione dell'alternatore efficiente DENSO come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO 2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 322 dell'8.12.2015, pag. 64 ). ( 8 ) Decisione di esecuzione (UE) 2016/588 della Commissione, del 14 aprile 2016, relativa all'approvazione della tecnologia a 12 Volt degli alternatori efficienti come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO 2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 101 del 16.4.2016, pag. 25 ). ( 9 ) Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli ( GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1 ). ( 10 ) Regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EUR 5 ed EUR 6) e all'ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo ( GU L 199 del 28.7.2008, pag. 1 ). ALLEGATO METODOLOGIA PER LA DETERMINAZIONE DEI RISPARMI DI CO 2 DI UN ALTERNATORE EFFICIENTE A 12 V PER VEICOLI DI CATEGORIA N1 CON MOTORE A COMBUSTIONE INTERNA CONVENZIONALE 1. Introduzione Al fine di determinare i risparmi di CO 2 attribuibili all'uso di un alternatore efficiente in un veicolo di categoria N1 è necessario specificare quanto segue: (1) le condizioni di prova; (2) le apparecchiature di prova; (3) la determinazione dell'efficienza dell'alternatore efficiente e dell'alternatore di riferimento; (4) il calcolo dei risparmi di CO 2 ; (5) il calcolo dell'errore statistico. Simboli, parametri e unità Simboli latini — Risparmi di CO 2 [g CO 2 /km] CO 2 — Biossido di carbonio CF — Fattore di conversione (l/100 km) - (g CO 2 /km) [gCO 2 /l] quale definito nella tabella 3 h — Frequenza come definita nella tabella 1 I — Intensità della corrente usata per la misurazione [A] m — Numero di misurazioni del campione M — Coppia (Nm) n — Frequenza di rotazione [min – 1 ] come definita nella tabella 1 P — Potenza [W] — Deviazione standard dell'efficienza dell'alternatore eco-innovativo [%] — Deviazione standard dell'efficienza media dell'alternatore eco-innovativo [%] — Deviazione standard dei risparmi totali di CO 2 [g CO 2 /km] U — Tensione di prova usata per la misurazione [V] v — Velocità media di guida del NEDC (New European Driving Cycle - Nuovo ciclo di guida europeo) [km/h] V Pe — Consumo di energia effettiva [l/kWh] quale definito nella tabella 2 — Sensibilità dei risparmi calcolati di CO 2 rispetto all'efficienza dell'alternatore eco-innovativo Simboli greci Δ — Differenza η — Efficienza dell'alternatore di riferimento [%] η EI — Efficienza dell'alternatore efficiente [%] — Efficienza media dell'alternatore eco-innovativo al punto di funzionamento i [%] Pedici L'indice i si riferisce al punto di funzionamento L'indice j si riferisce alla misurazione del campione EI — Eco-innovativo m — Meccanico RW — Condizioni reali TA — Condizioni di omologazione B — Riferimento 2. Condizioni e apparecchiatura di prova Le condizioni di prova soddisfano i requisiti specificati nella norma ISO 8854:2012 ( 1 ) . Le apparecchiature di prova sono conformi alle specifiche di cui alla norma ISO 8854:2012. 3. Misurazioni e determinazione dell'efficienza L'efficienza dell'alternatore efficiente è determinata conformemente alla norma ISO 8854:2012, ad eccezione degli elementi specificati nel presente paragrafo. Le misurazioni sono effettuate in vari punti di funzionamento «i», come definito nella tabella 1. L'intensità della corrente dell'alternatore è definita come metà della corrente nominale per tutti i punti di funzionamento. La tensione e la corrente di uscita dell'alternatore devono essere mantenuti costanti per ogni velocità, con una tensione di 14,3 V. Tabella 1 Punti di funzionamento Punto di funzionamento i Periodo di stabilizzazione [s] Frequenza di rotazione n i [min – 1 ] Frequenza h i 1 1 200 1 800 0,25 2 1 200 3 000 0,40 3 600 6 000 0,25 4 300 10 000 0,10 L'efficienza è calcolata secondo la formula 1. Formula 1 Tutte le misurazioni dell'efficienza sono effettuate consecutivamente almeno cinque (5) volte. È calcolata la media delle misurazioni presso ogni punto di funzionamento ( ). L'efficienza dell'alternatore eco-innovativo (η EI ) è calcolata secondo la formula 2. Formula 2 L'alternatore efficiente consente di risparmiare energia meccanica in condizioni reali (ΔP mRW ) e in condizioni di omologazione (ΔP mTA ) come definito nella formula 3. Formula 3 Dove l'energia meccanica risparmiata in condizioni reali (ΔP mRW ) è calcolata secondo la formula 4 e l'energia meccanica risparmiata in condizioni di omologazione (ΔP mTA ) secondo la formula 5. Formula 4 Formula 5 dove P RW : potenza necessaria in condizioni reali [W], pari a 750 W P TA : potenza necessaria in condizioni di omologazione [W], pari a 350 W η B : efficienza dell'alternatore di riferimento [%], pari a 67 % 4. Calcolo dei risparmi di CO 2 I risparmi di CO 2 dell'alternatore efficiente sono calcolati con la seguente formula: Formula 6 dove v : velocità media di guida del NEDC [km/h], pari a 33,58 km/h V Pe : consumo di energia effettiva, specificato nella seguente tabella 2 Tabella 2 Consumo di energia effettiva Tipo di motore Consumo di energia effettiva (V Pe ) [l/kWh] Benzina 0,264 Benzina turbo 0,280 Diesel 0,220 CF : il fattore specificato nella seguente tabella 3 Tabella 3 Fattore di conversione del carburante Tipo di carburante Fattore di conversione (l/100 km) – (g CO 2 /km) (CF) [gCO 2 /l] Benzina 2 330 Diesel 2 640 5. Calcolo dell'errore statistico È necessario quantificare, nei risultati del metodo di prova, gli errori statistici causati dalle misurazioni. Per ogni punto di funzionamento si calcola la deviazione standard definita dalla seguente formula: Formula 7 La deviazione standard del valore dell'efficienza dell'alternatore efficiente ( ) è calcolata secondo la formula 8: Formula 8 La deviazione standard dell'efficienza dell'alternatore ( ) comporta un errore nei risparmi di CO 2 ( ). Tale errore è calcolato secondo la formula 9. Formula 9 Significatività statistica Per ogni tipo, variante e versione di veicolo provvisto dell'alternatore efficiente occorre dimostrare che l'errore sui risparmi di CO 2 calcolato applicando la formula 9 non è maggiore rispetto alla differenza tra il risparmio totale di CO 2 e la soglia minima di risparmio indicata nell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 427/2014 (cfr. formula 10). Formula 10 dove: MT : soglia minima [gCO 2 /km] : risparmio totale di CO 2 [g CO 2 /km] : deviazione standard del risparmio totale di CO 2 [g CO 2 /km] : coefficiente di correzione del CO 2 per tener conto della differenza positiva della massa dell'alternatore efficiente e dell'alternatore di riferimento. si calcola secondo la tabella 4: Tabella 4 Coefficiente di correzione del CO 2 per tener conto della massa in eccesso Benzina ( ) [g CO 2 /km kg] 0,0277 · Δm Diesel ( ) [g CO 2 /km kg] 0,0383 · Δm Nella tabella 4 Δm è la massa in eccesso dovuta all'installazione dell'alternatore efficiente. È la differenza positiva tra la massa dell'alternatore efficiente e la massa dell'alternatore di riferimento. La massa dell'alternatore di riferimento è di 7 kg. Per quanto riguarda la valutazione della massa in eccesso, il costruttore deve consegnare all'autorità di omologazione la documentazione certificata. Relazione di prova e di valutazione La relazione include: — il modello e la massa degli alternatori sottoposti a prova; — la descrizione del banco; — i risultati delle prove (valori misurati); — i risultati calcolati e le formule corrispondenti. Alternatore efficiente da installare nei veicoli L'autorità di omologazione certifica i risparmi di CO 2 sulla base delle misurazioni dell'alternatore efficiente e dell'alternatore di riferimento mediante la metodologia di prova stabilita nel presente allegato. Nell'eventualità in cui il risparmio di CO 2 sia inferiore alla soglia specificata all'articolo 9, paragrafo 1, si applica l'articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 427/2014. ( 1 ) ISO 8854:2012 Veicoli stradali – Alternatori con regolatore – Metodi di prova e requisiti generali Numero di riferimento ISO 8854:2012, norma pubblicata il 1 o giugno 2012

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