Decisione di esecuzione (UE) 2025/1886 della Commissione, del 17 settembre 2025, sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori in Italia e Slovacchia relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l’esercizio finanziario 2020 notificata con il numero C(2025) 6267
Decisione di esecuzione (UE) 2025/1886 della Commissione, del 17 settembre 2025, sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori in Italia e Slovacchia relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l’esercizio finanziario 2020 [notificata con il numero C(2025) 6267]
EN: Commission Implementing Decision (EU) 2025/1886 of 17 September 2025 on the clearance of the accounts of paying agencies in Italy and Slovakia concerning expenditure financed by the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) for financial year 2020 (notified under document C(2025) 6267)
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/1886
19.9.2025
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/1886 DELLA COMMISSIONE
del 17 settembre 2025
sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori in Italia e Slovacchia relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l’esercizio finanziario 2020
[notificata con il numero C(2025) 6267]
(I testi in lingua italiana e slovacca sono i soli facenti fede)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013
(
1
)
, in particolare l’articolo 104, paragrafo 1, lettera a),
visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008
(
2
)
, in particolare l’articolo 51,
previa consultazione del comitato dei Fondi agricoli,
considerando quanto segue:
(1)
L’articolo 104, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2116 stabilisce che l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), l’articolo 5, l’articolo 7, paragrafo 3, gli articoli 9, 17, 21 e 34, l’articolo 35, paragrafo 4, gli articoli 36, 37, 38, da 40 a 43, 51, 52, 54, 56, 59, 63, 64, 67, 68, da 70 a 75, 77, da 91 a 97, 99 e 100, l’articolo 102, paragrafo 2, e gli articoli 110 e 111 del regolamento (UE) n. 1306/2013 continuano ad applicarsi, per quanto riguarda il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), in relazione alle spese incorse e ai pagamenti effettuati per l’esercizio finanziario 2020.
(2)
L’articolo 64, secondo comma, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione
(
3
)
stabilisce che l’articolo 2, l’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, l’articolo 3, paragrafo 2, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), l’articolo 5, l’articolo 6, l’articolo 7, gli articoli da 21 a 25, l’articolo 27, l’articolo 28, l’articolo 29, l’articolo 30, paragrafo 1, lettere a), b) e c), l’articolo 30, paragrafi 2, 3 e 4, e gli articoli da 31 a 40 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione
(
4
)
continuano ad applicarsi, per quanto riguarda il FEAGA, in relazione alle spese incorse e ai pagamenti effettuati per l’esercizio finanziario 2020.
(3)
L’articolo 64, secondo comma, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 stabilisce che gli allegati II e III del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 continuano ad applicarsi ai fini dell’articolo 32, lettere f) e g), del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 per l’esercizio finanziario 2020.
(4)
Con la decisione di esecuzione (UE) 2021/870 della Commissione
(
5
)
sono stati liquidati i conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l’esercizio finanziario 2020, ad eccezione dell’organismo pagatore italiano «Agenzia della Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura» e dell’organismo pagatore slovacco «Pôdohospodárska platobná agentúra».
(5)
A seguito della trasmissione di nuove informazioni e dopo ulteriori controlli, la Commissione può decidere sulla completezza, sull’esattezza e sulla veridicità dei conti trasmessi dall’organismo pagatore italiano «Agenzia della Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura» e dall’organismo pagatore slovacco «Pôdohospodárska platobná agentúra» per quanto riguarda le spese finanziate dal FEAGA per l’esercizio finanziario 2020.
(6)
A norma dell’articolo 33, paragrafo 2, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, gli importi che devono essere recuperati da o erogati a ciascuno Stato membro in conformità alla decisione di liquidazione dei conti di cui all’articolo 33, paragrafo 1, del medesimo regolamento di esecuzione devono essere determinati detraendo i pagamenti mensili erogati durante l’esercizio finanziario in questione dalle spese riconosciute per lo stesso esercizio a norma dell’articolo 33, paragrafo 1. La Commissione deve detrarre tale importo dai pagamenti mensili relativi alle spese effettuate nel secondo mese successivo alla decisione di liquidazione dei conti, o aggiungerlo agli stessi.
(7)
A norma dell’articolo 41 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la Commissione ha già ridotto una serie di pagamenti mensili agli Stati membri interessati per l’esercizio finanziario 2020, per spese non eseguite in conformità delle norme dell’Unione. Tali importi sono presi in considerazione nella presente decisione.
(8)
La Commissione ha già ridotto i pagamenti mensili pertinenti per l’esercizio finanziario 2020 per gli importi dovuti al FEAGA a seguito di decisioni di liquidazione finanziaria e di conformità per gli Stati membri interessati, a norma degli articoli 51 e 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013, eseguite dalla Commissione nell’esercizio finanziario 2020. Tali importi sono presi in considerazione nella presente decisione.
(9)
Ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, qualora il recupero non abbia avuto luogo nel termine di quattro anni dalla data della richiesta di recupero, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, il 50 % delle conseguenze finanziarie del mancato recupero di importi corrispondenti a irregolarità deve essere a carico dello Stato membro interessato. L’articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 impone agli Stati membri di allegare ai conti annuali che devono trasmettere alla Commissione a norma dell’articolo 29 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 una tabella certificata attestante gli importi a loro carico in applicazione dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 specifica le modalità di applicazione dell’obbligo, per gli Stati membri, di comunicare gli importi oggetto di recupero. L’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 definisce il modello della tabella che gli Stati membri sono tenuti a usare per trasmettere le informazioni sugli importi oggetto di recupero. Sulla base delle tabelle compilate dagli Stati membri, la Commissione deve decidere in merito alle conseguenze finanziarie del mancato recupero di importi corrispondenti a irregolarità risalenti rispettivamente a oltre quattro o a oltre otto anni addietro.
(10)
A norma dell’articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, per motivi debitamente giustificati gli Stati membri possono decidere di non portare avanti il procedimento di recupero. Tale decisione può essere adottata solo se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all’importo da recuperare oppure se il recupero si rivela impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili dell’irregolarità, constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale dello Stato interessato. Se la decisione è stata adottata nel termine di quattro anni dalla data della richiesta di recupero, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai giudici nazionali, il 100 % delle conseguenze finanziarie del mancato recupero dovrebbe essere a carico del bilancio dell’Unione. Gli importi per i quali un determinato Stato membro ha deciso di non portare avanti il procedimento di recupero e i motivi della sua decisione devono essere inclusi nel riepilogo di cui all’articolo 54, paragrafo 4, di tale regolamento. Pertanto i suddetti importi non dovrebbero essere imputati agli Stati membri interessati e di conseguenza sono a carico del bilancio dell’Unione.
(11)
Nel liquidare i conti dell’organismo pagatore in questione, la Commissione deve tenere conto degli importi già trattenuti per lo Stato membro interessato in base alla decisione di esecuzione (UE) 2021/870 notificata con il numero C(2021) 3684.
(12)
A norma dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la presente decisione non dovrebbe pregiudicare l’adozione di eventuali decisioni successive della Commissione volte a escludere dal finanziamento dell’Unione le spese non eseguite in conformità delle norme dell’Unione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Sono liquidati i conti dell’organismo pagatore italiano «Agenzia della Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura» e dell’organismo pagatore slovacco «Pôdohospodárska platobná agentúra» relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l’esercizio finanziario 2020.
Gli importi che devono essere recuperati da, o versati a, Italia e Slovacchia a norma della presente decisione, compresi quelli derivanti dall’applicazione dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, sono indicati negli allegati I e II della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione non pregiudica eventuali decisioni future di verifica della conformità adottate dalla Commissione a norma dell’articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013 per escludere dal finanziamento dell’Unione le spese non eseguite in conformità delle norme dell’Unione.
Articolo 3
La Repubblica italiana e la Repubblica slovacca sono destinatarie della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 2025
Per la Commissione
Christophe HANSEN
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2116/oj
.
(
2
)
GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1306/oj
.
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione, del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza (
GU L 20 del 31.1.2022, pag. 131
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/128/oj
).
(
4
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza (
GU L 255 del 28.8.2014, pag. 59
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/908/oj
).
(
5
)
Decisione di esecuzione (UE) 2021/870 della Commissione, del 28 maggio 2021, sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l’esercizio finanziario 2020 (
GU L 191 del 31.5.2021, pag. 6
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/870/oj
).
ALLEGATO I
Liquidazione dei conti degli organismi pagatori
Esercizio finanziario 2020
Importo che deve essere recuperato dallo o erogato allo Stato membro
SM
2020 - Spese/entrate con destinazione specifica degli organismi pagatori i cui conti sono
Totale a + b
Riduzioni e sospensioni per l'intero esercizio finanziario 1)
Importi da imputare a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013
Totale comprensivo di riduzioni e sospensioni
Pagamenti effettuati allo Stato membro per l'esercizio finanziario
Importo che deve essere recuperato dallo (-) o erogato allo (+) Stato membro
Importo recuperato dallo (-) o erogato allo (+) Stato membro a norma della decisione di esecuzione (UE) 2021/870 della Commissione
Importo che deve essere recuperato dallo (-) o erogato allo (+) Stato membro 2)
liquidati
stralciati
= spese/entrate con destinazione specifica dichiarate nella dichiarazione annuale
= totale delle spese/entrate con destinazione specifica nelle dichiarazioni mensili
a
b
c=a+b
d
e
f=c+d+e
g
h=f-g
i
j=h-i
IT
EUR
4 268 557 784,44
0,00
4 268 557 784,44
- 167 562 267,97
-5 965 756,43
4 095 029 760,04
4 097 021 659,49
-1 991 899,45
- 520 206,90
-1 471 692,55
SK
EUR
458 885 163,57
0,00
458 885 163,57
-1 276 785,09
-7 070,96
457 601 307,52
457 608 435,91
-7 128,39
0,00
-7 128,39
SM
Spese 3)
Entrate con destinazione specifica 3)
Articolo 54, paragrafo 2
Totale (= j)
08 02 06 01
6200
6200
k
l
m
n = k+l+m
IT
EUR
0,00
- 722 534,92
- 749 157,63
-1 471 692,55
SK
EUR
0,00
-57,43
-7 070,96
-7 128,39
1)
Le riduzioni e le sospensioni sono quelle considerate nel sistema dei pagamenti, cui sono aggiunte in particolare le rettifiche per l'inosservanza dei termini di pagamento e altre riduzioni di cui all'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1306/2013.
2)
Per il calcolo dell'importo che deve essere recuperato dallo o erogato allo Stato membro si considera il totale della dichiarazione annuale per le spese liquidate e il totale dei pagamenti mensili per le spese liquidate.
3)
LB 08 02 06 01 è suddivisa tra le rettifiche negative che diventano entrate con destinazione specifica nella LB 62 00 e le rettifiche positive a favore degli SM che sono ora inserite sul versante delle spese 08 02 06 01, a norma dell'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1306/2013.
NB:
Nomenclatura 2025: 08 02 06 01, 6200
ALLEGATO II
Liquidazione dei conti degli organismi pagatori
Esercizio finanziario 2020 - FEAGA
Rettifiche in conformità dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013
(
*1
)
Stato membro
Valuta
In valuta nazionale
In EUR
SK
EUR
0,00
29 446,56
(
*1
)
Importi da imputare agli Stati membri in applicazione dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 in relazione allo strumento temporaneo per lo sviluppo rurale (STSR) finanziato dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) [regolamento (CE) n. 27/2004 della Commissione, del 5 gennaio 2004, recante modalità transitorie di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio per quanto riguarda il finanziamento da parte del FEAOG, sezione garanzia, delle misure di sviluppo rurale per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia (
GU L 5 del 9.1.2004, pag. 36
)].
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/1886/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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