Decisione di esecuzione (UE) 2025/1954 della Commissione, del 22 settembre 2025, che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2025/1767 relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Romania notificata con il numero C(2025) 6527
Decisione di esecuzione (UE) 2025/1954 della Commissione, del 22 settembre 2025, che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2025/1767 relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Romania [notificata con il numero C(2025) 6527]
EN: Commission Implementing Decision (EU) 2025/1954 of 22 September 2025 amending the Annex to Implementing Decision (EU) 2025/1767 concerning certain emergency measures relating to sheep pox and goat pox in Romania (notified under document C(2025) 6527)
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/1954
26.9.2025
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/1954 DELLA COMMISSIONE
del 22 settembre 2025
che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2025/1767 relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Romania
[notificata con il numero C(2025) 6527]
(Il testo in lingua rumena è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)
(
1
)
, in particolare l’articolo 259, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)
Il vaiolo degli ovini e dei caprini è una malattia virale infettiva che colpisce gli ovini e i caprini e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell’allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all’interno dell’Unione e le esportazioni verso paesi terzi.
(2)
In caso di comparsa di un focolaio di vaiolo degli ovini e dei caprini in ovini o caprini, è grave il rischio che la malattia possa diffondersi ad altri stabilimenti di ovini o caprini.
(3)
Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione
(
2
)
integra le norme relative al controllo delle malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione
(
3
)
. In particolare gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, tra cui il vaiolo degli ovini e dei caprini, l’istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l’applicazione di determinate misure in tale zona. L’articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato stabilisce inoltre che la zona soggetta a restrizioni comprende una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza.
(4)
La decisione di esecuzione (UE) 2025/1767 della Commissione
(
4
)
è stata adottata a seguito della comparsa di focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini in Romania e stabilisce le misure di emergenza che tale Stato membro deve adottare. Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2025/1767 stabilisce che le zone di protezione e di sorveglianza che devono essere istituite dalla Romania conformemente all’articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687 devono comprendere almeno le aree elencate nell’allegato di tale decisione di esecuzione. La decisione di esecuzione (UE) 2025/1767 stabilisce inoltre che le misure da applicarsi nelle zone di protezione e sorveglianza devono restare applicate fino alle date indicate nell’allegato.
(5)
Dall’adozione della decisione di esecuzione (UE) 2025/1767 la Romania ha notificato alla Commissione la comparsa di ulteriori due focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini in stabilimenti in cui erano detenuti ovini e caprini, situati nel distretto di Teleorman, uno dei quali all’esterno della zona soggetta a restrizioni già istituita elencata nell’allegato di tale decisione di esecuzione.
(6)
È pertanto opportuno adattare, in termini spaziali e temporali, la zona soggetta a restrizioni, comprendente zone di protezione e di sorveglianza in Romania, di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2025/1767, al fine di prevenire l’ulteriore diffusione del vaiolo degli ovini e dei caprini nel territorio della Romania e nel resto dell’Unione.
(7)
Inoltre, al fine di ridurre al minimo il rischio di un’ulteriore diffusione della malattia, è altresì necessario prorogare la durata delle zone di protezione e di sorveglianza di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2025/1767.
(8)
Le dimensioni delle zone di protezione e di sorveglianza e la durata delle misure da applicare in tali zone si basano sui criteri di cui all’articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e sulle norme stabilite dal regolamento delegato (UE) 2020/687. I criteri applicati per la scelta delle dimensioni delle zone di protezione e di sorveglianza, come pure della durata delle misure da applicare in tali zone, tengono conto non soltanto della situazione epidemiologica relativa al vaiolo degli ovini e dei caprini nelle aree interessate dalla malattia ma anche della situazione epidemiologica generale del vaiolo degli ovini e dei caprini nell’intero territorio della Romania, nonché del livello di rischio di ulteriore diffusione della malattia. Per la determinazione della durata delle misure si è inoltre tenuto conto delle norme internazionali del codice sanitario per gli animali terrestri dell’Organizzazione mondiale per la salute animale
(
5
)
.
(9)
Data l’urgenza della situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda la diffusione del vaiolo degli ovini e dei caprini e la necessità di prevenire la diffusione di tale malattia dagli stabilimenti interessati in Romania ad altre parti di detto Stato membro o ad altri Stati membri, è opportuno che le modifiche da apportare mediante la presente decisione alla decisione di esecuzione (UE) 2025/1767 si applichino quanto prima.
(10)
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2025/1767 è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La Romania è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2025
Per la Commissione
Olivér VÁRHELYI
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj
.
(
2
)
Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (
GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2020/687/oj
).
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all’applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (
GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1882/oj
).
(
4
)
Decisione di esecuzione (UE) 2025/1767 della Commissione, del 27 agosto 2025, relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Romania e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2025/1406 (
GU L, 2025/1767, 29.8.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/1767/oj
).
(
5
)
https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-access/
.
ALLEGATO
Zone di protezione e di sorveglianza istituite attorno al focolaio confermato
Regione e numero di riferimento ADIS del focolaio
Aree istituite come zone di protezione e di sorveglianza, facenti parte della zona soggetta a restrizioni in Romania di cui all’articolo 1
Termine ultimo di applicazione
Distretto di Teleorman
RO-CAPRIPOX-2025-00014
RO-CAPRIPOX-2025-00015
RO-CAPRIPOX-2025-00016
RO-CAPRIPOX-2025-00017
RO-CAPRIPOX-2025-00018
RO-CAPRIPOX-2025-00019
RO-CAPRIPOX-2025-00020
RO-CAPRIPOX-2025-00021
RO-CAPRIPOX-2025-00022
RO-CAPRIPOX-2025-00023
Protection zone:
Those parts of Teleorman, Olt and Argeș counties, contained within a circle of a radius of 5 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 44.281899, Long. 24.870992 (2025/14), Lat. 44.27906, Long. 24.873868 (2025/15), Lat. 44.302455, Long. 24.96162 (2025/16), Lat. 44.255644, Long. 24.879311 (2025/17), Lat. 44.282747, Long. 24.936885 (2025/18), Lat. 44.281473, Long. 24.897365 (2025/19), Lat. 44.260135, Long. 24.883573 (2025/20), Lat. 44.295664, Long. 25.004148 (2025/21), Lat. 44.220815, Long. 24.845603 (2025/22), Lat. 44.16165, Long. 25.30878 (2025/23).
8.10.2025
Surveillance zone:
Those parts of Teleorman, Olt and Argeș counties, contained within a circle of a radius of 20 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates 44.281899, Long. 24.870992 (2025/14), Lat. 44.27906, Long. 24.873868 (2025/15), Lat. 44.302455, Long. 24.96162 (2025/16), Lat. 44.255644, Long. 24.879311 (2025/17), Lat. 44.282747, Long. 24.936885 (2025/18), Lat. 44.281473, Long. 24.897365 (2025/19), Lat. 44.260135, Long. 24.883573 (2025/20), Lat. 44.295664, Long. 25.004148 (2025/21), Lat. 44.220815, Long. 24.845603 (2025/22),Lat. 44.16165, Long. 25.30878 (2025/23) excluding the areas contained in the protection zone.
23.10.2025
Surveillance zone:
Those parts of Teleorman, Olt and Argeș counties, contained within a circle of a radius of 5 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates 44.281899, Long. 24.870992 (2025/14), Lat. 44.27906, Long. 24.873868 (2025/15), Lat. 44.302455, Long. 24.96162 (2025/16), Lat. 44.255644, Long. 24.879311 (2025/17), Lat. 44.282747, Long. 24.936885 (2025/18), Lat. 44.281473, Long. 24.897365 (2025/19), Lat. 44.260135, Long. 24.883573 (2025/20), Lat. 44.295664, Long. 25.004148 (2025/21), Lat. 44.220815, Long. 24.845603 (2025/22), Lat. 44.16165, Long. 25.30878 (2025/23).
9.10.2025 – 23.10.2025
Distretto di Olt
RO-CAPRIPOX-2025-00007
RO-CAPRIPOX-2025-00008
RO-CAPRIPOX-2025-00009
RO-CAPRIPOX-2025-00010
RO-CAPRIPOX-2025-00011
RO-CAPRIPOX-2025-00012
RO-CAPRIPOX-2025-00013
Protection zone:
Those parts of Teleorman, Olt and Argeș counties, contained within a circle of a radius of 5 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 44.33564, Long. 24.77224 (2025/7), Lat. 44.323172, Long. 24.78142 (2025/8), Lat. 44.380891, Long. 24.815991 (2025/9), Lat. 44.312664, Long. 24.748821 (2025/10), Lat. 44.365143, Long. 24.777882 (2025/11), Lat. 44.329438, Long. 24.775184 (2025/12), Lat. 44.362673, Long. 24.774821 (2025/13).
8.10.2025
Surveillance zone:
Those parts of Teleorman, Olt and Argeș counties, contained within a circle of a radius of 20 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 44.33564, Long. 24.77224 (2025/7), Lat. 44.323172, Long. 24.78142 (2025/8), Lat. 44.380891, Long. 24.815991 (2025/9), Lat. 44.312664, Long. 24.748821 (2025/10), Lat. 44.365143, Long. 24.777882 (2025/11), Lat. 44.329438, Long. 24.775184 (2025/12), Lat. 44.362673, Long. 24.774821 (2025/13), excluding the areas contained in the protection zone.
23.10.2025
Surveillance zone:
Those parts of Teleorman, Olt and Argeș counties, contained within a circle of a radius of 5 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 44.33564, Long. 24.77224 (2025/7), Lat. 44.323172, Long. 24.78142 (2025/8), Lat. 44.380891, Long. 24.815991 (2025/9), Lat. 44.312664, Long. 24.748821 (2025/10), Lat. 44.365143, Long. 24.777882 (2025/11), Lat. 44.329438, Long. 24.775184 (2025/12), Lat. 44.362673, Long. 24.774821 (2025/13).
8.10.2025 – 23.10.2025
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/1954/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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