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Decisione UE 1958/2018

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1958 del Consiglio, del 6 dicembre 2018, relativa alla nomina del presidente del consiglio di vigilanza della BCE

Pubblicato: 06/12/2018 In vigore dal: 06/12/2018 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1958 del Consiglio, del 6 dicembre 2018, relativa alla nomina del presidente del consiglio di vigilanza della BCE EN: Council Implementing Decision (EU) 2018/1958 of 6 December 2018 on the appointment of the Chair of the ECB Supervisory Board

Testo normativo

12.12.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 315/25 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1958 DEL CONSIGLIO del 6 dicembre 2018 relativa alla nomina del presidente del consiglio di vigilanza della BCE IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi ( 1 ) , in particolare l'articolo 26, paragrafo 3, considerando quanto segue: (1) Il 15 ottobre 2013 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 1024/2013 che attribuisce alla Banca centrale europea («BCE») compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi. (2) Il consiglio di vigilanza, il quale è composto di un presidente e un vicepresidente, quattro rappresentanti della BCE e un rappresentante dell'autorità nazionale competente di ciascuno Stato membro partecipante, dovrebbe essere incaricato della pianificazione e dell'esecuzione dei compiti attribuiti alla BCE. (3) Il consiglio di vigilanza è un organo essenziale nell'esecuzione dei compiti di vigilanza da parte della BCE. Conseguentemente, il regolamento (UE) n. 1024/2013 ha conferito al Consiglio il potere di nominare il presidente e il vicepresidente del consiglio di vigilanza. (4) Il 16 dicembre 2013 il Consiglio, con la decisione di esecuzione 2013/797/UE ( 2 ) , ha nominato il primo presidente del consiglio di vigilanza. Ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, il mandato del presidente del consiglio di vigilanza ha una durata di cinque anni e non è rinnovabile. (5) Conformemente all'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013, il 7 novembre 2018 la BCE, in base ad una procedura di selezione aperta tra persone di riconosciuto prestigio e grande esperienza professionale in campo bancario e questioni finanziarie, e dopo aver sentito il consiglio di vigilanza, ha presentato al Parlamento europeo una proposta di nomina del sig. Andrea ENRIA a presidente del consiglio di vigilanza. Il 29 novembre 2018 il Parlamento europeo ha approvato tale proposta. HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il sig. Andrea ENRIA è nominato presidente del consiglio di vigilanza della Banca centrale europea per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1 o gennaio 2019. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . La presente decisione si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2019. Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2018 Per il Consiglio Il presidente H. KICKL ( 1 ) GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63 . ( 2 ) Decisione di esecuzione 2013/797/UE del Consiglio, del 16 dicembre 2013, che attua il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi ( GU L 352 del 24.12.2013, pag. 50 ).

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