Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 1959/2018

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1959 della Commissione, del 10 dicembre 2018, recante deroga alla direttiva 2000/29/CE del Consiglio relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione dell'organismo nocivo Agrilus planipennis (Fairmaire) tramite legname originario del Canada e degli Stati Uniti d'America notificata con il numero C(2018) 8235

Pubblicato: 10/12/2018 In vigore dal: 10/12/2018 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1959 della Commissione, del 10 dicembre 2018, recante deroga alla direttiva 2000/29/CE del Consiglio relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione dell'organismo nocivo Agrilus planipennis (Fairmaire) tramite legname originario del Canada e degli Stati Uniti d'America [notificata con il numero C(2018) 8235] EN: Commission Implementing Decision (EU) 2018/1959 of 10 December 2018 derogating from Council Directive 2000/29/EC as regards measures to prevent the introduction into and the spread within the Union of the harmful organism Agrilus planipennis (Fairmaire) through wood originating in Canada and in the United States of America (notified under document C(2018) 8235)

Testo normativo

12.12.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 315/27 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1959 DELLA COMMISSIONE del 10 dicembre 2018 recante deroga alla direttiva 2000/29/CE del Consiglio relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione dell'organismo nocivo Agrilus planipennis (Fairmaire) tramite legname originario del Canada e degli Stati Uniti d'America [notificata con il numero C(2018) 8235] LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità ( 1 ) , in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) L' Agrilus planipennis (Fairmaire) è un organismo nocivo figurante nell'elenco dell'allegato I, parte A, sezione I, lettera a), punto 1.2, della direttiva 2000/29/CE quale organismo nocivo di cui non è nota la presenza nell'Unione. (2) Le disposizioni di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 2.3, della direttiva 2000/29/CE stabiliscono requisiti particolari per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione dell'organismo nocivo Agrilus planipennis (Fairmaire) tramite legname originario di alcuni paesi terzi. (3) In base alle informazioni raccolte nel 2018 nel corso di due audit effettuati dalla Commissione europea in Canada e negli Stati Uniti d'America, l'applicazione delle condizioni stabilite nell'allegato IV, parte A, sezione I, punto 2.3, opzione b), della direttiva 2000/29/CE non viene verificata sufficientemente prima dell'esportazione. (4) È pertanto opportuno non consentire l'introduzione nell'Unione di legname di Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans Mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. e Pterocarya rhoifolia Siebold e Zucc. originario del Canada e degli Stati Uniti d'America accompagnato da una constatazione ufficiale come previsto in detta opzione b). (5) La presente decisione dovrebbe scadere il 30 giugno 2020, al fine di consentire il riesame dell'allegato IV, parte A, sezione I, punto 2.3, della direttiva 2000/29/CE sulla base degli sviluppi scientifici e tecnici. (6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 In deroga alle disposizioni di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 2.3, della direttiva 2000/29/CE, l'introduzione nel territorio dell'Unione di legname di Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans Mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. e Pterocarya rhoifolia Siebold e Zucc. originario del Canada e degli Stati Uniti d'America è consentita unicamente se accompagnata dalle constatazioni ufficiali di cui alle opzioni a) e c) di detto punto 2.3. Articolo 2 La presente decisione scade il 30 giugno 2020. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2018 Per la Commissione Vytenis ANDRIUKAITIS Membro della Commissione ( 1 ) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1 .

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