Decisione di esecuzione (UE) 2018/1970 della Commissione, dell'11 dicembre 2018, recante modifica e proroga della decisione di esecuzione (UE) 2016/412 che autorizza gli Stati membri a prevedere una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva del Consiglio 2000/29/CE in relazione al legno di frassino originario del Canada o ivi lavorato notificata con il numero C(2018) 8240
Decisione di esecuzione (UE) 2018/1970 della Commissione, dell'11 dicembre 2018, recante modifica e proroga della decisione di esecuzione (UE) 2016/412 che autorizza gli Stati membri a prevedere una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva del Consiglio 2000/29/CE in relazione al legno di frassino originario del Canada o ivi lavorato [notificata con il numero C(2018) 8240]
EN: Commission Implementing Decision (EU) 2018/1970 of 11 December 2018 amending and extending Implementing Decision (EU) 2016/412 authorising Member States to provide for a temporary derogation from certain provisions of Council Directive 2000/29/EC in respect of ash wood originating or processed in Canada (notified under document C(2018) 8240)
Testo normativo
13.12.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 316/19
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1970 DELLA COMMISSIONE
dell'11 dicembre 2018
recante modifica e proroga della decisione di esecuzione (UE) 2016/412 che autorizza gli Stati membri a prevedere una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva del Consiglio 2000/29/CE in relazione al legno di frassino originario del Canada o ivi lavorato
[notificata con il numero C(2018) 8240]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità
(
1
)
, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, primo trattino;
considerando quanto segue:
(1)
La decisione di esecuzione (UE) 2016/412
(
2
)
della Commissione ha autorizzato gli Stati membri a prevedere una deroga temporanea all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, in combinato disposto con l'allegato IV, parte A, sezione I, punto 2.3, di tale direttiva, che prevede requisiti particolari per l'introduzione nell'Unione del legno di frassino (
Fraxinus
L.) originario del Canada.
(2)
La decisione di esecuzione (UE) 2016/412, prorogata dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/2180 della Commissione
(
3
)
, scade il 31 dicembre 2018. In considerazione dell'esperienza acquisita nel corso dell'applicazione della decisione di esecuzione (UE) 2016/412 e in base alle informazioni ottenute durante un audit effettuato dalla Commissione in Canada nel giugno 2018, è opportuno continuare ad applicare i suoi requisiti nell'ambito della presente decisione.
(3)
È pertanto opportuno prorogare la decisione di esecuzione (UE) 2016/412 fino al 30 giugno 2020 al fine di riesaminarla alla luce dei nuovi sviluppi scientifici e tecnici.
(4)
In base alle informazioni ottenute durante un audit effettuato dalla Commissione in Canada nel giugno 2018 e alle informazioni fornite dall'organizzazione canadese National Plant Protection Organization, è opportuno stabilire condizioni specifiche per il controllo dei registri e delle procedure, l'etichettatura, le ispezioni pre-imbarco e il monitoraggio nelle segherie autorizzate.
(5)
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2016/412.
(6)
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2016/412
La decisione di esecuzione (UE) 2016/412 è così modificata:
1)
all'articolo 2, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
il numero del fascio corrispondente a ogni specifico fascio che viene esportato;»;
2)
all'articolo 5, la data «31 dicembre 2018» è sostituita dalla data «30 giugno 2020»;
3)
l'allegato è così modificato:
a)
al punto 2, lettera c), è aggiunto il paragrafo seguente:
«Qualora tale audit sia eseguito da un'agenzia approvata dalla CFIA, quest'ultima deve effettuare audit semestrali di tale attività. Gli audit semestrali comprendono la verifica delle procedure e della documentazione dell'agenzia e controlli presso gli impianti autorizzati;»;
b)
il punto 4 è sostituito dal seguente:
«Prima dell'esportazione il legno specificato destinato all'Unione deve essere ispezionato dalla CFIA o da un'agenzia approvata dalla CFIA, al fine di assicurare il rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 1 e 3.».
Articolo 2
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2018
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1
.
(
2
)
Decisione di esecuzione (UE) 2016/412 della Commissione, del 17 marzo 2016, che autorizza gli Stati membri a prevedere una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva del Consiglio 2000/29/CE in relazione al legno di frassino originario del Canada o ivi lavorato (
GU L 74 del 19.3.2016, pag. 41
).
(
3
)
Decisione di esecuzione (UE) 2017/2180 della Commissione, del 16 novembre 2017, di proroga della decisione di esecuzione (UE) 2016/412 che autorizza gli Stati membri a prevedere una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva del Consiglio 2000/29/CE in relazione al legno di frassino originario del Canada o ivi lavorato (
GU L 307 del 23.11.2017, pag. 57
).
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Decisione UE 1970/2018 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.