Decisione (UE) 2025/1976 del Consiglio, dell'8 luglio 2025, relativa alla risoluzione dell’accordo volontario di partenariato tra l’Unione europea e la Repubblica del Camerun sull’applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell’Unione europea (FLEGT)
Decisione (UE) 2025/1976 del Consiglio, dell'8 luglio 2025, relativa alla risoluzione dell’accordo volontario di partenariato tra l’Unione europea e la Repubblica del Camerun sull’applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell’Unione europea (FLEGT)
EN: Council Decision (EU) 2025/1976 of 8 July 2025 on the termination of the Voluntary Partnership Agreement between the European Union and the Republic of Cameroon on forest law enforcement, governance and trade in timber and derived products to the European Union (FLEGT)
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/1976
26.9.2025
DECISIONE (UE) 2025/1976 DEL CONSIGLIO
dell'8 luglio 2025
relativa alla risoluzione dell’accordo volontario di partenariato tra l’Unione europea e la Repubblica del Camerun sull’applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell’Unione europea (FLEGT)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1)
Il 21 maggio 2003 la Commissione ha adottato una comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo dal titolo «L’applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT) - Proposta di un piano d’azione dell’Unione europea» a sostegno dell’azione globale per affrontare il problema dei disboscamenti illegali e del relativo commercio di legname. Il Consiglio ha adottato conclusioni sul piano d’azione FLEGT («piano d’azione») il 13 ottobre 2003
(
1
)
e il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sul piano d’azione l’11 luglio 2005
(
2
)
.
(2)
Fulcro del piano d’azione era fra l’altro la conclusione di accordi volontari di partenariato con i paesi produttori di legname per garantire che il legname e i suoi derivati esportati nell’Unione fossero prodotti e acquisiti legalmente.
(3)
Conformemente alla decisione 2011/200/UE del Consiglio
(
3
)
, l’accordo volontario di partenariato tra l’Unione europea e la Repubblica del Camerun sull’applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell’Unione europea (FLEGT) («AVP») è stato firmato il 6 ottobre 2010.
(4)
Conformemente alla decisione 2011/201/UE del Consiglio
(
4
)
, l’AVP è stato concluso a nome dell’Unione. In seguito alla sua conclusione da parte della Repubblica del Camerun, il VPA è entrato in vigore il 1
o
dicembre 2011 per un periodo di sette anni, rinnovabile con tacito accordo per periodi di pari durata a meno che una delle parti non notifichi l’intenzione di non rinnovarlo almeno 12 mesi prima della scadenza del periodo in corso.
(5)
La Repubblica del Camerun non è stata in grado di adempiere gli obblighi sanciti dall’AVP, in particolare per quanto riguarda i progressi nell’istituzione del sistema di licenze FLEGT volto a verificare e attestare mediante licenze FLEGT che il legname e i suoi derivati esportati nell’Unione sono prodotti o acquisiti legalmente. Pertanto, la Commissione ritiene che l’AVP non consentirà al legname e ai suoi derivati della Repubblica del Camerun di beneficiare delle disposizioni dell’articolo 3 del regolamento (UE) n. 995/2010
(
5
)
e, a decorrere dal 30 dicembre 2025, dell’articolo 10, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
6
)
.
(6)
È pertanto opportuno che l’AVP cessi di applicarsi. È opportuno che non sia rinnovato oltre il 30 novembre 2025 o che vi si ponga termine il prima possibile dopo tale data.
(7)
Ai sensi dell’articolo 27 dell’AVP, sarebbe stato possibile non rinnovare l’accordo a partire dal 1
o
dicembre 2025 se tale decisione fosse stata notificata da una delle parti anteriormente al 1
o
dicembre 2024. A causa di tali vincoli temporali, l’Unione non può più avvalersi della possibilità di notificare l’intenzione di non rinnovare l’AVP oltre il 30 novembre 2025 a norma dell’articolo 27 dell’accordo stesso.
(8)
A norma dell’articolo 28 dell’AVP, ciascuna delle parti può denunciare l’AVP dandone notifica all’altra parte. In tal caso, l’AVP cesserebbe di applicarsi dopo 12 mesi dalla data di tale notifica.
(9)
Ai sensi dell’articolo 54, lettera b), della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, la risoluzione di un accordo internazionale può aver luogo in ogni momento, con il consenso di tutte le parti. La risoluzione dell’AVP potrebbe quindi avvenire, ai sensi di tale disposizione, mediante la formulazione di una dichiarazione comune tra l’Unione e la Repubblica del Camerun nella quale le due parti convengano di risolvere l’accordo il 30 novembre 2025. In tal caso, l’AVP non sarebbe più in vigore a decorrere dal 1
o
dicembre 2025.
(10)
È opportuno che la risoluzione dell’AVP per effetto di una delle azioni di cui sopra sia approvata a nome dell’Unione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La risoluzione dell’accordo volontario di partenariato tra l’Unione europea e la Repubblica del Camerun sull’applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell’Unione europea (FLEGT) («AVP»), entrato in vigore il 1
o
dicembre 2011, è approvata a nome dell’Unione. L’AVP cessa di applicarsi al più tardi 12 mesi dopo la data della notifica alla Repubblica del Camerun.
Articolo 2
La dichiarazione comune dell’Unione europea e della Repubblica del Camerun relativa al mancato rinnovo nel 2025 dell’AVP è approvata a nome dell’Unione. Il testo della dichiarazione comune figura nell’allegato.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2025
Per il Consiglio
Il presidente
S. LOSE
(
1
)
GU C 268 del 7.11.2003, pag. 1
.
(
2
)
GU C 157 E del 6.7.2006, pag. 482
.
(
3
)
Decisione 2011/200/UE del Consiglio, del 27 settembre 2010, relativa alla firma di un accordo volontario di partenariato tra l’Unione europea e la Repubblica del Camerun sull’applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell’Unione europea (FLEGT) (
GU L 92 del 6.4.2011, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dec/2011/200/oj
).
(
4
)
Decisione 2011/201/UE del Consiglio, del 28 febbraio 2011, relativa alla conclusione di un accordo volontario di partenariato tra l’Unione europea e la Repubblica del Camerun sull’applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell’Unione europea (FLEGT) (
GU L 92 del 6.4.2011, pag. 3
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dec/2011/201/oj
).
(
5
)
Regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (
GU L 295 del 12.11.2010, pag. 23
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2010/995/oj
).
(
6
)
Regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo alla messa a disposizione sul mercato dell’Unione e all’esportazione dall’Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010 (
GU L 150 del 9.6.2023, pag. 206
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1115/oj
).
ALLEGATO
Dichiarazione comune dell’Unione europea e della Repubblica del Camerun relativa al mancato rinnovo nel 2025 dell’accordo volontario di partenariato sull’applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell’Unione europea (FLEGT)
Riconoscendo l’intenzione notificata dall’Unione europea di risolvere l’accordo volontario di partenariato sull’applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell’Unione europea (FLEGT) («AVP»), le due parti convengono, in conformità dell’articolo 54, lettera b), della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, di risolvere l’AVP il 30 novembre 2025. Pertanto, l’AVP non sarà rinnovato oltre il 30 novembre 2025 e non sarà più in vigore a decorrere dal 1
o
dicembre 2025.
La presente dichiarazione comune è vincolante per le parti ed entrerà in vigore una volta che ogni parte avrà notificato all’altra l’avvenuto espletamento delle proprie procedure interne necessarie a tal fine, e al più tardi il 30 novembre 2025.
La presente dichiarazione comune è redatta in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.
Fatto a …, il …
Per il governo della Repubblica del Camerun
Per l’Unione europea
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1976/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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