Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 1979/2024

Decisione (PESC) 2024/1979 del Consiglio, del 15 luglio 2024, relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace per sostenere le forze armate albanesi

Pubblicato: 15/07/2024 In vigore dal: 15/07/2024 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (PESC) 2024/1979 del Consiglio, del 15 luglio 2024, relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace per sostenere le forze armate albanesi EN: Council Decision (CFSP) 2024/1979 of 15 July 2024 on an assistance measure under the European Peace Facility to support the Albanian Armed Forces

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/1979 16.7.2024 DECISIONE (PESC) 2024/1979 DEL CONSIGLIO del 15 luglio 2024 relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace per sostenere le forze armate albanesi IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 41, paragrafo 2, vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, considerando quanto segue: (1) La decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio ( 1 ) istituisce lo strumento europeo per la pace ( European Peace Facility — EPF) per il finanziamento, da parte degli Stati membri, delle azioni dell’Unione nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune, al fine di preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, a norma dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del trattato. In particolare, a norma dell’articolo 1, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2021/509, l’EPF deve essere utilizzato per il finanziamento di misure di assistenza come le azioni volte a rafforzare le capacità degli Stati terzi e delle organizzazioni regionali e internazionali nel settore militare e della difesa. (2) Il 21 marzo 2022 l’Unione ha approvato la bussola strategica con l’obiettivo di diventare un garante della sicurezza più forte e capace, anche mediante un maggiore ricorso all’EPF a sostegno delle capacità militari e di difesa dei partner. (3) Nella dichiarazione di Bruxelles del 13 dicembre 2023 i leader dell’Unione e dei suoi Stati membri, in consultazione con i leader dei Balcani occidentali, hanno invitato l’Unione a continuare a lavorare insieme alla regione per svilupparne ulteriormente le competenze e capacità di difesa, anche attraverso l’EPF. (4) L’Unione è determinata a sviluppare strette relazioni a sostegno di una Albania forte, indipendente e prospera, sulla base dell’accordo di stabilizzazione e di associazione firmato nel 2006 ed entrato in vigore nel 2009, e dei negoziati di adesione avviati nel 2022. (5) L’Unione riconosce il contributo dell’Albania alla politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) dell’Unione, compresa la sua partecipazione alle missioni e operazioni PSDC e ai gruppi tattici dell’UE. (6) Il 24 aprile 2024 l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha ricevuto una richiesta dall’Albania affinché l’Unione assista le forze armate albanesi nel migliorare la loro efficacia operativa in termini di mobilità, manovrabilità e protezione. (7) Le misure di assistenza devono essere attuate tenendo conto dei principi e dei requisiti di cui alla decisione (PESC) 2021/509, in particolare il rispetto della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio ( 2 ) , e in linea con le norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF. (8) Il Consiglio ribadisce la sua determinazione a proteggere, promuovere e rispettare i diritti umani, le libertà fondamentali e i principi democratici, come anche a rafforzare lo Stato di diritto e il buon governo, in conformità della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e del diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata 1.   È istituita una misura di assistenza a favore dell’Albania («beneficiario»), da finanziare a titolo dello strumento europeo per la pace (EPF) («misura di assistenza»). 2.   Gli obiettivi della misura di assistenza sono i seguenti: a) contribuire a potenziare le capacità delle forze armate albanesi al fine di rafforzare la sicurezza, la stabilità e la resilienza nazionali nel settore della difesa, in linea con la politica generale dell’Unione sull’Albania; b) migliorare l’efficacia operativa della forza terreste albanese in quanto utente finale della misura di assistenza, in termini di mobilità, manovrabilità e protezione, aumentare il rispetto delle norme dell’Unione, migliorare l’interoperabilità e, di conseguenza, proteggere meglio la popolazione civile nelle crisi ed emergenze; c) potenziare le capacità dell’Albania per quanto riguarda la sua partecipazione alle missioni e operazioni militari dell’Unione nell’ambito della politica di sicurezza e di difesa comune e ai gruppi tattici dell’Unione. 3.   Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia veicoli polivalenti corazzati leggeri non concepiti per l’uso letale della forza. La misura di assistenza finanzia anche forniture e servizi correlati, compresa la formazione tecnica, ove necessario. 4.   La durata della misura di assistenza è di 36 mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione. Articolo 2 Disposizioni finanziarie 1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è di 13 000 000 EUR. 2.   Tutte le spese sono gestite in conformità della decisione (PESC) 2021/509 e in linea con le norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF. Articolo 3 Accordi con il beneficiario 1.   L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») conclude con il beneficiario gli accordi necessari per garantire il rispetto delle condizioni e dei requisiti stabiliti dalla presente decisione, quale condizione per la concessione del sostegno nell’ambito della misura di assistenza. 2.   Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che obbligano il beneficiario a garantire: a) la conformità delle unità delle forze armate albanesi sostenute nell’ambito della misura di assistenza con il pertinente diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario; b) l’uso corretto ed efficiente di tutti i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza ai fini per i quali sono stati forniti; c) la manutenzione sufficiente di tutti i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza per garantirne la fruibilità e la disponibilità operativa durante il loro ciclo di vita; d) che tutti i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza non siano abbandonati o trasferiti senza il consenso del comitato dello strumento istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 a persone o entità diverse da quelle individuate negli accordi, al termine del loro ciclo di vita. 3.   Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni relative alla sospensione e alla cessazione del sostegno nell’ambito della misura di assistenza qualora risulti che il beneficiario abbia violato gli obblighi di cui al paragrafo 2. Articolo 4 Attuazione 1.   L’alto rappresentante è responsabile di assicurare l’attuazione della presente decisione conformemente alla decisione (PESC) 2021/509 e in linea con le norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF e con il quadro metodologico integrato per la valutazione e l’individuazione delle misure e dei controlli necessari per le misure di assistenza nell’ambito dell’EPF. 2.   L’attuazione delle attività di cui all’articolo 1, paragrafo 3, è affidata al ministero della Difesa dell’Italia tramite l’Agenzia Industrie Difesa. Articolo 5 Sorveglianza, controllo e valutazione 1.   L’alto rappresentante sorveglia il rispetto, da parte del beneficiario, degli obblighi di cui all’articolo 3. Tale sorveglianza è utilizzata per conoscere il contesto e i rischi di violazione degli obblighi di cui all’articolo 3 e contribuire a prevenire tali violazioni, comprese le violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario da parte delle unità delle forze armate albanesi sostenute nell’ambito della misura di assistenza. 2.   Il controllo post-spedizione delle attrezzature e delle forniture è organizzato come segue: a) verifica della consegna, nella quale i certificati di consegna dell’EPF devono essere firmati dalle forze dell’utilizzatore finale al momento del trasferimento della proprietà; b) relazioni sull’inventario, nelle quali il beneficiario riferisce annualmente in merito all’inventario degli elementi designati fino a quando tali relazioni non saranno più ritenute necessarie dal comitato politico e di sicurezza (CPS); c) visite in loco, nelle quali il beneficiario concede l’accesso all’alto rappresentante e ai revisori dell’EPF per effettuare controlli in loco e audit nell’ambito dell’EPF, su richiesta. 3.   L’alto rappresentante effettua una valutazione finale al termine della misura di assistenza per stabilire se questa abbia contribuito al raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 1, paragrafo 2. Articolo 6 Relazioni Durante il periodo di attuazione l’alto rappresentante presenta al CPS relazioni semestrali sull’attuazione della misura di assistenza, conformemente all’articolo 63 della decisione (PESC) 2021/509. L’amministratore delle misure di assistenza informa regolarmente il comitato dello strumento istituito con decisione (PESC) 2021/509 in merito all’esecuzione delle entrate e delle spese a norma dell’articolo 38 di tale decisione, anche fornendo informazioni sui fornitori e sui subappaltatori interessati. Articolo 7 Sospensione e cessazione 1.   Il CPS può decidere di sospendere, in tutto o in parte, l’attuazione della misura di assistenza conformemente all’articolo 64 della decisione (PESC) 2021/509. 2.   Il CPS può raccomandare al Consiglio la cessazione della misura di assistenza. Articolo 8 Entrata in vigore La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2024 Per il Consiglio Il presidente NAGY I. ( 1 ) Decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che istituisce uno strumento europeo per la pace, e abroga la decisione (PESC) 2015/528 ( GU L 102 del 24.3.2021, pag. 14 ). ( 2 ) Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell’8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari ( GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99 ). ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1979/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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