Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 1980/2024

Decisione (PESC) 2024/1980 del Consiglio, del 15 luglio 2024, relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace per sostenere le forze armate beniniane con materiale militare concepito per l’uso letale della forza

Pubblicato: 15/07/2024 In vigore dal: 15/07/2024 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (PESC) 2024/1980 del Consiglio, del 15 luglio 2024, relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace per sostenere le forze armate beniniane con materiale militare concepito per l’uso letale della forza EN: Council Decision (CFSP) 2024/1980 of 15 July 2024 on an assistance measure under the European Peace Facility to support the Beninese Armed Forces with military equipment designed to deliver lethal force

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/1980 16.7.2024 DECISIONE (PESC) 2024/1980 DEL CONSIGLIO del 15 luglio 2024 relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace per sostenere le forze armate beniniane con materiale militare concepito per l’uso letale della forza IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 41, paragrafo 2, vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, considerando quanto segue: (1) La decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio ( 1 ) istituisce lo strumento europeo per la pace ( European Peace Facility — EPF) per il finanziamento, da parte degli Stati membri, delle azioni dell’Unione nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune, al fine di preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, a norma dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del trattato. In particolare, a norma dell’articolo 1, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2021/509, l’EPF deve essere utilizzato per il finanziamento di misure di assistenza come le azioni volte a rafforzare le capacità degli Stati terzi e delle organizzazioni regionali e internazionali nel settore militare e della difesa. (2) Le regioni settentrionali dei paesi costieri del Golfo di Guinea, vale a dire Ghana, Costa d’Avorio, Benin e Togo, presentano un deterioramento delle condizioni di sicurezza in relazione alla crisi che ha colpito il Sahel centrale. (3) Alla luce del deterioramento del contesto di sicurezza nell’intera regione, il rafforzamento delle forze di difesa e di sicurezza del Benin è importante per consentire e sostenere gli sforzi di stabilizzazione in tale paese. In tale contesto, nella piena consapevolezza del bisogno di una risposta integrata a tale contesto di sicurezza, assicurare la pace e la sicurezza a lungo termine in Benin è una priorità fondamentale per l’Unione. (4) Il 5 gennaio 2024 l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha ricevuto una richiesta dal Benin affinché l’Unione assista le forze armate beniniane con munizioni da addestramento e armi di piccolo calibro per uso operativo, al fine di rafforzare la formazione pre-invio e le capacità operative delle unità militari schierate nel Benin settentrionale nell’ambito dell’operazione Mirador, così da sostenerne gli sforzi tesi a contenere l’espansione della minaccia rappresentata dai gruppi armati non statali provenienti dal Burkina Faso e dal Niger e contrastare e ridurre le opportunità di tali gruppi di commettere attacchi terroristici. (5) Le misure di assistenza devono essere attuate tenendo conto dei principi e dei requisiti di cui alla decisione (PESC) 2021/509, in particolare il rispetto della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio ( 2 ) , e in linea con le norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF. (6) Il Consiglio ribadisce la sua determinazione a proteggere, promuovere e rispettare i diritti umani, le libertà fondamentali e i principi democratici, come anche a rafforzare lo Stato di diritto e il buon governo, in conformità della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e del diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata 1.   È istituita una misura di assistenza a favore del Benin («beneficiario»), da finanziare a titolo dello strumento europeo per la pace (EPF) («misura di assistenza»). 2.   Gli obiettivi della misura di assistenza sono i seguenti: a) rafforzare le capacità delle forze armate beniniane di proteggere l’integrità territoriale e la sovranità del Benin e la popolazione civile del paese dalle aggressioni interne ed esterne; b) contribuire alla pace e alla stabilità nella regione. 3.   Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia i tipi di materiali concepiti per l’uso letale della forza seguenti: a) munizioni per le unità delle forze armate beniniane situate nel Benin settentrionale ai fini specifici della formazione pre-invio; b) armi di piccolo calibro per le unità delle forze armate beniniane schierate nel Benin settentrionale nell’ambito dell’operazione Mirador a fini operativi. 4.   La durata della misura di assistenza è di 24 mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione. Articolo 2 Disposizioni finanziarie 1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è di 5 000 000 EUR. 2.   Tutte le spese sono gestite in conformità della decisione (PESC) 2021/509 e in linea con le norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF. Articolo 3 Accordi con il beneficiario 1.   L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») conclude con il beneficiario gli accordi necessari per garantire il rispetto delle condizioni e dei requisiti stabiliti dalla presente decisione, quale condizione per la concessione del sostegno nell’ambito della misura di assistenza. 2.   Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che obbligano il beneficiario a garantire: a) il rispetto, da parte delle unità delle forze armate beniniane sostenute nell’ambito della misura di assistenza, del pertinente diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario; b) l’uso corretto ed efficiente di tutti i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza ai fini per i quali sono stati forniti; c) la manutenzione sufficiente di tutti i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza per garantirne la fruibilità e la disponibilità operativa durante il loro ciclo di vita; d) che tutti i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza non siano abbandonati o trasferiti senza il consenso del comitato dello strumento istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 a persone o entità diverse da quelle individuate negli accordi, al termine del loro ciclo di vita. 3.   Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni relative alla sospensione e alla cessazione del sostegno nell’ambito della misura di assistenza qualora risulti che il beneficiario abbia violato gli obblighi di cui al paragrafo 2. Articolo 4 Attuazione 1.   L’alto rappresentante è responsabile di assicurare l’attuazione della presente decisione conformemente alla decisione (PESC) 2021/509 e in linea con le norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF e con il quadro metodologico integrato per la valutazione e l’individuazione delle misure e dei controlli necessari per le misure di assistenza nell’ambito dell’EPF. 2.   L’attuazione delle attività di cui all’articolo 1, paragrafo 3, è affidata a Défense Conseil International – DCI Group. Articolo 5 Sorveglianza, controllo e valutazione 1.   L’alto rappresentante sorveglia il rispetto, da parte del beneficiario, degli obblighi di cui all’articolo 3. Tale sorveglianza è utilizzata per conoscere il contesto e i rischi di violazione degli obblighi di cui all’articolo 3 e contribuire a prevenire tali violazioni, comprese le violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario da parte delle unità delle forze armate beniniane sostenute nell’ambito della misura di assistenza. 2.   Il controllo post-spedizione delle attrezzature e delle forniture è organizzato come segue: a) verifica della consegna, nella quale i certificati di consegna dell’EPF devono essere firmati dalle forze dell’utilizzatore finale al momento del trasferimento della proprietà; b) presentazione di relazioni, in base alla quale il beneficiario deve riferire annualmente sulle attività svolte con i materiali forniti a titolo della misura di assistenza e sull’inventario degli elementi designati, fino a quando tali relazioni non saranno più ritenute necessarie dal comitato politico e di sicurezza (CPS); c) visite in loco, nelle quali il beneficiario concede l’accesso all’alto rappresentante e ai revisori dell’EPF per effettuare controlli in loco e audit nell’ambito dell’EPF, su richiesta. 3.   L’alto rappresentante effettua una valutazione finale al termine della misura di assistenza per stabilire se questa abbia contribuito al raggiungimento dell’obiettivo di cui all’articolo 1, paragrafo 2. Articolo 6 Relazioni Durante il periodo di attuazione l’alto rappresentante presenta al CPS relazioni semestrali sull’attuazione della misura di assistenza, conformemente all’articolo 63 della decisione (PESC) 2021/509. L’amministratore delle misure di assistenza informa regolarmente il comitato dello strumento istituito con decisione (PESC) 2021/509 in merito all’esecuzione delle entrate e delle spese a norma dell’articolo 38 di tale decisione, anche fornendo informazioni sui fornitori e sui subappaltatori interessati. Articolo 7 Sospensione e cessazione 1.   Il CPS può decidere di sospendere, in tutto o in parte, l’attuazione della misura di assistenza conformemente all’articolo 64 della decisione (PESC) 2021/509. 2.   Il CPS può raccomandare al Consiglio la cessazione della misura di assistenza. Articolo 8 Entrata in vigore La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2024 Per il Consiglio Il presidente NAGY I. ( 1 ) Decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che istituisce uno strumento europeo per la pace, e abroga la decisione (PESC) 2015/528 ( GU L 102 del 24.3.2021, pag. 14 ). ( 2 ) Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell’8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari ( GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99 ). ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1980/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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