Decisione di esecuzione (UE) 2025/1992 della Commissione, del 2 ottobre 2025, sull’adeguatezza dell’autorità competente del Regno Unito in conformità alla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio notificata con il numero C(2025) 6589
Decisione di esecuzione (UE) 2025/1992 della Commissione, del 2 ottobre 2025, sull’adeguatezza dell’autorità competente del Regno Unito in conformità alla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2025) 6589]
EN: Commission Implementing Decision (EU) 2025/1992 of 2 October 2025 on the adequacy of the competent authority of the United Kingdom pursuant to Directive 2006/43/EC of the European Parliament and of the Council (notified under document C(2025) 6589)
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/1992
6.10.2025
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/1992 DELLA COMMISSIONE
del 2 ottobre 2025
sull’adeguatezza dell’autorità competente del Regno Unito in conformità alla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
[notificata con il numero C(2025) 6589]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio
(
1
)
, in particolare l’articolo 47, paragrafo 3, primo comma,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell’articolo 47, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE, gli Stati membri possono autorizzare la trasmissione alle autorità competenti di un paese terzo di carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile da loro abilitati, e di relazioni su ispezioni o indagini relative alle revisioni in esame soltanto se sono soddisfatte le condizioni stabilite nel predetto articolo. Tra tali condizioni, l’articolo 47, paragrafo 1, lettere c) e d), della medesima direttiva prevede che tali autorità soddisfino condizioni che sono state dichiarate adeguate dalla Commissione e che siano stati convenuti accordi di cooperazione basati sulla reciprocità tra le autorità competenti dei paesi terzi in questione e le autorità competenti degli Stati membri interessati. La medesima condizione vige nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (il «Regno Unito»). Ne consegue che per la trasmissione di tali carte di lavoro o altri documenti è necessario che entrambe le parti adottino decisioni di adeguatezza e accordi di cooperazione. Il Regno Unito ha già adottato decisioni di adeguatezza nei confronti di ciascuno Stato membro. In tale contesto, è opportuno determinare se l’autorità competente del Regno Unito soddisfi le condizioni che sono adeguate a tali fini.
(2)
La decisione sull’adeguatezza prevista all’articolo 47, paragrafo 3, della direttiva 2006/43/CE non tratta delle altre condizioni specifiche ai fini della trasmissione delle carte di lavoro e altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile e delle relazioni su ispezioni o indagini, quali l’esistenza di accordi di cooperazione basati sulla reciprocità tra le autorità competenti di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/43/CE, o le condizioni relative alla trasmissione di dati personali, di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera e), della medesima direttiva.
(3)
La cooperazione in materia di trasmissione delle carte di lavoro o di altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile e delle relazioni su ispezioni o indagini all’autorità competente di un paese terzo risponde all’interesse pubblico rilevante all’esercizio di un controllo pubblico indipendente. Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero pertanto, nel quadro degli accordi di cooperazione di cui all’articolo 47, paragrafo 2, della direttiva 2006/43/CE, provvedere a che l’autorità competente del Regno Unito usi i documenti che le sono trasmessi a norma dell’articolo 47, paragrafo 1, della stessa direttiva esclusivamente nell’esercizio delle sue funzioni di controllo pubblico, di controllo esterno della qualità e di indagine sui revisori dei conti e sulle imprese di revisione contabile.
(4)
In caso di ispezioni o indagini, i revisori legali e le imprese di revisione contabile dovrebbero essere autorizzati a dare all’autorità competente del Regno Unito accesso alle loro carte di lavoro o ad altri documenti, oppure a trasmetterli alla stessa, soltanto alle condizioni stabilite all’articolo 47 della direttiva 2006/43/CE.
(5)
Gli Stati membri devono provvedere a che gli accordi di cooperazione ai quali l’articolo 47, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/43/CE subordina la trasmissione delle carte di lavoro o di altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile e delle relazioni su ispezioni o indagini tra le autorità competenti degli Stati membri e l’autorità competente del Regno Unito siano conclusi su base di reciprocità e prevedano la tutela dei segreti professionali e delle informazioni commerciali sensibili contenuti in tali carte relativi ai soggetti sottoposti a revisione, compresi i loro diritti di proprietà industriale e intellettuale, o relativi ai revisori legali e alle imprese di revisione contabile che hanno effettuato le revisioni di tali soggetti.
(6)
Laddove la trasmissione all’autorità competente del Regno Unito delle carte di lavoro o di altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile e delle relazioni su ispezioni o indagini implichi la trasmissione di dati personali, tale trasmissione è lecita solo se soddisfa anche le condizioni applicabili ai trasferimenti internazionali di dati a norma del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
2
)
. L’articolo 47, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/43/CE impone pertanto agli Stati membri di garantire che la trasmissione di dati personali tra le loro autorità competenti e quella del Regno Unito rispetti i principi e le norme applicabili in materia di protezione dei dati, in particolare le disposizioni del capo V del regolamento (UE) 2016/679. Gli Stati membri dovrebbero provvedere a che siano previste garanzie adeguate per il trasferimento di dati personali, a norma della decisione di esecuzione (UE) 2021/1772 della Commissione del 28 giugno 2021 («decisione di adeguatezza del Regno Unito in materia di protezione dei dati»)
(
3
)
. Gli Stati membri dovrebbero inoltre provvedere a che, a sua volta, l’autorità competente del Regno Unito non divulghi dati personali contenuti nei documenti trasmessi senza il previo consenso delle autorità competenti degli Stati membri interessati.
(7)
Il Financial Reporting Council è l’autorità competente per il controllo delle attività di revisione contabile nel Regno Unito. Si tratta di un’autorità di regolamentazione indipendente che controlla i revisori, gli esperti contabili e gli attuari.
(8)
Il comitato degli organismi europei di controllo delle attività di revisione contabile ha riesaminato il quadro giuridico del Regno Unito. Tenuto conto della valutazione tecnica di cui all’articolo 30, paragrafo 7, lettera c), del regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
4
)
da parte del comitato degli organismi europei di controllo delle attività di revisione contabile, il Financial Reporting Council soddisfa condizioni che dovrebbero essere considerate adeguate ai fini dell’articolo 47 della direttiva 2006/43/CE.
(9)
La presente decisione dovrebbe lasciare impregiudicati gli accordi di cooperazione di cui all’articolo 25, paragrafo 4, della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
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5
)
.
(10)
Qualunque sia la decisione presa in merito all’adeguatezza delle condizioni soddisfatte dalle autorità competenti di un paese terzo a norma dell’articolo 47, paragrafo 3, primo comma, della direttiva 2006/43/CE, essa non pregiudica la decisione della Commissione in materia di equivalenza dei sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile di tale paese terzo conformemente all’articolo 46, paragrafo 2, della predetta direttiva.
(11)
Scopo della presente decisione è favorire modalità efficaci di cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri e quella del Regno Unito. La finalità ricercata è consentire a tali autorità di esercitare le loro funzioni di controllo pubblico, di controllo esterno della qualità e di indagine tutelando nel contempo i diritti delle parti interessate. Qualora l’autorità competente di uno Stato membro decida di concludere accordi di cooperazione basati sulla reciprocità con l’autorità competente del Regno Unito al fine di consentire la trasmissione delle carte di lavoro e altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile e delle relazioni di ispezione o indagine, lo Stato membro interessato è tenuto a comunicare alla Commissione tali accordi per consentirle di valutare se la cooperazione sia conforme all’articolo 47 della direttiva 2006/43/CE.
(12)
La Commissione, assistita dal comitato degli organismi europei di controllo delle attività di revisione contabile, monitorerà periodicamente gli sviluppi del mercato, l’evoluzione dei quadri di vigilanza e di regolamentazione e l’efficacia e l’esperienza della cooperazione in materia di vigilanza. In particolare, la Commissione può effettuare un riesame specifico della presente decisione in qualsiasi momento prima del termine del suo periodo di applicazione, qualora sviluppi pertinenti rendano necessario riesaminare la dichiarazione di adeguatezza adottata con la presente decisione. Tale nuova valutazione può determinare l’abrogazione della presente decisione.
(13)
Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
6
)
, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato un parere il 28 aprile 2025.
(14)
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 48, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il Financial Reporting Council del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord soddisfa condizioni che sono considerate adeguate ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/43/CE ai fini della trasmissione delle carte di lavoro o di altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile e delle relazioni su ispezioni o indagini a norma dell’articolo 47, paragrafo 1, della medesima direttiva.
Articolo 2
1. Qualora le carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile siano detenuti esclusivamente da un revisore legale o un’impresa di revisione contabile registrati in uno Stato membro diverso da quello nel quale è registrato il revisore del gruppo e la cui autorità competente ha ricevuto una richiesta dall’autorità di cui all’articolo 1, dette carte o detti documenti sono trasmessi all’autorità competente richiedente solo se l’autorità competente del primo Stato membro ha acconsentito espressamente alla trasmissione.
2. Gli accordi di cooperazione bilaterali tra le autorità competenti degli Stati membri e l’autorità competente del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono conformi alle condizioni di cui all’articolo 47 della direttiva 2006/43/CE.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 2025
Per la Commissione
Maria Luís ALBUQUERQUE
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87
.
(
2
)
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (
GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1
).
(
3
)
Decisione di esecuzione (UE) 2021/1772 della Commissione, del 28 giugno 2021, a norma del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’adeguata protezione dei dati personali da parte del Regno Unito (
GU L 360 dell’11.10.2021, pag. 1
).
(
4
)
Regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione (
GU L 158 del 27.5.2014, pag. 77
).
(
5
)
Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (
GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38
).
(
6
)
Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (
GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/1992/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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