Decisione di esecuzione (UE) 2018/1993 del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativa ai dispositivi integrati dell'UE per la risposta politica alle crisi
Decisione di esecuzione (UE) 2018/1993 del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativa ai dispositivi integrati dell'UE per la risposta politica alle crisi
EN: Council Implementing Decision (EU) 2018/1993 of 11 December 2018 on the EU Integrated Political Crisis Response Arrangements
Testo normativo
17.12.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 320/28
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1993 DEL CONSIGLIO
dell'11 dicembre 2018
relativa ai dispositivi integrati dell'UE per la risposta politica alle crisi
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la decisione 2014/415/UE del Consiglio, del 24 giugno 2014, relativa alle modalità di attuazione da parte dell'Unione della clausola di solidarietà
(
1
)
, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)
La presente decisione riguarda l'adeguamento dei dispositivi integrati dell'UE per la risposta politica alle crisi («IPCR») approvati dal Consiglio il 25 giugno 2013 e citati all'articolo 1, paragrafo 2, della decisione 2014/415/UE. Gli IPCR dovrebbero consentire un coordinamento e una risposta tempestivi a livello politico dell'Unione alle crisi aventi un ampio impatto o rilevanza politica, sia che si verifichino all'interno che all'esterno dell'Unione.
(2)
Gli IPCR dovrebbero sostenere i dispositivi per l'applicazione della clausola di solidarietà. Come riconosciuto dalla decisione 2014/415/UE, gli IPCR possono essere utilizzati prima dell'invocazione della clausola di solidarietà e dopo la riduzione graduale della risposta. Pertanto gli IPCR dovrebbero essere concepiti in modo tale da essere pertinenti sia nel contesto dell'invocazione che indipendentemente dall'invocazione della clausola di solidarietà.
(3)
I dispositivi per la risposta a livello dell'Unione dovrebbero migliorare l'efficacia attraverso un miglior coordinamento sulla base degli strumenti esistenti e rispettando le competenze delle istituzioni come pure le competenze e le responsabilità degli Stati membri.
(4)
Il Consiglio, in quanto istituzione che, a norma dell'articolo 16 del trattato sull'Unione europea (TUE), esercita funzioni di definizione delle politiche e di coordinamento, dovrebbe essere incaricato degli IPCR, poiché questi ultimi riguardano il coordinamento e la risposta a livello politico dell'Unione. Conformemente all'articolo 222, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il Consiglio è l'istituzione in cui avviene il coordinamento per l'attuazione della clausola di solidarietà da parte dell'Unione e degli Stati membri ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della decisione 2014/415/UE.
(5)
Il Comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea (Coreper), istituito dall'articolo 240 TFUE, ha il compito, a norma del TUE e del TFUE e del regolamento interno del Consiglio, di preparare i lavori di tutte le sessioni del Consiglio e di vigilare sulla coerenza delle politiche e delle azioni dell'Unione.
La responsabilità del Coreper in tutti i settori delle politiche dell'Unione e la combinazione di rapidità e di alto livello del dialogo politico pongono il Coreper al centro delle attività in materia di IPCR svolti in sede di Consiglio. Vista la responsabilità politica generale della presidenza nel corso di ciascun mandato, dovrebbe essere la presidenza a livello del Coreper a guidare il processo IPCR.
(6)
Il comitato permanente per la cooperazione operativa in materia di sicurezza interna, istituito dall'articolo 71 TFUE, assicura all'interno dell'Unione la promozione e il rafforzamento della cooperazione operativa in materia di sicurezza interna. Fatto salvo l'articolo 240, esso favorisce il coordinamento dell'azione delle autorità competenti degli Stati membri.
(7)
Il comitato politico e di sicurezza (CPS), istituito dall'articolo 38 TUE, controlla la situazione internazionale nei settori che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune (PESC) e contribuisce a definire le politiche formulando pareri per il Consiglio, fatto salvo il ruolo del Coreper. In caso di crisi con sviluppi nei settori che rientrano nella PESC, è necessario uno stretto coordinamento tra le presidenze del Coreper e del CPS.
(8)
La Commissione, in quanto istituzione che promuove l'interesse generale dell'Unione e adotta le iniziative appropriate a tal fine e che vigila sull'applicazione dei trattati e delle misure adottate dalle istituzioni a norma dell'articolo 17 TUE, svolge un ruolo fondamentale nella partecipazione agli IPCR.
(9)
L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR) e il servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) dispongono di strutture dotate di competenze nel settore militare e dell'intelligence, nonché della rete delle delegazioni che possono anch'esse contribuire a rispondere a crisi aventi una dimensione esterna. A seconda della crisi, altre strutture e agenzie dell'Unione nel settore della PESC o della politica estera e di sicurezza comune dovrebbero fornire, se del caso, contributi in linea con le pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione.
(10)
Ciascuna crisi potrebbe presentare caratteristiche differenti che richiedono un'adeguata gestione in sede di Consiglio. Gli IPCR sono concepiti per assicurare flessibilità e gradualità, permettendo di adattare il coinvolgimento del livello politico e il sostegno richiesto per le esigenze della crisi. La flessibilità è ottenuta grazie alle due modalità di attivazione, vale a dire la modalità scambio di informazioni o la modalità piena attivazione, e alle possibilità di coinvolgere gli attori pertinenti. La gradualità si riferisce al livello di decisione politica.
(11)
La Commissione e l'AR hanno contribuito attivamente alla definizione e alla creazione degli IPCR nel 2013. Da quando gli IPCR sono stati istituiti, la Commissione e l'AR hanno costantemente deciso di sostenerli e hanno mantenuto l'impegno di contribuire alla loro attuazione. Il contributo della Commissione e dell'AR agli IPCR dovrebbe altresì essere integrato nella presente decisione, tenendo pienamente conto delle competenze della Commissione e dell'AR.
(12)
Gli IPCR sono stati utilizzati ampiamente a sostegno dello scambio di informazioni riguardanti crisi complesse (pagine di monitoraggio su Siria/Iraq, Yemen, Ebola, Ucraina, Nepal ecc.), crisi di comunicazione (migliori pratiche e strategie di comunicazione), assistenza umanitaria e lotta al terrorismo. Sono stati attivati per la prima volta nell'ottobre 2015 per la crisi migratoria e dei rifugiati. Fin dalla loro attivazione si sono rivelati determinanti per il monitoraggio e il sostegno della risposta alla crisi, riferendo al Coreper, al Consiglio e al Consiglio europeo. Vi si è inoltre fatto ricorso per effettuare esercitazioni di risposta dell'Unione a gravi crisi causate da attacchi informatici, calamità naturali o minacce ibride.
(13)
Le procedure operative standard IPCR («IPCR SOP»), che già esistono nell'ambito degli attuali dispositivi IPCR e che sono presentate nel dettaglio in un documento separato, dovrebbero essere ulteriormente sviluppate e aggiornate secondo quanto necessario al fine di identificare chiaramente le procedure nonché le azioni che si attendono da ciascun attore nel processo IPCR.
(14)
Le procedure operative standard della conoscenza e dell'analisi integrate della situazione («ISAA») elaborate, in linea con le IPCR SOP, dalla Commissione e dal SEAE nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità dovrebbero in particolare presentare nel dettaglio il funzionamento dell'elaborazione dell'ISAA e le modalità di integrazione delle informazioni fornite dagli Stati membri. Nell'elaborare l'ISAA è di vitale importanza sfruttare pienamente le potenziali sinergie tra le parti interessate e i mezzi, le strutture e le capacità esistenti a livello dell'Unione, evitando la duplicazione delle strutture esistenti e la creazione di nuove strutture permanenti.
(15)
È stata creata una rete informale di comunicatori di crisi (Crisis Communicators Network, «CCN») IPCR, composta di esperti di comunicazione provenienti dagli Stati membri e dai pertinenti organismi dell'Unione, con l'obiettivo di contribuire alla preparazione, in particolare mediante lo scambio di migliori pratiche e di insegnamenti tratti.
(16)
Conformemente all'articolo 346, paragrafo 1, lettera a), TFUE, nessuno Stato membro è tenuto a fornire informazioni la cui divulgazione sia dallo stesso considerata contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza. Qualsiasi informazioni classificata è trattata conformemente alla decisione 2013/488/UE del Consiglio
(
2
)
,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. La presente decisione stabilisce i dispositivi integrati dell'UE per la risposta politica alle crisi («IPCR»). Gli IPCR consentono un coordinamento e una risposta tempestivi a livello politico dell'Unione alle crisi aventi un ampio impatto o rilevanza politica, sia che si verifichino all'interno che all'esterno dell'Unione.
2. Gli IPCR forniscono al Consiglio gli strumenti e la flessibilità necessari per decidere in merito alla gestione della risposta dell'Unione, anche mediante consultazioni rapide e possibili proposte di azioni. Il controllo politico e la direzione strategica di tutte le fasi del processo IPCR sono poste sotto la guida della presidenza del Consiglio, tenendo pienamente conto delle competenze della Commissione e dell'AR.
3. Gli IPCR constano di un unico insieme di dispositivi volti a dare a livello dell'Unione una risposta coerente, efficiente e tempestiva alle crisi. Il Consiglio ricorre agli IPCR per svolgere il coordinamento a livello politico della risposta all'invocazione della clausola di solidarietà come stabilito all'articolo 1, paragrafo 2, della decisione 2014/415/UE del Consiglio a norma dell'articolo 222, paragrafo 3, TFUE.
4. Tali dispositivi non sostituiscono né duplicano meccanismi o dispositivi dell'Unione esistenti.
Articolo 2
Architettura degli IPCR
1. Per gli IPCR esistono due modalità di attivazione, tra cui la presidenza sceglie in funzione della gravità della crisi e delle esigenze della risposta:
a)
la modalità scambio di informazioni, volta a delineare un quadro chiaro della situazione e a preparare il terreno per un'eventuale piena attivazione;
b)
la modalità piena attivazione, che implica la preparazione di misure di risposta.
2. Gli IPCR constano di elementi di sostegno che sono essenziali per garantire un processo decisionale informato in sede di Consiglio e un coordinamento politico efficace a livello di Unione. Gli elementi di sostegno sono i seguenti:
a)
tavole rotonde informali convocate dalla presidenza con l'assistenza e la consulenza del segretariato generale del Consiglio («SGC»), di cui all'articolo 7;
b)
una capacità di sostegno alla conoscenza e all'analisi integrate della situazione («ISAA»), sviluppata dai servizi della Commissione e dal SEAE nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità, di cui all'articolo 8;
c)
una piattaforma web dedicata e protetta di proprietà del Consiglio per agevolare lo scambio tempestivo di informazioni, di cui all'articolo 9;
d)
un punto di contatto centrale attivo 24/7 a livello dell'Unione con le autorità competenti degli Stati membri e altre parti interessate, fornito dal Centro di coordinamento della risposta alle emergenze della Commissione europea, di cui all'articolo 10.
3. Al fine di potenziare il processo decisionale a livello politico dell'Unione, gli elementi di sostegno di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c), hanno le seguenti caratteristiche:
a)
sono adeguati alle esigenze del livello del processo decisionale politico, sotto la guida della presidenza in seguito all'attivazione degli IPCR e in consultazione con i servizi della Commissione e il SEAE;
b)
contemplano tutti i settori fondamentali colpiti dalla crisi;
c)
sono integrati, raggruppano infatti le differenti dimensioni di una crisi in modo coerente;
d)
dispongono di un livello adeguato di dettaglio necessario; e
e)
sono disponibili in modo tempestivo, il che lascia tempo sufficiente prima dei dibattiti formali.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini della presente decisione si intende per:
a)
«crisi»
: una situazione con una tale ampiezza di impatto o rilevanza politica da richiedere un coordinamento e una risposta strategici tempestivi a livello politico dell'Unione;
b)
«risposta»
: qualsiasi azione intrapresa in caso di crisi per affrontarne gli effetti negativi.
Articolo 4
Attivazione
1. In caso di crisi, la decisione di attivare gli IPCR è adottata dalla presidenza. Qualsiasi Stato membro può invitare la presidenza a procedere in questo senso.
2. Se è stata invocata la clausola di solidarietà, la presidenza attiva immediatamente gli IPCR in modalità piena attivazione, conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, della decisione 2014/415/UE, se non sono già in uso.
3. Se la clausola di solidarietà non è stata invocata, prima di decidere se procedere con l'attivazione, la presidenza consulta gli Stati membri interessati, se del caso, nonché la Commissione e l'AR.
4. La presidenza riceve consulenza e assistenza dal segretariato generale del Consiglio. La presidenza può anche consultare i servizi della Commissione e il SEAE, nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità, nonché le pertinenti agenzie dell'Unione, gli Stati membri e le pertinenti parti interessate o organizzazioni.
5. La decisione di attivare gli IPCR in modalità scambio di informazioni può essere adottata anche su accordo dell'SGC, dei servizi della Commissione e del SEAE in consultazione con la presidenza.
6. In base all'evoluzione della crisi e alle esigenze politiche, la presidenza può decidere in qualsiasi momento di aumentare o ridurre l'intensità dell'operazione, passando da una modalità di attivazione all'altra. Finché l'invocazione della clausola di solidarietà resta attiva gli IPCR sono mantenuti in modalità piena attivazione.
7. La presidenza notifica al segretario generale del Consiglio la decisione di attivare gli IPCR. L'SGC ne informa senza indugio la Commissione e l'AR, nonché il gabinetto del presidente del Consiglio europeo.
Articolo 5
Disattivazione
La decisione di disattivare gli IPCR sarà adottata dalla presidenza, dopo aver consultato gli Stati membri interessati, se del caso, e la Commissione e l'AR. Gli IPCR non sono disattivati fintanto che l'invocazione della clausola di solidarietà rimane attiva.
Articolo 6
A livello del Coreper
1. Al fine di vigilare sulla coerenza delle politiche e delle azioni dell'Unione, la supervisione dell'attuazione dei dispositivi IPCR è effettuata in modo prestabilito a livello del Coreper. La presidenza informa senza indugio il Coreper sui principali aspetti della crisi e sulla procedura prevista.
2. La presidenza decide, alla luce delle caratteristiche della crisi e delle connesse esigenze politiche della risposta, di investire delle questioni da discutere i pertinenti organi preparatori del Consiglio, in conformità del suo regolamento interno. A seconda dei casi, la presidenza semestrale si coordina con i rappresentanti dell'AR che presiedono i pertinenti organi preparatori del Consiglio nonché, se del caso, con il presidente del comitato militare, incaricati di convocare le riunioni di tali organi.
Articolo 7
Tavole rotonde
1. Le tavole rotonde sono intese a identificare ed esaminare la situazione di crisi affinché il processo decisionale politico sia adeguatamente informato.
2. Le tavole rotonde sono convocate su iniziativa della presidenza, con l'assistenza e la consulenza dell'SGC.
3. La presidenza decide sulla composizione delle tavole rotonde. I servizi della Commissione e il SEAE sono invitati a partecipare e a fornire un contributo sui rispettivi settori di competenza. L'invito a partecipare è esteso anche al gabinetto del presidente del Consiglio europeo. Sono invitati a partecipare, se del caso, gli Stati membri e ulteriori pertinenti parti interessate ed esperti in determinate materie, compresi rappresentanti di paesi terzi e di organizzazioni internazionali, e il coordinatore antiterrorismo dell'Unione.
4. Nella modalità «scambio di informazioni», nel caso in cui la presidenza convochi una tavola rotonda, questa serve principalmente per monitorare la situazione, determinare gli obblighi di informazione e valutare se è necessaria una piena attivazione. In caso di piena attivazione, sotto la guida della presidenza i partecipanti alla tavola rotonda, se del caso, preparano, elaborano e aggiornano progetti di proposte di azione da presentare, ove necessario, al Consiglio per discussione e decisione.
Articolo 8
Conoscenza e analisi integrate della situazione
1. Una capacità di sostegno alla ISAA contribuisce, elaborando relazioni, a informare la discussione in seno alle tavole rotonde, nelle sessioni del Consiglio e nelle riunioni dei relativi organi preparatori e del Consiglio europeo.
2. Le relazioni ISAA sono adeguate alle esigenze del livello politico dell'Unione definito dalla presidenza del Consiglio. A tal fine, previa consultazione dei servizi della Commissione e del SEAE, la presidenza emana orientamenti politici e strategici, che aggiorna secondo necessità.
3. La capacità di sostegno dell'ISAA consente di:
a)
raccogliere e condividere le informazioni sulla situazione attuale, l'analisi effettuata dall'Unione e dagli Stati membri, le decisioni e le misure adottate o che devono adottare le pertinenti parti interessate, la necessità di un coordinamento politico a livello dell'Unione manifestata da dette parti;
b)
elaborare le informazioni di cui alla lettera a) e fornire una sintesi integrata della situazione; e
c)
fornire un'analisi integrata, comprendente la possibile evoluzione e le eventuali conseguenze della situazione.
A tal fine, gli Stati membri e le agenzie e gli organismi pertinenti dell'Unione si adoperano per sostenere tale lavoro e fornire tempestivamente informazioni pertinenti.
4. L'ISAA costituisce uno strumento di condivisione delle informazioni che fornisce un contributo agli Stati membri e che assiste la Commissione e l'AR nelle loro attività.
5. L'ISAA è sviluppata dai servizi della Commissione e dal SEAE nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità e nell'ambito dei loro mezzi e delle loro capacità esistenti. L'ISAA si basa anche su informazioni e analisi pertinenti fornite dagli Stati membri (per esempio dalle pertinenti unità nazionali di crisi), in particolare tramite la piattaforma web, e dalle agenzie dell'Unione.
6. All'attivazione degli IPCR e fino alla loro disattivazione, tale sostegno è disponibile su base permanente. È fornito alla presidenza e al Consiglio in modo tempestivo durante tutta la crisi, consentendo una gestione proattiva della stessa. In base all'evoluzione della crisi, la presidenza può decidere di richiedere di intensificare o ridurre il sostegno all'ISAA. Prosegue il monitoraggio regolare delle fonti settoriali dell'Unione.
7. In funzione della natura della crisi, i paesi terzi e i partner internazionali, quali i paesi associati Schengen, possono essere autorizzati dal Coreper ad accedere alle relazioni ISAA per una specifica crisi.
Articolo 9
Piattaforma web
1. Una piattaforma web dedicata - sviluppata e gestita dall'SGC - rappresenta uno strumento fondamentale per gli IPCR in quanto hub elettronico fra tutte le pertinenti parti interessate.
2. L'accesso a questa piattaforma è limitato a persone designate dalle pertinenti parti interessate, vale a dire il segretariato generale del Consiglio (per il Consiglio e il Consiglio europeo), gli Stati membri, la Commissione, il SEAE (per l'AR) e le pertinenti agenzie dell'Unione.
3. Al fine di incoraggiare gli scambi sulla piattaforma web, in particolare quelli di natura sensibile, le informazioni non sono divulgate a parti che non siano le pertinenti parti interessate di cui al paragrafo 2, salvo autorizzazione esplicita del Coreper. L'SGC, in collegamento con la presidenza, è coinvolto nelle risposte alle richieste di informazioni ricevute da tali parti.
4. Al fine di evitare duplicazioni, la piattaforma web non sostituisce né è sostituita da nessuno degli strumenti web settoriali dell'Unione. Le informazioni classificate di livello superiore a RESTREINT UE/EU RESTRICTED sono scambiate tramite i pertinenti canali accreditati.
5. La piattaforma web è disponibile anche senza attivazione degli IPCR, soprattutto per informazioni importanti di carattere generale, esercitazioni, insegnamenti appresi e attività di formazione, nonché per i punti di contatto IPCR. Per ogni attivazione degli IPCR è generata un pagina di crisi.
6. In caso di crisi senza attivazione degli IPCR, l'SGC - d'accordo con la presidenza - può creare una «pagina di monitoraggio», eventualmente su richiesta di uno Stato membro interessato, dei servizi della Commissione o del SEAE. Tale pagina facilita lo scambio di informazioni e potrebbe fungere da repertorio di relazioni e informazioni sulla situazione prontamente disponibili. La creazione di una pagina di monitoraggio non comporta l'elaborazione di relazioni ISAA.
7. La piattaforma web IPCR contiene inoltre forum o «hub» specifici, orientati per temi, da utilizzare in particolare all'infuori dei periodi di crisi per finalità di creazione di reti, scambio di informazioni e collaborazione, in modo da contribuire alla preparazione alla gestione delle crisi.
8. L'SGC consulta la presidenza e le delegazioni del Consiglio in sede di pianificazione di modifiche strutturali alla piattaforma.
Articolo 10
Punto di contatto centrale 24/7
All'attivazione degli IPCR è operativo il punto di contatto centrale 24/7, fatte salve la ripartizione delle competenze all'interno dei servizi della Commissione e del SEAE e le reti informative esistenti.
Articolo 11
Procedure operative standard
1. La presidenza, con il sostegno dell'SGC, sviluppa ulteriormente e aggiorna secondo quanto necessario le procedure operative standard IPCR («IPCR SOP») già esistenti al fine di identificare chiaramente le procedure nonché le azioni che si attendono da ciascun attore nel processo IPCR. Gli Stati membri, i servizi della Commissione e il SEAE sono invitati a contribuire. Ogni nuova versione delle IPCR SOP è sottoposta al Coreper per approvazione.
2. La Commissione europea e il SEAE, nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità, elaborano, in linea con le IPCR SOP, procedure operative standard ISAA che presentano nel dettaglio il funzionamento dell'elaborazione dell'ISAA e delle modalità di integrazione delle informazioni fornite dagli Stati membri.
Articolo 12
Preparazione
1. Per rafforzare ulteriormente la capacità di una risposta rapida a livello politico dell'Unione in caso di crisi, si procede all'elaborazione di misure di preparazione e di un quadro per la strategia di comunicazione. Tali misure tengono conto delle fonti di preoccupazione più pertinenti per un'eventuale attivazione degli IPCR e poggiano su una politica e un programma associato in materia di preparazione in ambito IPCR intesi a migliorare tutte le componenti della capacità IPCR.
2. La politica in materia di preparazione è sottoposta all'approvazione del Consiglio, mentre il programma in materia di preparazione è presentato al Coreper.
3. Per rafforzare la conoscenza e la capacità di tutte le parti interessate, sono organizzate formazioni mirate sulle procedure e gli strumenti utilizzati in una crisi che richieda il coordinamento a livello politico dell'Unione.
4. La politica in materia di preparazione in ambito IPCR prevede esercitazioni intersettoriali e definisce procedure e modalità per pianificare esercitazioni in ambito IPCR. Le esercitazioni in ambito IPCR sono organizzate dalla presidenza con il sostegno dell'SGC e coinvolgono gli Stati membri su base volontaria. La Commissione e l'AR sono strettamente associati a tali lavori e sono invitati a contribuire ove opportuno. Qualsiasi esercitazione in ambito IPCR rispetta la politica in materia di preparazione in ambito IPCR.
5. La politica in materia di preparazione in ambito IPCR contribuisce anche a migliorare la comunicazione al pubblico e la coerenza del messaggio in tempi di crisi. La rete informale dei comunicatori di crisi («CCN») può sostenere tali lavori.
6. Saranno identificati gli insegnamenti tratti sia dalle esercitazioni sia dalle attivazioni dei dispositivi IPCR in casi reali. Sarà messo in atto un processo strutturato di insegnamenti appresi.
Articolo 13
Consiglio europeo
In funzione della crisi, potrebbero essere necessarie consultazioni o decisioni tempestive a livello di Consiglio europeo. A tal fine, anche il gabinetto del presidente del Consiglio europeo è invitato a partecipare pienamente agli IPCR dal momento della loro attivazione e per le attività in materia di preparazione.
Articolo 14
Informazione e comunicazione
1. La presidenza informa senza indugio il Parlamento europeo dell'attivazione degli IPCR.
2. Una strategia di comunicazione coerente, anche mediante messaggi comuni, è parte delle misure di risposta previste in caso di attivazione degli IPCR.
Articolo 15
Riesame
1. I dispositivi di cui alla presente decisione sono riesaminati in base alle esigenze individuate e in ogni caso entro un termine di 12 mesi a decorrere dalla loro disattivazione, al fine di garantire che i pertinenti insegnamenti siano identificati e affrontati. Il riesame si svolge in sede di Consiglio sulla base dei contributi forniti dagli Stati membri, dalla Commissione e dall'AR.
2. Se del caso, la presente decisione può essere rivista, in particolare per rispondere alle esigenze individuate dal Consiglio nel contesto del riesame, a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, della decisione 2014/415/UE.
Articolo 16
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles. L'11 dicembre 2018
Per il Consiglio
Il presidente
G. BLÜMEL
(
1
)
GU L 192 dell'1.7.2014, pag. 53
.
(
2
)
Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (
GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1
).
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