Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 1997/2025

Decisione (UE) 2025/1997 del Consiglio, del 25 settembre 2025, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato misto istituito dall’accordo tra l’Unione europea e l’Ucraina sul trasporto di merci su strada per quanto riguarda la proroga dell’accordo

Pubblicato: 25/09/2025 In vigore dal: 25/09/2025 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2025/1997 del Consiglio, del 25 settembre 2025, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato misto istituito dall’accordo tra l’Unione europea e l’Ucraina sul trasporto di merci su strada per quanto riguarda la proroga dell’accordo EN: Council Decision (EU) 2025/1997 of 25 September 2025 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Joint Committee established by the Agreement between the European Union and Ukraine on the carriage of freight by road as regards the continuation of the Agreement

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/1997 1.10.2025 DECISIONE (UE) 2025/1997 DEL CONSIGLIO del 25 settembre 2025 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato misto istituito dall’accordo tra l’Unione europea e l’Ucraina sul trasporto di merci su strada per quanto riguarda la proroga dell’accordo IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) L’accordo tra l’Unione europea e l’Ucraina sul trasporto di merci su strada ( 1 ) («accordo») è stato firmato dall’Unione ed è stato applicato a titolo provvisorio dal il 29 giugno 2022 conformemente alla decisione (UE) 2022/1158 del Consiglio ( 2 ) . È entrato in vigore il 5 dicembre 2022. (2) L’articolo 7, paragrafo 1, dell’accordo istituisce un comitato misto che esercita la vigilanza e il controllo sull’applicazione e sull’attuazione dell’accordo e esamina periodicamente il funzionamento dell’accordo alla luce dei suoi obiettivi. A norma dell’articolo 7, paragrafo 2, dell’accordo, il comitato misto deve essere convocato al più tardi tre mesi prima della scadenza dell’accordo al fine di valutare e decidere se sia necessario prorogarlo. (3) La decisione n. 2/2023 del comitato misto ( 3 ) ha prorogato la durata dell’accordo fino al 30 giugno 2024. (4) Il 20 giugno 2024, l’accordo tra l’Unione europea e l’Ucraina che modifica l’accordo ( 4 ) («accordo di modifica») è stato firmato dall’Unione ed è stato applicato in via provvisoria conformemente alla decisione (UE) 2024/1876 ( 5 ) fino al 30 giugno 2025 con tacito rinnovo per un ulteriore periodo di sei mesi. L’accordo è stato tacitamente rinnovato fino al 31 dicembre 2025. (5) Affinché sia l’Unione che l’Ucraina continuino a beneficiare degli effetti positivi dell’accordo, grazie all’agevolazione del trasporto di merci su strada tra e attraverso l’Unione europea e l’Ucraina e al sostegno al funzionamento efficace dei corridoi di solidarietà nel contesto della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina, è opportuno prorogare l’accordo fino al 31 marzo 2027. (6) Nella sua prossima riunione il comitato misto è chiamato ad adottare una decisione relativa alla necessità di prorogare ulteriormente l’accordo. Tale decisione vincolerà l’Unione. (7) È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto per quanto riguarda la proroga dell’accordo. (8) In ragione delle preoccupazioni e delle incertezze sollevate da alcuni Stati membri circa l’impatto negativo dell’accordo, la Commissione avvierà uno studio sull’impatto dell’accordo sul settore del trasporto su strada, che esaminerà anche le preoccupazioni legate alla sicurezza stradale, a livello dell’Unione e nazionale. (9) Qualsiasi ulteriore proroga dell’accordo dovrebbe essere subordinata a progressi soddisfacenti nell’allineamento della legislazione ucraina all’ acquis dell’Unione nel settore del trasporto su strada non ancora recepito e dovrebbe tenere conto dei risultati dello studio sull’impatto dell’accordo sul settore del trasporto su strada. (10) La posizione dell’Unione in sede di comitato misto, dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto istituito dall’«accordo tra l’Unione europea e l’Ucraina sul trasporto di merci su strada («accordo») per quanto riguarda la proroga dell’accordo, si basa sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione. I rappresentanti dell’Unione in seno al comitato misto possono concordare modifiche marginali del progetto di decisione del comitato misto senza un’ulteriore decisione del Consiglio. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2025 Per il Consiglio Il presidente M. BJERRE ( 1 ) GU L 179 del 6.7.2022, pag. 4 , ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2022/1158/oj . ( 2 ) Decisione (UE) 2022/1158 del Consiglio, del 27 giugno 2022, relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria dell’accordo tra l’Unione europea e l’Ucraina sul trasporto di merci su strada ( GU L 179 del 6.7.2022, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/1158/oj ). ( 3 ) GU L 123 dell’8.5.2023, pag. 36 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/929/oj . ( 4 ) GU L, 2024/1878, 2.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/1878/oj . ( 5 ) Decisione (UE) 2024/1876 del Consiglio del 20 giugno 2024 relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria dell’accordo tra l’Unione europea e l’Ucraina che modifica l’accordo tra l’Unione europea e l’Ucraina sul trasporto di merci su strada del 29 giugno 2022 ( GU L, 2024/1876, 2.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1876/oj ). PROGETTO DECISIONE N. 3/2025 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO DALL'ACCORDO TRA L'UNIONE EUROPEA E L'UCRAINA SUL TRASPORTO DI MERCI SU STRADA del … per quanto riguarda la proroga dell'accordo IL COMITATO MISTO, visto l'accordo tra l'Unione europea e l'Ucraina sul trasporto di merci su strada ( 1 ) in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) La decisione n. 2/2023 del comitato misto, istituito dall’accordo tra l’Unione europea e l’Ucraina sul trasporto di merci su strada («accordo») ha prorogato l’accordo fino al 30 giugno 2024. Il 20 giugno 2024 l’accordo tra l’Unione europea e l’Ucraina che modifica l’accordo ( 2 ) ha modificato e prorogato ulteriormente l’accordo fino al 30 giugno 2025 con tacito rinnovo per un ulteriore periodo di sei mesi. L'accordo è stato tacitamente rinnovato fino al 31 dicembre 2025. (2) Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'accordo, il comitato misto deve essere convocato al più tardi tre mesi prima della scadenza dell'accordo al fine di valutare e decidere se sia necessario prorogarlo. (3) L'Unione e l'Ucraina continuano a beneficiare degli effetti positivi dell'accordo, grazie all'agevolazione del trasporto di merci su strada tra e attraverso l'Unione europea e l'Ucraina . L'accordo è diventato un sostegno essenziale per il funzionamento efficace dei corridoi di solidarietà. (4) La proroga dell'accordo dovrebbe essere intesa anche come contributo alla ricostruzione dell'Ucraina dopo la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina. (5) È pertanto opportuno prorogare l'accordo fino al 31 marzo 2027. (6) La Commissione europea avvierà uno studio sull'impatto dell'accordo sul settore del trasporto su strada, che esaminerà anche le preoccupazioni legate alla sicurezza stradale, a livello dell'Unione e nazionale, da consegnare entro il 30 novembre 2026. (7) Qualsiasi ulteriore proroga dovrebbe essere subordinata a progressi soddisfacenti nell'allineamento della legislazione ucraina all' acquis dell'Unione nel settore del trasporto di merci su strada compiuti entro il 30 novembre 2026. L’allineamento della legislazione ucraina dovrebbe agevolare il corretto funzionamento del trasporto di merci su strada nel quadro del presente accordo e dovrebbe essere effettuata nel contesto dei negoziati di adesione in corso, avviati il 14 dicembre 2023, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Proroga dell'accordo 1.   L'accordo tra l'Unione europea e l'Ucraina sul trasporto di merci su strada è prorogato fino al 31 marzo 2027. 2.   Qualsiasi ulteriore proroga dovrebbe essere subordinata a progressi soddisfacenti nell'allineamento della legislazione ucraina all' acquis dell'Unione nel settore del trasporto su strada, come stabilito nell'appendice della presente decisione. Articolo 2 Entrata in vigore La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Fatto a …, … Per il comitato misto I copresidenti ( 1 ) GU UE L 179 del 6.7.2022, pag. 4 , ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2022/1158/oj . ( 2 ) GU UE L, 2024/1878, del 2.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/1878/oj . Appendice Decisione n. 3/2025 del comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e l'Ucraina sul trasporto di merci su strada del … per quanto riguarda la proroga dell'accordo Acquis dell'UE che deve essere recepito dall'Ucraina ( *1 ) Base giuridica dell'UE Attuazione giuridica Osservazioni Istituzione di un registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada che rispettano le specifiche dell'UE Articolo 16 del regolamento (CE) n. 1071/2009 Decisione 2009/992/UE della Commissione Legislazione ucraina Eventuale decisione del comitato misto sulle violazioni gravi Condizioni relative al requisito di stabilimento Articolo 5 del regolamento (CE) n. 1071/2009 Legislazione ucraina Condizioni relative ai requisiti dell'onorabilità Articolo 6 del regolamento (CE) n. 1071/2009 Legislazione ucraina I veicoli nuovi immatricolati in Ucraina dal 1 o luglio 2026 e operanti a norma dell'accordo devono essere dotati di un tachigrafo intelligente v2 Articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 165/2014 Legislazione ucraina Eventuale decisione del comitato misto La decisione n. 2/2025 del comitato misto recepisce già la maggior parte dell' acquis relativo ai tachigrafi. Ammodernamento tramite installazione del tachigrafo intelligente v2 del parco veicoli ucraino operante a norma dell'accordo e non soggetto alla prescrizione precedente Articolo 3, paragrafi 4 e 4 bis, del regolamento (UE) n. 165/2014 Legislazione ucraina La decisione n. 2/2025 del comitato misto recepisce già la maggior parte dell' acquis relativo ai tachigrafi. Nella valutazione di questa misura si terrà conto della disponibilità e della capacità di seminari e formazione del personale. Allineamento alle disposizioni dell'UE in materia di periodi di guida, interruzioni e periodi di riposo Articoli da 6 a 9 del regolamento (CE) n. 561/2006 modificato dal regolamento (UE) 2020/1054 Legislazione ucraina Ciò non comprende il collegamento al modulo sociale dell'IMI Allineamento alle disposizioni dell'UE in materia di orari di lavoro Direttiva 2002/15/CE Legislazione ucraina Ciò non comprende il collegamento al modulo sociale dell'IMI ( *1 ) Ai fini della valutazione dei progressi compiuti, la Commissione presenta al gruppo di lavoro ad hoc istituito dall’articolo 7bis dell’accordo: — una relazione iniziale sullo stato di attuazione entro il 30 gennaio 2026; — una valutazione dei progressi dell'allineamento entro il 31 maggio 2026; — un'ulteriore valutazione dei progressi dell'allineamento entro il 30 novembre 2026. ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1997/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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