Decisione UE In vigore Iva

Decisione UE 2002/2019

Decisione di esecuzione (UE) 2019/2002 della Commissione del 28 novembre 2019 relativa all'autorizzazione alla Bulgaria a continuare a ricorrere ad alcune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA per il trasporto internazionale di persone fino alla fine del 2023 notificata con il numero C(2019) 8590 (Il testo in lingua bulgara è il solo facente fede)

Pubblicato: 28/11/2019 In vigore dal: 28/11/2019 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2019/2002 della Commissione del 28 novembre 2019 relativa all'autorizzazione alla Bulgaria a continuare a ricorrere ad alcune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA per il trasporto internazionale di persone fino alla fine del 2023 [notificata con il numero C(2019) 8590] (Il testo in lingua bulgara è il solo facente fede) EN: Commission Implementing Decision (EU, Euratom) 2019/2002 of 28 November 2019 as regards the authorisation for Bulgaria to continue to use certain approximate estimates for the calculation of the VAT own resources base in respect of international transport of passengers until the end of 2023 (notified under document C(2019)8590) (Only the Bulgarian text is authentic)

Testo normativo

2.12.2019 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 310/50 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/2002 DELLA COMMISSIONE del 28 novembre 2019 relativa all'autorizzazione alla Bulgaria a continuare a ricorrere ad alcune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA per il trasporto internazionale di persone fino alla fine del 2023 [notificata con il numero C(2019) 8590] (Il testo in lingua bulgara è il solo facente fede) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto ( 1 ) , in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino, previa consultazione del comitato consultivo per le risorse proprie, considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo 390 bis della direttiva 2006/112/CE del Consiglio ( 2 ) , la Bulgaria può continuare ad esentare, alle condizioni esistenti in tale Stato membro alla data della sua adesione, i trasporti internazionali di persone di cui all'allegato X, parte B, punto 10), della medesima direttiva, fintantoché la stessa esenzione è applicata in uno degli Stati membri facenti parte della Comunità al 31 dicembre 2006. In conformità a detto articolo occorre tenere conto delle operazioni in questione per la determinazione della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (IVA). (2) Con decisione 2010/4/UE, Euratom della Commissione ( 3 ) la Bulgaria è stata autorizzata, tra l'altro, a ricorrere a valutazioni approssimative per quanto riguarda il trasporto internazionale di persone di cui all'allegato X, parte B, punto 10), della direttiva 2006/112/CE ai fini del calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2018. (3) Con lettera del 4 aprile 2019 la Bulgaria ha chiesto alla Commissione l'autorizzazione a continuare a ricorrere ad alcune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA. La Bulgaria non è in grado di effettuare il calcolo preciso della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA per le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punto 10), della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il trasporto internazionale di persone. Tale calcolo può comportare un onere amministrativo ingiustificato rispetto all'incidenza delle operazioni in questione sulla base complessiva delle risorse proprie provenienti dall'IVA della Bulgaria. La Bulgaria è in grado di effettuare un calcolo ricorrendo a valutazioni approssimative per detta categoria di operazioni. La Bulgaria dovrebbe pertanto essere autorizzata a continuare a calcolare la base delle risorse proprie provenienti dall'IVA ricorrendo a valutazioni approssimative per quanto riguarda il trasporto internazionale di persone. (4) Per motivi di trasparenza e di certezza del diritto, è opportuno limitare nel tempo l'applicabilità dell'autorizzazione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA dal 1 o gennaio 2019 al 31 dicembre 2023, la Bulgaria è autorizzata a ricorrere a valutazioni approssimative per quanto riguarda il trasporto internazionale di persone di cui all'allegato X, parte B, punto 10), della direttiva 2006/112/CE. Articolo 2 La Repubblica di Bulgaria è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2019 Per la Commissione Günther OETTINGER Membro della Commissione ( 1 ) GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9 . ( 2 ) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ( GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1 ). ( 3 ) Decisione 2010/4/UE, Euratom della Commissione, del 22 dicembre 2009, che autorizza la Bulgaria a utilizzare dati statistici relativi ad anni anteriori al penultimo anno e a ricorrere ad alcune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA ( GU L 3 del 7.1.2010, pag. 17 ).

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