Decisione UE In vigore Iva

Decisione UE 2004/2019

Decisione di Esecuzione (UE, Euratom) 2019/2004 della Commissione del 28 novembre 2019 che modifica la decisione 2005/872/CE, Euratom della Commissione per quanto riguarda l'autorizzazione alla Repubblica ceca ad utilizzare talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA per il trasporto di persone notificata con il numero C(2019) 8595 (Il testo in lingua ceca è il solo facente fede)

Pubblicato: 28/11/2019 In vigore dal: 28/11/2019 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione di Esecuzione (UE, Euratom) 2019/2004 della Commissione del 28 novembre 2019 che modifica la decisione 2005/872/CE, Euratom della Commissione per quanto riguarda l'autorizzazione alla Repubblica ceca ad utilizzare talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA per il trasporto di persone [notificata con il numero C(2019) 8595] (Il testo in lingua ceca è il solo facente fede) EN: Commission Implementing Decision (EU, Euratom) 2019/2004 of 28 November 2019 amending Decision 2005/872/EC, Euratom as regards the authorisation for the Czech Republic to use certain approximate estimates for the calculation of the VAT own resources base in respect of transport of passengers (notified under document C(2019) 8595) (Only the Czech text is authentic)

Testo normativo

2.12.2019 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 310/54 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE, Euratom) 2019/2004 DELLA COMMISSIONe del 28 novembre 2019 che modifica la decisione 2005/872/CE, Euratom della Commissione per quanto riguarda l'autorizzazione alla Repubblica ceca ad utilizzare talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA per il trasporto di persone [notificata con il numero C(2019) 8595] (Il testo in lingua ceca è il solo facente fede) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto ( 1 ) , in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino, previa consultazione del comitato consultivo per le risorse proprie, considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo 381 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio ( 2 ) , la Repubblica ceca può continuare ad esentare, alle condizioni esistenti in tale Stato membro alla data della sua adesione, i trasporti internazionali di persone di cui all'allegato X, parte B, punto 10), della medesima direttiva, fintantoché la stessa esenzione è applicata in uno degli Stati membri facenti parte della Comunità al 30 aprile 2004. In conformità a detto articolo occorre tenere conto delle operazioni in questione per la determinazione della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (IVA). (2) L'articolo 1 bis della decisione 2005/872/CE, Euratom della Commissione ( 3 ) autorizza la Repubblica ceca ad utilizzare una percentuale fissa della base intermedia per le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punto 10), della direttiva 2006/112/CE riguardanti il trasporto di persone. (3) L'ultimo controllo delle risorse proprie provenienti dall'IVA ha evidenziato che l'autorizzazione a utilizzare un metodo semplificato per il calcolo delle operazioni di cui all'allegato X, parte B, punto 10), della direttiva 2006/112/CE si fondava su dati inesatti e incompleti. Se la Commissione fosse stata in possesso di dati esatti e completi, la Repubblica ceca non sarebbe stata autorizzata a utilizzare valutazioni approssimative per il trasporto di persone per il periodo 2015-2020. È pertanto opportuno sopprimere con effetto retroattivo l'articolo 1 bis della decisione 2005/872/CE, Euratom. (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2005/872/CE, Euratom, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'articolo1 bis della decisione 2005/872/CE, Euratom è soppresso. Articolo 2 La Repubblica ceca è destinataria della presente decisione. Articolo 3 La presente decisione si applica dal 26 novembre 2015. Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2019 Per la Commissione Günther OETTINGER Membro della Commissione ( 1 ) GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9 . ( 2 ) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ( GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1 ). ( 3 ) Decisione 2005/872/CE, Euratom della Commissione, del 21 novembre 2005, che autorizza la Repubblica ceca ad utilizzare talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA ( GU L 322 del 9.12.2005, pag. 19 ).

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