Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 2023/2025

Decisione (UE) 2025/2023 del Consiglio, del 2 ottobre 2025, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel Consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, in merito alla modifica del protocollo n. 4 del suddetto accordo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

Pubblicato: 02/10/2025 In vigore dal: 02/10/2025 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2025/2023 del Consiglio, del 2 ottobre 2025, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel Consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, in merito alla modifica del protocollo n. 4 del suddetto accordo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa EN: Council Decision (EU) 2025/2023 of 2 October 2025 on the position to be taken, on behalf of the European Union, within the Association Council established by the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part, as regards the amendment of Protocol 4 to that Agreement concerning the definition of the concept of ‘originating products’ and methods of administrative coopera

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/2023 3.10.2025 DECISIONE (UE) 2025/2023 DEL CONSIGLIO del 2 ottobre 2025 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel Consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, in merito alla modifica del protocollo n. 4 del suddetto accordo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra ( 1 ) («accordo di associazione») è entrato in vigore il 1 o marzo 2000. (2) L'accordo di associazione comprende il protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa («protocollo n. 4»), che stabilisce le norme di origine. (3) A norma dell'articolo 39 del protocollo n. 4, il Consiglio di associazione istituito dall'articolo 78 dell'accordo di associazione («Consiglio di associazione») può decidere di modificarne le disposizioni del protocollo n. 4 . In conformità dell'articolo 80, secondo comma, dell'accordo di associazione, le decisioni adottate dal Consiglio di associazione sono vincolanti per le parti, che prendono le misure necessarie per l’attuazione di tali decisioni. (4) Il Consiglio di associazione, in occasione della prossima riunione o mediante scambio di lettere, adotterà una decisione relativa a una proposta di modifica del protocollo n. 4. (5) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio di associazione, poiché la decisione del Consiglio di associazione avrà effetti giuridici. (6) In esito alla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea («Corte») nella causa C-104/16 P ( 2 ) del 21 dicembre 2016, al fine di istituire una base giuridica per la concessione delle preferenze tariffarie previste dall'accordo di associazione ai prodotti originari del Sahara occidentale, l'Unione e il Regno del Marocco hanno concluso un accordo in forma di scambio di lettere relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo di associazione ( 3 ) («accordo in forma di scambio di lettere»), firmato il 25 ottobre 2018. (7) In esito alla sentenza della Corte nelle cause riunite C-779/21 P e C-799/21 P ( 4 ) del 4 ottobre 2024, per garantire che i flussi commerciali sviluppati nel corso degli anni non siano perturbati e che le preferenze tariffarie previste dall'accordo di associazione si applichino ai prodotti originari del Sahara occidentale, l'Unione europea e il Marocco hanno negoziato un nuovo accordo in forma di scambio di lettere, che sostituisce l'accordo in forma di scambio di lettere («nuovo accordo»). Il nuovo accordo è stato firmato il 3 ottobre 2025 e si applica in via provvisoria dal 4 ottobre 2025 (8) La dichiarazione comune contenuta nel nuovo accordo e inserita dopo il protocollo n. 4 specifica che i prodotti originari del Sahara occidentale soggetti al controllo delle autorità doganali del Regno del Marocco beneficiano delle stesse preferenze commerciali concesse dall'Unione ai prodotti contemplati dall'accordo di associazione e che il protocollo n. 4 si applica mutatis mutandis ai fini della definizione del carattere originario di tali prodotti, anche per quanto riguarda le prove dell'origine. (9) Nel quadro del nuovo accordo è opportuno modificare il protocollo n. 4 al fine di garantirne l'applicabilità ai prodotti originari del Sahara occidentale e la prosecuzione degli scambi, in particolare per il settore ortofrutticolo e il settore della pesca. (10) La posizione dell'Unione nel Consiglio di associazione dovrebbe pertanto essere basata sul progetto di decisione allegato, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell'Unione nel Consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, per quanto riguarda la modifica del protocollo n. 4 si basa sul progetto di decisione del Consiglio di associazione accluso alla presente decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 2025 Per il Consiglio Il presidente M. BJERRE ( 1 ) GU L 70 del 18.3.2000, pag. 2 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/204/oj . ( 2 ) Sentenza della Corte di giustizia del 21 dicembre 2016, Consiglio dell'Unione europea/Fronte Polisario , C-104/16 P, ECLI:EU:C:2016:973. ( 3 ) Decisione (UE) 2019/217 del Consiglio, del 28 gennaio 2019, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra ( GU L 34 del 6.2.2019, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/217/oj ). ( 4 ) Sentenza della Corte di giustizia del 4 ottobre 2024, Commissione europea e Consiglio dell'Unione europea/Fronte Polisario, ECLI:EU:C:2024:835. PROGETTO DECISIONE N. .... DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-MAROCCO del … che modifica il protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-MAROCCO, visto l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra ( 1 ) , in particolare l'articolo 5 del protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, considerando quanto segue: 1) L'articolo 29 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra («accordo di associazione»), fa riferimento al protocollo n. 4 di tale accordo («protocollo n. 4»), che stabilisce le norme di origine. 2) L'articolo 5 del protocollo n. 4 prevede che il Consiglio di associazione possa decidere di modificare le disposizioni di detto protocollo. 3) La dichiarazione comune allegata al protocollo n. 4 specifica che i prodotti originari del Sahara occidentale soggetti al controllo delle autorità doganali del Regno del Marocco beneficiano delle stesse preferenze commerciali concesse dall'Unione europea ai prodotti contemplati dall'accordo di associazione e che il protocollo n. 4 si applica, mutatis mutandis , ai fini della definizione del carattere originario di tali prodotti, anche per quanto riguarda le prove dell'origine, fatte salve le decisioni del Consiglio di associazione. 4) Nel quadro dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, concluso il … 2025, 5) È opportuno modificare il protocollo n. 4 al fine di prevedere le modifiche necessarie per garantirne l'applicabilità ai prodotti originari del Sahara occidentale e la continuazione degli scambi, in particolare per il settore ortofrutticolo e il settore della pesca, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il titolo III* è aggiunto al protocollo n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa: «Titolo III ( 1 ) * Disposizioni concernenti la dichiarazione comune relativa all'applicazione dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra Articolo 8* Deroghe all'applicazione mutatis mutandis del protocollo n. 4 Nell'applicazione della convenzione e delle norme transitorie, le espressioni “loro navi” e “loro navi officina” di cui al titolo II della convenzione e delle norme transitorie si riferiscono a uno Stato membro dell'Unione, al Marocco o al Sahara occidentale. Sulle disposizioni del titolo III della convenzione e delle norme transitorie non incidono lavorazioni, trasformazioni o modifiche effettuate in Marocco o partite esportate dal Marocco nell'Unione. Le prove dell'origine sono compilate come segue. Nel certificato di circolazione delle merci EUR.1: Nella casella n. 2 “Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra … e …” è inserito un riferimento all'“accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo del XX.XX.2025”. La casella n. 4 “Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari” non è compilata. Riferimenti a “Dakhla Oued Ed-Dahab” o a “Laâyoune-Sakia El Hamra”, a seconda dei casi, sono inseriti nella casella n. 7 “Osservazioni”. Nella dichiarazione di origine riferimenti a “Dakhla Oued Ed-Dahab” o a “Laâyoune-Sakia El Hamra”, a seconda dei casi, sono inseriti in relazione alla nota a piè di pagina 2) degli allegati al testo della dichiarazione di origine.». Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Essa si applica a decorrere dal … Fatto a …, … Per il Consiglio di associazione Il presidente ( 1 ) GU UE L 70 del 18.3.2000, pag. 2 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/204/oj . ( 1 ) Numerazione da controllare al momento dell'entrata in vigore della decisione del Consiglio di associazione che introduce il collegamento dinamico alla convenzione e alle norme transitorie, che riduce il numero dei titoli e degli articoli del protocollo n. 4 rispettivamente a due e a sette. ALLEGATO Modello del certificato di circolazione delle merci EUR.1 1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese) (Nessuna modifica) EUR.1 N. A 000 000 Prima di compilare il formulario consultare le note sul retro. 2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra ....................................... e Accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra (indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi) 3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa) (Nessuna modifica) 4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari (Non compilare) 5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione (Nessuna modifica) 6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa) (Nessuna modifica) 7. Osservazioni Riferimento all'origine regionale (Laâyoune-Sakia El Hamra, Dakhla Oued Ed-Dahab) 8. Numero d'ordine; marche, numeri, numero e natura dei colli 1 ; designazione delle merci 2 (Nessuna modifica) 9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m 3 , ecc.) (Nessuna modifica) 10. Fatture (indicazione facoltativa) (Nessuna modifica) Modello della dichiarazione di origine Versione italiana L'esportatore dei prodotti contemplati nel presente documento (autorizzazione doganale n. ……… (1) ) dichiara che, eccetto nei casi chiaramente indicati, tali prodotti sono di origine preferenziale. Riferimento all'origine regionale (Laâyoune-Sakia El Hamra, Dakhla Oued Ed-Dahab). (2) .......................................................................................................................................................... (Luogo e data) (3) .......................................................................................................................................................... (Firma dell'esportatore. Deve inoltre essere scritto in modo leggibile anche il nome della persona che firma la dichiarazione) (4) 1) Se la dichiarazione di origine è compilata da un esportatore autorizzato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione di origine non è compilata da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia in bianco lo spazio. 2) Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione di origine si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente nel documento sul quale viene formulata la dichiarazione mediante la sigla «CM». 3) Queste indicazioni possono essere omesse se l'informazione è già contenuta nel documento. 4) Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario. ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2023/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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