Decisione (UE) 2024/2033 della Commissione, del 21 settembre 2023, relativa alla misura SA.39451 (2015/C) (ex 2015/NN) cui l’Italia ha dato esecuzione a favore di Banca Tercas notificata con il numero C(2024) 6281
Decisione (UE) 2024/2033 della Commissione, del 21 settembre 2023, relativa alla misura SA.39451 (2015/C) (ex 2015/NN) cui l’Italia ha dato esecuzione a favore di Banca Tercas [notificata con il numero C(2024) 6281]
EN: Commission Decision (EU) 2024/2033 of 21 September 2023 on measure SA.39451 (2015/C) (ex 2015/NN) implemented by Italy for Banca Tercas (notified under document C(2024) 6281)
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2024/2033
29.7.2024
DECISIONE (UE) 2024/2033 DELLA COMMISSIONE
del 21 settembre 2023
relativa alla misura SA.39451 (2015/C) (ex 2015/NN) cui l’Italia ha dato esecuzione a favore di Banca Tercas
[notificata con il numero C(2024) 6281]
(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 108, paragrafo 2, primo comma,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),
dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni a norma delle suddette disposizioni
(
1
)
, e tenuto conto di tali osservazioni,
considerando quanto segue:
1.
PROCEDIMENTO
(1)
La Commissione ha appreso dalla stampa e dalle pagine web della banca Tercas-Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo SpA («Tercas») e del sistema di garanzia dei depositi («SGD») italiano, ossia il Fondo interbancario di tutela dei depositi («FITD»), che il FITD era intervenuto a sostegno di tale banca («l’intervento di sostegno del FITD»).
(2)
L’8 agosto e il 10 ottobre 2014 la Commissione ha chiesto informazioni alle autorità italiane. Queste ultime hanno risposto a tale richiesta il 16 settembre e il 14 novembre 2014.
(3)
Con lettera del 27 febbraio 2015 («decisione di apertura»), la Commissione ha comunicato all’Italia la propria decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea («TFUE») in relazione alle misure in oggetto.
(4)
La decisione di apertura è stata pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
2
)
. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni sulle misure in oggetto.
(5)
Il 2 aprile 2015 la Commissione ha ricevuto le osservazioni dell’Italia.
(6)
Il 22 maggio 2015 ha ricevuto le osservazioni di due interessati, ossia Tercas e Banca Popolare di Bari S.C.p.A. («BPB»).
(7)
Lo stesso giorno la Commissione ha ricevuto osservazioni dalla Banca d’Italia e dal FITD.
(8)
Il 9 giugno 2015 la Commissione ha inoltrato le osservazioni di cui ai considerando 6 e 7 all’Italia, cui è stato dato modo di prendere posizione. L’Italia ha informato la Commissione di non avere nessuna osservazione in merito.
(9)
Il 13 agosto e il 17 settembre 2015 si sono tenute due riunioni tra la Commissione, l’Italia e gli interessati, durante le quali l’Italia ha approfondito le argomentazioni espresse nelle sue precedenti comunicazioni ufficiali.
(10)
Con la decisione (UE) 2016/1208 della Commissione
(
3
)
, quest’ultima ha concluso che le misure adottate dal FITD a favore di Tercas costituivano un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno e ha ordinato il recupero di tale aiuto.
(11)
Il 4 marzo, il 29 aprile e il 1
o
maggio 2016, l’Italia, BPB e il FITD, sostenuti dalla Banca d’Italia, hanno proposto ricorsi di annullamento della decisione (UE) 2016/1208 dinanzi al Tribunale.
(12)
Con sentenza del 19 marzo 2019 nelle cause riunite T-98/16, T-196/16 e T-198/16
(
4
)
, il Tribunale ha annullato la decisione (UE) 2016/1208.
(13)
Il 20 dicembre 2019, il 30 gennaio 2020 e il 19 febbraio 2020 hanno avuto luogo ulteriori scambi tra la Commissione e l’Italia.
(14)
Con sentenza del 2 marzo 2021 nella causa C-425/19 P
(
5
)
, la Corte di giustizia ha respinto un ricorso presentato dalla Commissione contro la sentenza nelle cause riunite T-98/16, T-196/16 e T-198/16.
2.
CONTESTO E DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE MISURE
2.1.
Tercas
(15)
Tercas era la capogruppo di un gruppo bancario che operava principalmente nella regione Abruzzo. Alla fine del 2011 il principale azionista della capogruppo era la Fondazione Tercas, che all’epoca vi deteneva una partecipazione del 65 %.
(16)
Alla fine del 2011 il gruppo comprendeva la capogruppo e Banca Caripe S.p.A. («Caripe»), una banca regionale attiva soprattutto nella regione Abruzzo che era stata acquisita da Tercas alla fine del 2010 (con una partecipazione del 90 %) e integrata nei bilanci consolidati di Tercas.
(17)
Alla fine del 2011 Tercas evidenziava un totale attivo di 5,3 miliardi di EUR, 4,5 miliardi di EUR di crediti netti verso clientela, 2,7 miliardi di EUR di debiti verso clientela, 165 filiali e 1 225 dipendenti.
(18)
Il 17 aprile 2012, in seguito a un’ispezione presso Tercas
(
6
)
, la Banca d’Italia ha proposto al ministero dell’Economia e delle Finanze di sottoporre la banca ad amministrazione straordinaria ai sensi dell’articolo 70 del Testo Unico Bancario («TUB»)
(
7
)
.
(19)
Il 30 aprile 2012 il ministero dell’Economia e delle Finanze ha adottato un decreto per sottoporre Banca Tercas ad amministrazione straordinaria
(
8
)
. La Banca d’Italia ha nominato un commissario straordinario al fine di accertare la situazione, porre fine alle irregolarità e promuovere soluzioni utili nell’interesse dei depositanti. Il commissario straordinario si è insediato il 4 maggio 2012.
(20)
Il commissario straordinario ha valutato diverse opzioni per trovare una soluzione alle difficoltà di Tercas. Inizialmente ha preso in considerazione due opzioni per la ricapitalizzazione di Tercas, attraverso l’intervento della Fondazione Tercas (principale azionista di Tercas) oppure del Credito Valtellinese (che deteneva una partecipazione del 7,8 %), ma tali opzioni sono state successivamente scartate.
(21)
Nell’ottobre 2013, in accordo con la Banca d’Italia, il commissario straordinario di Tercas ha instaurato contatti con BPB, che manifestava interesse ad iniettare capitale in Tercas a condizione che gli attivi di Tercas e Caripe fossero soggetti a indagine approfondita («
due diligence
») e che il FITD coprisse interamente il deficit patrimoniale di Tercas.
(22)
Il 25 ottobre 2013, in base all’articolo 29 dello statuto del FITD
(
9
)
, il commissario straordinario di Tercas ha trasmesso al FITD una richiesta di intervento di sostegno per un massimo di 280 milioni di EUR, che prevedeva una ricapitalizzazione a copertura del deficit patrimoniale di Tercas al 30 settembre 2013 e l’impegno del FITD ad acquistare attivi deteriorati.
(23)
In occasione della sua riunione del 28 ottobre 2013, il Comitato di gestione del FITD ha deciso di intervenire a sostegno di Tercas a norma dell’articolo 96-
ter
, comma 1, lettera d), del TUB, per un importo massimo di 280 milioni di EUR. Il 29 ottobre 2013 la decisione a favore dell’intervento è stata ratificata dal Consiglio del FITD.
(24)
Il 30 ottobre 2013 il FITD ha richiesto alla Banca d’Italia l’autorizzazione per attuare tale intervento di sostegno, che la Banca d’Italia ha concesso il 4 novembre 2013. Tuttavia, in ultima istanza il FITD ha deciso di non realizzare tale intervento di sostegno.
(25)
Il 18 marzo 2014 la
due diligence
sugli attivi di Tercas e di Caripe si è conclusa con un disaccordo tra gli esperti del FITD e quelli del gruppo bancario controllato dalla capogruppo BPB. La controversia è stata risolta da un arbitro proposto dalla Banca d’Italia. Dalla
due diligence
sono emerse ulteriori riduzioni di valore delle attività.
(26)
Il 1
o
luglio 2014 il FITD ha trasmesso alla Banca d’Italia una seconda richiesta di autorizzazione a effettuare un intervento di sostegno a Tercas a condizioni modificate.
(27)
Il 7 luglio 2014 la Banca d’Italia ha autorizzato tale intervento di sostegno a condizioni modificate
(
10
)
.
(28)
Il commissario straordinario di Tercas è stato autorizzato dalla Banca d’Italia a convocare un’assemblea straordinaria degli azionisti il 27 luglio 2014, al fine di decidere in merito alla copertura delle perdite verificatesi nel corso dell’amministrazione straordinaria e in merito a un contestuale aumento di capitale di 230 milioni di EUR, riservato a BPB.
(29)
Le perdite di Tercas relative al periodo dal 1
o
gennaio 2012 al 31 marzo 2014 ammontavano a 603 milioni di EUR. In seguito alla svalutazione integrale della posizione patrimoniale residua pari a 337 milioni di EUR, il 31 marzo 2014 il patrimonio netto di Tercas era negativo e ammontava a – 266 milioni di EUR.
(30)
Il 27 luglio 2014, l’assemblea degli azionisti di Tercas ha deliberato quanto segue
(
11
)
:
a)
la copertura parziale delle perdite, tra l’altro azzerando il capitale mediante l’annullamento di tutte le azioni ordinarie in circolazione;
b)
l’aumento del capitale fino a 230 milioni di EUR con l’emissione di nuove azioni ordinarie riservata a BPB. Questo aumento di capitale è stato realizzato il 27 luglio 2014 ed è stato pagato con una parziale compensazione di un credito di 480 milioni di EUR di BPB verso Tercas (corrispondente a un finanziamento erogato da BPB in data 5 novembre 2013).
(31)
Nel settembre 2014 Tercas ha ricapitalizzato la sua controllata Caripe con un’iniezione di capitale di 75 milioni di EUR.
(32)
Il 1
o
ottobre 2014 l’amministrazione straordinaria di Tercas è stata chiusa e BPB ha nominato i nuovi organi sociali.
(33)
Al termine del periodo di amministrazione straordinaria il 30 settembre 2014, Tercas presentava 2 994 milioni di EUR di attivi, 2 198 milioni di EUR di debiti verso clientela, 1 766 milioni di EUR di prestiti netti in bonis, 716 milioni di EUR di accantonamenti per prestiti deteriorati e 182 milioni di EUR di capitale totale tier 1.
(34)
Nel marzo 2015 BPB ha sottoscritto un nuovo aumento di capitale di Tercas per un importo di 135,4 milioni di EUR (di cui 40,4 milioni di EUR per la controllata Caripe), al fine di fare fronte a ulteriori perdite subite nel quarto trimestre del 2014, coprire costi di ristrutturazione nel 2015 e 2016 e migliorare i coefficienti di capitale di Tercas.
2.2.
BPB
(35)
BPB era la capogruppo di un gruppo bancario che operava principalmente nel Sud Italia. Alla fine del 2013 BPB evidenziava un totale attivo pari a 10,3 miliardi di EUR, 6,9 miliardi di crediti verso clientela, 6,6 miliardi di debiti verso clientela, 247 filiali e 2 206 dipendenti, un coefficiente di capitale tier 1 dell’8,1 % e un coefficiente di capitale totale dell’11 %.
(36)
Nel dicembre 2014 BPB ha effettuato un aumento di capitale pari a 500 milioni di EUR, comprensivo dell’emissione di nuove azioni per un massimo di 300 milioni di EUR e dell’emissione di un prestito subordinato tier 2 per un massimo di 200 milioni di EUR. L’aumento di capitale è servito per rafforzare i coefficienti di capitale di BPB su cui ha inciso l’acquisizione di Tercas.
2.3.
Il contesto dei SGD italiani e il FITD
(37)
A norma della direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(
12
)
, in vigore al tempo in cui ha avuto luogo l’intervento di sostegno del FITD, nessun ente creditizio può accettare depositi a meno che non abbia aderito a un SGD ufficialmente riconosciuto
(
13
)
. L’articolo 96, comma 1, del TUB stabilisce quanto segue: «Le banche italiane aderiscono a uno dei sistemi di garanzia dei depositanti istituiti e riconosciuti in Italia. Le banche di credito cooperativo aderiscono al sistema di garanzia dei depositanti costituito nel loro ambito»
(
14
)
.
(38)
All’epoca dell’intervento di sostegno del FITD in Italia operavano due SGD:
a)
il FITD, un consorzio obbligatorio di diritto privato, l’unico SGD istituito e riconosciuto in Italia la cui adesione era aperta a banche diverse dalle banche di credito cooperativo. Secondo l’articolo 2 dello statuto del FITD, approvato dalla Banca d’Italia, «Aderiscono al Fondo le banche italiane, ad eccezione delle banche di credito cooperativo»;
b)
il Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, un SGD istituito per legge la cui adesione era riservata, nonché imposta, alle banche di credito cooperativo.
(39)
Conformemente all’articolo 96-
bis
del TUB e all’articolo 29 dello statuto del FITD, quest’ultimo poteva attuare, a determinate condizioni, interventi di sostegno a favore di consorziate soggette ad amministrazione straordinaria.
(40)
Tali interventi erano finanziati
ex post
tramite contributi delle banche consorziate. I contributi individuali erano quantificati in base alle pertinenti disposizioni statutarie
(
15
)
in proporzione all’importo dei depositi garantiti detenuti da ogni singola banca. I contributi non erano iscritti direttamente nel bilancio del FITD, ma figuravano in conti distinti per ciascun intervento cui si riferivano.
(41)
Le decisioni in merito agli interventi di sostegno erano prese dai due organi direttivi del FITD:
a)
il Consiglio
(
16
)
, che deliberava a maggioranza assoluta dei membri intervenuti alla riunione in cui era adottata la decisione. Il presidente del Consiglio era eletto dai membri del Consiglio. I restanti membri del Consiglio erano scelti in proporzione all’importo di depositi garantiti detenuti da ciascuna banca, privilegiando pertanto i soggetti che versavano maggiori contributi, ma garantendo comunque che fossero rappresentate anche banche di minori dimensioni
(
17
)
. Gli altri membri del Consiglio, all’epoca 23, erano in prevalenza rappresentanti delle principali banche consorziate
(
18
)
, con due rappresentanti di Unicredit, Intesa Sanpaolo e Monte dei Paschi di Siena. Anche il presidente dell’Associazione Bancaria Italiana (ABI) era membro del Consiglio;
b)
il Comitato di gestione
(
19
)
, che deliberava a maggioranza dei membri intervenuti alla riunione in cui era adottata la decisione. Il Comitato di gestione era composto dal presidente del Consiglio, dal Vicepresidente del Consiglio, con funzione di Vicepresidente del Comitato stesso, e da altri sei membri del Consiglio.
(42)
Il Comitato di gestione aveva potere decisionale per gli interventi di sostegno sotto forma di finanziamenti e garanzie
(
20
)
, mentre per assunzioni di partecipazioni e altre forme tecniche di sostegno il potere decisionale competeva al Consiglio, su proposta del Comitato di gestione
(
21
)
.
2.4.
Le misure sotto esame
(43)
L’intervento di sostegno del FITD autorizzato dalla Banca d’Italia il 7 luglio 2014 prevedeva le seguenti misure («misure adottate dal FITD»):
a)
misura 1: 265 milioni di EUR a titolo di contributo a fondo perduto a copertura del deficit patrimoniale di Tercas;
b)
misura 2: 35 milioni di EUR a titolo di garanzia (per tre anni) a copertura del rischio di credito associato a determinate esposizioni di Tercas. Le esposizioni (due finanziamenti a rimborso in soluzione unica «bullet» in scadenza il 31 marzo 2015) sono state integralmente rimborsate dai debitori alla scadenza e pertanto la garanzia è scaduta senza venire escussa;
(c)
misura 3: fino a 30 milioni di EUR a titolo di garanzia a copertura dei costi supplementari derivanti da versamenti fiscali sulla misura 1. Tali versamenti fiscali si sarebbero resi necessari qualora la misura 1 non fosse stata esente da imposta a norma della legislazione italiana. Questa esenzione fiscale specifica per gli interventi di sostegno del FITD, secondo le pertinenti disposizioni legislative italiane, sarebbe stata subordinata a un’autorizzazione della Commissione europea
(
22
)
. Il FITD ha versato l’intero importo di 30 milioni di EUR a Tercas prima che la Commissione prendesse una decisione in merito a tale esenzione.
2.5.
Decisione (UE) 2016/1208
(44)
Nella decisione (UE) 2016/1208 la Commissione ha concluso che le misure adottate dal FITD costituivano un aiuto di Stato illegale a favore di Tercas e ha disposto il recupero immediato ed effettivo di tale aiuto.
(45)
Nel valutare, in particolare, nella decisione (UE) 2016/1208, l’imputabilità all’Italia delle misure adottate dal FITD, la Commissione ha ricordato che, nella sentenza pronunciata nella causa
Stardust Marine
(
23
)
, la Corte di giustizia aveva chiarito che l’imputabilità allo Stato di una misura di aiuto adottata da un organo
prima facie
indipendente, che di per sé non fa parte dell’organizzazione statale, può essere dedotta da un insieme di indizi risultanti dalle circostanze del caso di specie. Un indizio di questo tipo è il fatto che l’organo in oggetto non può adottare la decisione contestata, suscettibile di costituire un aiuto di Stato, senza tenere conto delle disposizioni o delle direttive delle autorità pubbliche. Altri indizi potrebbero, in determinate circostanze, essere rilevanti per concludere che una misura di aiuto adottata da un’impresa pubblica è imputabile allo Stato [considerando 115 e 116 della decisione (UE) 2016/1208].
(46)
Su tale base, la Commissione ha ritenuto che si potesse dedurre, tra l’altro, dai seguenti elementi, considerati nel loro insieme, che le misure adottate dal FITD erano imputabili all’Italia:
a)
al FITD era affidato per legge un mandato pubblico che consisteva nella tutela del risparmio e dei depositanti e si traduceva in diverse forme di intervento. Le disposizioni del TUB, che consentivano al FITD di utilizzare le risorse raccolte presso le banche consorziate per diversi tipi di interventi di sostegno, come nel caso in esame, dovevano essere lette come espressione di tale mandato pubblico [considerando da 117 a 121 della decisione (UE) 2016/1208].
Sebbene il FITD fosse un consorzio di natura privatistica, il semplice fatto che era costituito in forma di ente di diritto comune non poteva essere considerato sufficiente per escludere che un provvedimento di aiuto adottato da un ente di questo tipo fosse imputabile allo Stato. L’autonomia che generalmente un’impresa possiede non esclude il coinvolgimento concreto dello Stato [considerando 122 della decisione (UE) 2016/1208].
Ad ogni modo, la legislazione italiana e quella dell’Unione conferivano alla Banca d’Italia l’autorità e i mezzi per garantire che tutti gli interventi del FITD, in qualità di SGD riconosciuto ai sensi del TUB, adempissero a tale mandato pubblico e contribuissero alla tutela dei depositanti. La Banca d’Italia doveva pertanto approvare ogni intervento del FITD nel merito, valutandone la conformità al mandato pubblico ai sensi del TUB [considerando 123 e 124 della decisione (UE) 2016/1208];
b)
il TUB conferiva alla Banca d’Italia ampi poteri sul FITD e le autorità pubbliche italiane disponevano di diversi poteri per quanto riguarda l’adozione di misure quali quelle in esame, che potevano essere attuate soltanto nei confronti delle banche sottoposte ad amministrazione straordinaria. Esse avevano la facoltà di avviare tali misure, su richiesta di un commissario straordinario (un funzionario pubblico nominato e controllato dalla Banca d’Italia) e di influire sulle stesse, in virtù del potere della Banca d’Italia di autorizzarle nella sostanza e della presenza delle autorità pubbliche in tutte le riunioni decisionali, in occasione delle quali tali autorità avevano modo di esternare i propri dubbi [considerando da 127 a 130 della decisione (UE) 2016/1208];
c)
i poteri di cui le autorità pubbliche italiane disponevano sono stati esercitati anche per quanto concerne l’adozione delle misure in oggetto. I pertinenti documenti presentati dall’Italia hanno dimostrato che la Banca d’Italia aveva autorizzato le misure adottate dal FITD tenendo conto degli interessi dei depositanti e dei clienti ai sensi delle pertinenti disposizioni del TUB e, quindi, conformemente a specifiche disposizioni nazionali di ordine pubblico. I negoziati tra il commissario straordinario di Tercas e BPB sono stati condotti «in coordinamento con la Banca d’Italia». La Banca d’Italia ha inoltre invitato il FITD a giungere a un’intesa equilibrata con BPB [considerando 131 della decisione (UE) 2016/1208].
Alla luce di tali elementi e di quelli di cui alle lettere a) e b), la Commissione ha osservato che le finalità dell’intervento in questione erano strettamente prescritte dal mandato pubblico del FITD ai sensi del TUB ed erano controllate nella sostanza dalle autorità pubbliche [considerando 132 della decisione (UE) 2016/1208].
(47)
La Commissione ha concluso su tale base che il contenuto, la portata e l’oggetto delle misure in esame erano tali per cui gli elementi summenzionati dimostravano che un’assenza di coinvolgimento delle autorità pubbliche nella loro adozione era improbabile e che esistevano indizi sufficienti a dimostrare che tali misure erano imputabili allo Stato e finanziate mediante risorse statali. Anche se in linea di principio era possibile che, considerati singolarmente, alcuni degli elementi summenzionati non fossero di per sé sufficienti per concludere che le misure erano imputabili allo Stato, tale insieme di indizi dimostrava, nel complesso, l’imputabilità delle misure all’Italia [considerando 143, 144 e 145 della decisione (UE) 2016/1208].
2.6.
Sintesi dei procedimenti giudiziari pertinenti
2.6.1.
Annullamento della decisione (UE) 2016/1208 da parte del Tribunale: la sentenza nelle cause riunite T-98/16, T-196/16 e T-198/16
(48)
Con la sentenza pronunciata nelle cause riunite T-98/16, T-196/16 e T-198/16, il Tribunale ha annullato la decisione (UE) 2016/1208 in quanto non era soddisfatta la prima condizione necessaria affinché un aiuto possa essere qualificato come «aiuto di Stato» ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, vale a dire che tale aiuto sia concesso dallo Stato o mediante risorse statali.
(49)
Per quanto riguarda, in particolare, l’imputabilità all’Italia delle misure adottate dal FITD, dopo aver analizzato gli elementi di prova sui quali si è basata la Commissione, il Tribunale ha constatato che questa non aveva dimostrato, in modo giuridicamente sufficiente, il coinvolgimento delle autorità pubbliche italiane nell’adozione di tali misure né la loro imputabilità allo Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE
(
24
)
.
(50)
In particolare, il Tribunale ha valutato la portata del mandato pubblico affidato al FITD e la sua autonomia al momento dell’adozione delle misure.
(51)
Il Tribunale ha constatato che le misure adottate dal FITD miravano principalmente a perseguire gli interessi privati delle banche che erano membri del FITD e che, sebbene tali interessi privati potessero coincidere con l’interesse pubblico, ciò non forniva di per sé alcuna indicazione circa l’eventuale coinvolgimento dei poteri pubblici nell’adozione di una misura
(
25
)
. Il Tribunale ha inoltre affermato che le misure adottate dal FITD non attuavano un qualche mandato pubblico conferito dalla normativa italiana, contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione nella decisione (UE) 2016/1208. Il mandato pubblico conferito al FITD consisteva unicamente nel rimborsare i depositanti, in quanto SGD, qualora una banca membro di tale consorzio fosse stata oggetto di una liquidazione coatta amministrativa
(
26
)
.
(52)
Il Tribunale ha inoltre affermato che non sussisteva nessun elemento di natura organica che legasse il FITD alle autorità pubbliche italiane e che la Commissione non aveva dimostrato il coinvolgimento delle autorità pubbliche italiane nell’adozione delle misure in questione
(
27
)
.
(53)
A tal riguardo, il Tribunale ha dichiarato, in primo luogo, che l’autorizzazione, da parte della Banca d’Italia, delle misure adottate dal FITD a favore di Tercas non costituiva un indizio che consentisse di imputare all’Italia le misure in questione, dato che, a tale riguardo, lo Stato si limitava a controllare la conformità delle misure al quadro normativo a fini di vigilanza prudenziale
(
28
)
. In secondo luogo, il Tribunale ha ritenuto che la presenza dei rappresentanti della Banca d’Italia alle riunioni degli organi direttivi del FITD non costituisse una prova sufficiente dell’imputabilità delle misure allo Stato, in quanto tali rappresentanti esercitavano solo un ruolo di meri osservatori senza alcun diritto di voto neppure consultivo
(
29
)
. In terzo luogo, il Tribunale ha ritenuto che la Commissione non avesse fornito alcuna prova che dimostrasse che la Banca d’Italia aveva influenzato in maniera determinante i negoziati svoltisi tra, da un lato, il FITD e, dall’altro, BPB e il commissario straordinario, e che la stessa Banca d’Italia aveva utilizzato i suoi contatti con il FITD per influenzare in maniera determinante il contenuto delle misure in questione. Il Tribunale ha constatato che tali contatti avevano semplicemente consentito alla Banca d’Italia di essere informata dell’evoluzione del fascicolo in quanto autorità di vigilanza competente e non avevano avuto alcun impatto sulla decisione del FITD di adottare misure a favore di Tercas
(
30
)
.Infine, il Tribunale ha dichiarato che neppure il ruolo svolto dal commissario straordinario in tale procedimento poteva rimettere in discussione l’autonomia del FITD nel decidere un intervento. Inoltre, gli elementi di prova addotti non indicavano che la richiesta presentata dal commissario straordinario era il risultato d’istruzioni della Banca d’Italia
(
31
)
.
(54)
Alla luce di ciò, il Tribunale aveva concluso che la Commissione non aveva dimostrato, in modo giuridicamente adeguato, che le autorità pubbliche italiane erano state coinvolte nell’adozione delle misure adottate dal FITD né, di conseguenza, che tali misure erano imputabili allo Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
(55)
La sentenza nelle cause riunite T-98/16, T-196/16 e T-198/16, che ha annullato la decisione (UE) 2016/1208, è stata impugnata dalla Commissione.
2.6.2.
La sentenza della Corte di giustizia che respinge l’impugnazione della Commissione
(56)
Con sentenza nella causa C-425/19 P, la Corte di giustizia ha respinto l’impugnazione presentata dalla Commissione contro la sentenza nelle cause riunite T-98/16, T-196/16 e T-198/16.
(57)
Per quanto riguarda specificamente l’imputabilità all’Italia delle misure adottate dal FITD, la Corte di giustizia ha dichiarato che il Tribunale non era incorso in errore nel dichiarare che le prove addotte dalla Commissione per dimostrare l’influenza delle autorità pubbliche italiane sul FITD non consentivano di imputare all’Italia le misure in questione.
(58)
La Corte di giustizia ha dichiarato che il Tribunale non aveva imposto alla Commissione di soddisfare un livello di prova più elevato, per quanto riguarda l’imputabilità della misura allo Stato, per il solo motivo che il FITD era un ente privato, ma aveva tratto appropriate conseguenze dalle differenze oggettive tra una situazione in cui l’ente erogatore dell’aiuto è un’impresa pubblica e quella in cui tale ente è un ente privato. La Corte di giustizia ha chiarito al riguardo che gli indizi atti a dimostrare l’imputabilità di una misura di aiuto derivano dalle circostanze del caso di specie e dal contesto in cui tale misura è stata attuata, e a tale riguardo l’assenza di un vincolo di capitale tra l’ente di cui trattasi e lo Stato è di sicura rilevanza
(
32
)
.
(59)
La Corte di giustizia ha chiarito inoltre che la sua giurisprudenza in merito alla nozione di «emanazione dello Stato», che è stata sviluppata al fine di consentire ai singoli di invocare disposizioni incondizionate e sufficientemente precise di una direttiva, non recepita o non recepita correttamente, nei confronti di organismi o enti soggetti all’autorità o al controllo dello Stato, non può essere estesa alla questione dell’imputabilità allo Stato di misure di aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE
(
33
)
.
(60)
Inoltre, la Corte di giustizia ha rilevato che il Tribunale non aveva omesso di procedere a un’analisi globale degli indizi prodotti dalla Commissione. Era stato sulla base dell’analisi di tutti gli indizi presi in considerazione dalla Commissione, collocati nel loro contesto, che il Tribunale aveva statuito che la Commissione aveva commesso un errore di diritto ritenendo di avere dimostrato che le autorità italiane avevano esercitato un controllo pubblico sostanziale nella definizione delle misure adottate dal FITD a favore di Tercas
(
34
)
.
3.
OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI
(61)
Gli interessati hanno presentato osservazioni in seguito all’adozione della decisione di apertura. La presente sezione riassume solo le osservazioni relative alla valutazione dell’imputabilità allo Stato delle misure in questione e pertanto non riflette tutte le osservazioni ricevute.
3.1.
Osservazioni dell’Italia
(62)
Per quanto riguarda l’imputabilità delle misure adottate dal FITD all’Italia, le autorità italiane hanno fondato la loro analisi sul criterio di imputabilità sviluppato nella sentenza
Stardust Marine
, che non sarebbe soddisfatto nel caso di specie per le seguenti ragioni.
(63)
Innanzitutto, il FITD è un ente di diritto privato che delibera esclusivamente tramite i suoi organi direttivi, i cui membri sono rappresentanti delle banche consorziate e agiscono in piena autonomia. Il processo decisionale relativo a tali misure di sostegno è stato pienamente indipendente, senza che fosse previsto alcun coinvolgimento attivo della Banca d’Italia o di un qualsiasi altro ente pubblico. Il fatto che un rappresentante della Banca d’Italia abbia partecipato alle riunioni degli organi direttivi del FITD non può essere addotto come indizio della partecipazione attiva della Banca d’Italia ai processi decisionali del FITD, poiché tale rappresentante era completamente relegato a un ruolo di osservatore passivo.
(64)
L’Italia ha inoltre sostenuto che il potere della Banca d’Italia di approvare lo statuto del FITD ed eventuali sue modifiche così come di autorizzare i singoli interventi non incideva sul processo decisionale autonomo del FITD poiché era limitato a una mera attività d’autorizzazione successiva, svolta dalla Banca d’Italia in qualità di autorità che vigila e dirige la gestione delle crisi ai sensi del TUB. La decisione della Banca d’Italia ha costituito un provvedimento di ratifica che si limitava a un controllo formale successivo della legalità di un atto di natura privata già compiuto in tutti i suoi elementi. Questa analisi era suffragata dai fatti e in particolare dalla motivazione contenuta nel provvedimento con cui la Banca d’Italia aveva autorizzato le misure adottate dal FITD, in cui la stessa Banca d’Italia aveva riconosciuto di non aver effettuato alcun sindacato in merito alle scelte operate dal FITD. Per avvalorare questa argomentazione, l’Italia aveva sostenuto che il caso di specie presentava evidenti analogie con il caso
Sicilcassa
(
35
)
, in cui la Commissione aveva concluso che l’intervento non costituiva aiuto di Stato alla luce della partecipazione decisiva di enti privatistici.
(65)
Per quanto concerne le prove cui la Commissione aveva fatto riferimento nella decisione di apertura, secondo l’Italia non dimostravano l’intromissione della Banca d’Italia nel processo decisionale del FITD. Secondo l’Italia, il commissario straordinario, seppur nominato dalla Banca d’Italia, non aveva il potere di influenzare direttamente la decisione assunta dal FITD di stanziare i fondi a favore di una banca in difficoltà. Il commissario aveva invece agito nella qualità di gestore e rappresentante legale della banca in amministrazione straordinaria e non per conto della Banca d’Italia, il che significa che aveva assunto tutti i poteri di diritto privato degli organi direttivi sciolti. Inoltre, l’Italia aveva contestato l’esistenza di elementi che indicassero un’intromissione da parte della Banca d’Italia. Il passaggio in una nota del direttore generale del FITD, datata 28 maggio 2014, in cui si menzionava che il rappresentante della Banca d’Italia aveva invitato il FITD a ricercare un’intesa equilibrata con BPB per la copertura del deficit patrimoniale doveva essere interpretato alla stregua di un auspicio e non certo di un ordine. Infine, secondo l’Italia, in nessun verbale relativo alle delibere assunte dagli organi direttivi del FITD in relazione all’intervento a favore di Tercas si ritrovava una presa di posizione della Banca d’Italia che facesse pensare a una qualche influenza da questa esercitata nei confronti del FITD.
3.2.
Osservazioni della Banca d’Italia
(
36
)
(66)
Nelle sue osservazioni relative alla decisione di apertura, la Banca d’Italia ha negato che l’intervento di sostegno del FITD fosse imputabile allo Stato, poiché:
a)
il FITD non assolveva un mandato pubblico nel sostenere gli enti creditizi. L’unico mandato pubblico degli SGD consisteva nel rimborsare i depositanti. L’articolo 96-
bis
, comma 1, ultima frase, del TUB, che consentiva al FITD di intervenire con modalità diverse rispetto al rimborso dei depositanti in caso di liquidazione, non può costituire né un indizio di imputabilità allo Stato degli interventi del FITD che non siano rimborsi di depositanti, né un conferimento di un mandato di politica pubblica al FITD. Questa disposizione si limitava a consentire il ricorso ad altre forme di intervento;
b)
la Banca d’Italia non ha deciso, insieme al FITD, né in linea generale né nel caso di specie, in merito agli interventi di sostegno a favore di una determinata impresa e non ha controllato la conformità dell’operato del FITD con alcun mandato pubblico ad esso conferito. La Banca d’Italia si è limitata a esercitare i poteri di vigilanza in relazione agli obiettivi di tutela dei risparmiatori, della stabilità del sistema bancario e della sana e prudente gestione della banca. Inoltre, la Banca d’Italia ha sostenuto di non aver contribuito né all’elaborazione, né all’attuazione dell’intervento di sostegno del FITD e che eventuali contatti tra la Banca d’Italia e il FITD nella fase antecedente la formalizzazione dell’istanza di autorizzazione del FITD alla Banca d’Italia non potevano essere qualificati come contributi della Banca d’Italia a tali misure. La Banca d’Italia si era limitata a fornire un primo orientamento, esclusivamente alla luce dei parametri normativi che ne disciplinavano il successivo intervento autorizzativo. Il fatto che la Banca d’Italia avesse nominato il commissario straordinario e ne vigilasse l’attività era irrilevante nel caso di specie, visto che i compiti e le finalità di un commissario straordinario non si discostano sostanzialmente da quelli di un amministratore ordinario di un’impresa privata in crisi. Il commissario straordinario non ha agito per conto della Banca d’Italia. Il rappresentante della Banca d’Italia ha partecipato alle riunioni del Consiglio e del Comitato di gestione del FITD solo come osservatore e senza diritto di voto. Il fatto che una controversia tra il FITD e BPB relativa all’importo del deficit patrimoniale di Tercas sia stata risolta da un arbitro nominato dalla Banca d’Italia è irrilevante, dato che erano state le parti, in piena autonomia e di comune accordo, a richiedere alla Banca d’Italia di indicare loro un nominativo che le stesse avevano in seguito nominato come arbitro;
c)
il caso di specie si differenziava in maniera significativa dalle misure di aiuto di Stato adottate da Danimarca, Spagna e Polonia, citate nella nota 28 della decisione di apertura, rispetto alle quali la Commissione aveva concluso che le risorse usate negli interventi degli SGDerano a disposizione delle autorità pubbliche e che pertanto gli interventi erano imputabili allo Stato.
3.3.
Osservazioni di altri interessati
(67)
Gli altri interessati, vale a dire il FITD, BPB e Tercas, hanno sostenuto che la Commissione aveva erroneamente affermato che era altamente probabile che gli SGD concedessero aiuti di Stato, agendo in virtù di un mandato pubblico e rimanendo sotto il controllo dell’autorità pubblica. Secondo tali interessati, la Commissione era giunta alla conclusione preliminare che le misure adottate dal FITD fossero imputabili allo Stato per la mera ragione che tali interventi erano stati stabiliti per legge. Esse hanno fatto riferimento all’articolo 96-
bis
del TUB, che prevede che l’SGD
possa
intraprendere altri tipi e altre forme di intervento, sostenendo, tra l’altro, che il carattere non vincolante degli interventi del FITD fa sì che l’azione di quest’ultimo non sia connessa alla sua missione statutaria.
(68)
Il FITD ha sostenuto di essere un ente di diritto privato, controllato e gestito dalle sue banche consorziate, e di aver agito in qualità di veicolo per la realizzazione di interventi direttamente riconducibili alle consorziate. L’organo direttivo del FITD ha deciso in completa autonomia se, quando e come effettuare interventi di sostegno, subordinati unicamente al criterio del «minor onere» rispetto al rimborso dei depositanti. Il FITD non ha agito nel quadro di un mandato pubblico quando ha adottato le misure di sostegno e nessun ente pubblico avrebbe potuto obbligarlo a intervenire. L’autorizzazione successiva della Banca d’Italia è stata accordata unicamente per verificare l’adeguatezza dell’intervento destinato alla banca beneficiaria sul piano della vigilanza prudenziale, assicurando che esso fosse compatibile con le esigenze di tutela dei risparmiatori e di stabilità del sistema creditizio.
(69)
Inoltre, gli altri interessati hanno sottolineato che l’adesione al FITD non era obbligatoria e che non c’è stata alcuna ingerenza dello Stato né nella nomina dei membri degli organi direttivi del FITD, né nel processo decisionale di quest’ultimo. Il fatto che la Banca d’Italia abbia partecipato in qualità di osservatore senza diritto di voto non ha inciso sull’indipendenza delle decisioni del FITD. Facendo riferimento alla sentenza
EARL Salvat père et fils
(
37
)
, esse hanno sostenuto che affinché siano presenti aiuti di Stato è necessario che lo Stato stesso sia rappresentato negli organi decisionali dell’organizzazione e sia in grado di imporre le sue decisioni.
(70)
Gli altri interessati hanno inoltre affermato che il FITD è un organo che rappresenta gli interessi delle sue banche consorziate e che i poteri conferiti alla Banca d’Italia nel quadro delle azioni del FITD le consentivano soltanto di perseguire i suoi obiettivi generali di vigilanza ossia, nello specifico, la verifica della sana e prudente gestione degli enti soggetti alla sua vigilanza e la tutela degli interessi dei depositanti. Il fatto che la Banca d’Italia avesse nominato un commissario straordinario per le banche in crisi non indicava un nesso con lo Stato. Il FITD ha anche sottolineato che, pur essendo nominato dalla Banca d’Italia, il commissario straordinario non era un rappresentante dell’autorità di vigilanza. Il commissario straordinario ha goduto di ampi margini di autonomia e ha agito su propria iniziativa, trasmettendo una semplice richiesta al FITD, il quale poteva liberamente decidere di effettuare interventi alternativi, nel miglior interesse delle banche consorziate. Nel caso di specie, il commissario straordinario non ha soppiantato l’assemblea della banca, unico organo autorizzato ad approvare le operazioni di carattere straordinario. Per quanto riguarda l’autorizzazione della Banca d’Italia per l’intervento del FITD, quest’ultimo ha sostenuto che l’autorizzazione della Banca d’Italia è intervenuta soltanto a valle della sua decisione di intervento, autonomamente assunta, e che essa rientrava nelle normali funzioni di vigilanza della Banca d’Italia. Inoltre, il rappresentante della Banca d’Italia che assisteva alle riunioni del Consiglio e del Comitato di gestione del FITD partecipava solo come osservatore, senza diritti di voto. Oltre a ciò, così come l’Italia, anche gli altri interessati hanno sostenuto che i casi citati dalla Commissione nella decisione di apertura in relazione agli SGD non erano comparabili al caso di specie.
4.
VALUTAZIONE DELLE MISURE
4.1.
Esistenza di un aiuto di Stato
(71)
Per valutare se una misura costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, la Commissione deve verificare: i) se la misura è concessa dallo Stato o mediante risorse statali; ii) se la misura conferisce un vantaggio economico; iii) se la misura, favorendo in modo selettivo talune imprese o talune produzioni, falsa o minaccia di falsare la concorrenza; iv) se la misura è atta ad incidere sugli scambi fra gli Stati membri. Affinché una misura costituisca aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE tutte le summenzionate condizioni devono essere soddisfatte.
(72)
Con la sentenza nelle cause riunite T-98/16, T-196/16 e T-198/16, il Tribunale ha annullato la decisione (UE) 2016/1208. In particolare, il Tribunale ha dichiarato che le misure adottate dal FITD non hanno attuato un qualche mandato pubblico conferito dalla normativa italiana, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione nella decisione (UE) 2016/1208. Esso ha inoltre valutato gli elementi di prova su cui si è basata la Commissione nella decisione (UE) 2016/1208, concludendo che, alla luce di tali elementi, la Commissione non aveva dimostrato in modo giuridicamente adeguato che le autorità pubbliche italiane fossero coinvolte nell’adozione delle misure adottate dal FITD o che tali misure fossero imputabili allo Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
(73)
In sede di ricorso, il giudizio è stato confermato dalla Corte di Giustizia, riunita in Grande Sezione, che ha precisato, nella sentenza, la propria giurisprudenza in materia di imputabilità allo Stato di misure di aiuto concesse da un ente di diritto privato che non è né un organismo statale né un’impresa pubblica.
(74)
In particolare, come ha affermato la Corte di giustizia, in una situazione in cui l’ente erogatore dell’aiuto ha natura privata, gli indizi atti a dimostrare l’imputabilità della misura allo Stato sono diversi da quelli richiesti in una situazione in cui l’ente erogatore dell’aiuto è un’impresa pubblica e a tale riguardo l’assenza di un vincolo di capitale tra l’ente di cui trattasi e lo Stato è di sicura rilevanza. Secondo la Corte di Giustizia, poiché tali vincoli non sono presenti in una situazione del primo tipo, la Commissione non può invocare l’esistenza di vincoli di capitale tra l’entità in questione e lo Stato. Pertanto, in situazioni del primo tipo, la Commissione è tanto più tenuta a fornire elementi di prova idonei a dimostrare che la misura in esame era stata adottata sotto l’influenza o il controllo effettivi delle autorità pubbliche.
(75)
La Corte di Giustizia ha inoltre precisato che è sulla base dell’analisi di tutti gli elementi di prova su cui si è basata la Commissione per adottare la decisione (UE) 2016/1208, considerati nel loro contesto, che il Tribunale ha concluso che la Commissione non aveva dimostrato in modo giuridicamente adeguato che le misure adottate dal FITD erano imputabili all’Italia.
(76)
Alla luce di quanto precede, poiché la Commissione non dispone di ulteriori elementi di prova pertinenti idonei a dimostrare in modo giuridicamente adeguato che le misure in esame erano state adottate dal FITD sotto l’influenza o il controllo effettivi delle autorità italiane, si deve concludere che, sulla base degli elementi di prova di cui dispone la Commissione, le misure di cui trattasi non sono imputabili all’Italia.
4.2.
Conclusione
(77)
Alla luce di quanto precede, la Commissione conclude che gli elementi di prova in suo possesso non sono sufficienti a dimostrare che le misure adottate dal FITD comportano aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
5.
CONCLUSIONE
(78)
La Commissione conclude che le misure adottate dal FITD a favore di Tercas nel 2014 non costituiscono aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Le misure adottate dal Fondo interbancario di tutela dei depositi, il sistema italiano di garanzia dei depositi, a favore di Tercas nel 2014 non costituiscono aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
Articolo 2
La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2023
Per la Commissione
Didier REYNDERS
Membro della Commissione
(
1
)
GU C 136 del 24.4.2015, pag. 17
.
(
2
)
Cfr. nota a piè di pagina 1.
(
3
)
Decisione (UE) 2016/1208 della Commissione, del 23 dicembre 2015, relativa all’aiuto di Stato SA.39451 (2015/C) (ex 2015/NN) cui l’Italia ha dato esecuzione a favore di Banca Tercas (
GU L 203 del 28.7.2016, pag. 1
).
(
4
)
Sentenza del 19 marzo 2019,
Italia e altri/Commissione,
T-98/16, T-196/16 e T-198/16, ECLI: EU:T:2019:167.
(
5
)
Sentenza del 2 marzo 2021,
Commissione/Italia e altri,
C-425/19 P, ECLI: EU:C:2021:154.
(
6
)
Tra il 5 dicembre 2011 e il 23 marzo 2012 la Banca d’Italia ha sottoposto Tercas ad ispezione. Nel corso di tale ispezione la Banca d’Italia ha rilevato numerose irregolarità e anomalie diffuse circa: i) la gestione e la governance della banca; ii) la funzione di audit interno; iii) il processo di credito; iv) la comunicazione di informazioni agli organi direttivi e all’organo di vigilanza.
(
7
)
Decreto legislativo 1
o
settembre 1993, n. 385 — «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale n. 230, 30.9.1993 — Supplemento ordinario n. 92).
I riferimenti al TUB sono intesi come riferimenti alla versione in vigore al tempo in cui ha avuto luogo l’intervento di sostegno del FITD.
(
8
)
In ragione di gravi irregolarità amministrative e gravi violazioni normative.
(
9
)
I riferimenti allo statuto del FITD sono intesi come riferimenti alla versione in vigore al tempo in cui ha avuto luogo l’intervento di sostegno del FITD.
(
10
)
Cfr. considerando 43.
(
11
)
Verbale di assemblea, repertorio n. 125.149, raccolta n. 28.024 del 29 luglio 2014, notaio Dott. Vincenzo Galeota.
(
12
)
Direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (
GU L 135 del 31.5.1994, pag. 5
).
(
13
)
Articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 94/19/CE.
(
14
)
‘Le banche italiane aderiscono a uno dei sistemi di garanzia dei depositanti istituiti e riconosciuti in Italia. Le banche di credito cooperativo aderiscono al sistema di garanzia dei depositanti costituito nel loro ambito’.
(
15
)
Cfr. articolo 25 dello statuto del FITD e articoli da 9 a 14 del suo allegato.
(
16
)
Articoli da 3 a 15 dello statuto del FITD.
(
17
)
Articolo 12, comma 3, dello statuto del FITD.
(
18
)
Articolo 13, comma 10, dello statuto del FITD. All’epoca Unicredit, Intesa Sanpaolo e Monte dei Paschi di Siena erano rappresentati ciascuno da due membri. Credem, Credito Valtellinese, BNL, Deutsche Bank, Cariparma, Veneto Banca, CheBanca, BPM, Banco Desio e della Brianza, UBI, Banca di Credito Popolare Torre del Greco, Cassa di Risparmio di Rimini, Banca Popolare Pugliese, Unipol Banca, Banco popolare, Banca Popolare dell’Emilia-Romagna e banca del Piemonte erano rappresentati ciascuno da un membro.
(
19
)
Cfr. articoli 16, 17 e 18 dello statuto del FITD.
(
20
)
Articolo 17, comma 1, lettera a), dello statuto del FITD.
(
21
)
Articolo 14, comma 1, lettera e), dello statuto del FITD.
(
22
)
Ai sensi dell’articolo 1, comma 627, della Legge 7 dicembre 2013, n. 147 — «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)» (Legge 147/2013): «Ai fini del riassetto economico e finanziario dei soggetti in amministrazione straordinaria, gli interventi di sostegno disposti dal Fondo interbancario di tutela dei depositi non concorrono alla formazione del reddito dei medesimi soggetti.» Ai sensi dell’articolo 1, comma 628, della Legge 147/2013 «L’efficacia delle disposizioni del comma 627 è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea».
(
23
)
Sentenza del 16 maggio 2002,
Francia/Commissione
, C-482/99, ECLI: EU:C:2002:294.
(
24
)
Sentenza nelle cause riunite T-98/16, T-196/16 e T-198/16, punto 132.
(
25
)
Ibidem, punti da 96 a 99.
(
26
)
Ibidem, punti da 100 a 106.
(
27
)
Ibidem, punti 113 e 132.
(
28
)
Ibidem, punti da 115 a 120.
(
29
)
Ibidem, punti da 121 a 124.
(
30
)
Ibidem, punti 125, 126 e 127.
(
31
)
Ibidem, punti da 128 a 131.
(
32
)
Sentenza nella causa C-425/19 P, punti da 69 a 73.
(
33
)
Ibidem, punto 77.
(
34
)
Ibidem, punti da 80 a 85.
(
35
)
Decisione 2000/600/CE della Commissione, del 10 novembre 1999, recante approvazione condizionata dell’aiuto accordato dall’Italia alle banche pubbliche siciliane Banco di Sicilia e Sicilcassa [notificata con il numero C(1999) 3865] (
GU L 256 del 10.10.2000, pag. 21
).
(
36
)
La Banca d’Italia ha inoltrato le sue osservazioni come soggetto terzo e pertanto nella presente sezione queste non vengono presentate insieme alle osservazioni dell’Italia. Tuttavia, poiché la Banca d’Italia è un istituto di diritto pubblico la cui condotta in quanto tale corrisponde a quella dello Stato membro e non esula dall’ambito di applicazione dell’articolo 107 TFUE per il fatto di essere un organo indipendente, quando nella sezione relativa alla valutazione delle misure si nomina l’Italia ci si riferisce anche a questo istituto.
(
37
)
Sentenza del 20 settembre 2007 nella causa
EARL Salvat père & fils e altri/Commissione
, T-136/05, ECLI: EU:T:2007:295, punto 154.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2033/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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