Decisione UE In vigore

Decisione UE 2035/2024

Decisione (UE) 2024/2035 della Commissione, del 29 luglio 2024, relativa alla non conformità dei tassi unitari per le tariffe di navigazione aerea fissati dall’Italia per l’anno 2024 notificata con il numero C(2024)5240

Pubblicato: 29/07/2024 In vigore dal: 29/07/2024 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2024/2035 della Commissione, del 29 luglio 2024, relativa alla non conformità dei tassi unitari per le tariffe di navigazione aerea fissati dall’Italia per l’anno 2024 [notificata con il numero C(2024)5240] EN: Commission Decision (EU) 2024/2035 of 29 July 2024 on the non-compliance of the unit rates for air navigation charges set by Italy for year 2024 (notified under document C(2024) 5240)

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/2035 31.7.2024 DECISIONE (UE) 2024/2035 DELLA COMMISSIONE del 29 luglio 2024 relativa alla non conformità dei tassi unitari per le tariffe di navigazione aerea fissati dall’Italia per l’anno 2024 [notificata con il numero C(2024)5240] (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo ( 1 ) , in particolare l’articolo 16, paragrafo 1, Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione ( 2 ) , dell’11 febbraio 2019, che stabilisce un sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo e abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013, in particolare l’articolo 29, paragrafo 3, considerando quanto segue: 1. CONTESTO (1) In conformità all’articolo 29, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione verifica che i tassi unitari per ogni zona tariffaria fissati dagli Stati membri per ogni anno del periodo di riferimento siano stati calcolati conformemente all’articolo 25, paragrafo 2, di tale regolamento di esecuzione. (2) Entro il 20 dicembre 2023 gli Stati membri hanno informato la Commissione, a norma dell’articolo 29, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, in merito ai loro tassi unitari per il 2024. La Commissione ha proceduto alla verifica di cui all’articolo 29, paragrafo 3, primo comma, di tale regolamento di esecuzione. (3) Se ritiene che un tasso unitario non sia conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione ne informa lo Stato membro interessato e lo invita a presentare un tasso unitario rivisto a norma dell’articolo 29, paragrafo 3, secondo comma, di tale regolamento di esecuzione. 2. PROCEDURA (4) Nel contesto delle verifiche effettuate a norma dell’articolo 29, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione ha riscontrato irregolarità nei tassi unitari di rotta e presso i terminali fissati dall’Italia per il 2024. Tali irregolarità riguardano i seguenti adeguamenti inclusi nei tassi unitari di rotta e presso i terminali dell’Italia per l’anno 2024 in relazione al fornitore di servizi di navigazione aerea «ENAV»: a) gli adeguamenti per tenere conto della ripartizione del rischio di costo derivanti dall’anno 2022 in relazione a cambiamenti imprevisti nei costi degli investimenti nuovi e in corso dell’ENAV ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 3, lettera a), e paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317; b) gli adeguamenti per tenere conto della ripartizione del rischio di costo derivanti dall’anno 2022 in relazione a cambiamenti imprevedibili dei tassi d’interesse sui prestiti che finanziano i costi generati dalla fornitura dei servizi di navigazione aerea da parte dell’ENAV ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 3, lettera d), e paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. (5) Gli adeguamenti per tenere conto della ripartizione del rischio di costo di cui al considerando (4) («adeguamenti per tenere conto della ripartizione del rischio di costo») sono stati inizialmente inclusi dall’Italia nei dati preliminari sui tassi unitari per il 2024 ricevuti dalla Commissione il 7 giugno 2023 a norma dell’articolo 29, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Tali adeguamenti sono poi stati ulteriormente giustificati nella relazione sulla ripartizione del rischio di costo presentata dall’Italia alla Commissione l’11 settembre 2023, conformemente all’articolo 28, paragrafo 7, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. (6) Il 4 ottobre 2023 la Commissione ha inviato una lettera all’autorità nazionale di vigilanza dell’Italia («NSA italiana»). In tale lettera la Commissione ha espresso preoccupazione in merito alla conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 degli adeguamenti per tenere conto della ripartizione del rischio di costo che l’Italia ha proposto di includere nei tassi unitari per il 2024. L’NSA italiana è stata pertanto invitata a rettificare gli adeguamenti per tenere conto della ripartizione del rischio di costo inclusi nei tassi unitari proposti per il 2024, al fine di garantire la conformità di tali tassi unitari al regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. (7) Il 2 novembre 2023 l’NSA italiana ha presentato alla Commissione tabelle di rendicontazione aggiornate per la fissazione dei tassi unitari per il 2024, conformemente all’articolo 29, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Le tabelle di rendicontazione comprendevano adeguamenti rivisti per tenere conto della ripartizione del rischio di costo relativi all’anno civile 2022, che sono stati inclusi nei tassi unitari proposti per il 2024. (8) L’Italia ha fissato i suoi tassi unitari per il 2024 nel dicembre 2023 e ha informato la Commissione in merito il 20 dicembre 2023, conformemente all’articolo 29, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Il 22 dicembre 2023 l’Italia ha inoltre presentato alla Commissione una relazione rivista sulla ripartizione del rischio di costo per l’anno 2022 («relazione rivista sulla ripartizione del rischio di costo»), che giustifica gli adeguamenti rivisti per tenere conto della ripartizione del rischio di costo inclusi nei tassi unitari per il 2024. (9) Il 18 gennaio 2024 e il 10 giugno 2024 la Commissione ha informato l’NSA italiana delle perduranti preoccupazioni in relazione agli adeguamenti per tenere conto della ripartizione del rischio di costo inclusi nei tassi unitari per il 2024. La Commissione ha invitato l’Italia a rispondere a tali preoccupazioni. Nelle risposte ricevute il 5 febbraio 2024 e il 27 giugno 2024, l’NSA italiana ha fornito alla Commissione informazioni supplementari in merito al calcolo degli adeguamenti per tenere conto della ripartizione del rischio di costo, senza apportare alcuna rettifica a tali adeguamenti. 3. ANALISI (10) La Commissione ha constatato che gli adeguamenti per tenere conto della ripartizione del rischio di costo inclusi dall’Italia nei suoi tassi unitari per il 2024 sono ancora calcolati in modo non corretto a causa dell’applicazione errata dei requisiti di legge relativi al recupero presso gli utenti dello spazio aereo dei costi sostenuti per i prestiti che finanziano la fornitura di servizi di navigazione aerea. I requisiti di legge indicati di seguito sono rilevanti ai fini delle conclusioni della Commissione. (11) A norma dell’articolo 15, paragrafo 3, lettere a) e c), del regolamento (CE) n. 550/2004, gli Stati membri devono fissare le tariffe per la disponibilità di servizi di navigazione aerea per anno civile sulla base dei costi determinati. In conformità all’articolo 15, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 550/2004, in combinato disposto con l’articolo 10, paragrafo 2, lettera b), e con l’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, gli Stati membri devono stabilire tali costi determinati nei loro piani di miglioramento delle prestazioni prima dell’inizio di ciascun periodo di riferimento e per ciascun anno civile del periodo di riferimento. Come previsto all’articolo 15, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 550/2004, i costi determinati della fornitura di servizi di navigazione aerea comprendono, tra l’altro, « adeguati importi per l’interesse sull’investimento di capitale ». (12) In conformità all’articolo 22, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, in combinato disposto con l’allegato II, punto 3.3, lettera f), di tale regolamento di esecuzione, un’ipotesi sul tasso d’interesse («tasso d’interesse determinato») deve essere fissata ex ante nel piano di miglioramento delle prestazioni per ciascun anno del periodo di riferimento, al fine di stabilire il costo del capitale. Risulta inoltre da tali disposizioni giuridiche che il tasso d’interesse determinato deve essere pari alla media ponderata dei tassi d’interesse sul debito che il fornitore di servizi di navigazione aerea prevede di sostenere nell’anno in questione ( 3 ) . (13) Il «tasso d’interesse effettivo», comunicato dopo la fine dell’anno civile, deve essere pari alla media ponderata dei tassi d’interesse effettivamente sostenuti sul debito dal fornitore di servizi di navigazione aerea, a norma dell’articolo 22, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, in combinato disposto con l’articolo 23 di tale regolamento di esecuzione ( 4 ) . (14) Emerge altresì in maniera evidente dalla definizione di cui all’articolo 2, punto 1), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, che gli importi indicati come «costi effettivi» sono costi realmente sostenuti in un anno civile per la fornitura di servizi di navigazione aerea soggetti a conti certificati o, in mancanza di tali conti certificati, soggetti a un audit finale del fornitore di servizi di navigazione aerea. Di conseguenza i costi effettivi comunicati per gli interessi pagati sui prestiti che finanziano la fornitura di servizi di navigazione aerea non dovrebbero superare i costi realmente sostenuti dal fornitore di servizi di navigazione aerea a tale riguardo. Constatazioni sugli adeguamenti per tenere conto della ripartizione del rischio di costo in relazione agli investimenti nuovi e in corso (15) L’Italia ha incluso, nelle quote unitarie di rotta e presso i terminali del 2024, adeguamenti derivanti da variazioni impreviste dei costi degli investimenti nuovi e in corso in attività fisse ( 5 ) dell’ENAV a norma dell’articolo 28, paragrafo 3, lettera a), e paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Tali costi comprendono il costo del capitale addebitato per gli investimenti nuovi e in corso. (16) La Commissione rileva che l’Italia ha comunicato in maniera errata, nelle sue tabelle di rendicontazione sui tassi unitari di rotta e presso i terminali presentate alla Commissione il 2 novembre 2023 e il 20 dicembre 2024, e nella relazione rivista sulla ripartizione del rischio di costo, la media ponderata del tasso d’interesse effettivamente sostenuto dall’ENAV nel 2022. L’Italia ha infatti indicato un tasso di interesse medio annuo ponderato del 2,64 % per l’ENAV per l’anno 2022, notevolmente superiore al dato corrispondente comunicato nella relazione annuale dell’ENAV per l’anno 2022, che era pari all’1,47 %. (17) Nei suoi scambi con la Commissione l’Italia non ha contestato la constatazione secondo cui il tasso d’interesse effettivo comunicato non riflette la media ponderata del tasso d’interesse effettivamente sostenuto dall’ENAV nel 2022 per i prestiti che finanziano i costi derivanti dalla fornitura di servizi di navigazione aerea. Secondo l’Italia, il tasso d’interesse «effettivo» comunicato è composto da un «tasso privo di rischio» e da un «premio di rischio sul debito» che non sono basati sul tasso d’interesse effettivo ponderato registrato dall’ENAV. (18) Una siffatta discrepanza rispetto al tasso di interesse effettivamente sostenuto dall’ENAV secondo la sua relazione annuale è infondata e non è conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 22, paragrafo 4, e all’articolo 23 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. (19) Alla luce dell’utilizzo rilevato di un tasso d’interesse effettivo errato per il calcolo degli adeguamenti per tenere conto della ripartizione del rischio di costo di cui al considerando (4), lettera a), tali adeguamenti non sono corretti. Constatazioni sugli adeguamenti per tenere conto della ripartizione del rischio di costo in relazione a cambiamenti imprevedibili dei tassi di interesse sui prestiti (20) L’Italia ha incluso, nei suoi tassi unitari di rotta e presso i terminali per il 2024, gli adeguamenti derivanti da cambiamenti imprevedibili dei tassi d’interesse sui prestiti che finanziano i costi generati dalla fornitura dei servizi di navigazione aerea da parte di ENAV ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 3, lettera d), e paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Tali adeguamenti si applicano in relazione al finanziamento mediante debito delle attività correnti nette del fornitore di servizi di navigazione aerea, dato che i costi dei prestiti che finanziano attività fisse sono già coperti dall’articolo 28, paragrafo 3, lettera a), e paragrafo 4, che contemplano le differenze nei costi degli investimenti nuovi e in corso. (21) Nella relazione rivista sulla ripartizione del rischio di costo, l’Italia ha utilizzato, per quanto riguarda gli adeguamenti per tenere conto della ripartizione del rischio di costo per variazioni imprevedibili dei tassi di interesse sui prestiti ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 3, lettera d), e paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la media ponderata del tasso d’interesse effettivo corretta e comunicata per l’ENAV nel 2022, ossia l’1,47 %, un dato in linea con la relazione annuale dell’ENAV. Il tasso d’interesse effettivo applicato è quindi diverso da quello applicato per l’adeguamento per tenere conto della ripartizione del rischio di costo sui costi degli investimenti nuovi e in corso, per il quale è stato utilizzato un tasso d’interesse più elevato, incoerente con la relazione annuale dell’ENAV, come spiegato al considerando (16). (22) L’Italia ha tuttavia erroneamente modificato, nella relazione rivista sulla ripartizione del rischio di costo, il tasso d’interesse determinato fissato nel suo piano di miglioramento delle prestazioni per il terzo periodo di riferimento («RP3», 2020-2024) ai fini del calcolo degli adeguamenti per tenere conto della ripartizione del rischio di costo per cambiamenti imprevedibili dei tassi d’interesse sui prestiti. L’Italia ha infatti utilizzato, per ENAV, un tasso d’interesse determinato modificato per il 2022 dello 0,69 %, che si discosta significativamente dal tasso d’interesse determinato dell’1,86 % stabilito dall’Italia nel suo piano di miglioramento delle prestazioni per l’RP3, presentato dall’Italia alla Commissione il 10 ottobre 2022. (23) Nei suoi scambi con la Commissione, l’Italia ha sostenuto che il tasso d’interesse determinato deve essere rivisto ai fini degli adeguamenti per tenere conto della ripartizione del rischio di costo derivanti da cambiamenti imprevedibili dei tassi di interesse sui prestiti, allo scopo di garantire la comparabilità con il tasso di interesse effettivo dell’ENAV, pari all’1,47 % per il 2022. (24) Una simile modifica ex post, durante il periodo di riferimento, del tasso d’interesse determinato stabilito nel piano di miglioramento delle prestazioni non è tuttavia consentita per legge. A norma dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, uno Stato membro può chiedere una revisione del suo piano di miglioramento delle prestazioni, che preveda anche un’eventuale revisione degli obiettivi prestazionali in materia di efficienza economica e dei costi determinati ivi contenuti, purché siano soddisfatte le condizioni previste da tale articolo e previa approvazione della Commissione. L’Italia non ha però presentato alcuna richiesta in tal senso; inoltre, dopo la fine dell’anno civile in questione, non è consentita alcuna revisione retroattiva degli obiettivi prestazionali in materia di efficienza economica, come stabilito all’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. (25) La Commissione rileva altresì che la modifica ex post non conforme del tasso di interesse determinato per il 2022 falsa il calcolo delle differenze tra i costi determinati addebitati agli utenti e i costi effettivi sostenuti dall’ENAV in relazione agli importi degli interessi relativi ai suoi prestiti. È evidente che l’Italia ha addebitato agli utenti dello spazio aereo, nell’ambito dei costi determinati per il 2022, un costo del capitale per l’ENAV stabilito sulla base di un tasso di interesse determinato dell’1,86 %. Tali costi determinati devono pertanto essere presi in considerazione ai fini dell’applicazione del meccanismo di ripartizione del rischio di costo, senza alcuna modifica, anche per quanto riguarda i parametri sottostanti del tasso di interesse determinato. (26) L’Italia ha pertanto calcolato in maniera erronea gli adeguamenti per tenere conto della ripartizione del rischio di costo di cui al considerando (4), lettera b), derivanti da cambiamenti imprevedibili dei tassi di interesse sui prestiti che finanziano i costi derivanti dalla fornitura di servizi di navigazione aerea. 4. CONCLUSIONE (27) Sulla base dell’analisi di cui ai considerando da (10) a (26), la Commissione osserva che le irregolarità rilevate per quanto riguarda gli adeguamenti per tenere conto della ripartizione del rischio di costo comportano una sovracompensazione dell’ENAV nell’ambito del meccanismo di ripartizione del rischio di costo per costi che non ha effettivamente sostenuto e, per contro, importi aggiuntivi non ammissibili a carico degli utenti nell’ambito del meccanismo di ripartizione del rischio di costo nel quadro dei tassi unitari per il 2024. (28) La Commissione conclude pertanto che i tassi unitari per il 2024 fissati dall’Italia per le sue zone tariffarie di rotta e presso i terminali non sono conformi all’articolo 25, paragrafo 2, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 per quanto riguarda il calcolo degli adeguamenti per tenere conto della ripartizione del rischio di costo a norma dell’articolo 28, paragrafi 4 e 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. (29) In conformità all’articolo 29, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, l’Italia è invitata a presentare alla Commissione i tassi unitari rivisti per il 2024. La Commissione ha proposto correzioni del calcolo dei tassi unitari per il 2024, di cui all’allegato della presente decisione. È possibile che, qualora siano disponibili ulteriori elementi fattuali suffragati da prove adeguate, l’Italia proponga correzioni del calcolo dei tassi unitari per il 2024 diverse da quelle proposte dalla Commissione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 I tassi unitari per il 2024 fissati dall’Italia per le sue zone tariffarie di rotta e presso i terminali, di cui all’allegato I della presente decisione, non sono conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 25, paragrafo 2, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Articolo 2 L’Italia è invitata a presentare alla Commissione i tassi unitari rivisti per il 2024 per le zone tariffarie di cui all’articolo 1. Nel calcolare i tassi unitari rivisti per il 2024, l’Italia può tenere conto delle proposte di correzione degli adeguamenti per tenere conto della ripartizione del rischio di costo che figurano nell’allegato II della presente decisione. Articolo 3 La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2024 Per la Commissione Wopke HOEKSTRA Membro della Commissione ( 1 ) GU L 96 del 31.3.2004, pag. 10 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/550/oj . ( 2 ) GU L 56 del 25.2.2019, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/317/oj . ( 3 ) Il tasso di interesse determinato è fissato nella tabella di rendicontazione «Costi totali e costi unitari» («tabella 1») che figura nell’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. ( 4 ) Il tasso d’interesse effettivo è comunicato nella tabella di rendicontazione «Costi totali e costi unitari» («tabella 1») che figura nell’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. ( 5 ) In conformità all’articolo 2, punto 15), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, costituiscono «investimenti nuovi e in corso» l’acquisizione, lo sviluppo, il rinnovo, l’ammodernamento o il leasing di attività fisse nei casi in cui i costi di ammortamento, il costo del capitale o, in caso di leasing, i costi di esercizio relativi a tali investimenti sono sostenuti durante il periodo di riferimento coperto dal piano di miglioramento delle prestazioni. ALLEGATO I Tassi unitari per il 2024 non conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 25, paragrafo 2, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 Zona tariffaria Tassi unitari per l’anno 2024 Italia – Zona tariffaria di rotta 68,77  EUR Italia – Zona tariffaria presso i terminali 1 193,05  EUR Italia – Zona tariffaria presso i terminali 2 216,28  EUR ALLEGATO II Proposte di correzione dei tassi unitari per il 2024 Zona tariffaria Adeguamenti per tenere conto della ripartizione del rischio di costo relativi all’anno civile 2022 e inclusi nei tassi unitari per il 2024 ( 1 ) Tassi unitari risultanti per il 2024 dopo l’applicazione delle proposte di correzione (in EUR) Importi inclusi dall’Italia nei tassi unitari per il 2024 ( 2 ) (in migliaia di EUR) Importi corretti proposti per i tassi unitari rivisti per il 2024 ( 3 ) (in migliaia di EUR) Italia – Zona tariffaria di rotta –4 929,0 –8 105,4 68,48 Italia – Zona tariffaria presso i terminali 1 – 103,7 – 438,5 191,59 Italia – Zona tariffaria presso i terminali 2 – 514,9 – 910,1 215,11 ( 1 ) Importi totali per gli adeguamenti di cui all’articolo 25, paragrafo 2, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, che comprendono le differenze tra i costi di cui all’articolo 28, paragrafi da 4 a 6, di tale regolamento di esecuzione. ( 2 ) Importi a livello della zona tariffaria presentati nelle tabelle di rendicontazione trasmesse dall’Italia alla Commissione. ( 3 ) Importi corretti sulla base delle seguenti ipotesi sui tassi di interesse: — un tasso di interesse determinato dell’1,86 % per l’anno 2022, come stabilito nel piano di miglioramento delle prestazioni dell’Italia per il terzo periodo di riferimento; — un interesse medio ponderato effettivo reale per l’ENAV dell’1,47 %, come indicato nella relazione annuale dell’ENAV per l’anno 2022. ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2035/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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