Decisione (PESC) 2025/2040 del Consiglio, del 23 ottobre 2025, che modifica la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina
Decisione (PESC) 2025/2040 del Consiglio, del 23 ottobre 2025, che modifica la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina
EN: Council Decision (CFSP) 2025/2040 of 23 October 2025 amending Decision 2012/642/CFSP concerning restrictive measures in view of the situation in Belarus and the involvement of Belarus in the Russian aggression against Ukraine
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/2040
23.10.2025
DECISIONE (PESC) 2025/2040 DEL CONSIGLIO
del 23 ottobre 2025
che modifica la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)
Il 15 ottobre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/642/PESC
(
1
)
.
(2)
Il 24 febbraio 2022 il presidente della Federazione russa ha annunciato un'operazione militare in Ucraina e le forze armate russe hanno iniziato un attacco contro l'Ucraina, anche dal territorio della Bielorussia. Tale attacco era una palese violazione dell'integrità territoriale, della sovranità e dell'indipendenza dell'Ucraina.
(3)
Nelle conclusioni del 19 febbraio 2024 il Consiglio condannava fermamente il sostegno che il regime bielorusso continua a fornire nella guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e invitava la Bielorussia ad astenersi da tali interventi e a rispettare i suoi obblighi internazionali.
(4)
In considerazione della gravità della situazione, e in risposta al persistente coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina, è opportuno introdurre ulteriori misure restrittive.
(5)
In particolare, è opportuno ampliare l'elenco dei prodotti che potrebbero contribuire al rafforzamento militare e tecnologico della Bielorussia o allo sviluppo del suo settore della difesa e della sicurezza, aggiungendovi prodotti di cui la Russia si serve nella guerra di aggressione contro l'Ucraina e prodotti che contribuiscono allo sviluppo o alla produzione dei sistemi militari della Bielorussia, tra cui componenti elettronici, telemetri, ulteriori sostanze chimiche utilizzate per la preparazione di propellenti, nonché ulteriori metalli, ossidi e leghe utilizzati nella fabbricazione di sistemi militari.
(6)
È inoltre opportuno ampliare l'elenco dei beni oggetto di restrizioni all'esportazione, quali sali e minerali, articoli di gomma, tubi, pneumatici, mole e materiali da costruzione, perché in grado di contribuire al rafforzamento delle capacità industriali bielorusse.
(7)
È altresì opportuno imporre ulteriori restrizioni alla prestazione, alla Repubblica di Bielorussia, al suo governo e ai suoi enti pubblici, imprese o agenzie o a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, di servizi di software con determinati usi nel settore bancario e finanziario e di servizi che contribuiscono a rafforzare le capacità tecnologiche della Bielorussia, ossia la prestazione di determinati servizi spaziali commerciali, determinati servizi di intelligenza artificiale e servizi di calcolo ad alte prestazioni e di calcolo quantistico. Inoltre, è pertinente ampliare l'ambito di applicazione delle attuali restrizioni includendovi non solo le prove e analisi tecniche che rientrano nella classe 8676 della classificazione centrale dei prodotti quale definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite in «Statistical Papers», Serie M, n. 77, CPC prov., 1991, ma anche altri servizi che costituiscono il gruppo 867 della classificazione centrale dei prodotti. Tali servizi comprendono segnatamente i seguenti servizi di consulenza scientifica e tecnica connessi all'ingegneria che rientrano nella classe 8675: servizi di prospezione geologica, geofisica ed altri servizi di prospezione scientifica, servizi di prospezione sotterranea, di prospezione in superficie e di cartografia.
(8)
Dato il protrarsi della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, nella quale è coinvolta la Bielorussia, qualsiasi ulteriore prestazione di servizi alla Repubblica di Bielorussia, al suo governo e ai suoi enti pubblici, imprese o agenzie dovrebbe essere valutata ex ante da un'autorità competente, al fine di attenuare il rischio che un servizio contribuisca alla capacità militare, tecnologica o industriale della Bielorussia. È pertanto opportuno introdurre un obbligo di autorizzazione preventiva da parte dell'autorità competente per tutti i servizi – forniti alla Repubblica di Bielorussia, al suo governo e ai suoi enti pubblici, imprese o agenzie – che non sono già soggetti alle misure restrittive di cui alla decisione 2012/642/PESC.
(9)
È inoltre opportuno imporre restrizioni alla prestazione di servizi per le cripto-attività, alla prestazione dei servizi di pagamento di cui all’allegato I, punti 5 e 7, della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
2
)
e all'emissione di moneta elettronica a cittadini bielorussi, persone fisiche residenti in Bielorussia e persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Bielorussia, in considerazione dell'importanza di tali servizi per lo sviluppo dei settori della tecnologia finanziaria e del commercio elettronico della Bielorussia e del potenziale utilizzo dei servizi per le cripto-attività per eludere le misure restrittive. Tali restrizioni non si estendono all'esecuzione di operazioni di pagamento di cui all'allegato I, punti 3 e 4, della direttiva (UE) 2015/2366. Le restrizioni alla prestazione di servizi di pagamento non dovrebbero essere intese come obblighi gravanti sui prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento di determinare la cittadinanza, la residenza o il luogo di stabilimento degli utenti di servizi di pagamento per ogni singola operazione, né come obblighi gravanti sugli acquirenti di operazioni di pagamento di procedere a screening per le sanzioni in relazione a singole operazioni di pagamento basate su carta. La responsabilità primaria del rispetto delle sanzioni in relazione all'esecuzione di operazioni di pagamento spetta al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto. Le restrizioni alla prestazione di servizi relativi alle cripto-attività sono vincolanti anche per i fornitori di servizi relativi alle cripto-attività che operano nell'ambito del regime transitorio di cui all'articolo 143, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
3
)
.
(10)
Oltre a ciò è opportuno aggiungere esenzioni necessarie per scopi umanitari, per l'esportazione, la vendita, la fornitura, il trasferimento o il trasporto di prodotti farmaceutici, medici, agricoli e alimentari, per garantire l'accesso a procedimenti giudiziari, amministrativi o arbitrali in uno Stato membro, come pure per il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in uno Stato membro. Tali esenzioni e deroghe non pregiudicano il divieto per gli operatori nell'Unione di fornire servizi di messaggistica finanziaria alle entità elencate nell'allegato V della decisione 2012/642/PESC.
(11)
Al fine di ridurre ulteriormente i proventi bielorussi, è pertinente estendere a tutti gli idrocarburi aciclici il divieto di acquistare, importare o trasferire determinati prodotti che permettono alla Bielorussia di diversificare le fonti di entrate.
(12)
È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare talune misure.
(13)
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2012/642/PESC,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2012/642/PESC è così modificata:
1)
l'articolo 1 ter è così modificato:
a)
sono inseriti i paragrafi seguenti:
«3 quater. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 3 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione dei beni che rientrano nei codici NC 2501, 2505, 2507, 2513, 2516, 2517, 2528, 2606, 6804, 6815 e 6903, elencati nell'allegato XVIII del regolamento (CE) n. 765/2006, necessari per l'esecuzione fino al 25 gennaio 2026 di contratti conclusi prima del 24 ottobre 2025 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.
3 quinquies. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 3 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione dei beni che rientrano nei codici NC 6902 e 6909 19, elencati nell'allegato XVIII, necessari per l'esecuzione fino al 25 aprile 2026 di contratti conclusi prima del 24 ottobre 2025 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.»
;
b)
il paragrafo 9 è soppresso;
2)
all'articolo 2 sexies bis, il paragrafo 5 è soppresso;
3)
l'articolo 2 nonies quater è così modificato:
a)
al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«1. È vietato prestare, direttamente o indirettamente, servizi contabili, di auditing, compresa la revisione legale dei conti, di tenuta dei libri contabili, di consulenza in materia fiscale e servizi di consulenza amministrativo-gestionale o di pubbliche relazioni ai soggetti seguenti:»
;
b)
al paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«2. È vietato prestare, direttamente o indirettamente, servizi di costruzione, architettura, ingegneria, integrati di ingegneria, pianificazione urbanistica, consulenza scientifica e tecnica connessi all'ingegneria, prove e analisi tecniche e i servizi di consulenza giuridica o informatica ai soggetti seguenti:»
;
c)
al paragrafo 3, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«3. È vietato prestare, direttamente o indirettamente, servizi di pubblicità, ricerca di mercato o sondaggi di opinione ai soggetti seguenti:»
;
d)
al paragrafo 4, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«4. È vietato vendere, fornire, trasferire, esportare o rendere accessibili, direttamente o indirettamente, software gestionali per le imprese, software di progettazione e fabbricazione industriali o software con determinati usi nel settore bancario e finanziario ai soggetti seguenti:»
;
e)
è inserito il paragrafo seguente:
«4 bis. A decorrere dal 25 novembre 2025 è vietato prestare, direttamente o indirettamente, servizi spaziali commerciali consistenti nell'osservazione della Terra o nella navigazione satellitare, servizi di intelligenza artificiale (IA) consistenti nell'accesso a modelli o piattaforme per l'addestramento, la messa a punto e l'inferenza degli stessi, ovvero servizi di calcolo ad alte prestazioni, compreso l'accesso a servizi di calcolo accelerato con unità di elaborazione grafica, o servizi di calcolo quantistico, ai soggetti seguenti:
a)
la Repubblica di Bielorussia, il suo governo e i suoi enti pubblici, imprese o agenzie; o
b)
qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo che agisca per conto o sotto la direzione della Repubblica di Bielorussia, del suo governo, dei suoi enti pubblici, imprese o agenzie.»
;
f)
il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. È vietato:
a)
prestare assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai servizi e ai software di cui ai paragrafi da 1 a 4 bis destinati a essere forniti, direttamente o indirettamente, alla Repubblica di Bielorussia, al suo governo e ai suoi enti pubblici, imprese o agenzie o a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo che agisca per conto o sotto la direzione di tale persona giuridica, entità o organismo;
b)
fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai servizi e ai software di cui ai paragrafi da 1 a 4 bis o destinati alla prestazione diretta o indiretta di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi, alla Repubblica di Bielorussia, al suo governo e ai suoi enti pubblici, imprese o agenzie o a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo che agisca per conto o sotto la direzione di tale persona giuridica, entità o organismo; oppure
c)
vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai software di cui al paragrafo 4 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali software, alla Repubblica di Bielorussia, al suo governo e ai suoi enti pubblici, imprese o agenzie o a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo che agisca per conto o sotto la direzione di tale persona giuridica, entità o organismo.»
;
g)
è inserito il paragrafo seguente:
«5 bis. Per la prestazione diretta o indiretta di servizi non contemplati dal paragrafo 1, 2, 3 o 4 bis alla Repubblica di Bielorussia, al suo governo e ai suoi enti pubblici, imprese o agenzie, è necessaria un'autorizzazione preventiva. Le autorità competenti possono autorizzare, sulla base di una valutazione specifica e caso per caso, la prestazione di tali servizi, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che ciò è coerente con gli obiettivi della presente decisione.»
;
h)
il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:
«10. I divieti di cui ai paragrafi 2 e 4 e i divieti che riguardano i servizi spaziali commerciali di cui al paragrafo 4 bis non si applicano alla prestazione dei servizi o alla fornitura dei software necessari per emergenze di sanità pubblica, a fini di prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o in risposta a catastrofi naturali.»
;
i)
sono inseriti i paragrafi seguenti:
«10 bis. I divieti di cui al paragrafo 4 non si applicano alla fornitura di software con determinati usi nel settore bancario e finanziario, elencati nell'allegato XXVI del regolamento (CE) n. 765/2006, necessari per l'esecuzione fino al 25 gennaio 2026 di contratti conclusi prima del 24 ottobre 2025 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.
10 ter. Il paragrafo 5 bis non si applica all'esecuzione fino al 1
o
gennaio 2026 di contratti conclusi prima del 24 ottobre 2025, o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tale contratto.»
;
j)
il paragrafo 12 è sostituito dal seguente:
«12. In deroga ai divieti relativi ai software di cui al paragrafo 4 e ai divieti relativi alla fornitura dei servizi di intelligenza artificiale, di calcolo ad alte prestazioni e di calcolo quantistico di cui al paragrafo 4 bis, le autorità competenti possono autorizzare la fornitura dei software e la prestazione dei servizi ivi richiamati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che tali software o servizi sono strettamente necessari per il contributo di cittadini bielorussi a progetti di open source internazionali.»
;
k)
al paragrafo 13, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«13. In deroga ai paragrafi da 1 a 5, le autorità competenti possono autorizzare la prestazione dei servizi e la fornitura dei software ivi richiamati alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che ciò è necessario per:»
;
l)
il paragrafo 15 è sostituito dal seguente:
«15. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 5 bis e dei paragrafi da 11 a 14 entro due settimane dal rilascio.»
;
4)
all'articolo 2 novodecies bis sono inseriti i paragrafi seguenti:
«9 ter. Per quanto riguarda i beni che rientrano nel codice NC 2901 10 00, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'esecuzione fino al 25 gennaio 2026 di contratti conclusi prima del 24 ottobre 2025 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.
9 quater. A decorrere dal 26 gennaio 2026 e fino al 25 luglio 2026 i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'acquisto o all’importazione in Ungheria di beni che rientrano nel codice NC 2901 10 00 originari della Bielorussia o esportati dalla Bielorussia, a condizione che tali beni siano destinati all’uso esclusivo in Ungheria.
9 quinquies. I beni che rientrano nel codice NC 2901 10 00 importati in Ungheria nell’ambito dell’esenzione di cui al paragrafo 9 quater non sono venduti ad acquirenti localizzati in un altro Stato membro o in un paese terzo.»
;
5)
all'articolo 2 vicies sono inseriti i paragrafi seguenti:
«3 bis ter. In deroga al paragrafo 1 bis, le autorità competenti possono autorizzare il transito attraverso il territorio della Bielorussia dei beni e delle tecnologie elencati nell'allegato XIV bis del regolamento (CE) n. 765/2006, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie sono necessari per:
a)
usi medici o farmaceutici ovvero per scopi umanitari, quali la prestazione o l'agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche e generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni;
b)
l'uso esclusivo, e sotto il pieno controllo, dello Stato membro che rilascia l'autorizzazione in adempimento dei propri obblighi di manutenzione in aree che sono oggetto di un contratto di locazione a lungo termine tra tale Stato membro e la Bielorussia; o
c)
la costituzione, la gestione, la manutenzione, l'approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché la continuazione della progettazione, della costruzione e dell'attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo.»
;
6)
l'articolo 2 duovicies è così modificato:
a)
il paragrafo 1 bis è sostituito dal seguente:
«1 bis. È vietato fornire, direttamente o indirettamente, i seguenti servizi a cittadini bielorussi o persone fisiche residenti in Bielorussia, o persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Bielorussia:
a)
servizi per le cripto-attività, quali definiti nel regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
*1
)
;
b)
emissione di strumenti di pagamento, convenzionamento di operazioni di pagamento o servizi di disposizione di ordine di pagamento, quali definiti nella direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
*2
)
;
c)
emissione di moneta elettronica, quale definita nella direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(
*3
)
.
(
*1
)
Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, sui mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (
GU L 150 del 9.6.2023, pag. 40
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj
)."
(
*2
)
Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (
GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dir/2015/2366/oj
)."
(
*3
)
Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (
GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dir/2009/110/oj
).»;"
b)
il paragrafo 1 ter è sostituito dal seguente:
«1 ter. A decorrere dal 26 marzo 2025 è vietato permettere che cittadini bielorussi o persone fisiche residenti in Bielorussia abbiano, direttamente o indirettamente, la proprietà o il controllo di una persona giuridica, un'entità o organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro che fornisce servizi di portafoglio, conto o custodia di cripto-attività, ovvero di ricoprirvi cariche negli organi direttivi.»
;
c)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. In deroga ai paragrafi 1 e 1 bis, le autorità competenti possono autorizzare l'accettazione di siffatti depositi o la fornitura di siffatti servizi, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che l'accettazione del deposito o la fornitura del servizio è:
a)
necessaria per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui al paragrafo 1, e dei familiari a loro carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici;
b)
destinata esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli o al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;
c)
necessaria per coprire spese straordinarie, purché l’autorità competente interessata abbia notificato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell’autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere concessa un’autorizzazione specifica;
d)
necessaria per gli scopi ufficiali di una missione diplomatica o consolare od organizzazione internazionale;
e)
destinata esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; oppure
f)
necessaria per gli scambi transfrontalieri non vietati di beni e servizi tra l’Unione e la Bielorussia.»
;
d)
sono inseriti i paragrafi seguenti:
«4 bis. Il divieto di cui al paragrafo 1 bis, lettere b) e c), non si applica alla fornitura delle credenziali di sicurezza personalizzate necessarie per accedere a un conto presso un ente creditizio o un istituto di moneta elettronica stabilito in uno Stato membro o in un paese compreso nell'elenco di cui all'allegato IV bis.
4 ter. In deroga al paragrafo 1 bis, lettere b) e c), le autorità competenti possono autorizzare la prestazione di tali servizi, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che ciò è necessario per l'uso esclusivo di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Bielorussia che sono di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro o di un paese compreso nell'elenco di cui all'allegato IV bis.
4 quater. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 4, lettera a), b), d), e) o f), e del paragrafo 4 ter entro due settimane dal rilascio dell'autorizzazione.»
;
e)
al paragrafo 5 la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«5. In deroga all'articolo 2 duovicies, paragrafi 1 e 1 bis, le autorità competenti possono autorizzare l'accettazione di siffatti depositi o la fornitura di siffatti servizi, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che l'accettazione del deposito o la fornitura del servizio è:»
;
7)
all'articolo 2 sexvicies, paragrafo 1 bis, sono aggiunte le lettere seguenti:
«c)
che sono necessarie per l'esportazione, la vendita, la fornitura, il trasferimento o il trasporto di prodotti farmaceutici, medici o agricoli e alimentari, compresi il frumento e i fertilizzanti, la cui esportazione, la cui vendita, la cui fornitura, il cui trasferimento o il cui trasporto verso la Bielorussia sono consentiti ai sensi della presente decisione;
d)
che sono strettamente necessarie per l'accesso a un procedimento giudiziario o amministrativo o a un arbitrato in uno Stato membro ovvero per il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in uno Stato membro, purché tali operazioni siano coerenti con gli obiettivi della presente decisione; o
e)
che sono necessarie per scopi umanitari, quali la prestazione o l'agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche e generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni.».
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2025
Per il Consiglio
Il presidente
M. BJERRE
(
1
)
Decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina (
GU L 285 del 17.10.2012, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dec/2012/642/oj
).
(
2
)
Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (
GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dir/2015/2366/oj
).
(
3
)
Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, sui mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (
GU L 150 del 9.6.2023, pag. 40
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2040/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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