Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 2045/2024

Decisione (UE) 2024/2045 del Consiglio, del 22 luglio 2024, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di organi del Consiglio d’Europa riguardo allo status dell’Unione europea nell’Accordo parziale allargato sul Registro dei danni causati dall’aggressione della Federazione russa nei confronti dell’Ucraina

Pubblicato: 22/07/2024 In vigore dal: 22/07/2024 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2024/2045 del Consiglio, del 22 luglio 2024, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di organi del Consiglio d’Europa riguardo allo status dell’Unione europea nell’Accordo parziale allargato sul Registro dei danni causati dall’aggressione della Federazione russa nei confronti dell’Ucraina EN: Council Decision (EU) 2024/2045 of 22 July 2024 on the position to be taken on behalf of the Union within the Council of Europe bodies as regards the status of the European Union in the Enlarged Partial Agreement on the Register of Damage caused by the Aggression of the Russian Federation against Ukraine

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/2045 24.7.2024 DECISIONE (UE) 2024/2045 DEL CONSIGLIO del 22 luglio 2024 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di organi del Consiglio d’Europa riguardo allo status dell’Unione europea nell’Accordo parziale allargato sul Registro dei danni causati dall’aggressione della Federazione russa nei confronti dell’Ucraina IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 212, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Il 14 novembre 2022 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione che riconosce la necessità di istituire, in cooperazione con l’Ucraina, un meccanismo internazionale per il risarcimento dei danni, delle perdite o delle lesioni derivanti dagli atti illeciti a livello internazionale della Federazione russa in Ucraina o contro di essa e raccomanda la creazione da parte degli Stati membri delle Nazioni Unite, in cooperazione con l’Ucraina, di un registro internazionale dei danni che funga da raccolta delle prove e delle informazioni relative alle richieste di risarcimento per tali danni, perdite o lesioni. (2) Il 12 maggio 2023 il Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa ha adottato una risoluzione che istituisce l’Accordo parziale allargato sul Registro dei danni causati dall’aggressione da parte della Federazione russa nei confronti dell’Ucraina («Registro»). (3) Il Registro deve fungere da raccolta, in forma documentale, delle prove e delle informazioni relative alle richieste di risarcimento per i danni, le perdite o le lesioni causati a tutte le persone fisiche e giuridiche interessate nonché allo Stato dell’Ucraina, arrecati dal 24 febbraio 2022 nel territorio dell’Ucraina dagli atti illeciti a livello internazionale della Federazione russa in Ucraina o contro di essa. (4) L’11 maggio 2023 l’Unione ha aderito al Registro in qualità di membro fondatore associato mediante una notifica al segretario generale del Consiglio d’Europa. Il 16 maggio 2023 l’Unione ha firmato la dichiarazione a sostegno del Registro istituito nell’appendice I alla dichiarazione di Reykjavík. L’Unione ha aderito al Registro in qualità di membro associato senza precludere la possibilità di future modifiche del suo status da membro associato a partecipante al Registro. (5) Il 29 febbraio 2024, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) 2024/792 ( 1 ) che istituisce lo strumento per l’Ucraina creando così una base giuridica per il finanziamento di iniziative e organismi coinvolti nel sostegno e nell’applicazione della giustizia internazionale in Ucraina. (6) Data l’importanza, per l’Unione, di garantire che la Federazione russa si assuma le conseguenze giuridiche dei suoi atti illeciti a livello internazionale nei confronti dell’Ucraina, compreso l’obbligo di risarcire i danni, le perdite e le lesioni causati da tali atti, e l’interesse dell’Unione a godere di pieni diritti in qualità di partecipante al Registro, è opportuno modificare lo status dell’Unione nel Registro da membro associato a partecipante. La modifica dello status dell’Unione nel Registro non dovrebbe pregiudicare la competenza degli Stati membri per quanto riguarda il Registro. (7) La modifica dello status dell’Unione nel Registro non pregiudica le future decisioni che potrebbero essere adottate nel quadro della politica estera e di sicurezza comune dell’Unione, in particolare per quanto riguarda il futuro meccanismo internazionale di risarcimento, che può includere una commissione per le richieste di risarcimento e un fondo di risarcimento, di cui al Registro. (8) I partecipanti al Registro sono tenuti a versare a tale Registro un contributo annuale obbligatorio. Per l’Unione, tale pagamento deve essere effettuato conformemente al regolamento (UE) 2024/792, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1.   La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di organi del Consiglio d’Europa riguardo allo status dell’Unione europea nell’Accordo parziale allargato sul Registro dei danni causati dall’aggressione della Federazione russa nei confronti dell’Ucraina («Registro») è notificare la modifica dello status dell’Unione da membro associato a partecipante conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, dello Statuto del Registro. 2.   La notifica di cui al paragrafo 1 e la modifica dello status prevista non pregiudicano la competenza degli Stati membri per quanto riguarda il Registro. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2024 Per il Consiglio Il presidente J. BORRELL FONTELLES ( 1 ) Regolamento (UE) 2024/792 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce lo strumento per l’Ucraina ( GU L, 2024/792, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/792/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2045/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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