Decisione (UE) 2025/2057 della Commissione, del 14 ottobre 2025, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale (COI) in relazione all’eliminazione della categoria dell’olio d’oliva vergine corrente dall’allegato B dell’accordo internazionale del 2015 sull’olio d’oliva e le olive da tavola
Decisione (UE) 2025/2057 della Commissione, del 14 ottobre 2025, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale (COI) in relazione all’eliminazione della categoria dell’olio d’oliva vergine corrente dall’allegato B dell’accordo internazionale del 2015 sull’olio d’oliva e le olive da tavola
EN: Commission Decision (EU) 2025/2057 of 14 October 2025 on the position to be taken on behalf of the European Union in the Council of Members of the International Olive Council (IOC), concerning the elimination of the category ordinary virgin olive oil from Annex B of the International Agreement on Olive Oil and Table Olives, 2015
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/2057
15.10.2025
DECISIONE (UE) 2025/2057 DELLA COMMISSIONE
del 14 ottobre 2025
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale (COI) in relazione all’eliminazione della categoria dell’olio d’oliva vergine corrente dall’allegato B dell’accordo internazionale del 2015 sull’olio d’oliva e le olive da tavola
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la decisione (UE) 2019/848 del Consiglio, del 17 maggio 2019, relativa alla conclusione a nome dell’Unione europea dell’accordo internazionale del 2015
(
1
)
sull’olio d’oliva e le olive da tavola, in particolare l’articolo 4,
considerando quanto segue:
(1)
L’Unione è parte dell’accordo internazionale del 2015 sull’olio d’oliva e le olive da tavola («accordo»), firmato a nome dell’Unione il 18 novembre 2016 in conformità della decisione (UE) 2016/1892 del Consiglio
(
2
)
, fatta salva la sua conclusione in una data successiva. L’accordo è entrato in vigore a titolo provvisorio il 1
o
gennaio 2017, conformemente all’articolo 31, paragrafo 2, dello stesso, ed è stato concluso dall’Unione con decisione (UE) 2019/848.
(2)
A norma dell’articolo 7, paragrafo 1, dell’accordo, spetta al consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale («consiglio dei membri») adottare decisioni che modifichino l’accordo.
(3)
L’articolo 19, paragrafo 2, dell’accordo autorizza il consiglio dei membri ad apportare le modifiche che ritiene necessarie o opportune alle denominazioni e alle definizioni degli oli, degli oli di sansa d’oliva e delle olive da tavola riportate negli allegati B e C dell’accordo.
(4)
Durante la 115
a
sessione dell’8 giugno 2022 il consiglio dei membri ha convenuto di sopprimere la categoria «olio d’oliva vergine corrente» dall’allegato B dell’accordo a decorrere dal 1
o
gennaio 2026. L’Unione ha votato a favore di tale modifica come previsto dalla decisione (UE) 2022/2103 del Consiglio
(
3
)
.
.
(5)
L’8 luglio 2025, in occasione della 121
a
sessione del consiglio dei membri, otto membri del COI hanno chiesto una proroga del termine per l’eliminazione della categoria «olio d’oliva vergine corrente».
(6)
Il consiglio dei membri ha convenuto di esaminare una proposta di modifica volta a sopprimere la categoria «olio d’oliva vergine corrente» dall’allegato B dell’accordo a decorrere dal 1
o
gennaio 2028, conformemente all’articolo 19, paragrafo 2, dell’accordo.
(7)
La modifica proposta è stata sottoposta al Consiglio a norma dell’articolo 4 della decisione (UE) 2019/848 del Consiglio e non vi è stata una minoranza di blocco che si sia opposta alle modifiche.
(8)
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
(9)
Il consiglio dei membri ha deciso di approvare la modifica proposta mediante scambio di lettere da avviare prima della prossima sessione ordinaria di novembre 2025. È opportuno che tale modifica dell’allegato B dell’accordo sia approvata a nome dell’Unione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La modifica dell’allegato B che elimina la categoria «olio d’oliva vergine corrente» dall’allegato B dell’accordo internazionale sull’olio d’oliva e le olive da tavola a partire dal 1
o
gennaio 2028 è sostenuta a nome dell’Unione nell’ambito di una procedura per l’adozione da parte del consiglio dei membri mediante scambio di lettere da avviare prima della prossima sessione ordinaria di novembre 2025 o durante la 122
a
sessione del consiglio dei membri che si terrà a novembre 2025.
Il progetto di decisione del Consiglio oleicolo internazionale che approva tale modifica è presentato come allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 139 del 27.5.2019, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dec/2019/848/oj
.
(
2
)
Decisione (UE) 2016/1892 del Consiglio, del 10 ottobre 2016, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo internazionale del 2015 sull’olio d’oliva e le olive da tavola (
GU L 293 del 28.10.2016, pag. 2
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dec/2016/1892/oj
).
(
3
)
Decisione (UE) 2022/2103 del Consiglio, del 13 ottobre 2022, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale riguardo all’eliminazione della categoria dell’olio d’oliva vergine corrente dall’allegato B dell’accordo internazionale del 2015 sull’olio d’oliva e le olive da tavola (
GU L 283 del 3.11.2022, pag. 13
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dec/2022/2103/oj
).
ALLEGATO
DECISIONE DEC-III.1/122-VI/2025
RELATIVA ALLA SOPPRESSIONE DELLA DENOMINAZIONE E DELLA DEFINIZIONE DI «OLIO D’OLIVA VERGINE CORRENTE» DALL’ALLEGATO B DELL’ACCORDO INTERNAZIONALE DEL 2015 SULL’OLIO D’OLIVA E LE OLIVE DA TAVOLA
IL CONSIGLIO DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO OLEICOLO INTERNAZIONALE,
Visto l’accordo internazionale del 2015 sull’olio d’oliva e le olive da tavola, in particolare l’articolo 1, «Obiettivi dell’accordo», e il capo VI «Disposizioni di normalizzazione», in particolare l’articolo 19, paragrafo 2;
Considerando la necessità di aggiornare le norme in materia di olio d’oliva per agevolare il commercio internazionale ed evitare confusione, e l’importanza di prevedere un periodo transitorio per consentire agli Stati membri del COI di attuare tali modifiche;
ADOTTA LA SEGUENTE DECISIONE
1.
Sopprimere la denominazione e la definizione di «olio d’oliva vergine corrente» dall’allegato B dell’accordo internazionale del 2015 sull’olio d’oliva e le olive da tavola, con effetto dal 1
o
gennaio 2028.
2.
Tale soppressione comporta la cancellazione della categoria corrispondente dalla norma commerciale del COI e i parametri per le restanti categorie sono rivisti di conseguenza.
3.
La presente decisione abroga e sostituisce la decisione DEC-III.1/116-VI/2022 relativa all’eliminazione della categoria «olio d’oliva vergine corrente» dall’allegato B dell’accordo internazionale del 2015 sull’olio d’oliva e le olive da tavola.
Madrid (Spagna), XX ottobre 2025
Walid B. D. ABUABDALLA
Presidente del Consiglio oleicolo internazionale
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2057/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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