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Decisione UE 2058/2021

Decisione di esecuzione (UE) 2021/2058 del Consiglio del 23 novembre 2021 che autorizza l’Italia ad applicare all’energia elettrica fornita direttamente alle navi ormeggiate in porto, diverse dalle imbarcazioni private da diporto, un’aliquota d’imposta ridotta

Pubblicato: 23/11/2021 In vigore dal: 23/11/2021 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2021/2058 del Consiglio del 23 novembre 2021 che autorizza l’Italia ad applicare all’energia elettrica fornita direttamente alle navi ormeggiate in porto, diverse dalle imbarcazioni private da diporto, un’aliquota d’imposta ridotta EN: Council Implementing Decision (EU) 2021/2058 of 23 November 2021 authorising Italy to apply a reduced rate of taxation to electricity supplied directly to vessels, other than private pleasure craft, at berth in a port

Testo normativo

26.11.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 422/1 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/2058 DEL CONSIGLIO del 23 novembre 2021 che autorizza l’Italia ad applicare all’energia elettrica fornita direttamente alle navi ormeggiate in porto, diverse dalle imbarcazioni private da diporto, un’aliquota d’imposta ridotta IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità ( 1 ) , in particolare l’articolo 19, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Con lettera del 14 settembre 2020 l’Italia, secondo la procedura di cui all’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE, ha chiesto l’autorizzazione ad applicare un’aliquota d’imposta ridotta all’elettricità fornita direttamente alle navi che operano nel trasporto marittimo e nelle vie navigabili interne, diverse dalle imbarcazioni private da diporto, ormeggiate in porto («energia elettrica erogata da impianti di terra»). Con lettera del 12 maggio 2021 l’Italia ha comunicato ulteriori informazioni. (2) Attraverso l’aliquota d’imposta ridotta, l’Italia mira a promuovere l’uso dell’elettricità erogata da impianti di terra. L’uso di tale elettricità è ritenuto un modo meno dannoso per l’ambiente per soddisfare le esigenze in termini di elettricità delle navi ormeggiate in porto rispetto al consumo dei combustibili bunker da parte di tali navi. (3) Nella misura in cui permette di evitare le emissioni di inquinanti atmosferici derivanti dall’uso dei combustibili bunker da parte delle navi ormeggiate in porto, il ricorso all’energia elettrica erogata da impianti di terra migliora la qualità dell’aria delle località portuali. Si prevede pertanto che l’aliquota d’imposta ridotta per l’elettricità erogata da impianti di terra contribuirà al conseguimento degli obiettivi delle politiche dell’Unione in materia di ambiente, salute e clima. (4) La concessione dell’autorizzazione all’Italia ad applicare un’aliquota d’imposta ridotta all’energia elettrica erogata da impianti di terra non va oltre quanto necessario per incrementare l’utilizzo di questo tipo di energia elettrica, poiché nella maggior parte dei casi la produzione di elettricità a bordo continuerà a rappresentare l’alternativa più competitiva. Per la stessa ragione, a causa dell’attuale scarsa penetrazione nel mercato della tecnologia in questione, è poco probabile che durante il suo periodo di applicazione l’aliquota d’imposta ridotta all’energia elettrica erogata da impianti di terra determini significative distorsioni della concorrenza e pertanto non pregiudicherà il corretto funzionamento del mercato interno. (5) Al fine di consentire agli operatori portuali e navali nonché ai distributori e ai ridistributori di energia elettrica di continuare a promuovere l’uso di elettricità erogata da impianti di terra, è appropriato autorizzare l’Italia ad applicare un’aliquota d’imposta ridotta all’energia elettrica erogata da impianti di terra. (6) A norma dell’articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE, le autorizzazioni concesse secondo la procedura di cui all’articolo 19, paragrafo 1, di tale direttiva devono essere rigorosamente limitate nel tempo. Per garantire che il periodo di autorizzazione sia sufficientemente lungo da non dissuadere gli operatori economici interessati dall’effettuare i necessari investimenti, è opportuno concedere l’autorizzazione richiesta per sei anni a decorrere dal 1 o gennaio 2022. Tuttavia l’autorizzazione dovrebbe cessare di applicarsi dalla data di applicazione di eventuali disposizioni generali sulle agevolazioni fiscali per l’energia elettrica erogata da impianti di terra adottate dal Consiglio, ai sensi dell’articolo 113 o di qualsiasi altra disposizione pertinente del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, qualora tali disposizioni diventino applicabili prima del 31 dicembre 2027. (7) La presente decisione non pregiudica l’applicazione delle norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L’Italia è autorizzata ad applicare un’aliquota d’imposta ridotta all’elettricità fornita direttamente alle navi che operano nel trasporto marittimo e nelle vie navigabili interne, diverse dalle imbarcazioni private da diporto, ormeggiate in porto («elettricità erogata da impianti di terra»), a condizione che siano rispettati i livelli minimi di tassazione di cui all’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2003/96/CE. Articolo 2 La presente decisione si applica dal 1 o gennaio 2022 al 31 dicembre 2027. Tuttavia, se il Consiglio, deliberando a norma dell’articolo 113 o di qualsiasi altra disposizione pertinente del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, dovesse stabilire disposizioni generali relative alle agevolazioni fiscali applicabili all’energia elettrica erogata da impianti di terra, la presente decisione cesserà di applicarsi il giorno dell’entrata in vigore delle disposizioni in questione. Articolo 3 La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2021 Per il Consiglio Il presidente G. DOVŽAN ( 1 ) GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51 .

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