Decisione (UE) 2024/2109 della Commissione, del 29 luglio 2024, che abroga la decisione (UE) 2024/1177 della Commissione relativa alla sospensione dell’approvazione di un’attrezzatura di sicurezza dell’aviazione civile con marchio UE
Decisione (UE) 2024/2109 della Commissione, del 29 luglio 2024, che abroga la decisione (UE) 2024/1177 della Commissione relativa alla sospensione dell’approvazione di un’attrezzatura di sicurezza dell’aviazione civile con marchio UE
EN: Commission Decision (EU) 2024/2109 of 29 July 2024 repealing Decision (EU) 2024/1177 on the suspension of the approval of a civil aviation security equipment with EU Stamp marking
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2024/2109
31.7.2024
DECISIONE (UE) 2024/2109 DELLA COMMISSIONE
del 29 luglio 2024
che abroga la decisione (UE) 2024/1177 della Commissione relativa alla sospensione dell’approvazione di un’attrezzatura di sicurezza dell’aviazione civile con «marchio UE»
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione, del 5 novembre 2015, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea
(
1
)
, in particolare l’allegato, punto 12.0.4.1,
considerando quanto segue:
(1)
Le disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
2
)
comprendono procedure per l’approvazione e l’uso delle attrezzature di sicurezza dell’aviazione civile.
(2)
Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 ha istituito un regime armonizzato per l’approvazione delle attrezzature di sicurezza dell’aviazione civile.
(3)
La decisione (UE) 2021/2147 della Commissione
(
3
)
ha stabilito un elenco consolidato delle attrezzature di sicurezza dell’aviazione civile approvate con «marchio UE» accordato alle attrezzature confermate dalla procedura di valutazione comune della Conferenza europea dell’aviazione civile ai fini dell’installazione e dell’uso in tutta l’Unione.
(4)
In conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 e in particolare all’allegato, punto 12.0.4.1, del medesimo, la Commissione ha adottato la decisione (UE) 2024/1177
(
4
)
, con la quale ha sospeso il «marchio UE» di una configurazione specifica dei sistemi per il rilevamento di esplosivi per il bagaglio a mano (
Explosive Detection System Equipment For Cabin Baggage
, EDSCB) conformi allo standard C3, sulla base di informazioni indicanti che le relative prestazioni non erano conformi allo standard per il quale era stata approvata.
(5)
La decisione (UE) 2024/1177 sanciva la possibilità di utilizzare le unità già installate corrispondenti a tale configurazione solo conformemente al metodo operativo applicato ai sistemi EDSCB conformi allo standard C3, con un limite di screening del volume massimo dei singoli contenitori di LAG che non superasse i 330 ml.
(6)
Al fine di preservare la sicurezza dei viaggi aerei, il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2108 della Commissione
(
5
)
applicabile a decorrere dal 1
o
settembre 2024, introduce una misura precauzionale sotto forma di una limitazione del volume massimo dei singoli contenitori di LAG che possono essere sottoposti a screening mediante una qualsiasi delle configurazioni dei sistemi EDSCB conformi allo standard C3 attualmente approvate.
(7)
È pertanto opportuno abrogare la decisione (UE) 2024/1177, in quanto le attrezzature in questione dovranno in futuro essere utilizzate conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2024/2108 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998.
(8)
È opportuno aggiornare di conseguenza la banca dati consolidata dell’Unione contenente un elenco delle attrezzature per le quali sono consentite l’installazione e l’uso in tutta l’Unione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione (UE) 2024/1177 è abrogata a decorrere dal 1
o
settembre 2024.
Articolo 2
La «banca dati dell’Unione sulla sicurezza della catena logistica — attrezzature di sicurezza» è aggiornata di conseguenza.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 299 del 14.11.2015, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1998/oj
).
(
2
)
Regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (
GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2008/300/oj
).
(
3
)
Decisione (UE) 2021/2147 della Commissione, del 3 dicembre 2021, relativa all’approvazione delle attrezzature di sicurezza dell’aviazione civile con «marchio UE» (
GU L 433 del 6.12.2021, pag. 25
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dec/2021/2147/oj
).
(
4
)
Decisione (UE) 2024/1177 della Commissione, del 23 aprile 2024, relativa alla sospensione dell’approvazione di un’attrezzatura di sicurezza dell’aviazione civile con «marchio UE» (
GU L, 2024/1177, 25.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1177/oj
).
(
5
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2108 della Commissione, del 29 luglio 2024, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 per quanto riguarda alcune misure urgenti di sicurezza aerea relative ai dispositivi per lo screening di sicurezza di liquidi, aerosol e gel (
GU L 2024/2108, 31.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2108/oj
)
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2109/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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