Decisione di esecuzione (UE) 2024/2127 della Commissione, del 24 luglio 2024, relativa alla richiesta di registrazione dell'iniziativa dei cittadini europei dal titolo Stop cibo falso: origine in etichetta a norma del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio notificata con il numero C(2024) 5001
Decisione di esecuzione (UE) 2024/2127 della Commissione, del 24 luglio 2024, relativa alla richiesta di registrazione dell'iniziativa dei cittadini europei dal titolo Stop cibo falso: origine in etichetta a norma del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2024) 5001]
EN: Commission Implementing Decision (EU) 2024/2127 of 24 July 2024 on the request for registration, pursuant to Regulation (EU) 2019/788 of the European Parliament and of the Council, of the European citizens’ initiative entitled Stop Fake Food: Origin on Label (notified under document C(2024) 5001)
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2024/2127
2.8.2024
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/2127 DELLA COMMISSIONE
del 24 luglio 2024
relativa alla richiesta di registrazione dell'iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Stop cibo falso: origine in etichetta» a norma del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio
[notificata con il numero C(2024) 5001]
(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, riguardante l'iniziativa dei cittadini europei
(
1
)
, in particolare l'articolo 6, paragrafi 2 e 3,
considerando quanto segue:
(1)
Il 14 giugno 2024 è stata presentata alla Commissione la richiesta di registrare l'iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Stop cibo falso: origine in etichetta».
(2)
Gli obiettivi dell'iniziativa così come formulati dagli organizzatori mirano a che: i) «i cittadini consumatori europei abbiano accesso a informazioni trasparenti rispetto ai prodotti alimentari che acquistano»; ii) siano rispettate le aspettative dei consumatori europei «in termini di elevati standard di qualità e sostenibilità» dei prodotti alimentari; iii) «siano esplicite e chiare le indicazioni dell'origine di provenienza per tutti i prodotti che entrano nel mercato comune»; iv) tutti i prodotti che entrano nel mercato comune rispettino gli stessi «standard dal punto di vista ambientale, sanitario e delle norme sul lavoro previsti nel mercato interno a tutela della salute dei cittadini consumatori e del pianeta».
(3)
Un allegato apporta ulteriori dettagli sull'oggetto, gli obiettivi e il contesto dell'iniziativa. Fa riferimento ai criteri relativi all'acquisizione dell'origine e al luogo di origine di cui al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
2
)
e al regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
3
)
. Gli organizzatori ritengono necessario rispettare il «principio di reciprocità per proibire l'importazione di cibo trattato con sostanze e metodi vietati in Europa» e aumentare i «controlli alle frontiere sul cibo che entra nei confini europei e nazionali». Affermano altresì che l'obbligo di indicazione dell'origine dovrebbe essere esteso a tutti i prodotti alimentari «al fine di prevenire le frodi, tutelare la salute pubblica e garantire il diritto all'informazione dei consumatori».
(4)
Per quanto riguarda gli obiettivi dell'iniziativa, la Commissione potrebbe presentare, sulla base degli articoli 114 e 169 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), una proposta di atto giuridico volto a garantire che i cittadini consumatori europei abbiano accesso a informazioni trasparenti rispetto ai prodotti alimentari che acquistano e che siano rispettate le loro aspettative in termini di elevati standard di qualità e sostenibilità.
(5)
Potrebbe altresì presentare, sulla base degli articoli 114 e 207 TFUE, una proposta di atto giuridico volto a garantire che le indicazioni di origine siano esplicite e chiare per tutti i prodotti che entrano nel mercato interno e che questi rispettino gli stessi standard dal punto di vista ambientale, sanitario e delle norme sul lavoro previsti nel mercato interno a tutela della salute dei cittadini consumatori e del pianeta.
(6)
Per questi motivi la Commissione ritiene che nessuna parte dell'iniziativa esuli manifestamente dalla sua competenza di presentare una proposta di atto giuridico dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati.
(7)
Tale conclusione non pregiudica la valutazione del rispetto, nel caso di specie, delle condizioni concrete e sostanziali richieste affinché la Commissione intervenga, tra cui la conformità ai principi di proporzionalità e di sussidiarietà e la compatibilità con i diritti fondamentali.
(8)
Il gruppo di organizzatori ha fornito prove adeguate del rispetto dei requisiti di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/788 e ha designato le persone di contatto in conformità dell'articolo 5, paragrafo 3, primo comma, di detto regolamento.
(9)
L'iniziativa non è presentata in modo manifestamente ingiurioso, non ha un contenuto futile o vessatorio, né è manifestamente contraria ai valori dell'Unione quali stabiliti nell'articolo 2 del trattato sull'Unione europea o ai diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
(10)
È pertanto opportuno registrare l'iniziativa dal titolo «Stop cibo falso: origine in etichetta».
(11)
La conclusione secondo la quale sono soddisfatte le condizioni per la registrazione di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/788 non implica che la Commissione confermi in alcun modo la correttezza fattuale del contenuto dell'iniziativa, che è di esclusiva responsabilità del gruppo di organizzatori. Il contenuto dell'iniziativa esprime unicamente il punto di vista del gruppo di organizzatori e non può in alcun modo considerarsi rappresentativo del parere della Commissione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Stop cibo falso: origine in etichetta» è registrata.
Articolo 2
Il gruppo di organizzatori dell'iniziativa dei cittadini dal titolo «Stop cibo falso: origine in etichetta», rappresentato da Ettore PRANDINI e Paolo DI STEFANO in veste di persone di contatto, è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2024
Per la Commissione
Věra JOUROVÁ
Vicepresidente
(
1
)
GU L 130 del 17.5.2019, pag. 55
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2019/788/oj
.
(
2
)
Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (
GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj
).
(
3
)
Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011 , relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (
GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1169/oj
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/2127/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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