Decisione (UE) 2025/2135 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 ottobre 2025, relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dalla Germania – EGF/2025/002 DE/Goodyear 2
Decisione (UE) 2025/2135 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 ottobre 2025, relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dalla Germania – EGF/2025/002 DE/Goodyear 2
EN: Decision (EU) 2025/2135 of the European Parliament and of the Council of 8 October 2025 on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund for Displaced Workers following an application from Germany – EGF/2025/002 DE/Goodyear 2
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/2135
20.10.2025
DECISIONE (UE) 2025/2135 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
dell’8 ottobre 2025
relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dalla Germania – EGF/2025/002 DE/Goodyear 2
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021 sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) e che abroga il regolamento (UE) n. 1309/2013
(
1
)
, in particolare l’articolo 15, paragrafo 1, primo comma,
visto l’accordo interistituzionale, del 16 dicembre 2020, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l’introduzione di nuove risorse proprie
(
2
)
, in particolare il punto 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) mira a dimostrare solidarietà e promuovere un’occupazione dignitosa e sostenibile nell’Unione offrendo assistenza ai lavoratori collocati in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata in caso di eventi di ristrutturazione significativi e sostenendoli affinché ritornino quanto prima a un’occupazione dignitosa e sostenibile.
(2)
Il FEG non deve superare un importo annuo massimo di 30 milioni di EUR (a prezzi 2018), come disposto all’articolo 8 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio
(
3
)
modificato dal regolamento (UE, Euratom) 2024/765 del Consiglio
(
4
)
, e all’articolo 16 del regolamento (UE) 2021/691.
(3)
Il 10 marzo 2025 la Germania ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in conformità dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/691, in relazione a casi di espulsione dal lavoro nell’impresa Goodyear (Goodyear Germany GmbH) nel settore economico classificato alla divisione 22 (Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche) della classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea («NACE») revisione 2, nelle regioni di livello 2 della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica («NUTS») di Kassel (DE73) e Darmstadt (DE71) in Germania. Tale domanda è stata integrata con ulteriori informazioni secondo quanto previsto all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/691. Sulla base della valutazione effettuata dalla Commissione nella proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio di mobilitazione del FEG
(
5
)
, tale domanda è considerata conforme alle condizioni per la concessione di un contributo finanziario del FEG stabilite all’articolo 13 del regolamento (UE) 2021/691.
(4)
È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del FEG per erogare un contributo finanziario di 3 085 166 EUR in relazione alla domanda presentata dalla Germania.
(5)
Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del FEG, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dalla data della sua adozione,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nel quadro del bilancio generale dell’Unione per l’esercizio 2025, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro è mobilitato per erogare l’importo di 3 085 166 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Essa si applica a decorrere dall’8 ottobre 2025.
Fatto a Strasburgo, l’8 ottobre 2025
Per il Parlamento europeo
La presidente
R. METSOLA
Per il Consiglio
Il presidente
M. BJERRE
(
1
)
GU L 153 del 3.5.2021, pag. 48
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2021/691/oj
.
(
2
)
GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2020/1222/oj
.
(
3
)
Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (
GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2093/oj
).
(
4
)
Regolamento (UE, Euratom) 2024/765 del Consiglio, del 29 febbraio 2024, recante modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (
GU L, 2024/765, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/765/oj
).
(
5
)
COM(2025) 302.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2135/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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