Decisione (UE) 2024/2153 del Consiglio, del 4 marzo 2024, relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria dell’accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall’altra
Decisione (UE) 2024/2153 del Consiglio, del 4 marzo 2024, relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria dell’accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall’altra
EN: Council Decision (EU) 2024/2153 of 4 March 2024 on the signing, on behalf of the Union, and provisional application of the Enhanced Partnership and Cooperation Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Kyrgyz Republic, of the other part
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2024/2153
13.9.2024
DECISIONE (UE) 2024/2153 DEL CONSIGLIO
del 4 marzo 2024
relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria dell’accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall’altra
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 207 e 209, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5, e l’articolo 218, paragrafo 8, primo comma,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
Il 21 settembre 2017 il Consiglio ha autorizzato l’avvio di negoziati con la Repubblica del Kirghizistan per un accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione.
(2)
Muovendo dal desiderio delle parti di rafforzare e ampliare le relazioni in un’ottica ambiziosa e innovativa, i negoziati dell’accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall’altra («accordo») si sono conclusi con successo con la sigla dell’accordo il 6 luglio 2019.
(3)
È opportuno firmare l’accordo a nome dell’Unione, fatta salva la sua conclusione in data successiva.
(4)
È opportuno che l’accordo sia applicato a titolo provvisorio, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore.
(5)
La firma dell’accordo a nome dell’Unione e l’applicazione provvisoria di parti dell’accordo tra l’Unione e la Repubblica del Kirghizistan fanno salva la ripartizione delle competenze tra l’Unione e i suoi Stati membri conformemente al trattato sull’Unione europea e il trattato sul funzionamento dell’Unine europea.
(6)
Si rammenta che i principi di sovranità e integrità territoriale di tutti gli Stati, compreso il rispetto delle risoluzioni 541 (1983) e 550 (1984) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, costituiscono obblighi internazionali derivanti, in particolare, dall’adesione alle Nazioni Unite,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È autorizzata, a nome dell’Unione, la firma dell’accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall’altra
(
1
)
, con riserva della conclusione di detto accordo.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione.
Articolo 3
In attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore, a norma dell’articolo 318 dell’accordo e subordinatamente alle notificazioni ivi previste, le seguenti parti dell’accordo sono applicate provvisoriamente tra l’Unione e la Repubblica del Kirghizistan, ma solo nella misura in cui riguardano materie di competenza dell’Unione, incluse quelle per definire e attuare una politica estera e di sicurezza comune:
a)
titolo I;
b)
titolo II: articoli 3, 4, 6 e 9;
c)
titolo III: articolo 14, paragrafo 1, e articolo 15, paragrafo 2;
d)
titolo IV, eccetto gli articoli 26, 81, 82, 84 e 89, nella misura in cui tali articoli riguardano gli aspetti penali connessi ai diritti di proprietà intellettuale;
e)
titolo V: articoli da 254 a 257, articolo 258 (eccetto la lettera d)], articolo 259, articolo 260 (eccetto il paragrafo 1, lettere a), c) e f)] e articoli 261, 277 e 278;
f)
titolo VI: articoli da 304 a 309;
g)
titolo VII, eccetto l’articolo 319, paragrafi 1 e 2, nella misura in cui le disposizioni di tale titolo sono limitate al fine di garantire l’applicazione provvisoria dell’accordo;
h)
gli allegati;
i)
il protocollo sull’assistenza amministrativa reciproca in materia doganale.
Articolo 4
Qualora uno Stato membro o l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») ritenga che non siano soddisfatti gli obblighi internazionali derivanti, in particolare, dall’adesione all’ONU, compreso il rispetto delle risoluzioni 541 (1983) e 550 (1984) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, tale Stato membro o l’alto rappresentante solleva la questione in sede di Consiglio, al fine di decidere se tenere consultazioni sotto gli auspici del consiglio di cooperazione a norma dell’articolo 316, paragrafo 4, dell’accordo.
Articolo 5
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2024
Per il Consiglio
Il presidente
A. VERLINDEN
(
1
)
Il testo dell’accordo è pubblicato nella
GU L, 2024/2141, 13.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/2141/oj
.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2153/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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