Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 2165/2025

Decisione (UE) 2025/2165 del Consiglio, del 20 ottobre 2025, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di consiglio per il commercio istituito dall’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile per quanto riguarda l’adozione del regolamento interno del consiglio per il commercio e del regolamento interno del comitato per il commercio

Pubblicato: 20/10/2025 In vigore dal: 20/10/2025 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2025/2165 del Consiglio, del 20 ottobre 2025, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di consiglio per il commercio istituito dall’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile per quanto riguarda l’adozione del regolamento interno del consiglio per il commercio e del regolamento interno del comitato per il commercio EN: Council Decision (EU) 2025/2165 of 20 October 2025 on the position to be taken on behalf of the European Union in the Trade Council established by the Interim Agreement on Trade between the European Union and the Republic of Chile, as regards the adoption of the rules of procedure of the Trade Council and the rules of procedure of the Trade Committee

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/2165 27.10.2025 DECISIONE (UE) 2025/2165 DEL CONSIGLIO del 20 ottobre 2025 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di consiglio per il commercio istituito dall’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile per quanto riguarda l’adozione del regolamento interno del consiglio per il commercio e del regolamento interno del comitato per il commercio IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) L’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile («accordo») ( 1 ) è stato concluso dall’Unione mediante la decisione (UE) 2024/3016 del Consiglio ( 2 ) ed è entrato in vigore il 1 o febbraio 2025. (2) L’articolo 33.1, paragrafo 1, dell’accordo istituisce un consiglio per il commercio che, a norma dell’articolo 33.1, paragrafo 5, dell’accordo, deve stabilire, nella sua prima riunione, il proprio regolamento interno e quello del comitato per il commercio. (3) Il consiglio per il commercio, nella sua prima riunione, deve adottare una decisione sul suo regolamento interno e una decisione sul regolamento interno del comitato per il commercio. (4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di consiglio per il commercio, poiché la decisione vincolerà l’Unione. (5) La posizione da adottare a nome dell’Unione dovrebbe basarsi sul progetto di decisione del consiglio per il commercio accluso alla presente decisione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell’Unione nella prima riunione del consiglio per il commercio istituito dall’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile in merito al regolamento interno del consiglio per il commercio si basa sul progetto di decisione del consiglio per il commercio accluso alla presente decisione. Articolo 2 La posizione da adottare a nome dell’Unione in occasione della prima riunione del consiglio per il commercio istituito dall’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile in merito al regolamento interno del comitato per il commercio si basa sul progetto di decisione del consiglio per il commercio accluso alla presente decisione. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Lussemburgo, il 20 ottobre 2025 Per il Consiglio Il presidente K. KALLAS ( 1 ) GU L, 2024/2953, 20.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/2953/oj . ( 2 ) Decisione (UE) 2024/3016 del Consiglio, del 18 marzo 2024, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile ( GU L, 2024/3016, 20.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/3016/oj ). PROGETTO DI DECISIONE DEL CONSIGLIO PER IL COMMERCIO ISTITUITO DALL'ACCORDO INTERINALE SUGLI SCAMBI TRA L'UNIONE EUROPEA E LA REPUBBLICA DEL CILE sull'adozione dei regolamenti interni del consiglio per il commercio e del comitato per il commercio IL CONSIGLIO PER IL COMMERCIO, visto l'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile, in particolare l'articolo 33.1, paragrafo 5, considerando quanto segue: (1) L'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile (di seguito «accordo») è entrato in vigore il 1 o febbraio 2025. (2) L'articolo 33.1, paragrafo 1, dell'accordo istituisce il consiglio per il commercio. (3) L'articolo 33.2, paragrafo 1, dell'accordo istituisce il comitato per il commercio. (4) Ai fini del funzionamento del consiglio per il commercio e del comitato per il commercio è opportuno stabilire il regolamento interno di tali organi. (5) L'articolo 33.1, paragrafo 5, dell'accordo prevede che «[i]l consiglio per il commercio stabilisce il proprio regolamento interno e quello del comitato per il commercio in occasione della sua prima riunione », HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Sono adottati gli atti giuridici seguenti: a) il regolamento interno del consiglio per il commercio contenuto nell'allegato 1 della presente decisione; b) il regolamento interno del comitato per il commercio contenuto nell'allegato 2 della presente decisione. Articolo 2 1.   La presente decisione è stata redatta in duplice copia in lingua inglese. Ciascuna parte può tradurre il testo della presente decisione nelle lingue necessarie per le proprie procedure interne o per l'informazione del pubblico. 2.   La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Per il consiglio per il commercio, Il presidente I segretari ALLEGATO 1 REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO PER IL COMMERCIO Articolo 1 Ruolo del consiglio per il commercio Il consiglio per il commercio istituito a norma dell'articolo 33.1 dell'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea e il Cile (di seguito «accordo») è responsabile di tutte le questioni di cui a tale articolo. Articolo 2 Composizione e presidenza 1. La composizione e la presidenza del consiglio per il commercio sono definite all'articolo 33.1, paragrafo 3. 2. Anteriormente alla prima riunione del consiglio per il commercio, ciascuna parte notifica all'altra il nome, la funzione e i recapiti del funzionario designato incaricato di copresiedere il consiglio per il commercio per conto di detta parte. Si considera che il funzionario designato sia autorizzato a rappresentare la relativa parte fino alla data in cui quest'ultima notifica all'altra parte il nominativo di un nuovo funzionario designato. Articolo 3 Coordinatori Anteriormente alla prima riunione del consiglio per il commercio, ciascuna parte notifica all'altra parte il nome, la funzione e i recapiti del funzionario nominato come coordinatore per tale parte, a norma dell'articolo 33.3, paragrafo 1, dell'accordo. Si considera che tale funzionario continui a fungere da coordinatore per detta parte fino alla data in cui quest'ultima notifica all'altra parte il nominativo di un nuovo funzionario. Articolo 4 Convocazione delle riunioni Le riunioni del consiglio per il commercio a norma dell'articolo 33.1, paragrafo 2, dell'accordo sono convocate dal copresidente della parte ospitante. Articolo 5 Delegazioni Almeno due settimane prima di una riunione, i coordinatori si informano a vicenda sulla composizione prevista delle rispettive delegazioni dell'Unione europea e del Cile, specificando il nome e la funzione di ciascun membro delle delegazioni. Articolo 6 Ordine del giorno delle riunioni 1. Almeno 21 giorni prima di una riunione, o 14 giorni in caso di riunioni urgenti, il coordinatore della parte ospitante trasmette all'altra parte una proposta di ordine del giorno provvisorio, specificando un termine entro il quale possono essere presentate osservazioni. Almeno 14 giorni prima della riunione, o 10 giorni in caso di riunioni urgenti, i coordinatori redigono l'ordine del giorno provvisorio tenendo conto delle osservazioni che sono state formulate. 2. Il consiglio per il commercio approva l'ordine del giorno all'inizio della riunione. I punti non figuranti nell'ordine del giorno provvisorio possono essere iscritti all'ordine del giorno in caso di comune accordo dei copresidenti. Articolo 7 Invito di esperti I copresidenti del consiglio per il commercio possono, di comune accordo, invitare esperti, in particolare funzionari non governativi, a partecipare alle riunioni del consiglio per il commercio al fine di ricevere informazioni su argomenti specifici e limitatamente alle parti della riunione in cui vengono discussi tali argomenti. Articolo 8 Verbali 1. Il coordinatore della parte ospitante redige un progetto di verbale di ciascuna riunione entro 15 giorni dalla fine della stessa, salvo diversa decisione dei copresidenti. Il progetto di verbale è trasmesso al coordinatore dell'altra parte affinché questi possa presentare osservazioni. 2. Il verbale riassume di norma ogni punto all'ordine del giorno indicando, se del caso: a) tutta la documentazione presentata al consiglio per il commercio; b) qualsiasi dichiarazione che uno dei copresidenti del consiglio per il commercio abbia chiesto di inserire nel verbale; e c) le decisioni e le raccomandazioni adottate, le dichiarazioni concordate e le conclusioni approvate su specifici punti. 3. Il verbale comprende in allegato: a) l'elenco di tutte le decisioni del consiglio per il commercio adottate con procedura scritta a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, dall'ultima riunione del consiglio, se del caso; b) l'elenco dei nomi e delle funzioni di tutte le persone che hanno partecipato alla riunione del consiglio per il commercio; e c) l'elenco di tutte le decisioni del consiglio per il commercio adottate in tale riunione. 4. I coordinatori modificano il progetto di verbale sulla base delle osservazioni ricevute. Il progetto di verbale così riveduto è approvato, previo accordo dei copresidenti, entro 30 giorni dalla data della riunione o entro qualsiasi altra data concordata dai copresidenti. Dopo l'approvazione, il coordinatore della parte ospitante produce due copie originali del verbale e ne trasmette una a ciascuna parte. Articolo 9 Decisioni e raccomandazioni 1. Il consiglio per il commercio può adottare decisioni e raccomandazioni riguardo a tutte le questioni previste dall'accordo. 2. Tra una riunione e l'altra, il consiglio per il commercio può adottare decisioni e raccomandazioni con procedura scritta. In tali casi, il copresidente del consiglio per il commercio invia il testo proposto di un progetto di decisione o di raccomandazione all'altro copresidente nella lingua di lavoro del consiglio per il commercio, concedendo un periodo di tempo di almeno un mese per la risposta. Se l'altro copresidente non esprime il proprio accordo o non risponde, la decisione o la raccomandazione proposta viene discussa e può essere adottata nella successiva riunione del consiglio per il commercio. Il progetto di decisione o di raccomandazione è considerato adottato alla data in cui il copresidente dell'altra parte ha espresso il proprio accordo ed è iscritto nel verbale della riunione del consiglio a norma dell'articolo 8, paragrafo 4. 3. Nelle situazioni in cui l'accordo conferisce al consiglio per il commercio la facoltà di adottare decisioni o raccomandazioni, tali atti sono denominati rispettivamente «decisione» e «raccomandazione». I coordinatori assegnano a ciascuna decisione o raccomandazione un numero di serie progressivo e ne specificano la data di adozione. In ciascuna decisione o raccomandazione è indicata la data dell'entrata in vigore. 4. Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal consiglio per il commercio sono redatte in duplice copia e autenticate dai copresidenti e una copia è trasmessa a ciascuna delle parti. Articolo 10 Trasparenza 1. Se i copresidenti sono d'accordo, il consiglio per il commercio può riunirsi pubblicamente. 2. Ciascuna parte può decidere di far pubblicare le decisioni e le raccomandazioni del consiglio per il commercio nella rispettiva gazzetta ufficiale oppure online. 3. Per la presentazione di documenti al consiglio per il commercio si applica l'articolo 32.4, paragrafo 2. 4. I coordinatori mettono a disposizione del pubblico: a) l'ordine del giorno provvisorio relativo alla riunione prevista del consiglio per il commercio prima che la riunione abbia luogo; e b) i verbali della riunione del consiglio per il commercio dopo che sono stati approvati conformemente all'articolo 8. 5. La pubblicazione di qualsiasi documento ai sensi dei paragrafi da 2 a 4 non pregiudica le norme di ciascuna parte applicabili in materia di protezione e di trasparenza dei dati. Articolo 11 Lingue 1. La lingua di lavoro del consiglio per il commercio è l'inglese. 2. Il consiglio per il commercio adotta le decisioni relative alla modifica o all'interpretazione dell'accordo a norma dell'articolo 33.1, paragrafo 6, lettere a) e b), dell'accordo medesimo, nelle lingue dei testi facenti fede per l'accordo. Tutte le altre decisioni e raccomandazioni del consiglio per il commercio sono adottate nella lingua di lavoro. 3. Ciascuna parte è responsabile della traduzione, se del caso, delle decisioni e degli altri documenti nella propria lingua ufficiale o nelle proprie lingue ufficiali e sostiene le spese che tale traduzione comporta. Articolo 12 Spese 1. Ciascuna parte si assume l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del consiglio per il commercio, in particolare i costi del personale e le spese di viaggio e di soggiorno, nonché le spese postali, per le telecomunicazioni o per le videoconferenze. 2. La parte ospitante sostiene tutte le spese connesse all'organizzazione delle riunioni, alla riproduzione dei documenti e alla prestazione di servizi di interpretazione da e verso la lingua di lavoro del consiglio per il commercio. ALLEGATO 2 REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO PER IL COMMERCIO Articolo 1 Ruolo del comitato per il commercio Il comitato per il commercio istituito a norma dell'articolo 33.2 dell'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea e il Cile (di seguito «accordo») è responsabile di tutte le questioni di cui a tale articolo. Articolo 2 Composizione e presidenza 1. La composizione e la presidenza del comitato per il commercio sono definite all'articolo 33.2, paragrafo 4. 2. Anteriormente alla prima riunione del comitato per il commercio, ciascuna parte notifica all'altra il nome, la funzione e i recapiti del funzionario designato incaricato di copresiedere il comitato per il commercio per conto di detta parte. Si considera che il funzionario designato sia autorizzato a rappresentare la relativa parte fino alla data in cui quest'ultima notifica all'altra parte il nominativo di un nuovo funzionario designato. Articolo 3 Coordinatori Anteriormente alla prima riunione del comitato per il commercio, ciascuna parte notifica all'altra parte il nome, la funzione e i recapiti del funzionario nominato come coordinatore per tale parte, a norma dell'articolo 33.3, paragrafo 1, dell'accordo. Si considera che tale funzionario continui a fungere da coordinatore per detta parte fino alla data in cui quest'ultima notifica all'altra parte il nominativo di un nuovo funzionario. Articolo 4 Convocazione delle riunioni Le riunioni del comitato per il commercio a norma dell'articolo 33.2, paragrafo 3, dell'accordo sono convocate dal copresidente della parte ospitante. Articolo 5 Delegazioni Almeno due settimane prima di una riunione, i coordinatori si informano a vicenda sulla composizione prevista delle rispettive delegazioni dell'Unione europea e del Cile, specificando il nome e la funzione di ciascun membro delle delegazioni. Articolo 6 Ordine del giorno delle riunioni 1. Almeno 21 giorni prima di una riunione, o 14 giorni in caso di riunioni urgenti, il coordinatore della parte ospitante trasmette all'altra parte una proposta di ordine del giorno provvisorio, specificando un termine entro il quale possono essere presentate osservazioni. Almeno 14 giorni prima della riunione, o 10 giorni in caso di riunioni urgenti, i coordinatori redigono l'ordine del giorno provvisorio tenendo conto delle osservazioni che sono state formulate. 2. Il comitato per il commercio approva l'ordine del giorno all'inizio della riunione. I punti non figuranti nell'ordine del giorno provvisorio possono essere iscritti all'ordine del giorno in caso di comune accordo dei copresidenti. Articolo 7 Invito di esperti I copresidenti del comitato per il commercio possono, di comune accordo, invitare esperti, in particolare funzionari non governativi, a partecipare alle riunioni del comitato per il commercio al fine di ricevere informazioni su argomenti specifici e limitatamente alle parti della riunione in cui vengono discussi tali argomenti. Articolo 8 Verbali 1. Il coordinatore della parte ospitante redige un progetto di verbale di ciascuna riunione entro 15 giorni dalla fine della stessa, salvo diversa decisione dei copresidenti. Il progetto di verbale è trasmesso al coordinatore dell'altra parte affinché questi possa presentare osservazioni. 2. Il verbale riassume di norma ogni punto all'ordine del giorno indicando, se del caso: a) tutta la documentazione presentata al comitato per il commercio; b) qualsiasi dichiarazione che uno dei copresidenti del comitato per il commercio abbia chiesto di inserire nel verbale; e c) le decisioni e le raccomandazioni adottate, le dichiarazioni concordate e le conclusioni approvate su specifici punti. 3. Il verbale comprende in allegato: a) l'elenco di tutte le decisioni del comitato per il commercio adottate con procedura scritta a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, dall'ultima riunione del comitato, se del caso; b) l'elenco dei nomi e delle funzioni di tutte le persone che hanno partecipato alla riunione del comitato per il commercio; e c) l'elenco di tutte le decisioni del comitato per il commercio adottate in tale riunione. 4. I coordinatori modificano il progetto di verbale sulla base delle osservazioni ricevute. Il progetto di verbale così riveduto è approvato, previo accordo dei copresidenti, entro 30 giorni dalla data della riunione o entro qualsiasi altra data concordata dai copresidenti. Dopo l'approvazione, il coordinatore della parte ospitante produce due copie originali del verbale e ne trasmette una a ciascuna parte. 5. Quando il presente regolamento si applica alle riunioni dei sottocomitati, mutatis mutandis, i verbali delle riunioni dei sottocomitati sono resi disponibili per le successive riunioni del comitato per il commercio. Articolo 9 Decisioni e raccomandazioni 1. Il comitato per il commercio può adottare decisioni nei casi previsti dall'accordo, nonché raccomandazioni, anche quando tali poteri siano stati ad esso delegati dal consiglio per il commercio. 2. Tra una riunione e l'altra, il comitato per il commercio può adottare decisioni e raccomandazioni con procedura scritta. In tali casi, il copresidente del comitato per il commercio invia il testo proposto di un progetto di decisione o di raccomandazione all'altro copresidente nella lingua di lavoro del comitato per il commercio, concedendo un periodo di tempo di almeno un mese per la risposta. Se l'altro copresidente non esprime il proprio accordo o non risponde, la decisione o la raccomandazione proposta viene discussa e può essere adottata nella successiva riunione del comitato per il commercio. Il progetto di decisione o di raccomandazione è considerato adottato alla data in cui il copresidente dell'altra parte ha espresso il proprio accordo ed è iscritto nel verbale della riunione del comitato a norma dell'articolo 8, paragrafo 4. 3. Nelle situazioni in cui l'accordo conferisce al comitato per il commercio la facoltà di adottare decisioni o raccomandazioni, tali atti sono denominati rispettivamente «decisione» e «raccomandazione». I coordinatori assegnano a ciascuna decisione o raccomandazione un numero di serie progressivo e ne specificano la data di adozione. In ciascuna decisione o raccomandazione è indicata la data dell'entrata in vigore. 4. Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal comitato per il commercio sono redatte in duplice copia e autenticate dai copresidenti e una copia è trasmessa a ciascuna delle parti. Articolo 10 Trasparenza 1. Se i copresidenti sono d'accordo, il comitato per il commercio può riunirsi pubblicamente. 2. Ciascuna parte può decidere di far pubblicare le decisioni e le raccomandazioni del comitato per il commercio nella rispettiva gazzetta ufficiale oppure online. 3. Per la presentazione di documenti al comitato per il commercio si applica l'articolo 32.4, paragrafo 2. 4. I coordinatori mettono a disposizione del pubblico: a) l'ordine del giorno provvisorio relativo alla riunione prevista del comitato per il commercio prima che la riunione abbia luogo; e b) i verbali della riunione del comitato per il commercio dopo che sono stati approvati conformemente all'articolo 8. 5. La pubblicazione di qualsiasi documento ai sensi dei paragrafi da 2 a 4 non pregiudica le norme di ciascuna parte applicabili in materia di protezione e di trasparenza dei dati. Articolo 11 Lingue 1. La lingua di lavoro del comitato per il commercio è l'inglese. 2. Il comitato per il commercio adotta le decisioni relative alla modifica o all'interpretazione dell'accordo a norma dell'articolo 33.2, paragrafo 7, lettera b), dell'accordo medesimo, nelle lingue dei testi facenti fede per l'accordo. Tutte le altre decisioni e raccomandazioni del comitato per il commercio sono adottate nella lingua di lavoro. 3. Ciascuna parte è responsabile della traduzione, se del caso, delle decisioni e degli altri documenti nella propria lingua ufficiale o nelle proprie lingue ufficiali e sostiene le spese che tale traduzione comporta. Articolo 12 Spese 1. Ciascuna parte si assume l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del comitato per il commercio, in particolare i costi del personale e le spese di viaggio e di soggiorno, nonché le spese postali, per le telecomunicazioni o per le videoconferenze. 2. La parte ospitante sostiene tutte le spese connesse all'organizzazione delle riunioni, alla riproduzione dei documenti e alla prestazione di servizi di interpretazione da e verso la lingua di lavoro del comitato per il commercio. Articolo 13 Comitati specializzati e altri organismi 1. Ai sensi dell'articolo 33.2, paragrafo 6, lettera d), dell'accordo, il comitato per il commercio sorveglia, orienta e coordina i lavori di tutti i comitati specializzati e degli altri organismi istituiti o che possono essere istituiti a norma dell'accordo. 2. Il comitato per il commercio è informato per iscritto relativamente ad eventuali punti di contatto designati da comitati specializzati o da altri organismi istituiti in applicazione dell'accordo. Tutta la corrispondenza, tutti i documenti e tutte le comunicazioni rilevanti tra i punti di contatto di ciascun comitato specializzato riguardanti l'attuazione dell'accordo sono trasmessi simultaneamente ai coordinatori. ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2165/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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