Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 2191/2024

Decisione di esecuzione (UE) 2024/2191 della Commissione, del 27 agosto 2024, che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri notificata con il numero C(2024) 6127

Pubblicato: 27/08/2024 In vigore dal: 27/08/2024 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2024/2191 della Commissione, del 27 agosto 2024, che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2024) 6127] EN: Commission Implementing Decision (EU) 2024/2191 of 27 August 2024 amending the Annex to Implementing Decision (EU) 2023/2447 concerning emergency measures in relation to outbreaks of highly pathogenic avian influenza in certain Member States (notified under document C(2024) 6127)

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/2191 2.9.2024 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/2191 DELLA COMMISSIONE del 27 agosto 2024 che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2024) 6127] (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ( 1 ) , in particolare l’articolo 259, paragrafo 1, lettera c), considerando quanto segue: (1) L’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) è una malattia infettiva virale dei volatili e può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli, perturbando gli scambi all’interno dell’Unione e le esportazioni verso i paesi terzi. I virus dell’HPAI possono infettare gli uccelli migratori, che possono poi diffondere tali virus a lunga distanza durante le loro migrazioni autunnali e primaverili. Di conseguenza, la presenza di virus dell’HPAI negli uccelli selvatici costituisce una minaccia costante di introduzione diretta e indiretta di tali virus nelle aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività. In caso di comparsa di un focolaio di HPAI vi è il rischio che l’agente patogeno possa diffondersi ad altre aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività. (2) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce un nuovo quadro normativo per la prevenzione e il controllo delle malattie che sono trasmissibili agli animali o all’uomo. L’HPAI rientra nella definizione di malattia elencata di cui a tale regolamento e ad essa si applicano le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie ivi previste. Inoltre, il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione ( 2 ) integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, anche per quanto riguarda le misure di controllo dell’HPAI. (3) La decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 della Commissione ( 3 ) è stata adottata nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce misure di emergenza a livello dell’Unione in relazione a focolai di HPAI. (4) Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 stabilisce che le zone di protezione, le zone di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni istituite dagli Stati membri in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 in seguito alla comparsa di focolai di HPAI devono comprendere almeno le aree elencate come zone di protezione, zone di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni nell’allegato di tale decisione di esecuzione. (5) L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 è stato di recente modificato con decisione di esecuzione (UE) 2024/2172 della Commissione ( 4 ) a seguito della comparsa di focolai di HPAI nel pollame in Francia e Germania e di un focolaio di HPAI in volatili in cattività in Portogallo, di cui era necessario tenere conto in tale allegato. (6) Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2024/2172, la Francia ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di HPAI in uno stabilimento in cui era detenuto pollame, situato nel dipartimento di Morbihan. (7) Le autorità competenti della Francia hanno adottato le necessarie misure di controllo della malattia prescritte dal regolamento delegato (UE) 2020/687, compresa l’istituzione di una zona di protezione e di sorveglianza attorno al focolaio. (8) La Commissione ha esaminato le misure di controllo della malattia adottate dalla Francia e ha potuto accertare che i confini delle zone di protezione e di sorveglianza istituite dalle autorità competenti della Francia si trovano a una distanza sufficiente dallo stabilimento in cui è stato confermato il focolaio di HPAI. (9) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all’interno dell’Unione ed evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello dell’Unione, in collaborazione con la Francia, le zone di protezione e di sorveglianza debitamente istituite da detto Stato membro in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687. (10) È pertanto opportuno modificare le aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza relative alla Francia nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447. (11) Di conseguenza, l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 dovrebbe essere modificato al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello dell’Unione, per tenere conto delle zone di protezione e di sorveglianza debitamente istituite dalla Francia in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687, e la durata delle misure in esse applicabili. (12) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2023/2447. (13) Data l’urgenza della situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda la diffusione dell’HPAI, è importante che le modifiche da apportare mediante la presente decisione alla decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 prendano effetto il prima possibile. (14) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione. Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 27 agosto 2024 Per la Commissione Stella KYRIAKIDES Membro della Commissione ( 1 ) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj . ( 2 ) Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ( GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/687/oj ). ( 3 ) Decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 della Commissione, del 24 ottobre 2023, relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri ( GU L, 2023/2447, 30.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2447/oj ). ( 4 ) Decisione di esecuzione (UE) 2024/2172 della Commissione, del 20 agosto 2024, che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri ( GU L, 2024/2172, 26.8.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/2172/oj ). ALLEGATO Parte A Zone di protezione negli Stati membri interessati* di cui all’articolo 1, lettera a), e all’articolo 2 Stato membro: Francia Numero di riferimento ADIS del focolaio Area comprendente Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687 Department: Ille-et-Vilaine FR-HPAI(P)-2024-00005 — COMBOURG — LOURMAIS — MEILLAC - Au Nord de la départementale D974, du croisement de la Villée jusqùau croisement de la départementale D81 et Secteur à l’Est de la départementale D81 jusqùau Plessis Morgat puis secteur au Nord de la départementale D73 — BONNEMAIN - Secteur entre la route de la Maignerie, la départementale D9 et la route de la Buet 3.9.2024 Departments: Morbihan and Loire Atlantique FR-HPAI(P)-2024-0000 6 Department Loire Atlantique — ASSERAC- N D33 D82 — HERBIGNAC – O ruisseau KEROUGAS Department Morbihan — CAMOEL 11.9.2024 Stato membro: Germania Numero di riferimento ADIS del focolaio Area comprendente Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687 Mecklenburg-Vorpommern DE-HPAI(P)-2024-00011 DE-HPAI(P)-2024-00012 Landkreis Rostock Amt Tessin: — Stadt Tessin mit den Ortsteilen Neu Gramsdorf und Wolfsberger Mühle, — Gemeinde Gnewitz mit den Ortsteilen Gnewitz und Barkvieren, — Gemeinde Zarnewanz mit dem Ortsteilen Zarnewanz, Kleinhof und Stormstorf. 5.9.2024 Stato membro: Portogallo Numero di riferimento ADIS del focolaio Area comprendente Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687 Viana do Castelo PT-HPAI(NON-P)-2024-00008 The parts from the county of Viana do Castelo, from the district of Viana do Castelo, that are contained within circle of 3 kilometers radius, centered on GPS coordinates 41.637500N, –8,819083  W 6.9.2024 Parte B Zone di sorveglianza negli Stati membri interessati* di cui all’articolo 1, lettera a), e all’articolo 3 Stato membro: Francia Numero di riferimento ADIS del focolaio Area comprendente Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687 Department: Ille-et-Vilaine FR-HPAI(P)-2024-00005 — COMBOURG — LOURMAIS — MEILLAC - Au Nord de la départementale D974, du croisement de la Villée jusqùau croisement de la départementale D81 et Secteur à l’Est de la départementale D81 jusqùau Plessis Morgat puis secteur au Nord de la départementale D73 — BONNEMAIN - Secteur entre la route de la Maignerie, la départementale D9 et la route de la Buet 4.9.2024- 12.9.2024 — BAGUER-MORVAN — BONNEMAIN - Sauf la partie de la commune en zone de protection — LA BOUSSAC — BROUALAN — LA CHAPELLE-AUX-FILTZMÉENS — CUGUEN — DINGÉ — DOL-DE-BRETAGNE — EPINIAC — LANRIGAN — MEILLAC - Sauf la partie de la commune en zone de protection — NOYAL-SOUS-BAZOUGES — PLERGUER — PLEUGUENEUC — QUÉBRIAC — SAINT-DOMINEUC — SAINT-LÉGER-DES-PRÉS — MESNIL-ROC’H — TRÉMEHEUC — LE TRONCHET 12.9.2024 Departments: Morbihan and Loire Atlantique FR-HPAI(P)-2024-0000 6 Department Loire Atlantique — ASSERAC- N D33 D82 — HERBIGNAC – O ruisseau KEROUGAS Department Morbihan — CAMOEL 12.9.2024 – 20.9.2024 Department Loire Atlantique — ASSERAC S D33 D82 — HARBIGNAC E ruisseau KEROUGAS — MESQUER- N D452 D52 — SAINT MOLF- N D48 jusqùà ancienne cure puis N D52 et D33 Department Morbihan — ARZAL — BILLIERS — FEREL — Marzan, sud de la N165 — Muzillac, sud de la N165 — Nivillac, sud-ouest de la N165 — Pénestin — La Roche Bernard 20.9.2024 Stato membro: Germania Numero di riferimento ADIS del focolaio Area comprendente Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687 Mecklenburg-Vorpommern DE-HPAI(P)-2024-00011 DE-HPAI(P)-2024-00012 Landkreis Rostock Amt Tessin: — Stadt Tessin mit den Ortsteilen Neu Gramsdorf und Wolfsberger Mühle, — Gemeinde Gnewitz mit den Ortsteilen Gnewitz und Barkvieren, — Gemeinde Zarnewanz mit dem Ortsteilen Zarnewanz, Kleinhof und Stormstorf. 6.9.2024-14.9.2024 DE-HPAI(P)-2024-00011 DE-HPAI(P)-2024-00012 Landkreis Rostock Amt Tessin: — Gemeinde Cammin mit den Ortsteilen Prangendorf, Weitendorf und Wohrenstorf, — Gemeinde Gnewitz mit dem Ortsteil Neu Barkvieren, — Gemeinde Grammow mit den Ortseilen Alt Strassow, Neu Strassow, Grammow, Neuhof und Recknitzberg, — Gemeinde Nustrow mit dem Ortsteil Nustrow, — Gemeinde Selpin mit den Ortsteilen Vogelsang, Reddersdorf, Bärenberg, Woltow, Selpin und Drüsewitz, — Gemeinde Stubbendorf mit den Ortsteilen Stubbendorf und Ehmkendorf, — Stadt Tessin und den Ortsteilen Helmstorf, Vilz und Klein Tessin, — Gemeinde Thelkow mit den Ortsteilen Sophienhof, Thelkow, Kowalz, Liepen und Starkow, — Gemeinde Sanitz mit den Ortsteilen und OrtschaftenSanitz, Niekrenz, Groß Lüsewitz, Oberhof, Vietow, Wehnendorf, Ausbau Niekrenz, Neu Wendorf, Horst, Teutendorf, Klein Wehnendorf, Klein Freienholz, Wendorf, Reppelin, Wendfeld, Groß Freienholz, Gubkow und Hohen Gubkow. Amt Gnoien: — Gemeinde Behren Lübchin mit der Ortschaft Duckwitz, — Gemeinde Walkendorf mit den Ortschaften Repnitz und Basse. Landkreis Vorpommern-Rügen — Gemeinde Dettmannsdorf, — Gemeinde Lindholz mit dem Ortsteil Schabow, — Stadt Marlow mit den Ortsteilen Dänschenburg, Carlsruhe, Neu Steinhorst, Alt Steinhorst, Brunstorf, Fahrenhaupt, Schulenberg, Kneese. 14.9.2024 Stato membro: Portogallo Numero di riferimento ADIS del focolaio Area comprendente Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687 Viana do Castelo PT-HPAI(NON-P)-2024-00008 The parts from the county of Viana do Castelo, from the district of Viana do Castelo, that are contained within circle of 3 kilometers radius, centered on GPS coordinates 41.637500N, –8,819083  W 7.9.2024- 15.9.2024 The parts of from the county of Viana do Castelo, from the district of Viana do Castelo, and the parts of the counties of Barcelos and Esposende from the district of Braga, that are beyond the areas described in the protection zone, and are contained within circle of 10 kilometers radius, centered on GPS coordinates 41.637500N, –8,819083  W 15.9.2024 Parte C Ulteriori zone soggette a restrizioni negli Stati membri interessati* di cui all’articolo 1, lettera b), e all’articolo 4 Stato membro: nessuno Area comprendente Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell’articolo 3 bis * Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare all’articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell’Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica del 24 marzo 2023, GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87 ), in combinato disposto con l’allegato 2 di tale Quadro, ai fini del presente allegato i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord. ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/2191/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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