Decisione di esecuzione (UE) 2025/2197 della Commissione, del 30 ottobre 2025, che stabilisce l’equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza applicabile agli indici di riferimento in Nuova Zelanda a norma del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio
Decisione di esecuzione (UE) 2025/2197 della Commissione, del 30 ottobre 2025, che stabilisce l’equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza applicabile agli indici di riferimento in Nuova Zelanda a norma del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio
EN: Commission Implementing Decision (EU) 2025/2197 of 30 October 2025 on the equivalence of the legal and supervisory framework applicable to benchmarks in New Zealand in accordance with Regulation (EU) 2016/1011 of the European Parliament and of the Council
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/2197
31.10.2025
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/2197 DELLA COMMISSIONE
del 30 ottobre 2025
che stabilisce l’equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza applicabile agli indici di riferimento in Nuova Zelanda a norma del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014
(
1
)
, in particolare l’articolo 30, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
Il regolamento (UE) 2016/1011 introduce un quadro comune per assicurare l’accuratezza e l’integrità degli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance dei fondi di investimento nell’Unione.
(2)
Il regolamento, che si applica dal 1
o
gennaio 2018, prevede, per gli amministratori non dell’Unione, un periodo transitorio durante il quale nell’Unione è consentito l’uso di indici di riferimento di paesi terzi. Tale periodo transitorio è stato prorogato più volte, da ultimo fino al 31 dicembre 2025 dal regolamento delegato (UE) 2023/2222 della Commissione
(
2
)
.
(3)
Dopo la scadenza del periodo transitorio, l’indice di riferimento che rientra nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2016/1011 o la combinazione di tali indici di riferimento forniti dall’amministratore ubicato in un paese terzo possono essere utilizzati nell’Unione solo se l’indice di riferimento e il relativo amministratore sono inseriti nel registro tenuto dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati («ESMA») in forza di una decisione di equivalenza adottata dalla Commissione, in forza del riconoscimento dell’amministratore di indici di riferimento di un paese terzo da parte dell’ESMA o in forza dell’avallo di un indice di riferimento di un paese terzo da parte di amministratori autorizzati o registrati dell’Unione.
(4)
Una decisione di equivalenza di cui all’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011 deve assumere la forma di una decisione di esecuzione, in cui la Commissione afferma che il quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo nei confronti di tutti gli amministratori autorizzati in tale paese terzo è equivalente ai requisiti stabiliti in tale regolamento. Nel valutare tale equivalenza, la Commissione deve considerare se il quadro giuridico e la prassi di vigilanza di un paese terzo assicurano l’adempimento dei principi dell’Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari (IOSCO) sugli indici di riferimento finanziari o, se del caso, dei principi IOSCO sulle agenzie di rilevazione dei prezzi petroliferi. Inoltre la Commissione deve valutare se tali requisiti vincolanti sono soggetti a effettiva vigilanza e applicazione su base continuativa in detto paese terzo.
(5)
Indici di riferimento come il
New Zealand Bank Bill Benchmark Rate
(«BKBM») sono amministrati in Nuova Zelanda e utilizzati nell’Unione da una serie di entità sottoposte a vigilanza. I dati trasmessi alla Commissione europea dall’Autorità per i mercati finanziari (
Financial Markets Authority
- «FMA»), l’autorità competente neozelandese che si occupa di disciplinare la condotta sui mercati finanziari, nonché dall’ESMA, confermano che l’uso del BKBM nell’Unione supera i 50 miliardi di EUR, qualificandolo quindi come un indice di riferimento significativo nell’Unione. Per garantire che gli indici di riferimento forniti da un amministratore autorizzato o registrato in Nuova Zelanda come il BKBM possano essere utilizzati nell’Unione dopo la scadenza del periodo transitorio il 31 dicembre 2025, la Commissione ha valutato il regime degli indici di riferimento della Nuova Zelanda.
(6)
Il quadro legislativo neozelandese in materia di istituzione, vigilanza e amministrazione degli indici di riferimento prevede un regime di licenze aperto ad adesione e conferisce all’FMA il potere di vigilare sugli amministratori di indici di riferimento finanziari («amministratori di indici di riferimento»). Gli amministratori di indici di riferimento possono chiedere all’FMA una licenza per servizi di mercato conformemente all’articolo 390 della legge in materia di condotta sui mercati finanziari del 2013 (
Financial Markets Conduct Act
- «legge FMC») e sono pertanto soggetti alle norme previste per gli amministratori e i contributori stabilite in tale legge.
(7)
A norma dell’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011, i requisiti dell’ordinamento giuridico del paese terzo devono essere equivalenti a quelli stabiliti dal regolamento (UE) 2016/1011. Gli amministratori di indici di riferimento titolari di licenza devono rispettare le condizioni della licenza e una serie di requisiti previsti dalla legge. I requisiti giuridicamente vincolanti per gli amministratori di indici di riferimento sono stabiliti nella legge FMC, nella legge sui fornitori di servizi finanziari (registrazione e risoluzione delle controversie) del 2008 e nel regolamento sui fornitori di servizi finanziari (registrazione) del 2020.
(8)
L’FMA tiene sul proprio sito web
(
3
)
l’elenco degli amministratori di indici di riferimento titolari di licenza, che specifica gli indici di riferimento finanziari che ciascun amministratore è autorizzato a fornire.
(9)
L’FMA può concedere una licenza per servizi di mercato a un amministratore di indici di riferimento in relazione a uno o più indici di riferimento finanziari; l’indice o gli indici di riferimento specifici saranno precisati nella licenza.
(10)
Dopo aver ricevuto una domanda di licenza, l’FMA rilascia una licenza se ritiene soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 396 della legge FMC, compreso il rispetto da parte del richiedente dei criteri di ammissibilità di cui all’allegato 28, parte 2, del regolamento FMC.
(11)
L’allegato 28, parte 3, del regolamento FMC stabilisce condizioni specifiche di licenza per gli amministratori di indici di riferimento titolari di licenza e i contributori, comprese le condizioni di governance e gestione, i requisiti in materia di esternalizzazione e gestione dei conflitti di interesse, i requisiti di indipendenza delle funzioni di sorveglianza, i requisiti in materia di concezione e metodologia degli indici di riferimento e in materia di dati di input.
(12)
Oltre alle condizioni di licenza stabilite nel regolamento FMC, gli amministratori di indici di riferimento titolari di licenza devono anche rispettare eventuali ulteriori condizioni imposte alla loro licenza dall’FMA ai sensi dell’articolo 403 della legge FMC. L’FMA può imporre, modificare, revocare, aggiungere o sostituire le condizioni imposte a una licenza ai sensi dell’articolo 403 della legge FMC in qualsiasi momento dopo il rilascio della licenza.
(13)
L’articolo 402 della legge FMC delinea gli obblighi generali per i licenziatari di servizi di mercato, ivi compresi gli amministratori di indici di riferimento titolari di licenza, tra cui l’obbligo di fornire solo il servizio di mercato oggetto della propria licenza, come un particolare indice di riferimento o una particolare classe di indici di riferimento.
(14)
L’FMA può sospendere o annullare una licenza a norma degli articoli 408 e 414 della legge FMC qualora il licenziatario abbia violato in modo sostanziale un obbligo previsto a carico dei licenziatari di servizi di mercato, qualora si sia verificata una modifica rilevante delle circostanze, tra cui il sopravvenuto inadempimento dei criteri di ammissibilità di cui all’allegato 28, parte 2, del regolamento FMC, qualora le informazioni fornite da un licenziatario nella domanda di licenza o di modifica della licenza siano false o fuorvianti in modo sostanziale, o qualora il licenziatario non soddisfi più i requisiti di cui alla sezione 396 della legge FMC.
(15)
A norma dell’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011, i requisiti del sistema giuridico del paese terzo devono essere soggetti a effettiva vigilanza e applicazione su base continuativa. Gli amministratori di indici di riferimento cui è stata concessa una licenza dall’FMA sono soggetti a vigilanza e sorveglianza continue da parte dell’FMA. L’articolo 9 della legge sull’Autorità per i mercati finanziari del 2011 (
Financial Markets Authority Act
- «legge FMA») prevede che l’FMA sia responsabile di monitorare e far valere il rispetto della legge FMC e del regolamento FMC. L’FMA esercita una vigilanza continua e può valutare specificamente se gli amministratori di indici di riferimento titolari di licenza rispettano gli obblighi che loro incombono.
(16)
Gli articoli 26 e 27 dell’allegato 28 del regolamento FMC impongono all’amministratore di indici di riferimento titolare di licenza di effettuare e conservare registrazioni che consentano al licenziatario di dimostrare il rispetto dei propri obblighi di licenza nonché di fornire le registrazioni all’FMA dopo aver ricevuto un avviso scritto da parte dell’FMA. Gli articoli da 25 a 28 della legge FMA conferiscono inoltre all’FMA il potere di raccogliere informazioni per valutare la conformità dei licenziatari alla legge FMC. Tali disposizioni consentono all’FMA di notificare agli amministratori di indici di riferimento avvisi che impongono loro di fornire, produrre o riprodurre qualsiasi informazione specificata nell’avviso o di comparire dinanzi all’FMA per fornire prove.
(17)
L’articolo 29 della legge FMA conferisce inoltre all’FMA il potere di accedere a qualsiasi luogo, veicolo o altro elemento per effettuare perquisizioni al fine di accertare se un amministratore di indici di riferimento o un contributore abbia adottato o stia adottando una condotta che costituisce o può costituire una violazione di qualsiasi disposizione della legislazione sui mercati finanziari, ivi compresa la legge FMC.
(18)
L’articolo 30 della legge FMA conferisce all’FMA il potere di condividere con qualsiasi agenzia di regolamentazione o di contrasto o con un’autorità di regolamentazione estera qualsiasi informazione o copia di documento in possesso dell’FMA che sia connessa alle funzioni, ai poteri o ai compiti dell’FMA. Tali informazioni o copie di documenti possono essere condivise qualora l’FMA ritenga possano assistere l’autorità di regolamentazione estera nello svolgimento o nell’esercizio delle funzioni, dei poteri o dei compiti che le competono ai sensi del diritto straniero, e qualora l’FMA sia convinta che siano o saranno predisposte tutele adeguate per mantenere la riservatezza di tali informazioni.
(19)
L’articolo 412 della legge FMC impone ai licenziatari di servizi di mercato, ivi compresi gli amministratori di indici di riferimento titolari di licenza, di porre in essere metodi efficaci per monitorare il rispetto degli obblighi previsti a loro carico e per individuare modifiche rilevanti delle circostanze. Il licenziatario che ritenga di aver violato, o è probabile che violi in modo sostanziale un obbligo previsto a carico dei licenziatari di servizi di mercato, o che ritenga sia intervenuto, possa intervenire o sia probabile che intervenga una modifica rilevante delle circostanze relative alla sua licenza, invia quanto prima una relazione all’FMA in merito a tali violazioni o modifiche rilevanti.
(20)
L’articolo 406 della legge FMC stabilisce le conseguenze della violazione di una condizione della licenza da parte di un amministratore di indici di riferimento titolare della licenza stessa. In caso di violazione, l’FMA può esercitare un potere ai sensi della parte 6, sottoparte 3, della legge FMC, che stabilisce i poteri generali dell’FMA in materia di controllo e applicazione delle licenze. Ai sensi dell’articolo 414 della legge FMC, tali poteri comprendono il potere di: censurare il licenziatario; imporre al licenziatario di presentare all’FMA un piano d’azione di ciò che intende fare per porre rimedio o per evitare di violare l’obbligo previsto a carico del licenziatario o per evitare ulteriori violazioni della condizione della licenza; impartire al licenziatario l’ordine di porre rimedio o di evitare di violare l’obbligo previsto a carico del licenziatario o di evitare ulteriori violazioni della condizione della licenza; e sospendere o annullare la licenza.
(21)
A norma dell’articolo 419 della legge FMC, se il licenziatario non presenta il piano d’azione o se il piano d’azione è respinto dall’FMA, o se l’FMA constata che il piano d’azione non è stato rispettato, l’FMA può sospendere o annullare la licenza del licenziatario o esercitare gli altri poteri di cui all’articolo 414 della legge FMC.
(22)
Una persona che non ottempera all’ordine dell’FMA senza una giustificazione ragionevole commette un reato ai sensi dell’articolo 421 della legge FMC ed è passibile, in caso di condanna, di un’ammenda fino a 300 000 NZD. L’FMA può anche censurare il licenziatario o sospendere o annullare la sua licenza.
(23)
Qualora una persona non ottemperi a un ordine, l’FMA può chiedere alla Corte di emettere un’ingiunzione ai sensi dell’articolo 480 della legge FMC che vieti al licenziatario di adottare comportamenti che costituiscono o costituirebbero una violazione o la partecipazione alla violazione di un obbligo previsto a carico del licenziatario. L’FMA può anche chiedere alla Corte di emettere un’ordinanza che imponga a un soggetto di rispettare un obbligo previsto a carico del licenziatario.
(24)
L’FMA può emettere ordinanze ai sensi dell’articolo 468 della legge FMC se ritiene che, tramite l’adozione di qualsiasi comportamento, una persona abbia violato, o sia probabile che violi, una disposizione relativa ai servizi di cui alla parte 6. L’articolo 449 della legge FMC stabilisce le disposizioni classificabili come «disposizioni relative ai servizi di cui alla parte 6». L’articolo 198 del regolamento FMC stabilisce le disposizioni di tale regolamento che sono classificabili come disposizioni relative ai servizi di cui alla parte 6, mentre l’articolo 198, paragrafo 2, indica le disposizioni relative ai servizi di cui alla parte 6 che si applicano specificamente agli amministratori di indici di riferimento titolari di licenza. L’articolo 469 della legge FMC stabilisce che le suddette ordinanze possono imporre il rispetto delle disposizioni relative ai servizi di cui alla parte 6, stabilire qualsiasi misura ragionevole che una persona deve adottare per conformarsi alla disposizione in questione o imporre alla persona di riferire all’FMA in merito alle modalità e al momento in cui ha ottemperato o ottempererà all’ordinanza.
(25)
La parte 2 della legge FMC stabilisce inoltre obblighi generali di «correttezza» applicabili agli amministratori di indici di riferimento titolari di licenza. Tali obblighi comprendono il divieto di comportamenti ingannevoli, dichiarazioni false o fuorvianti e dichiarazioni non comprovate. Tali disposizioni consentono all’FMA di contrastare la manipolazione del mercato basata sugli scambi (scambi che hanno o possono avere l’effetto di fuorviare il mercato) di indici di riferimento da parte degli operatori di mercato. Le ordinanze ai sensi dell’articolo 468 della legge FMC sono disponibili anche in relazione a talune disposizioni della parte 2 della legge FMC.
(26)
La violazione di più disposizioni relative ai servizi di cui alla parte 6, disciplinata dall’articolo 449, paragrafo 3, della legge FMC, può comportare una responsabilità civile, compresa una sanzione pecuniaria non superiore al maggiore tra i corrispettivi per l’operazione in questione, un importo pari a tre volte il guadagno o la perdita evitata, e 1 milione di NZD per una persona fisica o 5 milioni di NZD in tutti gli altri casi. La responsabilità civile, compresa la sanzione pecuniaria, può sorgere anche nel caso in cui sia dichiarato in modo non veritiero che una persona è titolare di una licenza per servizi di mercato (compresa la licenza di amministratore di indici di riferimento).
(27)
La violazione di più disposizioni relative ai servizi di cui alla parte 6, disciplinata dall’articolo 449, paragrafo 4, della legge FMC, può comportare una responsabilità civile, compresa una sanzione pecuniaria non superiore a 200 000 NZD per una persona fisica o 600 000 NZD in tutti gli altri casi. Ciò comprende la violazione delle seguenti disposizioni relative ai servizi di cui alla parte 6 (pertinenti per gli amministratori di indici di riferimento titolari di licenza): gli articoli 448C, 448D e 448G della legge FMC (ordini dati a un contributore o a un amministratore di un indice di riferimento finanziario) e le condizioni imposte a un amministratore di indici di riferimento titolare di licenza di cui all’articolo 198, paragrafo 2, del regolamento FMC.
(28)
La parte 8, sottoparte 3, della legge FMC stabilisce i poteri pertinenti della Corte di irrogare sanzioni pecuniarie nei confronti di una persona su richiesta dell’FMA e di emettere ordinanze di risarcimento per la violazione delle disposizioni in materia di responsabilità civile (tra cui le disposizioni relative ai servizi di cui alla parte 6) della legge FMC. L’FMA può anche chiedere alla Corte di emettere «ordinanze di divieto» ai sensi dell’articolo 517 della legge FMC. Tali ordinanze di divieto possono vietare a una persona di agire quale amministratore o promotore di un’entità o di partecipare in qualsiasi modo alla sua gestione, anche in qualità di amministratore di indici di riferimento.
(29)
L’articolo 46 della legge FMA consente all’FMA di accettare impegni azionabili da parte di amministratori di indici di riferimento titolari di licenza che non hanno rispettato i requisiti normativi cui sono soggetti. Ai sensi dell’articolo 47 della legge FMA, qualora l’FMA ritenga che una persona che ha assunto un impegno ai sensi dell’articolo 46 abbia violato uno dei termini di tale impegno, l’FMA può chiedere alla Corte di emettere un’ordinanza, compresa un’ordinanza che imponga l’esecuzione dell’impegno.
(30)
L’articolo 448D della legge FMC consente all’FMA di incaricare un amministratore di indici di riferimento titolare di licenza di continuare a generare o gestire un indice di riferimento in un particolare modo qualora ritenga necessario o auspicabile promuovere una delle finalità di cui all’articolo 448B della legge FMC. L’articolo 448C della legge FMC consente all’FMA di incaricare un contributore di fornire informazioni o dati a un licenziatario o a un’altra entità, qualora la fornitura di tali informazioni o dati sia necessaria o auspicabile per la generazione o il funzionamento dell’indice di riferimento finanziario specificato in una licenza.
(31)
Pertanto la Commissione conclude che i requisiti vincolanti applicabili agli amministratori che hanno aderito al regime di licenze ai sensi della legge FMC sono soggetti a effettiva vigilanza e applicazione su base continuativa. Sulla base delle norme e delle procedure di vigilanza previste dalla legge FMC e dalla legge FMA, la Commissione ha valutato le norme applicabili agli amministratori di indici di riferimento titolari di licenza in Nuova Zelanda e conclude che il regime è equivalente a quello dell’Unione.
(32)
Gli amministratori di indici di riferimento dell’Unione non sono tenuti a ottenere una licenza per l’utilizzo in Nuova Zelanda dei loro indici di riferimento, ma possono chiedere volontariamente di ottenere una licenza in Nuova Zelanda.
(33)
La presente decisione dovrebbe essere integrata da accordi di cooperazione per garantire uno scambio di informazioni e un coordinamento delle attività di vigilanza tra l’ESMA e l’FMA efficaci.
(34)
La presente decisione si basa sulla valutazione dei requisiti giuridicamente vincolanti applicabili agli indici di riferimento in Nuova Zelanda al momento dell’adozione della presente decisione. La Commissione continuerà a monitorare periodicamente gli sviluppi del mercato, l’evoluzione del quadro giuridico e di vigilanza in materia di indici di riferimento e l’efficacia della cooperazione in materia di vigilanza in relazione al controllo e all’applicazione di detti requisiti per garantire il rispetto su base continuativa dei requisiti in base ai quali è adottata la presente decisione.
(35)
La presente decisione non pregiudica il potere della Commissione di effettuarne in qualsiasi momento un riesame specifico, qualora pertinenti sviluppi lo rendano necessario.
(36)
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato europeo dei valori mobiliari,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Ai fini dell’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011, il quadro giuridico e di vigilanza della Nuova Zelanda applicabile agli indici di riferimento finanziari i cui amministratori sono stati autorizzati dall’Autorità dei mercati finanziari in Nuova Zelanda ai sensi del «Financial Markets Conduct Act» del 2013 è considerato equivalente ai requisiti di cui al regolamento (UE) 2016/1011 e soggetto a effettiva vigilanza e applicazione su base continuativa.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1011/oj
.
(
2
)
Regolamento delegato (UE) 2023/2222 della Commissione, del 14 luglio 2023, che proroga il periodo transitorio stabilito per gli indici di riferimento di paesi terzi all’articolo 51, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU L, 2023/2222, 23.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2222/oj
).
(
3
)
https://www.fma.govt.nz/business/licensed
.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/2197/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Decisione UE 2197/2025 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.