Decisione di esecuzione (EU) 2024/2207 della Commissione, del 29 agosto 2024, relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Grecia notificata con il numero C(2024) 6222
Decisione di esecuzione (EU) 2024/2207 della Commissione, del 29 agosto 2024, relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Grecia [notificata con il numero C(2024) 6222]
EN: Commission Implementing Decision (EU) 2024/2207 of 29 August 2024 concerning certain emergency measures relating to sheep pox and goat pox in Greece (notified under document C(2024) 6222)
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2024/2207
30.8.2024
DECISIONE DI ESECUZIONE (EU) 2024/2207 DELLA COMMISSIONE
del 29 agosto 2024
relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Grecia
[notificata con il numero C(2024) 6222]
(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)
(
1
)
, in particolare l’articolo 259, paragrafo 1, lettera c),
considerando quanto segue:
(1)
Il vaiolo degli ovini e dei caprini è una malattia virale infettiva che colpisce gli ovini e i caprini e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell’allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all’interno dell’Unione e le esportazioni verso paesi terzi.
(2)
In caso di comparsa di un focolaio di vaiolo degli ovini e dei caprini in ovini o caprini, è grave il rischio che la malattia possa diffondersi ad altri stabilimenti di ovini o caprini.
(3)
Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione
(
2
)
integra le norme relative al controllo delle malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione
(
3
)
. In particolare gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, tra cui il vaiolo degli ovini e dei caprini, l’istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l’applicazione di determinate misure nella zona interessata. L’articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato stabilisce inoltre che la zona soggetta a restrizioni comprende una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza.
(4)
La Grecia ha informato la Commissione in merito all’attuale situazione del vaiolo degli ovini e dei caprini sul suo territorio in seguito all’insorgere di sette focolai di detta malattia, confermati il 20 e il 23 agosto 2024, negli ovini e nei caprini nell’unità regionale di Evros e, conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687, ha istituito una zona soggetta a restrizioni, comprendente le zone di protezione e di sorveglianza, nella quale si applicano le misure generali di controllo delle malattie di cui al regolamento delegato (UE) 2020/687.
(5)
Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all’interno dell’Unione ed evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente, a livello di Unione e in collaborazione con lo Stato membro interessato, la zona soggetta a restrizioni per il vaiolo degli ovini e dei caprini in Grecia, comprendente le zone di protezione e di sorveglianza come pure un’ulteriore zona soggetta a restrizioni.
(6)
Le dimensioni delle zone e la durata delle misure da applicare nelle zone di protezione e di sorveglianza e nell’ulteriore zona soggetta a restrizioni dovrebbero basarsi sui criteri di cui all’articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e sulle norme stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/687, compresa la situazione epidemiologica relativa al vaiolo degli ovini e dei caprini nelle aree interessate da tale malattia e la situazione epidemiologica generale del vaiolo degli ovini e dei caprini nello Stato membro interessato, nonché il livello di rischio di ulteriore diffusione di tale malattia. La durata delle misure dovrebbe inoltre tenere conto delle norme internazionali del codice sanitario per gli animali terrestri dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH). Nella situazione attuale vi è un elevato rischio di ulteriore diffusione della malattia, in particolare a causa del fatto che, secondo le informazioni fornite dall’autorità competente, quattro focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini sono comparsi simultaneamente entro un raggio inferiore a 80 km, il che indica che la malattia era presente nell’area da un certo periodo di tempo prima di essere diagnosticata.
(7)
A causa della gravità e dell’urgenza della situazione e al fine di limitare immediatamente la diffusione della malattia dopo questa nuova insorgenza in tale Stato membro, è necessario garantire che non abbiano luogo movimenti di animali dalle zone di protezione e di sorveglianza e dall’ulteriore zona soggetta a restrizioni verso destinazioni situate al di fuori del perimetro esterno dell’ulteriore zona soggetta a restrizioni ed escludere, per un certo periodo di tempo, eventuali deroghe al divieto di spostare animali previsto dal regolamento delegato (UE) 2020/687, al fine di prevenire la diffusione della malattia su lunghe distanze.
(8)
Data l’urgenza della situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda la diffusione del vaiolo degli ovini e dei caprini e la necessità di prevenire la diffusione della malattia dallo stabilimento interessato in Grecia ad altre parti di tale Stato membro o ad altri Stati membri, è opportuno che le misure stabilite dalla presente decisione di esecuzione si applichino quanto prima.
(9)
Di conseguenza, le aree individuate come zone di protezione e di sorveglianza e come ulteriore zona soggetta a restrizioni in Grecia dovrebbero figurare nell’allegato della presente decisione e dovrebbe essere stabilita la durata di tale regionalizzazione.
(10)
Tenuto altresì conto dell’attuale situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda il vaiolo degli ovini e dei caprini, la presente decisione dovrebbe applicarsi fino al 31 dicembre 2024.
(11)
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
La presente decisione definisce a livello di Unione:
a)
le zone soggette a restrizioni, comprendenti le zone di protezione e di sorveglianza come pure un’ulteriore zona soggetta a restrizioni, che la Grecia deve istituire, conformemente all’articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687, in seguito alla comparsa di focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini sul suo territorio;
b)
la durata delle misure di controllo della malattia da applicare nelle zone di protezione, nelle zone di sorveglianza e nell’ulteriore zona soggetta a restrizioni conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687.
Articolo 2
Istituzione di una zona soggetta a restrizioni
La Grecia provvede affinché:
a)
sia immediatamente istituita dall’autorità competente di tale Stato membro una zona soggetta a restrizioni, comprendente le zone di protezione e di sorveglianza come pure un’ulteriore zona soggetta a restrizioni, a norma dell’articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687 e nel rispetto delle condizioni stabilite nel medesimo articolo;
b)
le zone di protezione e di sorveglianza e l’ulteriore zona soggetta a restrizioni di cui alla lettera a) comprendano almeno le aree elencate nell’allegato della presente decisione;
c)
le misure necessarie nelle zone di protezione e di sorveglianza e nell’ulteriore zona soggetta a restrizioni si applichino almeno fino ai termini di cui all’allegato della presente decisione.
Articolo 3
Misure nella zona soggetta a restrizioni
I movimenti di ovini e caprini dalle zone di protezione e di sorveglianza e dall’ulteriore zona soggetta a restrizioni verso una destinazione situata al di fuori del perimetro esterno dell’ulteriore zona soggetta a restrizioni di cui all’allegato, lettera B, della presente decisione sono vietati fino ai termini indicati per ciascuna zona nell’elenco di cui all’allegato della presente decisione.
Articolo 4
Applicazione
La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2024.
Articolo 5
Destinatario
La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 29 agosto 2024
Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj
.
(
2
)
Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (
GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/687/oj
).
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all’applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (
GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1882/oj
).
ALLEGATO
A.
Zone di protezione e di sorveglianza istituite attorno ai focolai confermati
Unità regionale e numero di riferimento ADIS dei focolai
Aree istituite come zone di protezione e di sorveglianza, facenti parte della zona soggetta a restrizioni in Grecia di cui all’articolo 2
Termine ultimo di applicazione
Unità regionale di Evros
GR-CAPRIPOX-2024-00005
GR-CAPRIPOX-2024-00006
GR-CAPRIPOX-2024-00007
GR-CAPRIPOX-2024-00008
GR-CAPRIPOX-2024-00009
GR-CAPRIPOX-2024-000010
GR-CAPRIPOX-2024-000011
Zona di protezione:
le parti dell’unità regionale di Evros comprese entro una circonferenza con un raggio di 3 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 41.49961111 e long. 26.54605556 (2024/5), lat. 40.96145278 e long. 26.3345 (2024/6), lat. 40.94543 e long. 26.275696 (2024/7), lat. 40.876278 e long. 26.202551 (2024/8), lat. 40.952487 e long. 26.280721 (2024/9), lat. 40.920725 e long. 26.205981 (2024/10), lat. 41.024363 e long. 26.302547 (2024/11)
16.9.2024
Zona di sorveglianza:
le parti dell’unità regionale di Evros comprese entro una circonferenza con un raggio di 10 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 41.49961111 e long. 26.54605556 (2024/5), lat. 40.96145278 e long. 26.3345 (2024/6), lat. 40.94543 e long. 26.275696 (2024/7), lat. 40.876278 e long. 26.202551 (2024/8), lat. 40.952487 e long. 26.280721 (2024/9), lat. 40.920725 e long. 26.205981 (2024/10), lat. 41.024363 e long. 26.302547 (2024/11), escluse le aree comprese nella zona di protezione
25.9.2024
Zona di sorveglianza:
le parti dell’unità regionale di Evros comprese entro una circonferenza con un raggio di 3 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 41.49961111 e long. 26.54605556 (2024/5), lat. 40.96145278 e long. 26.3345 (2024/6), lat. 40.94543 e long. 26.275696 (2024/7), lat. 40.876278 e long. 26.202551 (2024/8), lat. 40.952487 e long. 26.280721 (2024/9), lat. 40.920725 e long. 26.205981 (2024/10), lat. 41.024363 e long. 26.302547 (2024/11)
17.9.2024-25.9.2024
B.
Ulteriore zona soggetta a restrizioni
Unità regionale
Aree incluse nell’ulteriore zona soggetta a restrizioni in Grecia di cui all'articolo 2
Termine ultimo di applicazione
Unità regionale di Evros
L’unità regionale di Evros, escluse le aree comprese in una zona di protezione o di sorveglianza
25.9.2024
L’unità regionale di Evros
26.9.2024-25.10.2024
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/2207/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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