Decisione (UE) 2025/2229 del Consiglio, del 27 ottobre 2025, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica della Costa d’Avorio e la Comunità europea (2025-2029)
Decisione (UE) 2025/2229 del Consiglio, del 27 ottobre 2025, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica della Costa d’Avorio e la Comunità europea (2025-2029)
EN: Council Decision (EU) 2025/2229 of 27 October 2025 on the conclusion, on behalf of the Union, of the Protocol on the implementation of the Fisheries Partnership Agreement between the Republic of Côte d’Ivoire and the European Community (2025-2029)
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/2229
3.11.2025
DECISIONE (UE) 2025/2229 DEL CONSIGLIO
del 27 ottobre 2025
relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica della Costa d’Avorio e la Comunità europea (2025-2029)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), e con l’articolo 218, paragrafo 7,
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1)
Conformemente alla decisione (UE) 2025/ 1194 del Consiglio
(
1
)
, il protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica della Costa d’Avorio e la Comunità europea (2025-2029) («protocollo») è stato firmato il 6 giugno 2025, con riserva della sua conclusione in data successiva.
(2)
L’obiettivo del protocollo è consentire alle navi dell’Unione di pescare nella zona di pesca della Costa d’Avorio e all’Unione e alla Repubblica della Costa d’Avorio («Costa d’Avorio») di collaborare più strettamente per sviluppare una politica della pesca sostenibile, promuovere lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nella zona di pesca della Costa d’Avorio e nell’Oceano Atlantico e contribuire a creare condizioni di lavoro dignitose nel settore della pesca.
(3)
È opportuno approvare il protocollo a nome dell’Unione.
(4)
L’articolo 9 dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica della Costa d’Avorio e la Comunità europea («accordo») istituisce una commissione mista («commissione mista») incaricata di seguire e controllare l’applicazione dell’accordo, compresi i suoi protocolli di attuazione. La commissione mista può inoltre approvare talune modifiche dei protocolli di attuazione. Al fine di agevolare l’approvazione delle modifiche del protocollo, è opportuno conferire alla Commissione, a determinate condizioni sostanziali e procedurali riportate nell’allegato della presente decisione, il potere di approvare tali modifiche a nome dell’Unione con una procedura semplificata.
(5)
La posizione dell’Unione sulle proposte modifiche del protocollo dovrebbe essere stabilita dal Consiglio. Le proposte modifiche del protocollo sono approvate a meno che non vi si opponga una minoranza di blocco di Stati membri, conformemente all’articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea.
(6)
Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
2
)
, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha espresso il proprio parere il 22 aprile 2025,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica della Costa d’Avorio e la Comunità europea (2025-2029) («protocollo») è approvato a nome dell’Unione.
Articolo 2
Conformemente alle disposizioni e alle condizioni riportate nell’allegato della presente decisione, alla Commissione è conferito il potere di approvare, a nome dell’Unione, le modifiche del protocollo adottate dalla commissione mista istituita dall’articolo 9 dell’accordo.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione
(
3
)
.
Fatto a Lussemburgo, il 27 ottobre 2025
Per il Consiglio
Il presidente
J. JENSEN
(
1
)
Decisione (UE) 2025/ 1194 del Consiglio, del 25 aprile 2025, relativa alla firma, a nome dell’Unione, del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica della Costa d’Avorio e la Comunità europea (2025-2029) (
GU L, 2025/1194, 2.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1194/oj
).
(
2
)
Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (
GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj
).
(
3
)
La data di entrata in vigore del protocollo sarà pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
a cura del segretariato generale del Consiglio.
ALLEGATO
Procedura ai fini dell’approvazione delle modifiche del protocollo da adottare da parte della commissione mista
1)
Nei casi in cui la commissione mista sia invitata ad adottare modifiche del protocollo conformemente all’articolo 16, paragrafo 2, del protocollo, la Commissione è autorizzata a negoziare con il governo della Costa d’Avorio e, se del caso e a condizione che rispetti il punto 3 del presente allegato, ad approvare, a nome dell’Unione, le modifiche proposte del protocollo per quanto riguarda le questioni seguenti:
a)
la revisione delle possibilità di pesca a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, e dell’articolo 8, paragrafo 1, del protocollo, e, di conseguenza, della contropartita finanziaria di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), del protocollo;
b)
le modalità di attuazione del sostegno settoriale di cui all’articolo 9 del protocollo;
c)
le condizioni e le modalità tecniche per l’esercizio delle attività di pesca da parte delle navi dell’Unione;
d)
le garanzie supplementari per la protezione dei dati personali di cui all’articolo 15, paragrafo 4, del protocollo;
e)
l’attuazione dell’articolo 4 del protocollo.
2)
La Commissione provvede affinché l’approvazione a nome dell’Unione:
a)
sia conforme agli obiettivi della politica comune della pesca;
b)
sia compatibile con le norme pertinenti adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca e tenga conto della gestione congiunta da parte degli Stati costieri;
c)
tenga conto dei dati statistici, biologici e di altro tipo più recenti e pertinenti trasmessi alla Commissione.
3)
A tal fine e sulla base delle informazioni di cui al punto 2), lettera c), la Commissione trasmette al Consiglio o ai suoi organi preparatori, con sufficiente anticipo prima della pertinente riunione della commissione mista, un documento preparatorio contenente i dettagli della posizione proposta da adottare a nome dell’Unione («documento preparatorio»), affinché sia esaminato e approvato.
4)
La proposta di posizione dell’Unione figurante nel documento preparatorio si considera approvata, a meno che un numero di Stati membri equivalente alla minoranza di blocco al Consiglio, conformemente all’articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea, non vi si opponga durante una riunione dell’organo preparatorio del Consiglio, ovvero entro venti giorni dal ricevimento del documento preparatorio, se tale scadenza è più ravvicinata. In caso di opposizione, la questione è sottoposta al Consiglio.
5)
Qualora, nel corso di riunioni successive della commissione mista, anche sul posto, sia impossibile raggiungere un accordo, la questione è nuovamente sottoposta al Consiglio, secondo la procedura di cui ai punti 2), 3) e 4), affinché la posizione dell’Unione tenga conto dei nuovi elementi.
6)
La Commissione è invitata ad adottare in tempo utile le disposizioni necessarie a garantire che sia dato seguito alla decisione della commissione mista, comprese, se del caso, la pubblicazione della decisione in questione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
e la presentazione di eventuali proposte necessarie alla sua attuazione.
7)
Per quanto concerne le altre questioni non riguardanti le modifiche del protocollo conformemente all’articolo 16, paragrafo 2, del protocollo, la posizione da adottare da parte dell’Unione in sede di commissione mista è definita conformemente ai trattati e alle prassi lavorative consolidate.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2229/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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