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Decisione UE 2244/2019

Decisione di esecuzione (UE) 2019/2244 del Consiglio del 16 dicembre 2019 che autorizza la Spagna e la Francia ad applicare una misura speciale di deroga all’articolo 5 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

Pubblicato: 16/12/2019 In vigore dal: 16/12/2019 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2019/2244 del Consiglio del 16 dicembre 2019 che autorizza la Spagna e la Francia ad applicare una misura speciale di deroga all’articolo 5 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto EN: Council Implementing Decision (EU) 2019/2244 of 16 December 2019 authorising Spain and France to apply a special measure derogating from Article 5 of Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax

Testo normativo

30.12.2019 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 336/281 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/2244 DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2019 che autorizza la Spagna e la Francia ad applicare una misura speciale di deroga all’articolo 5 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto ( 1 ) , in particolare l’articolo 395, paragrafo 1, primo comma, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Con lettera protocollata dalla Commissione il 23 maggio 2019 e con lettera protocollata dalla Commissione il 17 giugno 2019, la Francia e la Spagna rispettivamente hanno chiesto l’autorizzazione a introdurre una misura speciale di deroga all’articolo 5 della direttiva 2006/112/CE per quanto concerne la costruzione di un’interconnessione elettrica tra Gatica in Spagna e Cubnezais in Francia («misura speciale»). (2) Con lettere del 10 settembre 2019 la Commissione ha informato gli altri Stati membri, a norma dell’articolo 395, paragrafo 2, secondo comma della direttiva 2006/112/CE, delle richieste presentate dalla Spagna e dalla Francia. Con lettere dell’11 settembre 2019 la Commissione ha comunicato alla Spagna e alla Francia di disporre di tutte le informazioni considerate necessarie per la valutazione delle richieste. (3) L’autorità nazionale di regolamentazione del mercato dell’energia elettrica della Spagna, la « Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia », e l’autorità nazionale di regolamentazione del mercato dell’energia elettrica della Francia, la « Commission de Régulation de l’Énergie », hanno firmato un accordo in data 22 settembre 2017 per finanziare un’interconnessione elettrica tra Spagna e Francia attraverso il golfo di Biscaglia. La costruzione dell’interconnessione è stata affidata ai gestori dei sistemi di trasmissione dell’elettricità in Spagna e in Francia, « Red Eléctrica de España » e « Réseau de transport d’Electricité ». Tale accordo prevede che i costi del progetto siano sostenuti in parti uguali, per il 50 % dalla Spagna e per il 50 % dalla Francia. (4) Grazie alla misura speciale, l’interconnessione elettrica tra Gatica in Spagna e Cubnezais in Francia va considerata come situata per il 50 % in Spagna e per il 50 % in Francia ai fini delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni di beni destinati alla sua costruzione. (5) In assenza della misura speciale sarebbe necessario, verificare per ogni fornitura se il luogo d’imposizione si trova in Spagna o in Francia secondo il principio della territorialità. (6) In base alle informazioni fornite dalla Spagna e dalla Francia, la misura speciale semplificherà la procedura di riscossione dell’IVA e avrà soltanto un’incidenza trascurabile sull’importo totale delle entrate fiscali di Spagna e Francia riscosso allo stadio del consumo finale. È pertanto opportuno autorizzare la Spagna e la Francia ad applicare la misura speciale. (7) La deroga non incide sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’IVA, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 In deroga all’articolo 5 della direttiva 2006/112/CE, la Spagna e la Francia sono autorizzate a considerare l’interconnessione elettrica tra Gatica in Spagna e Cubnezais in Francia come situata per il 50 % sul territorio della Spagna e per il 50 % sul territorio della Francia ai fini delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni di beni destinati alla sua costruzione. Articolo 2 Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica. Articolo 3 Il Regno di Spagna e la Repubblica francese sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2019 Per il Consiglio Il presidente J. LEPPÄ ( 1 ) GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1 .

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