Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 2277/2025

Decisione di esecuzione (UE) 2025/2277 della Commissione, del 12 novembre 2025, che rettifica la decisione di esecuzione (UE) 2025/477 sull’applicabilità dell’articolo 34 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio all’aggiudicazione di appalti per l’esercizio di attività relative alla produzione e alla vendita all’ingrosso di energia elettrica in Belgio, ad eccezione dell’energia elettrica prodotta nelle centrali nucleari Doel 4 e Tihange 3 notificata con il numero C(2025

Pubblicato: 12/11/2025 In vigore dal: 12/11/2025 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2025/2277 della Commissione, del 12 novembre 2025, che rettifica la decisione di esecuzione (UE) 2025/477 sull’applicabilità dell’articolo 34 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio all’aggiudicazione di appalti per l’esercizio di attività relative alla produzione e alla vendita all’ingrosso di energia elettrica in Belgio, ad eccezione dell’energia elettrica prodotta nelle centrali nucleari Doel 4 e Tihange 3 [notificata con il numero C(2025) 7575] EN: Commission Implementing Decision (EU) 2025/2277 of 12 November 2025 correcting Implementing Decision (EU) 2025/477 on the applicability of Article 34 of Directive 2014/25/EU of the European Parliament and of the Council to the award of contracts for the activities related to the generation and wholesale of electricity in Belgium, with the exception of electricity generated in the Doel 4 and Tihange 3 nuclear power plants (notified under document C(2025) 7575)

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/2277 13.11.2025 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/2277 DELLA COMMISSIONE del 12 novembre 2025 che rettifica la decisione di esecuzione (UE) 2025/477 sull’applicabilità dell’articolo 34 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio all’aggiudicazione di appalti per l’esercizio di attività relative alla produzione e alla vendita all’ingrosso di energia elettrica in Belgio, ad eccezione dell’energia elettrica prodotta nelle centrali nucleari Doel 4 e Tihange 3 [notificata con il numero C(2025) 7575] (I testi in lingua francese e neerlandese sono i soli facenti fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE ( 1 ) , in particolare l’articolo 35, paragrafo 3, previa consultazione del comitato consultivo per gli appalti pubblici, considerando quanto segue: (1) Il 24 luglio 2024 il Regno del Belgio ha chiesto alla Commissione, a norma dell’articolo 35, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE («richiesta»), di accertare che tale direttiva non si applichi alle attività di Luminus, Norther e Ørsted («richiedenti») per quanto riguarda la produzione e la vendita all’ingrosso di energia elettrica in Belgio. La richiesta non riguardava la produzione e la vendita all’ingrosso di energia elettrica dalle centrali nucleari di Doel 4 e Tihange 3. (2) In risposta a tale richiesta, il 6 marzo 2025 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2025/477 ( 2 ) («decisione»). (3) Come rilevato al considerando 13 della decisione, la Commissione ha tenuto conto, ai fini della valutazione dell’esposizione delle attività rilevanti alla concorrenza diretta sui mercati oggetto della decisione stessa, della quota di mercato delle principali imprese attive nella produzione e nella vendita all’ingrosso di energia elettrica in Belgio, nonché dell’esistenza e dell’entità del sostegno alla produzione e alla vendita all’ingrosso di energia elettrica da fonti rinnovabili in Belgio attraverso regimi di sostegno pubblico. (4) Nella decisione la Commissione ha chiarito di non aver esaminato il regime di sovvenzioni per le centrali nucleari Doel 4 e Tihange 3 prorogato oltre il 2025 (considerando 22 e nota 12 della decisione). Per quanto riguarda i restanti regimi di sovvenzione, al considerando 35 della decisione la Commissione ha concluso che la produzione e la vendita all’ingrosso di energia elettrica da fonti rinnovabili che ricevono premi fissi e definiti per legge costituiscono un mercato separato. La Commissione è giunta a tale conclusione sulla base delle decisioni citate al considerando 20 della decisione. I considerando 28 e 40 della decisione rinviano invece al considerando 18. È pertanto necessario rettificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2025/477 in relazione a tale errore. (5) Nella parte relativa all’analisi di mercato della decisione, alla sezione 3.2.3.2 sono analizzati fattori quali le quote di mercato e i livelli di concentrazione; nella sezione 3.2.3.3 è analizzata la pressione concorrenziale esercitata dalle importazioni di energia elettrica, mentre nella sezione 3.2.3.4 sono descritte le imprese attive nel mercato generale della produzione e della vendita all’ingrosso di energia elettrica in Belgio, compresi gli enti aggiudicatori. L’analisi della Commissione volta a stabilire se le amministrazioni aggiudicatrici possano esercitare un’influenza dominante su Engie è esposta, in particolare, ai considerando da 57 a 64 della decisione. (6) Engie non è stata contemplata nella richiesta. Il Regno del Belgio ha dichiarato che Engie non opera sulle piattaforme europee per gli appalti pubblici in quanto, a suo avviso, non è soggetta alla direttiva 2014/25/UE (considerando 57 della decisione). Alla luce delle informazioni disponibili al momento della decisione, la Commissione ha tuttavia ritenuto che Engie dovesse essere considerata un ente aggiudicatore ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE (considerando 64 della decisione). (7) Dopo l’adozione della decisione, Engie ha trasmesso alla Commissione nuove informazioni sui suoi azionisti e sui loro diritti di voto. Da tali informazioni risulta che, contrariamente a quanto indicato al considerando 60 della decisione, le amministrazioni aggiudicatrici francesi (azioniste di Engie) non hanno detenuto almeno il 50 % dei voti effettivamente espressi dagli azionisti in occasione delle assemblee generali annuali degli azionisti di Engie nell’intero quinquennio compreso tra il 2020 e il 2024. Nel 2022 e nel 2023 tali amministrazioni aggiudicatrici detenevano infatti poco meno della metà dei voti effettivamente espressi: le percentuali detenute dallo Stato francese e dalla Caisse des Dépôts et Consignations erano pari, in media, rispettivamente al 49,92 % nel 2022 e al 48,55 % nel 2023. Il fatto che le amministrazioni aggiudicatrici francesi non disponessero della maggioranza dei voti espressi in tutte le assemblee generali nell’intero quinquennio 2020-2024 (ma solo nel 2020, 2021 e 2024) ha messo in dubbio la conclusione secondo cui esse esercitavano un’influenza dominante su Engie. (8) La Commissione dovrebbe inoltre tener conto del fatto che la possibilità per lo Stato francese di trasformare una quota ordinaria di Engie in una golden share si limita a conferire allo Stato francese il diritto di opporsi alla vendita di attività strategiche a terzi. Ne consegue che l’affermazione della Commissione, di cui al considerando 61 della decisione, secondo cui tale golden share conferirebbe allo Stato francese il diritto di subordinare l’ingresso di nuovi azionisti nel capitale sociale al di sopra di una determinata soglia all’accordo del ministro dell’Economia è errata. (9) Sulla base delle nuove informazioni fornite da Engie e in assenza di ulteriori elementi di prova circa l’eventuale influenza dominante esercitata di diritto o di fatto dalle amministrazioni aggiudicatrici su Engie, la Commissione non dispone più, in questa fase, di elementi sufficienti per concludere che le amministrazioni aggiudicatrici potrebbero esercitare un’influenza dominante su Engie e che, pertanto, Engie dovrebbe essere considerata un ente aggiudicatore ai sensi della direttiva 2014/25/UE. È pertanto necessario rettificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2025/477. (10) Il fatto che la Commissione non possa più concludere che Engie è un ente aggiudicatore incide sull’analisi delle condizioni di esposizione diretta alla concorrenza sul mercato globale della produzione e della vendita all’ingrosso di energia elettrica in Belgio. Gli enti aggiudicatori, tra cui Luminus, detenevano su tale mercato quote di mercato combinate comprese tra il 20 e il 30 % in termini di capacità e tra il 15 e il 20 % in termini di produzione nel periodo 2019-2023 (considerando 56 della decisione). Tali quote di mercato dovrebbero rimanere stabili nei prossimi anni. Nel 2023 la sola Luminus deteneva il 14,1 % del mercato (punto 42 della decisione). Tale quota è ben al di sotto delle soglie considerate una potenziale indicazione dell’esistenza di un potere di mercato significativo nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea e nella prassi della Commissione in materia di concorrenza. Per quanto riguarda i restanti enti aggiudicatori, Norther gestisce attualmente un solo parco eolico e Ørsted non è ancora presente sul mercato belga della produzione e della vendita all’ingrosso di energia elettrica. Entrambi tali enti, al pari di Luminus, devono far fronte alla concorrenza di altri produttori (vale a dire Engie, RWE, Eneco e Total Energy) che non sono considerati enti aggiudicatori e che nel 2023 rappresentavano, nel loro insieme, oltre il 62 % del mercato della produzione e della vendita all’ingrosso di energia elettrica in Belgio, in termini di energia prodotta (considerando 42 della decisione). (11) Di conseguenza, alla luce dei nuovi elementi relativi a Engie portati all’attenzione della Commissione, che sussistevano già al momento dell’adozione della decisione, la Commissione non può più ritenere che le attività di Luminus sul mercato della produzione e della vendita all’ingrosso di energia elettrica in Belgio non siano direttamente esposte alla concorrenza. È pertanto necessario rettificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2025/477 per quanto riguarda la valutazione della Commissione delle condizioni di esposizione diretta alla concorrenza sul mercato generale della produzione e della vendita all’ingrosso di energia elettrica in Belgio, come pure le sue conclusioni al riguardo. (12) Tenendo conto del fatto che i nuovi elementi relativi a Engie sussistevano già al momento dell’adozione della decisione di esecuzione (UE) 2025/477, nonché dell’effetto che le necessarie rettifiche hanno sulle imprese interessate, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dal 6 marzo 2025, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La decisione di esecuzione (UE) 2025/477 è così rettificata: 1) il considerando 28 è sostituito dal seguente: «(28) I richiedenti sostengono che tali parchi eolici offshore dovrebbero essere considerati come facenti parte del mercato generale della produzione e della vendita all’ingrosso, dal momento che le sovvenzioni ricevute coprono al massimo i costi supplementari netti dei progetti. Tuttavia nelle decisioni di cui al considerando 20 la Commissione ha ripetutamente ritenuto che gli impianti che ricevono sovvenzioni fisse non facessero parte del mercato generale della produzione e della vendita all’ingrosso di energia elettrica. La Commissione ritiene che tali sovvenzioni proteggano i beneficiari dalla concorrenza fornendo livelli di ricavi garantiti. La Commissione non ravvisa alcun motivo per discostarsi da tale approccio.»; 2) il considerando 40 è sostituito dal seguente: «(40) In linea con le sue precedenti decisioni di cui al considerando 20, la Commissione ritiene nel presente caso che le sovvenzioni fisse e determinate per legge per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non garantiscano che gli impianti che beneficiano di tali sovvenzioni siano direttamente esposti alla concorrenza.»; 3) i considerando da 57 a 70 sono sostituiti dai seguenti: «(57) Engie ha una presenza di lunga data sul mercato belga della produzione e della vendita all’ingrosso di energia elettrica e rimane il leader del mercato. Essa non opera non opera sulle piattaforme di appalti pubblici in quanto, secondo i richiedenti, non è soggetta alla direttiva ( 22 ) . Engie esercita una forte pressione concorrenziale sugli enti aggiudicatori in Belgio. (58) Luminus è il secondo maggiore operatore di mercato: dispone di un portafoglio di produzione diversificato, comprendente la produzione da centrali nucleari situate in Belgio ( 23 ) , che le permette di accedere a una fonte di produzione stabile e (grazie al suo basso costo marginale) competitiva di energia elettrica del carico di base flessibile. Luminus gestisce anche centrali idroelettriche e a gas in Belgio che forniscono una produzione di energia elettrica di picco flessibile. La quota di mercato di Luminus rimane relativamente bassa. Tale quota era pari al 13,7 % nel 2019 e al 14,1 % nel 2023 ( 24 ) . Sulla base delle previsioni dei richiedenti, Luminus dovrebbe rimanere il secondo maggiore operatore del mercato almeno fino al 2034 ( 25 ) . Oltre alla concorrenza di Engie, Luminus deve far fronte a quella di altri produttori (ossia RWE, Eneco e Total Energy) che non sono considerati enti aggiudicatori e che nel 2023 rappresentavano, nel loro insieme, oltre il 62 % del mercato della produzione e della vendita all’ingrosso di energia elettrica in Belgio. Ne consegue che le attività di Luminus sono direttamente esposte alla concorrenza sul mercato della produzione e della vendita all’ingrosso di energia elettrica in Belgio. (59) L’indice IHH, di cui al considerando 46, indica, in relazione alle quote di mercato, che i concorrenti stanno impiegando molto tempo per sfidare gli operatori consolidati. La concentrazione del mercato dovrebbe tuttavia diminuire ulteriormente a causa della chiusura prevista dei reattori nucleari in Belgio. (60) Per quanto riguarda gli altri enti aggiudicatori, Norther gestisce attualmente un solo parco eolico. La produzione di energia elettrica da impianti eolici non è flessibile e dipende dalle condizioni meteorologiche. Ørsted non è ancora presente sul mercato belga della produzione e della vendita all’ingrosso di energia elettrica. Si prevede che queste due società non assumeranno un ruolo di primo piano in Belgio neppure nei prossimi dieci anni ( 26 ) . Entrambe si trovano ad affrontare la concorrenza degli operatori principali. Ne consegue che le attività di Norther, delle altre controllate di Nethys e di Ørsted sono direttamente esposte alla concorrenza sul mercato della produzione e della vendita all’ingrosso di energia elettrica in Belgio. ( 22 ) Punto 164 della richiesta." ( 23 ) Luminus gode anche di diritti di prelievo su alcune centrali nucleari francesi. L’azionista di controllo di Luminus (EDF) gestisce una flotta di 56 reattori nucleari in Francia. La produzione francese di energia elettrica nucleare può essere importata in Belgio attraverso le interconnessioni tra i due paesi." ( 24 ) Cfr. tabella 8 dell’allegato II della richiesta." ( 25 ) Ibidem. " ( 26 ) Ibidem.»; " 4) i considerando da 71 a 76 sono sostituiti dai seguenti: «4. CONCLUSIONI (61) Poiché le condizioni per l’esenzione di cui all’articolo 34 della direttiva 2014/25/UE non sono soddisfatte, è opportuno che la direttiva 2014/25/UE continui ad applicarsi agli appalti destinati a permettere lo svolgimento dell’attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ricevendo premi fissi e determinati per legge in Belgio. (62) Sulla base dei fattori sopra esaminati nei considerando da 40 a 60, si può ritenere che la condizione dell’esposizione diretta alla concorrenza di cui all’articolo 34, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE, sia rispettata in Belgio per le attività relative al mercato generale della produzione e della vendita all’ingrosso di energia elettrica in Belgio. (63) È pertanto opportuno che la direttiva 2014/25/UE non sia applicata quando gli enti aggiudicatori aggiudicano appalti destinati a permettere lo svolgimento di tali attività o quando si organizzano concorsi di progettazione di cui all’articolo 2, punto 17), di tale direttiva per l’esercizio di dette attività in quest’area geografica. (64) La presente decisione non pregiudica l’applicazione delle norme dell’Unione in materia di concorrenza, né delle disposizioni del diritto dell’Unione in altri settori. In particolare i criteri e la metodologia usati per valutare l’esposizione diretta alla concorrenza a norma dell’articolo 34 della direttiva 2014/25/UE non sono necessariamente identici a quelli usati per la valutazione a norma degli articoli 101 o 102 del trattato o a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ( 27 ) , come confermato dal Tribunale dell’Unione europea ( 28 ) , ( 27 ) Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (“Regolamento comunitario sulle concentrazioni”) ( GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/139/oj )." ( 28 ) Sentenza del Tribunale del 27 aprile 2016, Österreichische Post AG/Commissione , T-463/14, ECLI:EU:T:2016:243, punto 28. Cfr. anche direttiva 2014/25/UE, considerando 44.»;" 5) l’articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 Fatto salvo l’articolo 1, la direttiva 2014/25/UE non si applica all’aggiudicazione di appalti destinati a permettere lo svolgimento in Belgio delle attività di produzione e vendita all’ingrosso di energia elettrica, ad eccezione delle attività di produzione e vendita all’ingrosso di energia elettrica di Doel 4 e Tihange 3, che non rientrano nell’ambito di applicazione della presente decisione.» . Articolo 2 Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione. Essa si applica a decorrere dal 6 marzo 2025. Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2025 Per la Commissione Stéphane SÉJOURNÉ Vicepresidente esecutivo ( 1 ) GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/25/oj . ( 2 ) Decisione di esecuzione (UE) 2025/477 della Commissione, del 6 marzo 2025, sull’applicabilità dell’articolo 34 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio all’aggiudicazione di appalti per l’esercizio di attività relative alla produzione e alla vendita all’ingrosso di energia elettrica in Belgio, ad eccezione dell’energia elettrica prodotta nelle centrali nucleari Doel 4 e Tihange 3 ( GU L, 2025/477, 13.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/477/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/2277/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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