Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 2343/2025

Decisione di esecuzione (UE) 2025/2343 della Commissione, del 19 novembre 2025, che rifiuta la protezione nell’Unione alla denominazione di origine ВОЛОГОДСКОЕ КРУЖЕВО (VOLOGODSKOE KRUZHEVO) iscritta nel registro internazionale delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dell’Atto di Ginevra notificata con il numero C(2025)7686

Pubblicato: 19/11/2025 In vigore dal: 19/11/2025 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2025/2343 della Commissione, del 19 novembre 2025, che rifiuta la protezione nell’Unione alla denominazione di origine ВОЛОГОДСКОЕ КРУЖЕВО (VOLOGODSKOE KRUZHEVO) iscritta nel registro internazionale delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dell’Atto di Ginevra [notificata con il numero C(2025)7686] EN: Commission Implementing Decision (EU) 2025/2343 of 19 November 2025 on refusing protection in the Union of the Appellation of Origin ВОЛОГОДСКОЕ КРУЖЕВО (VOLOGODSKOE KRUZHEVO) registered in the International Register of Appellations of Origin and Geographical Indications of the Geneva Act (notified under document C(2025)7686)

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/2343 21.11.2025 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/2343 DELLA COMMISSIONE del 19 novembre 2025 che rifiuta la protezione nell’Unione alla denominazione di origine ВОЛОГОДСКОЕ КРУЖЕВО (VOLOGODSKOE KRUZHEVO) iscritta nel registro internazionale delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dell’Atto di Ginevra [notificata con il numero C(2025)7686] LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2019/1753 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, relativo all’azione dell’Unione a seguito della sua adesione all’atto di Ginevra dell’accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche ( 1 ) , in particolare l’articolo 7, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) A norma dell’articolo 5, paragrafi 1 e 2, dell’Atto di Ginevra dell’accordo di Lisbona del 2015 sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche ( 2 ) («Atto di Ginevra»), le autorità competenti di ciascuna parte contraente possono depositare una domanda di registrazione internazionale di una denominazione di origine o di un’indicazione geografica presso l’Ufficio internazionale dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), che la iscrive nel registro internazionale a norma dell’articolo 6 del medesimo Atto di Ginevra. A norma dell’articolo 9 dell’Atto di Ginevra, le altre parti contraenti proteggono sul proprio territorio le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche registrate, nel quadro del proprio ordinamento giuridico, fatti salvi eventuali rifiuti, rinunce, invalidazioni o cancellazioni. (2) A norma dell’articolo 6, paragrafo 4, dell’Atto di Ginevra, il 17 aprile 2025 l’Ufficio internazionale dell’OMPI (di seguito «Ufficio internazionale») ha notificato alla Commissione che il nome ВОЛОГОДСКОЕ КРУЖЕВО (VOLOGODSKOE KRUZHEVO), oggetto della domanda presentata dalla Federazione russa, è stato iscritto come denominazione di origine nel registro internazionale delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche a norma dell’Atto di Ginevra. Il nome designa pizzi, tende in pizzo, copriletti in pizzo, tovaglioli in pizzo, tovaglie in pizzo, centrotavola in pizzo, asciugamani in pizzo, colletti in pizzo, inserti in pizzo, gilet in pizzo, camicie in pizzo, pettorine di camicie in pizzo, fazzoletti in pizzo, polsini in pizzo, mantelle in pizzo, spolverini in pizzo, sciarpe in pizzo, cravatte in pizzo, stole in pizzo, cappe in pizzo, guanti in pizzo, grembiuli in pizzo, scialli in pizzo, abiti in pizzo, jabots in pizzo e segnalibri in pizzo della città di Vologda, distretto Vologodsky, regione di Vologda della Federazione russa. (3) Poiché a tutt’oggi non esiste una protezione a livello dell’Unione per le indicazioni geografiche che designano prodotti artigianali, la registrazione internazionale della denominazione di origine ВОЛОГОДСКОЕ КРУЖЕВО (VOLOGODSKOE KRUZHEVO) non è stata pubblicata. A norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1753, devono essere pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea affinché possano essere presentate eventuali opposizioni solo le registrazioni internazionali notificate dall’Ufficio internazionale che si riferiscono a un prodotto per il quale è prevista una protezione delle indicazioni geografiche a livello dell’Unione. Il regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) , relativo alla protezione delle indicazioni geografiche che designano prodotti artigianali e industriali, diventerà applicabile a decorrere dal 1 o dicembre 2025 per disporre che le registrazioni di indicazioni geografiche relative a prodotti artigianali e industriali di paesi terzi notificate dall’OMPI siano pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e valutate ai fini della concessione della protezione. (4) In conformità all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1753, è pertanto opportuno rifiutare la protezione nell’Unione del nome ВОЛОГОДСКОЕ КРУЖЕВО (VOLOGODSKOE KRUZHEVO), che designa articoli in pizzo, iscritto come denominazione di origine nel registro internazionale a norma dell’Atto di Ginevra. (5) A ciò si aggiunga che a norma dell’articolo 5 vicies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio ( 4 ) , le istituzioni competenti costituite secondo il diritto dell’Unione, compresa la Commissione, non sono autorizzate ad accettare nuove domande di registrazione di indicazioni geografiche presentate da cittadini russi o da persone fisiche residenti in Russia o da persone giuridiche stabilite in Russia. (6) Inoltre in conformità all’articolo 5 vicies, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 833/2014, l’Unione, allorché agisce a norma della convenzione istitutiva dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, si adopera al massimo per provvedere affinché l’OMPI o gli uffici per la proprietà intellettuale costituiti secondo il diritto dell’Unione non accettino nuove domande per diritti di proprietà intellettuale presentate da cittadini russi o da persone fisiche residenti in Russia, o da persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia. (7) Dato che la denominazione di origine ВОЛОГОДСКОЕ КРУЖЕВО (VOLOGODSKOE KRUZHEVO) è stata notificata all’Unione ai fini della protezione successivamente alla sua iscrizione nel registro internazionale, non è possibile provvedere affinché l’OMPI non accetti nuove domande per diritti di proprietà intellettuale presentate da cittadini russi o da persone fisiche residenti in Russia, o da persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia. Non dovrebbe essere tuttavia concessa nell’Unione la protezione richiesta per i diritti di proprietà intellettuale, e in particolare per le indicazioni geografiche, in relazione alla Russia. (8) Finché sono in vigore le misure restrittive nei confronti delle domande e della protezione dei diritti di proprietà intellettuale riguardanti cittadini russi o persone fisiche residenti in Russia o persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia, la Commissione dovrebbe agire nel senso di precludere la concessione di tale protezione della denominazione di origine o dell’indicazione geografica. (9) Poiché diversi Stati membri, ossia Cechia, Francia, Ungheria, Portogallo e Slovacchia, sono parti contraenti dell’Atto di Ginevra, e tenuto conto del fatto che gli Stati membri non sono competenti a decidere in merito alla protezione nazionale di una denominazione di origine, trattandosi di una competenza esclusiva dell’Unione dai tempi dell’adesione dell’Unione all’Atto di Ginevra nel 2019, è necessario chiarire che il rifiuto per quanto riguarda la denominazione di origine ВОЛОГОДСКОЕ КРУЖЕВО (VOLOGODSKOE KRUZHEVO) si applica all’intero territorio dell’Unione. Inoltre, in considerazione della competenza esclusiva dell’Unione in materia e del ruolo che la Commissione esercita nell’ambito dell’Atto di Ginevra di autorità competente per l’Unione e per gli Stati membri che sono parti contraenti dell’Atto di Ginevra, tale rifiuto dovrebbe essere notificato all’OMPI a nome dell’Unione e a nome della Cechia, della Francia, dell’Ungheria, del Portogallo e della Slovacchia. (10) Benché non siano competenti ad adottare decisioni sulla protezione nazionale delle denominazioni di origine registrate a norma dell’Atto di Ginevra, al fine di garantire una protezione coerente di tali denominazioni in tutto il territorio dell’Unione la Bulgaria e l’Italia, che sono firmatarie dell’accordo di Lisbona ma che non hanno ancora aderito all’Atto di Ginevra dovrebbero, in caso di adesione all’Atto di Ginevra, notificare all’OMPI il rifiuto della protezione della denominazione di origine ВОЛОГОДСКОЕ КРУЖЕВО (VOLOGODSKOE KRUZHEVO) entro un anno da tale adesione. HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La protezione del nome ВОЛОГОДСКОЕ КРУЖЕВО (VOLOGODSKOE KRUZHEVO), iscritto come denominazione di origine nel registro internazionale, è rifiutata nell’Unione. Articolo 2 Il rifiuto della protezione di cui all’articolo 1 si applica all’intero territorio dell’Unione. Esso è notificato all’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) a nome dell’Unione nonché a nome della Cechia, della Francia, dell’Ungheria, del Portogallo e della Slovacchia in quanto parti contraenti dell’Atto di Ginevra. Articolo 3 La Bulgaria e l’Italia notificano all’OMPI il rifiuto della protezione relativa alla denominazione di origine ВОЛОГОДСКОЕ КРУЖЕВО (VOLOGODSKOE KRUZHEVO) entro un anno dalla loro adesione all’Atto di Ginevra. Articolo 4 La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Essa è notificata all’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale. Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2025 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 271 del 24.10.2019, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1753/oj . ( 2 ) GU L 271 del 24.10.2019, pag. 15 , ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2019/1754/oj . ( 3 ) Regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali e che modifica i regolamenti (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/1753 ( GU L, 2023/2411, 27.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2411/oj ). ( 4 ) Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina ( GU L 229 del 31.7.2014, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/833/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/2343/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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