Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 2374/2025

Decisione (UE) 2025/2374 del Consiglio, del 4 novembre 2025, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea all’ottava sessione della riunione delle parti della convenzione di Aarhus in relazione alle comunicazioni ACCC/C/2015/128 concernente l’accesso alla giustizia per quanto riguarda le decisioni in materia di aiuti di Stato, ACCC/C/2013/96 concernente i progetti di interesse comune, ACCC/C/2014/121 concernente la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e A

Pubblicato: 04/11/2025 In vigore dal: 04/11/2025 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2025/2374 del Consiglio, del 4 novembre 2025, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea all’ottava sessione della riunione delle parti della convenzione di Aarhus in relazione alle comunicazioni ACCC/C/2015/128 concernente l’accesso alla giustizia per quanto riguarda le decisioni in materia di aiuti di Stato, ACCC/C/2013/96 concernente i progetti di interesse comune, ACCC/C/2014/121 concernente la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e ACCC/C/2010/54 concernente i piani d’azione nazionali per l’energia EN: Council Decision (EU) 2025/2374 of 4 November 2025 on the position to be taken on behalf of the European Union at the eighth session of the Meeting of the Parties to the Aarhus Convention regarding communications ACCC/C/2015/128 concerning access to justice regarding State aid decisions, ACCC/C/2013/96 concerning Projects of Common Interest, ACCC/C/2014/121 concerning Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of th

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/2374 1.12.2025 DECISIONE (UE) 2025/2374 DEL CONSIGLIO del 4 novembre 2025 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea all’ottava sessione della riunione delle parti della convenzione di Aarhus in relazione alle comunicazioni ACCC/C/2015/128 concernente l’accesso alla giustizia per quanto riguarda le decisioni in materia di aiuti di Stato, ACCC/C/2013/96 concernente i progetti di interesse comune, ACCC/C/2014/121 concernente la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e ACCC/C/2010/54 concernente i piani d’azione nazionali per l’energia IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Il 17 febbraio 2005 la convenzione della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale ( 1 ) («convenzione di Aarhus») è stata approvata, a nome della Comunità europea, con decisione 2005/370/CE del Consiglio ( 2 ) . (2) A norma dell’articolo 15 della convenzione di Aarhus, è stato istituito il comitato di controllo dell’osservanza della convenzione di Aarhus («comitato di controllo»). Il comitato di controllo è competente a verificare il rispetto degli obblighi in capo alle parti a norma della convenzione di Aarhus. (3) La riunione delle parti della convenzione di Aarhus («riunione delle parti»), nella sua ottava sessione, e il segmento congiunto ad alto livello nel quadro della riunione delle parti, che si terranno dal 17 al 20 novembre 2025, sono chiamati ad adottare la decisione VIII/8e relativa all’osservanza, da parte dell’Unione, degli obblighi che le incombono in virtù della convenzione di Aarhus, comprese le conclusioni del comitato di controllo dell’osservanza sulla comunicazione ACCC/C/2015/128 in relazione all’accesso alla giustizia in materia ambientale per quanto riguarda le decisioni definitive in materia di aiuti di Stato e le raccomandazioni contenute nella decisione VII/8f in relazione ai piani nazionali per l’energia e il clima, ai progetti di interesse comune e alla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) . Se adottate dalla riunione delle parti quali decisioni, le conclusioni del comitato di controllo dell’osservanza diventano vincolanti per le parti della convenzione di Aarhus. (4) Una volta adottata, la decisione VIII/8e avrà effetti giuridici. È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione all’ottava sessione della riunione delle parti, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell’Unione all’ottava sessione della riunione delle parti della convenzione di Aarhus («riunione delle parti») in merito all’osservanza da parte dell’Unione degli obblighi che le incombono in virtù della convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale («convenzione di Aarhus») in relazione all’accesso alla giustizia in materia ambientale per quanto riguarda le decisioni definitive in materia di aiuti di Stato, di cui alla comunicazione ACCC/C/2015/128, è di approvare l’adozione del progetto di decisione VIII/8e e di accogliere con favore la relazione presentata dal comitato di controllo dell’osservanza («comitato di controllo») sulla richiesta ACCC/M/2021/4 della riunione delle parti concernente la conformità dell’Unione. Articolo 2 La posizione da adottare a nome dell’Unione all’ottava sessione della riunione delle parti in merito all’osservanza da parte dell’Unione degli obblighi che le incombono in virtù della convenzione di Aarhus in relazione ai piani nazionali per l’energia e il clima (PNEC), ai progetti di interesse comune (PIC) e alla direttiva 2010/75/UE, di cui alle comunicazioni ACCC/C/2010/54, ACCC/C/2013/96 e ACCC/C/2014/121, rispettivamente, e alla decisione VII/8f, è di approvare l’adozione del progetto di decisione VIII/8e se tale progetto di decisione tiene conto dei punti seguenti: a) per quanto riguarda i PNEC, la decisione VIII/8e riconosce e accoglie con favore il fatto che l’Unione abbia compiuto progressi significativi per garantire la conformità alle conclusioni e alle raccomandazioni del comitato di controllo sulla comunicazione ACCC/C/2010/54 in relazione all’articolo 6, paragrafo 4, e all’articolo 7 della convenzione di Aarhus e che l’Unione abbia rispettato parte di tali conclusioni per quanto riguarda l’adozione di istruzioni ai fini del paragrafo 2, lettera a), della decisione VII/8f; e b) per quanto riguarda i PIC, la decisione VIII/8e riconosce i miglioramenti apportati dall’Unione, attraverso modalità pratiche, al fine di ottemperare agli obblighi di cui al paragrafo 8, lettere a) e b), della decisione VII/8f e conformarsi all’articolo 3, paragrafo 9, all’articolo 6, paragrafo 8 e all’articolo 7 della convenzione di Aarhus. Articolo 3 Modifiche tecniche di lieve entità delle posizioni di cui agli articoli 1 e 2 possono essere concordate dai rappresentanti dell’Unione, in consultazione con gli Stati membri, durante le riunioni di coordinamento in loco, senza un’ulteriore decisione del Consiglio. Articolo 4 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2025 Per il Consiglio Il presidente S. LOSE ( 1 ) GU L 124 del 17.5.2005, pag. 4 , ELI: http://data.europa.eu/eli/convention/2005/370/oj . ( 2 ) Decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale ( GU L 124 del 17.5.2005, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/370/oj ). ( 3 ) Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali e derivanti dall’allevamento di bestiame (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) ( GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/75/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2374/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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