Decisione (UE) 2025/2405 della Commissione, del 28 novembre 2024, relativa al ruling fiscale SA.38944 (2014/C) (ex 2014/NN) - Lussemburgo, presunto aiuto a favore di Amazon notificata con il numero C(2024) 8565
Decisione (UE) 2025/2405 della Commissione, del 28 novembre 2024, relativa al ruling fiscale SA.38944 (2014/C) (ex 2014/NN) - Lussemburgo, presunto aiuto a favore di Amazon [notificata con il numero C(2024) 8565]
EN: Commission Decision (EU) 2025/2405 of 28 November 2024 on tax ruling SA.38944 (2014/C) (ex 2014/NN) – Luxembourg, alleged aid to Amazon (notified under document C(2024) 8565)
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/2405
28.11.2025
DECISIONE (UE) 2025/2405 DELLA COMMISSIONE
del 28 novembre 2024
relativa al ruling fiscale SA.38944 (2014/C) (ex 2014/NN) - Lussemburgo, presunto aiuto a favore di Amazon
[notificata con il numero C(2024) 8565]
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 108, paragrafo 2, primo comma,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),
dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni a norma dei suddetti articoli
(
1
)
, e tenuto conto di tali osservazioni,
considerando quanto segue:
1.
PROCEDIMENTO
(1)
Con lettera del 24 giugno 2014 la Commissione ha inviato al Granducato di Lussemburgo («Lussemburgo») una richiesta di informazioni sulla sua prassi in materia di ruling fiscali in relazione al gruppo societario Amazon («Amazon» o «gruppo Amazon»).
(2)
In tale lettera la Commissione ha chiesto informazioni su tutti i ruling fiscali relativi al gruppo Amazon all’epoca ancora in vigore. Con messaggio di posta elettronica del 18 luglio 2014 il Lussemburgo ha chiesto una proroga del termine fissato per la risposta alla lettera della Commissione; proroga che è stata accordata.
(3)
Il 4 agosto 2014 il Lussemburgo ha risposto alla richiesta della Commissione del 24 giugno 2014, allegando alla risposta, tra l’altro, una lettera del 6 novembre 2003 («ruling fiscale in questione» o «APP Amazon») inviata dall’
Administration des contributions directes
(«amministrazione fiscale lussemburghese») ad Amazon.com, Inc.
(4)
Il 7 ottobre 2014 la Commissione ha adottato la decisione di avviare il procedimento di indagine formale di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE nei confronti del ruling fiscale in questione motivando tale decisione con il persistere, secondo la stessa, di seri dubbi in merito alla compatibilità di tale misura con il mercato interno («decisione di avvio»)
(
2
)
. Nel contesto di tale decisione, il Lussemburgo è stato invitato a fornire informazioni supplementari sul ruling fiscale in questione
(
3
)
.
(5)
Con lettera del 21 novembre 2014 il Lussemburgo ha presentato le sue osservazioni in merito alla decisione di avvio. A tale comunicazione era allegata, tra l’altro, una relazione sui prezzi di trasferimento («relazione PT»).
(6)
La decisione di avvio è stata pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
il 6 febbraio 2015
(
4
)
. Gli interessati sono stati invitati a presentare le loro osservazioni in merito a tale decisione.
(7)
Con lettera del 13 febbraio 2015 la Commissione ha inviato al Lussemburgo una richiesta di informazioni supplementari.
(8)
Con lettera del 5 marzo 2015 Amazon ha presentato le sue osservazioni in merito alla decisione di avvio. Sono pervenute osservazioni sulla decisione di avvio anche da parte di terzi.
(9)
Con lettera del 17 marzo 2015 il Lussemburgo ha risposto in parte alla richiesta di informazioni della Commissione del 13 febbraio 2015.
(10)
Il 19 marzo 2015 la Commissione ha trasmesso al Lussemburgo le osservazioni di terzi relative alla decisione di avvio.
(11)
Il 26 marzo 2015 la Commissione ha informato il Lussemburgo che, conformemente all’articolo 6
bis
del regolamento (CE) n. 659/1999
(
5
)
, aveva constatato che il procedimento d’indagine formale pendente sul ruling fiscale in questione era stato inefficace. Su tale base e con l’autorizzazione del Lussemburgo, il 26 marzo 2015 la Commissione, conformemente all’articolo 6
bis
, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 659/1999, ha inviato ad Amazon una richiesta di informazioni («richiesta di informazioni riguardanti il mercato»).
(12)
Il 4 maggio 2015 Amazon ha risposto in parte alla richiesta di informazioni della Commissione del 26 marzo 2015.
(13)
Con lettera del 13 maggio 2015 il Lussemburgo ha presentato le sue osservazioni in merito ai commenti presentati da terzi sulla decisione di avvio.
(14)
Con lettere del 24 e del 31 luglio 2015 Amazon ha fornito una risposta parziale alla richiesta della Commissione del 3 luglio 2015.
(15)
Con lettera del 21 agosto 2015 Amazon ha risposto parzialmente alla richiesta della Commissione del 31 luglio 2015, in cui questa ricordava ad Amazon di fornire tutte le informazioni richieste, in particolare informazioni complete sugli accordi in materia di proprietà intellettuale e su un nuovo ruling accordato ad Amazon nel 2014.
(16)
Tra il 30 settembre 2015 e il 12 settembre 2017 sono intercorsi ulteriori scambi di lettere e incontri tra la Commissione, il Lussemburgo e Amazon (per maggiori dettagli, si rimanda ai considerando da 27 a 89 della decisione di avvio).
(17)
Il 4 ottobre 2017 la Commissione ha chiuso l’indagine formale con l’adozione di una decisione finale (decisione (UE) 2018/859 della Commissione
(
6
)
) che ha dichiarato che il ruling fiscale di Amazon costituiva un aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE («decisione di chiusura»). Tale aiuto è stato giudicato incompatibile con il mercato interno e concesso illegalmente dal Lussemburgo in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE. Al Lussemburgo è stato ordinato di recuperare l’importo dell’aiuto incompatibile e illegale ottenuto da Amazon.
(18)
Il 12 maggio 2021 il Tribunale ha annullato la decisione (UE) 2018/859 del Consiglio
(
7
)
.
(19)
Il 22 luglio 2021 la Commissione ha proposto alla Corte di giustizia un’impugnazione diretta ad ottenere l’annullamento della sentenza del Tribunale del 12 maggio 2021.
(20)
Il 14 dicembre 2023 la Corte di giustizia ha respinto l’impugnazione della Commissione e ha quindi confermato l’annullamento della decisione di chiusura («sentenza
Amazon
»)
(
8
)
. Analogamente alla sentenza del Tribunale del 12 maggio 2021, tale sentenza ha lasciato impregiudicata la decisione di avvio. Pertanto l’indagine formale sul ruling fiscale in questione di cui al considerando 42 è ancora aperta e deve essere chiusa.
2.
DESCRIZIONE DELLA MISURA
2.1.
Il gruppo Amazon
(21)
Dalle informazioni raccolte nel corso dell’indagine formale si evince che il gruppo Amazon include Amazon.com, Inc. e tutte le società che quest’ultima controlla direttamente o indirettamente (in appresso denominate collettivamente «Amazon» o «gruppo Amazon»). Amazon ha sede a Seattle, nello Stato di Washington degli Stati Uniti d’America.
(22)
Amazon gestisce attività di vendita al dettaglio e di fornitura di servizi. Ricava redditi anche da altri servizi di commercializzazione e promozione, quali la pubblicità online e i contratti legati a carte di credito offerte in collaborazione con un altro marchio. Infine Amazon produce e vende hardware, quali Amazon Kindle, Amazon Fire e Amazon ECHO.
(23)
Amazon gestisce tredici siti web a livello mondiale, tra cui
www.amazon.com
, e sei siti web europei:
www.amazon.de
,
www.amazon.co.uk
,
www.amazon.fr
,
www.amazon.it
,
www.amazon.es
e
www.amazon.nl
(«i siti web europei»). Le attività di Amazon sono organizzate in tre segmenti: America del Nord, Internazionale e Amazon Web Services («AWS»).
(24)
Nel 2016 le vendite nette a livello globale di Amazon si sono attestate a circa 136 miliardi di USD, con un utile netto di 2,37 miliardi di USD. A livello mondiale, il 91 % del fatturato di Amazon proviene dalle sue attività di vendita al dettaglio. Il 59 % delle vendite nette corrisponde al segmento dell’America del Nord, il 32 % a quello Internazionale e il 9 % è attribuibile al segmento AWS. Nel 2016 Amazon contava 314 400 dipendenti a tempo parziale o a tempo pieno.
2.2.
Attività di Amazon in Europa
(25)
Di particolare rilevanza ai fini dell’inchiesta per quanto riguarda gli esercizi contabili inclusi nel periodo dal 1
o
maggio 2006 al 30 giugno 2014 («il periodo considerato») sono due entità lussemburghesi del gruppo:
—
Amazon Europe Holding Technologies SCS («LuxSCS»): una società in accomandita semplice lussemburghese (
Société en Commandite Simple
). Sebbene l’assetto societario sia mutato durante il periodo considerato, i soci di LuxSCS sono sempre state imprese residenti negli Stati Uniti. Durante il periodo considerato, LuxSCS doveva agire esclusivamente in veste di impresa detentrice dei beni immateriali per le attività di Amazon in Europa per le quali LuxOpCo era responsabile in veste di operatore principale. LuxSCS doveva ricevere dalle sue controllate esclusivamente redditi passivi (royalties e interessi). LuxSCS concedeva altresì prestiti infragruppo a LuxOpCo e ad altre imprese del gruppo. LuxSCS non aveva alcuna presenza fisica né alcun dipendente durante il periodo considerato;
—
Amazon EU Société à responsabilité limitée («LuxOpCo»): durante il periodo considerato, LuxOpCo era una società controllata al 100 % da LuxSCS. Era incaricata del continuo sviluppo e miglioramento del modello aziendale basato sul software, che costituisce il filo conduttore delle attività di vendita al dettaglio e di servizi di Amazon in Europa. In tale periodo LuxOpCo fungeva da sede sociale del gruppo Amazon in Europa ed agiva in veste di operatore principale in relazione alle attività di vendita al dettaglio online e di servizi di Amazon in Europa attuate attraverso il canale dei siti web europei. Nel 2013 e nel 2014 il fatturato netto consolidato di LuxOpCo è stato pari rispettivamente a 13 612 449 784 EUR e a 15 463 362 589 EUR. Nel corso dell’esercizio 2013 LuxOpCo ha impiegato in media 523 dipendenti a tempo pieno («ETP»).
2.3.
L’accordo di licenza
(26)
LuxOpCo ha stipulato un accordo di licenza con LuxSCS che è entrato in vigore il 30 aprile 2006 («accordo di licenza»). A norma di tale accordo, LuxOpCo otteneva irrevocabilmente il diritto esclusivo di sviluppare, migliorare e utilizzare i beni immateriali allo scopo di sfruttare i siti web europei e per qualsiasi altro scopo perseguito nel territorio geografico del «paese europeo» in cambio del pagamento di una royalty («canone di licenza»). Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale creato o ulteriormente sviluppato da LuxOpCo utilizzando i beni immateriali, o grazie all’accesso ad essi, era ceduto a LuxSCS. LuxOpCo era tenuta ad adottare, di propria iniziativa, le misure necessarie per proteggere e mantenere i beni immateriali. L’accordo di licenza prevedeva inoltre la fornitura di servizi interni da parte di LuxOpCo a favore di LuxSCS in assenza di una remunerazione separata. LuxOpCo ha altresì accettato di assumersi la totalità dei rischi associati a tutte le attività che la stessa era tenuta a svolgere nel quadro dell’accordo di licenza. Qualora LuxOpCo avesse acquisito da terzi diritti di proprietà intellettuale da utilizzare per il medesimo scopo dei beni immateriali, la stessa era tenuta a concederli a LuxSCS, senza la corresponsione di una royalty.
(27)
L’accordo di licenza doveva restare in vigore per la durata di vita di tutti i beni immateriali ceduti tramite licenza e poteva essere risolto esclusivamente in caso di cambiamento del controllo o di assoggettamento a vincoli sostanziali o nel caso in cui una delle parti non avesse posto rimedio a un proprio inadempimento nel quadro di tale accordo. Di conseguenza LuxSCS non poteva rescindere unilateralmente l’accordo di licenza. L’accordo di licenza è stato modificato nel gennaio del 2010, con entrata in vigore a decorrere dal 1
o
gennaio 2009. La modifica riguardava la definizione di «risultato di gestione conseguito nell’UE» («
EU Operating Profit
») utilizzato ai fini del calcolo del canone di licenza.
2.4.
Il ruling fiscale in questione
(28)
La misura oggetto di valutazione nella presente decisione è la lettera del 6 novembre 2003
(
9
)
delle autorità fiscali lussemburghesi ad Amazon, che ha approvato il metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento descritto nella lettera del 23 ottobre 2003 inviata da Amazon a tali autorità e la struttura del gruppo Amazon descritta nelle sue lettere del 23 ottobre 2003 e del 31 ottobre 2003
(
10
)
.
(29)
Nella sua lettera del 31 ottobre 2003 indirizzata all’amministrazione fiscale lussemburghese («lettera di Amazon del 31 ottobre 2003»), Amazon ha richiesto conferma del trattamento fiscale di LuxSCS, dei suoi soci con sede negli Stati Uniti e dei dividendi ricevuti da LuxOpCo nel quadro della nuova struttura prevista. Nella sua lettera Amazon spiega che LuxSCS, in quanto società in accomandita semplice (
société en commandite simple
), non dovrebbe essere tenuta ad avere una personalità fiscale distinta rispetto a quella dei suoi soci e pertanto non è soggetta all’imposta sulle società né all’imposta sul patrimonio in Lussemburgo. Nonostante la trasparenza fiscale di LuxSCS, quest’ultima o i suoi soci con sede negli Stati Uniti avrebbero potuto, nonostante tutto, essere comunque tassati in Lussemburgo qualora fosse stato ritenuto che tali soggetti svolgessero le loro attività attraverso una stabile organizzazione in Lussemburgo. La lettera quindi specifica inoltre che né LuxSCS né i suoi soci potevano essere considerati avere una presenza effettiva nel Lussemburgo (uffici, personale ecc.) e pertanto, in assenza di una sede fissa di affari, LuxSCS non sarebbe tenuta ad avere una personalità fiscale distinta dai suoi soci né essere considerata svolgere un’attività commerciale nel Lussemburgo. Analogamente, i suoi soci non potrebbero essere considerati avere una stabile organizzazione nel Lussemburgo.
(30)
Nella sua lettera del 23 ottobre 2003 indirizzata all’amministrazione fiscale lussemburghese («lettera di Amazon del 23 ottobre 2003»), Amazon ha richiesto un ruling fiscale che confermasse il trattamento di LuxOpCo ai fini dell’imposta lussemburghese. In tale lettera, Amazon ha spiegato la struttura aziendale proposta in Europa e chiesto conferma che il metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento relativo all’accordo di licenza descritto in tale lettera determinasse «un utile appropriato e accettabile» per LuxOpCo «alla luce della politica in materia di prezzi di trasferimento, nonché dell’articolo 56 e dell’articolo 164, terzo comma, della legge lussemburghese sull’imposta sul reddito». Tale lettera fa riferimento a un’«analisi economica» allegata che presenta «le funzioni e i rischi che LuxOpCo doveva assumersi, nonché la natura e l’importanza dei beni immateriali costituenti l’oggetto della licenza per i beni immateriali». Sulla base di tale analisi è stato proposto un metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento secondo il quale è stato determinato il tasso delle royalties annuali che LuxOpCo sarebbe stata tenuta a corrispondere a LuxSCS per l’uso dei beni immateriali.
(31)
La presente decisione valuta se il metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento approvato nel quadro del ruling fiscale in questione implichi un vantaggio selettivo equivalente a un aiuto di Stato.
3.
DESCRIZIONE DEL QUADRO GIURIDICO APPLICABILE
3.1.
Il contesto normativo nazionale
(32)
Le norme ordinarie relative all’imposta sul reddito delle imprese in Lussemburgo sono contenute nella legge lussemburghese relativa all’imposta sul reddito delle società (
loi modifiée du 4.12.1967 concernant l’impôt sur le revenue,
«LIR»).
(33)
L’articolo 18, primo comma, della LIR fornisce il metodo utilizzato per determinare l’utile annuo di un’impresa contribuente: «L’utile è dato dalla differenza tra le attività nette investite alla fine e le attività nette investite all’inizio dell’esercizio, al quale si sommano i prelievi personali effettuati durante l’esercizio, detraendo poi le integrazioni di conferimento effettuate durante l’esercizio».
(34)
L’articolo 159 della LIR prevede che i contribuenti residenti siano soggetti a imposta in relazione alla totalità dei loro utili. L’articolo 160 della LIR stabilisce che le imprese non residenti sono soggette a imposte sui loro redditi locali, così come definiti dall’articolo 156 di detta legge. Dal 2011 il reddito imponibile di tutte le imprese soggette a tassazione in Lussemburgo è assoggettato all’aliquota d’imposta ordinaria pari al 28,80 %.
(35)
L’articolo 164, terzo comma, della LIR dispone quanto segue: «Il reddito imponibile comprende la distribuzione dissimulata di utili, che si ha soprattutto quando un socio, un associato o un interessato riceve, direttamente o indirettamente, da una società o da un’associazione vantaggi che non avrebbe normalmente ottenuto se non fosse stato un socio, un associato o un interessato»
(
11
)
. Nella decisione di avvio la Commissione ha ritenuto (cfr. in particolare il considerando 59) che in Lussemburgo l’articolo 164 della LIR costituisse la base giuridica per i prezzi di trasferimento e che quindi desse attuazione all’articolo 9 del modello di convenzione fiscale dell’OCSE, che stabilisce il principio di libera concorrenza, in base al quale i prezzi nelle operazioni infragruppo sono fissati in linea con i prezzi di mercato (cfr. considerando 40 della presente decisione).
(36)
Dal 1
o
gennaio 2017 un nuovo articolo 56
bis
della LIR ha esplicitamente formalizzato l’applicazione del principio di libera concorrenza nel diritto tributario lussemburghese. Tale dato è stato confermato dalla Corte di giustizia nella sentenza
Amazon
: «[È] solo dal 1
o
gennaio 2017, ossia successivamente all’adozione del ruling fiscale in discussione e alla sua proroga, che un nuovo articolo della legge relativa all’imposta sul reddito “formalizza esplicitamente l’applicazione del principio di libera concorrenza nel diritto tributario lussemburghese”».
3.2.
Orientamenti in merito ai prezzi di trasferimento
(37)
La presente decisione riguarda un ruling fiscale che convalida un metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento, denominato anche accordo preventivo sui prezzi («APP»). Gli APP sono accordi che determinano, anticipatamente rispetto alle operazioni infragruppo, un insieme di criteri appropriato per la determinazione dei prezzi di trasferimento applicabili a tali operazioni durante un dato periodo di tempo, a fini fiscali.
(38)
In tale contesto, i prezzi di trasferimento indicano i prezzi praticati per le operazioni commerciali tra diverse parti dello stesso gruppo societario, in particolare i prezzi fissati per i beni venduti o i servizi forniti da una controllata di un gruppo societario a un’altra controllata dello stesso gruppo. I prezzi di trasferimento riguardano quindi la ripartizione degli utili tra diverse parti dello stesso gruppo societario.
(39)
Le società multinazionali pagano le imposte in giurisdizioni con aliquote fiscali diverse. L’utile al netto delle imposte registrato a livello di gruppo societario è la somma degli utili al netto delle imposte in ciascun paese in cui è soggetto a tassazione. Pertanto, anziché massimizzare gli utili dichiarati in ciascun paese, le società multinazionali sono finanziariamente incentivate, nell’assegnazione degli utili alle diverse società del gruppo di società, ad attribuire il massimo profitto possibile alle giurisdizioni a bassa imposizione e il minor profitto possibile alle giurisdizioni ad alta imposizione.
(40)
Al fine di conseguire una tassazione equa, è stata stabilita una norma concordata a livello internazionale per la fissazione dei prezzi di trasferimento. Pertanto l’articolo 9 del modello di convenzione fiscale dell’OCSE stabilisce il cosiddetto principio di libera concorrenza, in base al quale i prezzi nelle operazioni infragruppo sono fissati in linea con i prezzi di mercato. Il principio di libera concorrenza è illustrato in dettaglio nelle linee guida dell’OCSE sui prezzi di trasferimento
(
12
)
(«linee guida dell’OCSE»).
4.
MOTIVI CHE HANNO PORTATO ALL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI INDAGINE FORMALE
(41)
Nella sua decisione di avvio, la Commissione ha espresso seri dubbi in merito alla compatibilità del ruling fiscale in questione con il mercato interno. In particolare, si è chiesta se il metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento approvato dal ruling fiscale in questione abbia dato luogo al pagamento di una royalty di libera concorrenza a favore di LuxSCS e a una remunerazione di libera concorrenza di LuxOpCo.
(42)
Nella decisione di avvio, la Commissione ha osservato che, con il ruling fiscale in questione, le autorità fiscali lussemburghesi hanno approvato i metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento proposti da Amazon nella richiesta di ruling, sulla base dell’articolo 164 della LIR che, secondo la Commissione, ha dato attuazione all’articolo 9 del modello di convenzione fiscale dell’OCSE e ha sancito il principio di libera concorrenza nel diritto lussemburghese. Sulla base di tale principio, per evitare che un’operazione conduca a un’elusione fiscale, il prezzo di trasferimento deve essere paragonabile a quello che sarebbe stato ottenuto tra operatori indipendenti in base al metodo tradizionale, secondo cui l’utile imponibile si ottiene dalla differenza tra i ricavi e le spese dell’impresa. Qualsiasi risultato che si discostasse da questo e che riducesse la base imponibile aveva l’effetto di procurare un vantaggio al contribuente interessato.
(43)
Pertanto, nella decisione di avvio, la Commissione ha ritenuto che l’approvazione di un metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento che non rifletteva condizioni di mercato e che favoriva una particolare impresa debba essere considerata a prima vista selettiva. Tale trattamento selettivo deriverebbe da una deviazione dal principio di libera concorrenza, stabilito nel modello di convenzione fiscale dell’OCSE e nelle linee guida dell’OCSE e incorporato nel diritto nazionale ai sensi dell’articolo 164 della LIR, o da una sua errata applicazione.
(44)
Su tale base, nella sua decisione di avvio, la Commissione ha sollevato i dubbi esposti di seguito, che riguardano esclusivamente la legittimità del ruling fiscale in questione alla luce del principio di libera concorrenza stabilito nel modello di convenzione fiscale dell’OCSE e nelle linee guida dell’OCSE e incorporato nel diritto nazionale a norma dell’articolo 164 della LIR.
(45)
In primo luogo, la Commissione ha osservato che il ruling fiscale in questione sembrava essere stato concesso in assenza di una relazione sui prezzi di trasferimento a sostegno della natura di libera concorrenza dell’accordo ai sensi delle linee guida dell’OCSE. Inoltre ha sottolineato che il ruling era stato concesso nell’arco di undici giorni lavorativi dalla ricezione della domanda.
(46)
In secondo luogo, la Commissione ha concluso in via preliminare che il metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento approvato nel ruling fiscale in questione non sembrava basarsi su metodi comunemente ammessi per il calcolo dei prezzi di trasferimento di cui nelle linee guida dell’OCSE.
(47)
In terzo luogo, la Commissione ha constatato che, contrariamente alle raccomandazioni di cui al paragrafo 6.16 delle linee guida dell’OCSE del 1995 e del 2010, il pagamento delle royalties approvate dal ruling fiscale in questione non era legato alla produzione, alle vendite o all’utile. Le royalties erano piuttosto calcolate come utile residuo ottenuto da transazioni infragruppo di LuxOpCo, determinate deducendo una redditività corrente attribuibile alle funzioni di LuxOpCo dall’utile effettivamente registrato da quest’ultima.
(48)
In quarto luogo, seguendo le linee guida dell’OCSE, la Commissione si è chiesta se fosse corretto ritenere che LuxOpCo svolgesse funzioni meno complesse rispetto a LuxSCS. Sulla base della descrizione delle funzioni svolte da LuxOpCo e dei rischi sostenuti da quest’ultima, sembrava infatti che le funzioni e i rischi di tale impresa fossero più complessi rispetto a quelli di LuxSCS. Le funzioni specifiche relative ai beni immateriali di Amazon per i quali LuxSCS è assertivamente remunerata non sono state descritte né nella domanda di ruling fiscale, né dall’amministrazione fiscale lussemburghese nel ruling fiscale in questione. Inoltre, sebbene in base alla domanda di ruling fiscale LuxSCS si assumeva tutti i rischi connessi alla detenzione dei diritti di proprietà intellettuale, i rischi relativi al possesso di beni immateriali non erano specificati, in particolare, rispetto ai rischi imprenditoriali assunti da LuxOpCo.
(49)
In quinto luogo, la Commissione ha ritenuto che un margine del [4-6] % sui costi d’esercizio in applicazione del metodo del margine netto della transazione (
Transactional NET Margin Method
- «TNMM») ai sensi delle linee guida dell’OCSE, approvato dal ruling fiscale in questione per le funzioni svolte da LuxOpCo, fosse relativamente basso, tenendo conto, in particolare, del fatto che le funzioni di LuxOpCo erano presentate come l’adozione di decisioni commerciali essenziali e strategiche, riguardanti il rischio commerciale dell’intero mercato europeo. Inoltre non era stata spiegata l’applicazione di una soglia minima e di un massimale per la determinazione della remunerazione di libera concorrenza di LuxOpCo, che prevaleva effettivamente sul metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento basato sui costi di esercizio. Infine la Commissione ha espresso dubbi in merito alla giustificazione di un metodo indiretto per il calcolo dei prezzi di trasferimento come mezzo per determinare la remunerazione di LuxOpCo, dato che le linee guida dell’OCSE privilegiano l’uso di metodi diretti per fissare un livello adeguato di utili imponibili.
(50)
In sesto luogo, la Commissione ha osservato che, sebbene fosse stato concesso nel 2003, il ruling fiscale in questione era chiaramente ancora in vigore nel 2014. La Commissione ha osservato che si trattava di una durata molto più lunga rispetto a quella dei ruling fiscali conclusi in altri Stati membri. Ha espresso dubbi sul fatto che fosse corretto considerare ancora conforme alle normali condizioni di mercato la remunerazione accettata nel ruling fiscale a distanza di più di dieci anni, senza alcuna revisione o alcun obbligo di informare l’amministrazione in caso di evoluzione nel frattempo di elementi critici contemplati da detto ruling.
(51)
Alla luce di tali dubbi, nella decisione di avvio la Commissione è giunta alla conclusione preliminare che il ruling fiscale in questione ha concesso un vantaggio selettivo ad Amazon in quanto ha comportato il pagamento di royalties a favore di LuxSCS e una remunerazione a favore di LuxOpCo che si discostavano da condizioni di libera concorrenza. Essendo soddisfatte tutte le altre condizioni di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, e in apparente assenza di una motivazione che giustifichi la compatibilità di tali aiuti a norma dell’articolo 107, paragrafo 2 o 3, TFUE, la Commissione ha concluso in via preliminare che il ruling fiscale in questione costituiva un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno.
5.
OSSERVAZIONI DELLE AUTORITÀ LUSSEMBURGHESI SULLA DECISIONE DI AVVIO
5.1.
In merito ai presunti errori di diritto della decisione di avvio
(52)
Le autorità lussemburghesi hanno ritenuto che la decisione di avvio fosse viziata da molteplici errori di diritto.
(53)
In primo luogo, il Lussemburgo ha affermato che la decisione interferiva con le sue competenze sovrane in materia di imposizione diretta. Riteneva infatti che la Commissione avesse oltrepassato i limiti delle proprie competenze in materia di aiuti di Stato sviluppando e successivamente imponendo la propria interpretazione del principio di libera concorrenza.
(54)
In particolare, il Lussemburgo ha sottolineato la specificità e la complessità dei prezzi di trasferimento. Secondo le linee guida dell’OCSE, le autorità fiscali nazionali necessitano di un margine di discrezionalità nell’interpretare le norme fiscali in un caso particolare e nel decidere se il metodo di calcolo dei prezzi di trasferimento utilizzato si traduca in un prezzo di trasferimento accettabile. Il Lussemburgo ha affermato di aver ricevuto conferma dell’adeguatezza della sua prassi in materia di ruling fiscali e di aver rispettato il codice di condotta in materia di tassazione delle imprese e le linee guida dell’OCSE.
(55)
In secondo luogo, il Lussemburgo ha affermato che i precedenti sui quali si fondava la Commissione nella decisione di avvio differivano dal ruling fiscale in questione in quanto riguardavano sistemi contenenti elementi che portavano alla concessione di un vantaggio indipendentemente dalla situazione specifica dei contribuenti.
(56)
In terzo luogo, il Lussemburgo ha affermato che la decisione di avvio non conteneva alcuna analisi della selettività e, più specificamente, non individuava il sistema di imposizione di riferimento o il gruppo di contribuenti di riferimento rispetto ai quali dovrebbe essere effettuato il raffronto con il trattamento fiscale di Amazon. Di conseguenza non si rileverebbero deroghe al sistema di imposizione di riferimento applicato ad Amazon né alcun vantaggio.
(57)
Per quanto riguarda il sistema di riferimento corretto, il Lussemburgo ha ritenuto che si trattasse della legislazione fiscale nazionale, in particolare dell’articolo 164, terzo comma, e dell’articolo 18 della LIR. Il Lussemburgo ha insistito sul fatto che il ruling fiscale in questione debba essere valutato alla luce del quadro normativo applicabile in vigore e delle circostanze economiche prevalenti al momento della concessione della misura, ossia nel 2003. Il Lussemburgo ha rilevato che all’epoca le linee guida dell’OCSE del 2010 non esistevano e che nel diritto lussemburghese non veniva fatto alcun riferimento alle linee guida dell’OCSE del 1995.
(58)
In quarto luogo, il Lussemburgo ha affermato che la Commissione non aveva individuato alcuna categoria di imprese che avrebbe potuto trarre vantaggio dalla misura. Per quanto riguarda il gruppo di contribuenti di riferimento, il Lussemburgo ha ritenuto che soltanto i contribuenti soggetti alle norme sui prezzi di trasferimento e alla sua prassi in materia di ruling fiscali si troverebbero in una situazione giuridica e fattuale analoga.
5.2.
In merito ai dubbi espressi nella decisione di avvio
(59)
Il Lussemburgo ha altresì reagito in modo specifico ai dubbi espressi dalla Commissione nella decisione di avvio riguardo alla compatibilità del ruling fiscale in questione con il principio di libera concorrenza stabilito nelle linee guida dell’OCSE.
(60)
In primo luogo, il Lussemburgo ha affermato che la preoccupazione della Commissione secondo la quale il ruling fiscale in questione sarebbe stato concesso in assenza dell’analisi economica richiesta sarebbe infondata, in quanto una relazione sui prezzi di trasferimento è stata preparata a sostegno del metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento riportato nella domanda di ruling.
(61)
Il Lussemburgo ha spiegato che, dato che l’attività di commercio elettronico è un’attività a basso margine soggetta a una concorrenza agguerrita, la strategia di Amazon era quella di differenziarsi puntando sull’innovazione tecnologica. Di conseguenza i beni immateriali sono stati considerati come fonti essenziali di creazione di valore per le attività di Amazon.
(62)
Il Lussemburgo ha affermato che il ruling fiscale in questione approvava un metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento basato sul TNMM per stabilire l’importo della royalty di libera concorrenza corrisposta da LuxOpCo a LuxSCS, in linea con il quadro normativo del Lussemburgo in vigore al momento della concessione della misura. Il TNMM è un metodo di calcolo dei prezzi di trasferimento che corrisponde alla normativa e alla prassi amministrativa lussemburghesi in materia di prezzi di trasferimento. L’accettazione del TNMM da parte dell’amministrazione fiscale lussemburghese rifletteva l’analisi funzionale inclusa nella relazione sui prezzi di trasferimento. Pertanto LuxOpCo era considerata l’entità meno complessa rispetto a LuxSCS ed era quindi stata selezionata in maniera appropriata come parte sottoposta a test. Altri metodi avrebbero prodotto risultati più volatili. Alla luce di quanto sopra, il Lussemburgo ha affermato che il ruling fiscale in questione non può essere considerato un’accettazione del «risultato più basso possibile» per LuxOpCo.
(63)
In terzo luogo, in risposta ai dubbi espressi dalla Commissione nella decisione di avvio secondo i quali le royalties corrisposte da LuxOpCo a LuxSCS non sarebbero legate alla produzione, alle vendite o agli utili, il Lussemburgo ha confermato che, in realtà, dette royalties erano calcolate come un utile residuo. Il Lussemburgo ha tuttavia ritenuto che un tale risultato fosse comunque inerente all’applicazione del TNMM e di conseguenza in linea con le analisi funzionali e dei rischi.
(64)
In quarto luogo, il Lussemburgo ha ritenuto che il rendimento finanziario di LuxOpCo effettivamente ottenuto durante ciascun anno del periodo considerato fosse pienamente conforme al principio di libera concorrenza.
(65)
In quinto luogo, quanto ai dubbi espressi in merito alla rilevanza della soglia minima e del massimale della remunerazione di LuxOpCo, il Lussemburgo ha affermato che la soglia minima garantiva una remunerazione positiva e crescente, in linea con lo sviluppo delle attività. Inoltre tale soglia minima e tale massimale incoraggiavano LuxOpCo a gestire le sue attività in maniera efficiente. Dato che il margine ottenuto da LuxOpCo nel periodo 2006-2013 era in media pari al [3,5-4]
(
*1
)
% e si collocava quindi ogni anno all’interno dell’intervallo interquartile, il Lussemburgo conclude che i valori di soglia minima e il massimale non hanno avuto un impatto reale e pratico.
(66)
Il Lussemburgo ha aggiunto che la base imponibile non era stata assoggettata a un massimale ed era aumentata in linea con l’espansione e gli investimenti di Amazon nell’Unione. Il margine di remunerazione era applicato a tutti i costi di esercizio di LuxOpCo e non solamente ai costi sostenuti da quest’ultima in Lussemburgo.
(67)
In sesto luogo, per quanto riguarda la durata del ruling fiscale in questione, il Lussemburgo ha spiegato che originariamente era previsto che esso sarebbe stato valido per un periodo di cinque esercizi fiscali a decorrere dalla data di avvio delle attività di Amazon in Lussemburgo, attività che sono iniziate nel 2006
(
13
)
. Di conseguenza, inizialmente, il ruling fiscale in questione era applicabile fino al 2011. Il Lussemburgo ha spiegato inoltre che, in conformità con la sua prassi amministrativa dell’epoca, i ruling fiscali in materia di prezzi di trasferimento venivano di norma modificati soltanto in caso di una variazione significativa del modello di attività o delle condizioni di mercato. Le autorità lussemburghesi hanno aggiunto che, a seguito della crisi del 2008, le remunerazioni per attività comparabili (vendite al dettaglio online) erano state sottoposte a forti pressioni e che i margini operativi per le attività di Amazon erano stati in costante calo. Alla luce di questi elementi, il Lussemburgo ha ritenuto che una revisione del metodo di determinazione dei prezzi avrebbe probabilmente comportato una riduzione della remunerazione di LuxOpCo.
6.
OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE SULLA DECISIONE DI AVVIO
6.1.
Osservazioni di Amazon
(68)
Nelle sue osservazioni Amazon si è concentrata sui presunti errori di diritto e sui dubbi espressi dalla Commissione nella decisione di avvio.
(69)
Per quanto riguarda i presunti errori di diritto, Amazon ha affermato che nella sua decisione di avvio la Commissione non ha definito correttamente il sistema di riferimento, né ha dimostrato la selettività della misura. Secondo Amazon, il ruling fiscale in questione doveva essere esaminato alla luce di una norma specifica di diritto nazionale e/o di una prassi amministrativa e non facendo riferimento al regime di imposta sulle società nel suo complesso. Di conseguenza il sistema di riferimento corretto per valutare il ruling fiscale in questione sarebbe il principio di libera concorrenza di cui all’articolo 164, terzo comma, e all’articolo 18, della LIR, nonché la prassi amministrativa corrispondente che applica le disposizioni in questione. Inoltre, secondo Amazon, si potrebbe porre un problema in materia di aiuti di Stato soltanto se il ruling fiscale in questione si discostasse dall’interpretazione e dall’applicazione abituali del principio di libera concorrenza in Lussemburgo, il che, secondo Amazon, non era avvenuto per il ruling fiscale in questione. Amazon ha inoltre sostenuto che la Commissione non aveva dimostrato la selettività della misura.
(70)
Per quanto riguarda i dubbi espressi dalla Commissione nella decisione di avvio, le osservazioni di Amazon coincidono in gran parte con quelle comunicate dal Lussemburgo, in quanto anch’essa ha affermato che la domanda di ruling fiscale è stata accompagnata da una relazione sui prezzi di trasferimento e che tale domanda era stata oggetto di un esame approfondito.
(71)
Inoltre Amazon ha affermato che il metodo scelto per il calcolo dei prezzi di trasferimento, ossia il metodo di ripartizione degli utili residui, non è soltanto conforme alle linee guida dell’OCSE, ma anche alle norme e alle prassi amministrative lussemburghesi relative al calcolo dei prezzi di trasferimento
(
14
)
.
(72)
Amazon ha aggiunto che i contributi di LuxSCS consistono non solo nella concessione di sublicenze relative ai beni immateriali, ma anche nell’assunzione dei rischi associati alle attività di LuxOpCo.
(73)
Amazon ha aggiunto che l’applicazione del metodo del confronto del prezzo sul libero mercato non era adeguata alle circostanze date, e che, in ogni caso, l’amministrazione fiscale lussemburghese deve iniziare il suo esame dei prezzi di trasferimento basandosi sul metodo scelto dal contribuente. Amazon ha inoltre ricordato che l’applicazione di un metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento generalmente produce una serie di risultati piuttosto che un prezzo preciso, in quanto la determinazione dei prezzi di trasferimento non è una scienza esatta e richiede un procedimento di valutazione.
(74)
Amazon ha inoltre difeso la validità della durata del ruling fiscale in questione presentando una relazione ex post sui prezzi di trasferimento, commissionata nel 2012 («relazione PT ex post del 2012»). La relazione presentava due serie di dati aggiornati delle imprese: una basata sui dati del periodo 2004-2006 e un’altra del 2008-2010, che, secondo Amazon, confermavano che la remunerazione di LuxOpCo era rimasta all’interno della gamma di prezzi di libera concorrenza per l’intera durata del periodo considerato.
6.2.
Osservazioni di altri interessati
(75)
EPICENTER
(
15
)
, Computer & Communications Industry Association («CCIA»), ATOZ e Fedil hanno presentato le loro osservazioni esprimendo una serie di preoccupazioni. Secondo EPICENTER, la decisione di avvio non teneva conto del margine di discrezionalità appropriato inerente alla prassi dei prezzi di trasferimento e la Commissione aveva oltrepassato i limiti delle proprie competenze giuridiche in materia di imposizione diretta ricorrendo alle norme in materia di aiuti di Stato per contrastare la concorrenza fiscale dannosa. Sia ATOZ che Fedil hanno affermato che non era corretto prendere in considerazione le norme in materia di determinazione dei prezzi di trasferimento dell’OCSE ai fini della valutazione degli aiuti di Stato, in quanto all’epoca non erano state integrate nella legislazione lussemburghese.
(76)
Oxfam, la Booksellers Association of the United Kingdom & Ireland Ltd., la European and International Bookseller Federation, le Syndicat de la librairie française, la Federation of European Publishers e le Syndicat des Distributeurs de Loisirs Culturels e la Bundesarbeitskammer hanno sostenuto le argomentazioni formulate dalla Commissione o hanno accolto con favore le indagini della Commissione in materia di aiuti di Stato.
7.
INFORMAZIONI COMUNICATE DALL’IMPRESA X
(77)
L’impresa X, un’impresa concorrente di Amazon attiva nella vendita al dettaglio online in un mercato dell’Unione e che non desiderava che la sua identità fosse divulgata, ha fornito alla Commissione informazioni sul mercato nel contesto dell’indagine. Ha spiegato che gli elementi principali che rendono l’azienda un operatore di successo e sostenibile nel commercio elettronico sono la clientela e il marketing; pertanto le risorse fondamentali che garantiscono l’espansione in questo mercato sono una solida banca dati clienti e la capacità finanziaria di effettuare investimenti significativi nel marketing. La società X ha inoltre sottolineato che Amazon aveva attuato una strategia piuttosto aggressiva negli investimenti in tecnologia e marketing, ottenendo così vantaggi con cui era difficile competere.
8.
OSSERVAZIONI DELLE AUTORITÀ LUSSEMBURGHESI IN MERITO ALLE OSSERVAZIONI DI TERZI E ALLE INFORMAZIONI COMUNICATE DALL’IMPRESA X
(78)
Con lettera del 20 aprile 2015 le autorità lussemburghesi hanno espresso il proprio accordo nei confronti delle osservazioni formulate da Amazon, FEDIL, CCIA, ATOZ ed EPICENTER, mentre hanno ritenuto che le altre osservazioni relative alla decisione di avvio non fossero pertinenti nel caso di specie.
(79)
Il 2 maggio 2016 il Lussemburgo ha presentato le proprie osservazioni in merito al contributo dalla società X e ha affermato che Amazon, in qualità di operatore di mercato, era in una posizione migliore per esprimersi in merito a tale contributo.
9.
ULTERIORI COMUNICAZIONI DI AMAZON
(80)
Nelle sue ulteriori osservazioni, Amazon ha fornito informazioni supplementari al fine di corroborare l’affermazione secondo la quale la remunerazione di LuxSCS e di LuxOpCo approvata dal ruling fiscale in questione sarebbe stata conforme al sistema fiscale lussemburghese.
(81)
Amazon ha messo in dubbio il fatto che la società X sia effettivamente comparabile a LuxOpCo e ha affermato che le informazioni da essa fornite non avrebbero dovuto essere prese in considerazione, in quanto non erano disponibili al momento della concessione del ruling fiscale in questione.
(82)
Per quanto riguarda l’orientamento alla tecnologia della sua attività di vendita al dettaglio online, Amazon sostiene che l’innovazione tecnologica è al centro del suo modello aziendale di vendita al dettaglio on line orientato ai servizi ed è della massima importanza per l’impresa.
(83)
Per quanto riguarda le minacce critiche per le sue attività europee, Amazon ha citato le seguenti: i) concorrenza nel commercio elettronico, ii) la (mancata) adozione da parte dei clienti di nuovi prodotti, servizi e tecnologie e iii) le condizioni economiche e politiche locali e le modifiche apportate ai quadri giuridici.
(84)
Nelle sue ulteriori comunicazioni Amazon ha fornito le proprie osservazioni in merito al procedimento dinanzi al tribunale fiscale federale degli Stati Uniti, oltre a una nuova relazione sui prezzi di trasferimento. Le prime sono state fornite a sostegno del tasso di royalty ottenuto da LuxSCS nel periodo considerato, mentre la nuova relazione ex post sosteneva che la remunerazione di LuxOpCo era conforme al principio di libera concorrenza.
10.
VALUTAZIONE
(85)
Secondo l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
(86)
Come dichiarato dagli organi giurisdizionali dell’Unione
(
16
)
, la qualificazione di una misura quale aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE presuppone pertanto che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti: i) la misura deve essere imputabile allo Stato e finanziata mediante risorse statali; ii) la misura deve concedere un vantaggio al suo beneficiario; iii) tale vantaggio deve essere selettivo; e iv) la misura falsa o minaccia di falsare la concorrenza ed è idonea a incidere sugli scambi tra gli Stati membri.
(87)
Ai fini della presente decisione, è in particolare necessario esaminare ulteriormente l’esistenza di un vantaggio selettivo.
(88)
Secondo giurisprudenza costante, il requisito relativo al vantaggio selettivo «impone di stabilire se, nell’ambito di un determinato regime giuridico, la misura nazionale in discussione sia idonea a favorire ‘talune imprese o talune produzioni rispetto ad altre che si trovano, alla luce dell’obiettivo perseguito da detto regime, in situazioni di fatto e di diritto paragonabili e che sono quindi oggetto di un trattamento differenziato qualificabile, in sostanza, come discriminatorio»
(
17
)
.
(89)
Più in particolare, la Corte di giustizia ha messo a punto un’analisi in tre fasi per determinare se una particolare misura fiscale sia selettiva
(
18
)
. In primo luogo, occorre identificare il regime tributario comune o normale applicabile nello Stato membro, ossia il «sistema di riferimento». Successivamente si deve valutare se la misura fiscale considerata costituisce una deroga a tale sistema, in quanto introduce differenziazioni tra operatori economici che si trovano, sotto il profilo degli obiettivi intrinseci del sistema, in una situazione fattuale e giuridica analoga. Se la misura costituisce una deroga al sistema di riferimento, è opportuno verificare, nella terza fase dell’analisi, se essa è giustificata dalla natura o dalla struttura generale del sistema di riferimento. Una misura in deroga rispetto all’applicazione del sistema tributario generale può essere giustificata qualora lo Stato membro interessato possa dimostrare che tale misura discende direttamente dai principi informatori o basilari del suo sistema tributario
(
19
)
. In tal caso, la misura fiscale non è selettiva. Per quanto concerne questa terza fase, l’onere della prova spetta allo Stato membro.
(90)
Nella sentenza
FIAT
(
20
)
, la Corte di giustizia ha ulteriormente chiarito in che modo individuare il sistema di riferimento pertinente. La Corte di giustizia ha indicato che, nel determinare il sistema di riferimento, la Commissione non dovrebbe prendere in considerazione parametri e regole esterni al sistema tributario nazionale. Più specificamente, al punto 96 della sentenza FIAT, la Corte di giustizia ha ritenuto che «nell’esame dell’esistenza di un vantaggio fiscale selettivo ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, e al fine di stabilire l’onere fiscale che deve normalmente gravare su un’impresa, non possono essere presi in considerazione parametri e regole esterni al sistema tributario nazionale di cui trattasi, a meno che quest’ultimo non vi faccia esplicito riferimento».
(91)
Alla luce di tali principi, ricordati al punto 44 della sentenza
Amazon
, la Corte ha confermato, al punto 58 di quest’ultima
(
21
)
, la constatazione del Tribunale secondo cui la Commissione non aveva dimostrato, nella decisione di chiusura, l’esistenza di un vantaggio a favore del gruppo Amazon, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. La Corte di giustizia ha pertanto confermato l’annullamento della decisione di chiusura.
(92)
Ai sensi dell’articolo 266 TFUE, spetta pertanto alla Commissione prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza
Amazon
comporta.
(93)
Le conclusioni della Corte di giustizia nella sentenza
Amazon
sono in effetti direttamente pertinenti per valutare i dubbi sollevati nella decisione di avvio in merito al ruling fiscale in questione. Tali dubbi si basavano, in particolare, su un’analisi della presenza di un vantaggio selettivo fondata su un sistema di riferimento che presupponeva l’integrazione del principio di libera concorrenza dell’OCSE, di cui all’articolo 9 del modello di convenzione fiscale dell’OCSE, nel diritto tributario lussemburghese. Lo stesso approccio presupponeva l’applicabilità delle linee guida dell’OCSE all’interno del sistema fiscale lussemburghese.
(94)
Più specificamente, nella decisione di avvio la Commissione ha osservato che si riteneva che l’articolo 164 della LIR incorporasse nel diritto tributario nazionale l’articolo 9 del modello di convenzione fiscale dell’OCSE. La Commissione ha concluso che qualsiasi risultato che si discostasse dal principio di libera concorrenza, come espresso in tale convenzione e nelle linee guida dell’OCSE, e che riducesse la base imponibile aveva l’effetto di conferire un vantaggio al contribuente interessato
(
22
)
.
(95)
In altre parole, la qualificazione preliminare del ruling fiscale in questione come aiuto di Stato, di cui alla decisione di avvio, derivava da una deviazione dal principio di libera concorrenza di cui al modello di convenzione fiscale dell’OCSE e alle linee guida dell’OCSE, oppure da una sua errata applicazione.
(96)
La Commissione osserva inoltre che i sei dubbi specifici espressi nei considerando da 63 a 76 della decisione di avvio e ricordati nella sezione 4 della presente decisione si basavano sul presupposto di un principio di libera concorrenza derivante dall’articolo 9 del modello di convenzione fiscale dell’OCSE, come interpretato dalle linee guida dell’OCSE.
(97)
La Commissione riconosce tuttavia che, al punto 54 della sentenza
Amazon
, la Corte ha affermato che solo i principi incorporati nel diritto nazionale possono essere applicati ai fini della determinazione del quadro di riferimento nell’ambito del test in tre fasi volto a dimostrare l’esistenza di un vantaggio selettivo. La Corte di giustizia ha pertanto stabilito che «...solo un’incorporazione di detto principio [di libera concorrenza] in quanto tale nel diritto nazionale, la quale richiede come minimo che quest’ultimo faccia esplicito riferimento a detto principio, consentirebbe alla Commissione di applicarlo nell’ambito della valutazione dell’esistenza di un vantaggio selettivo ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE”.
(98)
Inoltre, al punto 55 della sentenza
Amazon
, la Corte ha dichiarato che la Commissione, nella decisione di chiusura aveva commesso un errore nella determinazione del quadro di riferimento, in quanto il principio di libera concorrenza non era incorporato nel diritto nazionale. Essa ha concluso, in effetti, che «come riconosciuto dalla Commissione stessa […], è solo dal 1
o
gennaio 2017, ossia successivamente all’adozione del ruling fiscale in discussione e alla sua proroga, che un nuovo articolo della legge relativa all’imposta sul reddito “formalizza esplicitamente l’applicazione del principio di libera concorrenza nel diritto tributario lussemburghese”. È quindi accertato che il requisito di cui alla giurisprudenza citata al punto precedente non era soddisfatto al momento dell’adozione, da parte dello Stato membro interessato, della misura che la Commissione ha ritenuto costituire un aiuto di Stato, cosicché detta istituzione non poteva applicare retroattivamente tale principio nella decisione controversa».
(99)
Alla luce di tale conclusione, la Commissione ritiene che i dubbi sollevati nella decisione di avvio debbano essere annullati. In effetti, risalendo al 6 novembre 2003, il ruling fiscale in questione è stato adottato in un momento in cui, come risulta dalla sentenza
Amazon
, il principio di libera concorrenza non era ancora stato integrato nel diritto tributario lussemburghese.
(100)
Come ricordato nella sentenza
Amazon
, errori nella determinazione delle norme effettivamente applicabili ai sensi del diritto nazionale pertinente e pertanto nell’individuazione della tassazione «normale» alla luce della quale il ruling fiscale in questione doveva essere valutato inficiano necessariamente l’intero ragionamento relativo all’esistenza di un vantaggio selettivo
(
23
)
.
(101)
Di conseguenza né i dubbi specifici sollevati nella decisione di avvio, né il ragionamento sottostante ivi esposto consentono alla Commissione di stabilire che, con il ruling fiscale in questione, il Lussemburgo ha concesso un vantaggio selettivo ad Amazon. In tale decisione, la Commissione non ha valutato l’esistenza di un vantaggio selettivo alla luce di un altro sistema di riferimento, né ha sollevato dubbi circa l’esistenza di un aiuto per altri motivi connessi alla presenza di un vantaggio selettivo.
(102)
Nella presente decisione la Commissione deve pertanto annullare i dubbi espressi nella decisione di avvio in merito all’esistenza di un vantaggio selettivo. Dal momento che i criteri che consentono di stabilire l’esistenza di un aiuto di Stato in base all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE sono cumulativi, non è necessario esaminare gli altri criteri di cui a tale disposizione.
11.
CONCLUSIONI
(103)
Alla luce di quanto precede, la Commissione conclude che il ruling fiscale in questione emesso dal Lussemburgo a favore di Amazon non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il ruling fiscale in questione adottato dall’amministrazione fiscale del Granducato di Lussemburgo il 6 novembre 2003 a favore di Amazon non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
Articolo 2
Il Granducato di Lussemburgo è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2024
Per la Commissione
Margrethe VESTAGER
Vicepresidente esecutiva
(
1
)
GU C 44 del 6.2.2015, pag. 13
.
(
2
)
Hanno avuto luogo diversi scambi di elementi di carattere riservato che tuttavia non sono singolarmente menzionati nella presente sezione.
(
3
)
GU C 44 del 6.2.2015, pag. 30
.
(
4
)
GU C 44 del 6.2.2015, pag. 13
.
(
5
)
Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (
GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1
). Il regolamento (CE) n. 659/1999 è stato abrogato e sostituito dal regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (codificazione) (
GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1589/oj
).
(
6
)
Decisione (UE) 2018/859 della Commissione, del 4 ottobre 2017, relativa all’aiuto di Stato SA.38944 (2014/C) (ex 2014/NN) cui il Lussemburgo ha dato esecuzione a favore di Amazon (notificata con il numero C(2017) 6740) (
GU L 153 del 15.6.2018, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dec/2018/859/oj
).
(
7
)
Cause riunite T-816/17 e T-318/18,
Granducato di Lussemburgo, Amazon EU Sàrl e Amazon.com, Inc./Commissione europea
, ECLI:EU:T:2021:252.
(
8
)
Causa C-457/21 P,
Commissione/Amazon.com e altri
, ECLI:EU:C:2023:985. La Corte di giustizia ha concluso che il Tribunale aveva determinato in modo erroneo il sistema di riferimento pertinente e di conseguenza aveva operato un’analisi errata anche del criterio del vantaggio selettivo, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE (sentenza
Amazon
, punti da 46 a 50). La Corte di giustizia ha tuttavia ritenuto che il Tribunale avesse giustamente constatato che la Commissione non aveva dimostrato l’esistenza di un vantaggio a favore del gruppo Amazon e annullato, su tale base, la decisione di chiusura (sentenza
Amazon
, punti da 53 a 58). Alla luce di quanto precede e procedendo con una sostituzione della motivazione, la Corte di giustizia ha respinto l’impugnazione nella sua interezza (sentenza
Amazon
, punto 59).
(
9
)
Cfr. considerando 2.
(
10
)
A causa di un ritardo nell’attuazione della riorganizzazione delle attività europee di Amazon, quest’ultima, nella sua lettera del 5 dicembre 2004 indirizzata all’amministrazione fiscale lussemburghese, ha richiesto una proroga della validità del ruling fiscale; proroga che, in risposta, detta amministrazione ha concesso ad Amazon con lettera del 23 dicembre 2004. Il ruling fiscale in questione, inizialmente concesso per cinque anni, è stato prorogato nel 2010 ed è stato in vigore fino al mese di giugno del 2014. La struttura europea di Amazon, cui si fa riferimento nella richiesta di ruling e che è stata approvata dal ruling fiscale in questione, è stata istituita dal maggio 2006 ed è rimasta applicabile fino al giugno 2014, quando è stata modificata.
(
11
)
L’applicazione dell’articolo 164, terzo comma, della LIR, alle società di finanziamento è stata precisata dall’amministrazione fiscale lussemburghese nelle circolari n. 164/2 del 28 gennaio 2011 e n. 164/2
bis
dell’8 aprile 2011, che sono state sostituite dalla
Circulaire du directeur des contributions LIR n.°56/1 – 56 bis/1 du 27 décembre 2016, traitement fiscal des sociétés exerçant des transactions de financement intra-groupe
.
(
12
)
OCSE,
Linee Guida dell’OCSE sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali
, 2010.
(
*1
)
Informazioni riservate.
(
13
)
Con lettera del 5 dicembre 2004 Amazon ha informato il Lussemburgo che la ristrutturazione sarebbe stata pienamente attuata nel 2006 e di conseguenza ha chiesto che il ruling fiscale in questione fosse applicabile per i primi cinque anni di attività a decorrere da tale data. Il 23 dicembre 2004 il Lussemburgo ha confermato che il termine indicato non avrebbe inciso sull’accordo del 6 novembre 2003, a condizione che fossero mantenute le altre condizioni della domanda del 23 ottobre 2003.
(
14
)
Amazon illustra tale argomentazione facendo riferimento ai ruling fiscali emessi dal Lussemburgo e pubblicati dall’ICIJ. Tra tali decisioni, Amazon ne ha individuate 97 che, a suo parere, si basano sul metodo di ripartizione degli utili residui e che, nel contesto di accordi di finanziamento, attribuiscono rendimenti non unici, ossia un margine finanziario fisso, a un’entità lussemburghese, laddove l’utile residuo viene attribuito al detentore di uno strumento di finanziamento.
(
15
)
EPICENTER si presenta come un’iniziativa indipendente che riunisce sei gruppi di riflessione di primo piano nell’Unione europea. Tale centro si propone di informare il dibattito sulle politiche europee e di promuovere i principi di una società libera riunendo le competenze economiche dei suoi membri.
(
16
)
Causa C-399/08 P,
Commissione/Deutsche Post
, ECLI:EU:C:2010:481, punto 39.
(
17
)
Causa C-457/21 P,
Commissione/Amazon.com e altri
, ECLI:EU:C:2023:985, punto 33. Cfr. anche cause riunite C-451/21 P e C-454/21 P,
Lussemburgo e a./Commissione
, ECLI:EU:C:2023:948, punto 106. Cfr. inoltre causa C-172/03,
Heiser
, ECLI:EU:C:2005:130, punto 40.
(
18
)
Cfr. cause riunite da C-78/08 a C-80/08,
Paint Graphos
, ECLI:EU:C:2009:417, punti 49 e da 64 a 65. Tale metodo di analisi in tre fasi della selettività dell’aiuto è stato concepito al fine di svelare la selettività nascosta di misure fiscali vantaggiose di cui qualsiasi impresa può apparentemente beneficiare. Cfr. cause riunite C-649/20 P, C-658/20 P, C-662/20 P,
Spagna e altri/Commissione
, ECLI:EU:C:2023:60, punto 48.
(
19
)
Cause riunite da C-78/08 a C-80/08,
Paint Graphos
, ECLI:EU:C:2009:417, punto 65.
(
20
)
Cause riunite C-885/19 P e C-898/19 P,
Fiat Chrysler Finance Europe e Irlanda/Commissione europea
, ECLI:EU:C:2022:859.
(
21
)
Causa C-457/21 P,
Commissione/Amazon.com e altri
, ECLI:EU:C:2023:985; cfr. anche il ragionamento esposto ai punti da 41 a 50 e da 53 a 58.
(
22
)
La Commissione ha fatto riferimento al caso relativo all’aiuto di Stato C 49/2001, Centri di coordinamento lussemburghesi (
GU L 170 del 9.7.2003, pag. 20
).
(
23
)
Causa C-457/21 P,
Commissione/Amazon.com e altri
, ECLI:EU:C:2023:985, punto 37.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2405/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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