Decisione di esecuzione (UE) 2025/2414 della Commissione, del 2 dicembre 2025, che istituisce il consorzio per un’infrastruttura digitale europea per i servizi interconnessi innovativi su larga scala per una trasformazione della pubblica amministrazione (IMPACTS-EDIC)
Decisione di esecuzione (UE) 2025/2414 della Commissione, del 2 dicembre 2025, che istituisce il consorzio per un’infrastruttura digitale europea per i servizi interconnessi innovativi su larga scala per una trasformazione della pubblica amministrazione (IMPACTS-EDIC)
EN: Commission Implementing Decision (EU) 2025/2414 of 2 December 2025 setting up the European Digital Infrastructure Consortium for Innovative Massive Public Administration interConnected Transformation Services (IMPACTS-EDIC)
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/2414
3.12.2025
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/2414 DELLA COMMISSIONE
del 2 dicembre 2025
che istituisce il consorzio per un’infrastruttura digitale europea per i servizi interconnessi innovativi su larga scala per una trasformazione della pubblica amministrazione (IMPACTS-EDIC)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la decisione (UE) 2022/2481 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che istituisce il programma strategico per il decennio digitale 2030
(
1
)
, in particolare l’articolo 14, paragrafo 3, lettera a),
considerando quanto segue:
(1)
La decisione (UE) 2022/2481 conferisce alla Commissione il potere di istituire consorzi per un’infrastruttura digitale europea («EDIC»).
(2)
In conformità con l’articolo 14, paragrafo 1, della decisione (UE) 2022/2481, il 4 dicembre 2024 la Grecia, la Croazia, l’Ungheria e la Polonia hanno presentato alla Commissione una domanda di istituzione del consorzio per un’infrastruttura digitale europea per i servizi interconnessi innovativi su larga scala per una trasformazione della pubblica amministrazione (IMPACTS-EDIC). Il 21 ottobre 2025 i Paesi Bassi e l’Ucraina hanno aderito in qualità di membri fondatori di IMPACTS-EDIC.
(3)
In qualità di Stato membro ospitante, la Grecia ha presentato una dichiarazione in conformità con l’articolo 14, paragrafo 1, lettera d), della decisione (UE) 2022/2481, che riconosce IMPACTS-EDIC quale organismo internazionale ai sensi dell’articolo 143, paragrafo 1, lettera g), e dell’articolo 151, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio
(
2
)
e quale organizzazione internazionale ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio
(
3
)
.
(4)
La Commissione ha valutato la domanda a norma dell’articolo 14, paragrafo 2, della decisione (UE) 2022/2481. Essa ha concluso che la domanda contiene tutti gli elementi richiesti a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, della decisione (UE) 2022/2481. Tenendo conto degli obiettivi generali del programma strategico per il decennio digitale, in particolare del contributo dell’EDIC proposto allo sviluppo di un ecosistema globale e sostenibile di infrastrutture digitali interoperabili, e delle considerazioni pratiche relative all’attuazione del progetto multinazionale, in particolare per quanto riguarda la capacità tecnica, finanziaria e amministrativa dell’EDIC proposto, la Commissione ha concluso che l’EDIC soddisfa tutti i requisiti specifici di cui agli articoli da 13 a 21 della decisione (UE) 2022/2481.
(5)
Conformemente allo statuto, il ruolo di IMPACTS-EDIC è l’attuazione di progetti multinazionali nel settore dell’amministrazione pubblica connessa e della pertinente infrastruttura e dei servizi comuni europei per i dati, a norma dell’allegato della decisione (UE) 2022/2481. La finalità di IMPACTS-EDIC è coadiuvare il coordinamento e la collaborazione fra gli Stati membri e le agenzie e le istituzioni europee, attraverso l’allineamento verso gli obiettivi comuni volti ad agevolare lo sviluppo e l’adozione di nuove soluzioni per migliorare i servizi pubblici. Sostiene inoltre le attività necessarie per il collaudo di interoperabilità fra i sistemi nazionali esistenti.
(6)
Secondo quanto previsto dall’articolo 14, paragrafo 3, della decisione (UE) 2022/2481, per la costituzione di IMPACTS-EDIC è stato consultato il comitato istituito a norma dell’articolo 23, paragrafo 1, della stessa decisione, il quale ha espresso parere favorevole.
(7)
Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure previste dalla presente decisione, vale a dire l’avvio delle attività di IMPACTS-EDIC, data l’urgenza di garantire la corretta attuazione delle azioni proposte, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Istituzione di IMPACTS-EDIC
1. È costituito il consorzio per un’infrastruttura digitale europea per i servizi interconnessi innovativi su larga scala per una trasformazione della pubblica amministrazione (IMPACTS-EDIC).
2. IMPACTS-EDIC è dotato di personalità giuridica e gode, in ciascuno degli Stati membri, della massima capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dal diritto di tale Stato membro. In particolare, può acquisire, possedere e alienare beni mobili, immobili e proprietà intellettuali, stipulare contratti e stare in giudizio.
3. Gli elementi essenziali dello statuto di IMPACTS-EDIC, concordato tra i suoi membri, sono stabiliti nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 323 del 19.12.2022, pag. 4
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dec/2022/2481/oj
.
(
2
)
Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (
GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dir/2006/112/oj
).
(
3
)
Direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise (
GU L 58 del 27.2.2020, pag. 4
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dir/2020/262/oj
).
ALLEGATO
ELEMENTI ESSENZIALI DELLO STATUTO DI IMPACTS-EDIC
1)
Corrispondente all’articolo 17, paragrafo 1, lettera c), della decisione (UE) 2022/2481:
Articolo 2
Denominazione, sede, ubicazione e lingua di lavoro
[…]
2. La denominazione dell’EDIC di cui al paragrafo 1 è «servizi interconnessi innovativi su larga scala per una trasformazione della pubblica amministrazione-EDIC», in prosieguo «IMPACTS-EDIC».
3. IMPACTS-EDIC ha sede legale ad Atene, Grecia.
2)
Corrispondente all’articolo 17, paragrafo 1, lettera d), della decisione (UE) 2022/2481:
Articolo 30
Durata
IMPACTS-EDIC esiste fino allo scioglimento in conformità con l’articolo 31.
Articolo 31
Scioglimento di IMPACTS-EDIC
1. Lo scioglimento di IMPACTS-EDIC è deciso dall’assemblea dei membri in conformità con l’articolo 11, paragrafo 12, lettera c).
2. L’eventuale decisione di scioglimento è notificata da IMPACTS-EDIC alla Commissione senza indebito ritardo e in ogni caso entro dieci giorni dalla data dell’adozione della decisione in parola.
3. Gli attivi rimanenti dopo l’estinzione dei debiti di IMPACTS-EDIC sono trasferiti a un’altra entità giuridica, se quest’ultima ne prosegue le attività, oppure ripartiti tra i membri proporzionalmente all’importo cumulato dei rispettivi contributi annuali a IMPACTS-EDIC specificati all’articolo 10, nella misura in cui i membri sono responsabili ai sensi dell’articolo 21.
4. IMPACTS-EDIC ne dà notifica alla Commissione senza indebito ritardo e in ogni caso entro dieci giorni dalla conclusione della procedura di scioglimento.
5. IMPACTS-EDIC cessa di esistere il giorno in cui la Commissione pubblica l’avviso corrispondente nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
3)
Corrispondente all’articolo 17, paragrafo 1, lettera e), della decisione (UE) 2022/2481:
Articolo 21
Responsabilità e assicurazioni
1. IMPACTS-EDIC è responsabile dei propri debiti.
2. La responsabilità finanziaria dei membri per i debiti dell’EDIC è limitata ai rispettivi contributi all’EDIC, specificati nell’allegato III.
3. L’Unione non è responsabile dei debiti di IMPACTS-EDIC.
4. IMPACTS-EDIC sottoscrive assicurazioni adeguate a copertura dei rischi inerenti alle sue attività.
4)
Corrispondente all’articolo 17, paragrafo 1, lettera i), della decisione (UE) 2022/2481:
Articolo 20
Esenzioni da imposte e accise
1. Le esenzioni dall’IVA basate sull’articolo 143, paragrafo 1, lettera g), e sull’articolo 151, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio e in conformità con l’articolo 50 del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio sono limitate agli acquisti effettuati da IMPACTS-EDIC e dai suoi membri destinati all’uso ufficiale ed esclusivo da parte di IMPACTS-EDIC, purché tali acquisti siano effettuati unicamente per le attività non economiche di IMPACTS-EDIC in linea con le sue attività. IMPACTS-EDIC soddisfa,
mutatis mutandis
, le condizioni per ottenere il riconoscimento onde ottenere i benefici di organismo internazionale ai fini dell’applicazione dell’articolo 143, paragrafo 1, lettera g), e dell’articolo 151, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE, stabilite all’articolo 50 del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011.
2. Le esenzioni dall’IVA sono limitate agli acquisti il cui valore supera l’importo di 300 EUR.
3. Le esenzioni dalle accise basate sull’articolo 11 della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio sono limitate agli acquisti effettuati da IMPACTS-EDIC e destinati all’uso ufficiale ed esclusivo da parte di IMPACTS-EDIC, purché tali acquisti siano effettuati unicamente per attività non economiche di IMPACTS-EDIC in linea con le sue attività e il loro valore superi l’importo di 300 EUR.
4. La procedura a livello nazionale necessaria per registrare IMPACTS-EDIC come organizzazione che gode dei benefici di un’organizzazione internazionale sarà avviata il giorno della costituzione di IMPACTS-EDIC.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/2414/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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