Decisione UE In vigore Internazionale

Decisione UE 2416/2023

Decisione (UE) 2023/2416 del Consiglio, del 24 ottobre 2023, relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare a titolo di terza quota per il 2023

Pubblicato: 24/10/2023 In vigore dal: 24/10/2023 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2023/2416 del Consiglio, del 24 ottobre 2023, relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare a titolo di terza quota per il 2023 EN: Council Decision (EU) 2023/2416 of 24 October 2023 on the financial contributions to be paid by the parties to the European Development Fund as a third instalment for 2023

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2023/2416 25.10.2023 DECISIONE (UE) 2023/2416 DEL CONSIGLIO del 24 ottobre 2023 relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare a titolo di terza quota per il 2023 IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto l’accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell’Unione europea forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell’accordo di partenariato ACP-UE e all’assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d’oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell’UE ( 1 ) , in particolare l’articolo 7, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 3, visto il regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l’11 o Fondo europeo di sviluppo e che abroga il regolamento (UE) 2015/323 ( 2 ) , in particolare l’articolo 19, paragrafo 5, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Conformemente all’articolo 46 del regolamento (UE) 2018/1877, la Banca europea per gli investimenti (BEI) deve comunicare alla Commissione le previsioni aggiornate di impegni e di pagamenti per gli strumenti da essa gestiti. (2) Conformemente all’articolo 19, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/1877, la Commissione deve presentare entro il 10 ottobre 2023 una proposta che specifica l’importo della terza quota del contributo per il 2023. (3) A norma dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1877, le richieste di contributi devono utilizzare innanzitutto gli importi previsti nei precedenti fondi europei di sviluppo. È pertanto opportuno presentare una richiesta di fondi a norma del regolamento (UE) 2018/1877 per la BEI e per la Commissione. (4) A norma dell’articolo 152 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica («accordo di recesso»), il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito») deve rimanere parte del Fondo europeo di sviluppo (FES) fino alla chiusura dell’11 o FES e di tutti i FES non ancora chiusi. Tuttavia, a norma dell’articolo 153 dell’accordo di recesso, la quota del Regno Unito dei fondi disimpegnati da progetti a titolo dell’11 o FES, se tali fondi sono stati disimpegnati dopo il 31 dicembre 2020, o di FES precedenti, non deve essere riutilizzata. (5) La decisione (UE) 2022/2242 del Consiglio ( 3 ) fissa l’importo annuo del contributo che le parti del FES sono tenute a versare per il 2023 a 1 800 000 000 EUR per la Commissione e a 300 000 000 EUR per la BEI. (6) Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure da essa previste, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea , HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L’importo dei contributi che le parti del FES devono versare come terza quota per il 2023 è fissato a 500 000 000 EUR, così ripartiti: 400 000 000 EUR per la Commissione e 100 000 000 EUR per la BEI. Articolo 2 I contributi individuali al FES sono versati alla Commissione europea e alla BEI dalle parti del FES a titolo di terza quota per il 2023, conformemente all’allegato. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Fatto a Lussemburgo, il 24 ottobre 2023 Per il Consiglio Il presidente P. NAVARRO RÍOS ( 1 ) GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1 . ( 2 ) GU L 307 del 3.12.2018, pag. 1 . ( 3 ) Decisione (UE) 2022/2242 del Consiglio del 14 novembre 2022, relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare per finanziare tale fondo, che specifica il massimale per il 2024, l’importo annuo per il 2023, l’importo della prima quota per il 2023 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi previsti per gli anni 2025 e 2026 ( GU L 294, del 15.11.2022, pag. 17 ). ALLEGATO Terza quota dei contributi del FES per il 2023 (EUR) da versare alla Commissione e alla BEI STATI MEMBRI E REGNO UNITO Ripartizione 11o FES (%) Terza quota 2023 (EUR) Totale Commissione 11o FES BEI 11o FES BELGIO 3,24927 12 997 080 3 249 270 16 246 350 BULGARIA 0,21853 874 120 218 530 1 092 650 CECHIA 0,79745 3 189 800 797 450 3 987 250 DANIMARCA 1,98045 7 921 800 1 980 450 9 902 250 GERMANIA 20,57980 82 319 200 20 579 800 102 899 000 ESTONIA 0,08635 345 400 86 350 431 750 IRLANDA 0,94006 3 760 240 940 060 4 700 300 GRECIA 1,50735 6 029 400 1 507 350 7 536 750 SPAGNA 7,93248 31 729 920 7 932 480 39 662 400 FRANCIA 17,81269 71 250 760 17 812 690 89 063 450 CROAZIA 0,22518 900 720 225 180 1 125 900 ITALIA 12,53009 50 120 360 12 530 090 62 650 450 CIPRO 0,11162 446 480 111 620 558 100 LETTONIA 0,11612 464 480 116 120 580 600 LITUANIA 0,18077 723 080 180 770 903 850 LUSSEMBURGO 0,25509 1 020 360 255 090 1 275 450 UNGHERIA 0,61456 2 458 240 614 560 3 072 800 MALTA 0,03801 152 040 38 010 190 050 PAESI BASSI 4,77678 19 107 120 4 776 780 23 883 900 AUSTRIA 2,39757 9 590 280 2 397 570 11 987 850 POLONIA 2,00734 8 029 360 2 007 340 10 036 700 PORTOGALLO 1,19679 4 787 160 1 196 790 5 983 950 ROMANIA 0,71815 2 872 600 718 150 3 590 750 SLOVENIA 0,22452 898 080 224 520 1 122 600 SLOVACCHIA 0,37616 1 504 640 376 160 1 880 800 FINLANDIA 1,50909 6 036 360 1 509 090 7 545 450 SVEZIA 2,93911 11 756 440 2 939 110 14 695 550 REGNO UNITO ( *1 ) 14,67862 58 714 480 14 678 620 73 393 100 TOTALE UE-27 E REGNO UNITO 100,00 400 000 000 100 000 000 500 000 000 ( *1 ) A norma dell’articolo 153 dell’accordo di recesso, nel marzo 2023 il Regno Unito ha richiesto formalmente che la Commissione rimborsi nel 2023 la sua quota residua della riserva del 10 o e dell’11 o FES attraverso un calcolo su base netta del contributo residuo del Regno Unito al FES per il 2023 (2 a e 3 a quota, pari complessivamente a 154,12 milioni di EUR). Di tale calcolo su base netta si deve tenere conto nelle rispettive istruzioni di pagamento. ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2416/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decisione UE 2416/2023 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Normative correlate

Provvedimento AdE 9914393/2026
Accertamento delle medie dei cambi delle valute estere relative al mese di marz…
Provvedimento AdE 9978568/2026
Accertamento delle medie dei cambi delle valute estere relative al mese di apri…
Provvedimento AdE 9761087/2026
Accertamento delle medie dei cambi delle valute estere relative al mese di febb…
Regolamento UE 0996/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/996 della Commissione, del 29 aprile 2026, …
Circolare ADM 7/2026
Reg. (UE) 261/2026 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla gradual…
Decisione UE 0476/2026
Decisione (UE) 2026/476 della Commissione, del 3 marzo 2026, che modifica l’all…

Altre normative del 2023

Istituzione dei codici tributo per i versamenti, tramite modello F24, in materia di impos… Risoluzione AdE 209 Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta… Risoluzione AdE 124 Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, del contributo di … Risoluzione AdE 197 Ritenuta d'acconto sulle provvigioni corrisposte agli agenti e ai mediatori di assicurazi… Interpello AdE 213 Esenzione IVA per ''prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello spo… Interpello AdE 75