Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 2416/2025

Decisione (UE) 2025/2416 del Consiglio, del 27 ottobre 2025, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato specializzato per il trasporto su strada istituito dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, in merito a un elenco di categorie, tipi e livelli di gravità delle infrazioni gravi che possono comport

Pubblicato: 27/10/2025 In vigore dal: 27/10/2025 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2025/2416 del Consiglio, del 27 ottobre 2025, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato specializzato per il trasporto su strada istituito dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, in merito a un elenco di categorie, tipi e livelli di gravità delle infrazioni gravi che possono comportare la perdita dell’onorabilità di un trasportatore di merci su strada EN: Council Decision (EU) 2025/2416 of 27 October 2025 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Specialised Committee on Road Transport established by the Trade and Cooperation Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community, of the one part, and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, of the other part, on a list of categories, types and degrees o

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/2416 1.12.2025 DECISIONE (UE) 2025/2416 DEL CONSIGLIO del 27 ottobre 2025 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato specializzato per il trasporto su strada istituito dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, in merito a un elenco di categorie, tipi e livelli di gravità delle infrazioni gravi che possono comportare la perdita dell’onorabilità di un trasportatore di merci su strada IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) L’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione»), è stato concluso dall’Unione con decisione (UE) 2021/689 del Consiglio ( 1 ) ed è entrato in vigore il 1 o maggio 2021. (2) L’allegato 31, parte A, sezione 1, articolo 6, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione stabilisce condizioni dettagliate relative al requisito dell’onorabilità per un trasportatore di merci su strada. In particolare, i paragrafi 2 e 3 di tale articolo stabiliscono le condizioni alle quali le infrazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), di tale articolo commesse da un operatore possono determinare l’avvio di un procedimento amministrativo da parte delle autorità competenti della parte di stabilimento e possono comportare la perdita dell’onorabilità. L’allegato 31, appendice 31-A-1-1, reca inoltre un elenco delle sette infrazioni più gravi. Qualora sia stato inflitta a un operatore una sanzione per una di tali infrazioni, l’autorità competente della parte di stabilimento deve eseguire e completare una procedura amministrativa. (3) A norma dell’allegato 31, parte A, sezione 1, articolo 6, paragrafo 3, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, al comitato specializzato per il trasporto su strada, istituito dall’articolo 8, paragrafo 1, lettera o), di tale accordo («comitato specializzato per il trasporto su strada»), è conferito il potere di adottare una decisione relativa ad un elenco di categorie, tipi e livelli di gravità delle infrazioni gravi che, oltre a quelli di cui all’appendice 31-A-1-1, possono comportare la perdita dell’onorabilità. (4) Un elenco comune di infrazioni all’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione o al diritto dell’Unione o nazionale relative alle questioni di cui all’allegato 31, parte A, sezione 1, articolo 6, paragrafo 1, lettera b), dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione può migliorare l’attuazione dell’accordo stesso nel settore del trasporto di merci su strada. Pertanto, a norma dell’allegato 31, parte A, sezione 1, articolo 6, paragrafo 3, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, è opportuno che il comitato specializzato per il trasporto su strada adotti una decisione in merito a tale elenco. (5) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato specializzato per il trasporto su strada, poiché l’atto previsto sarà vincolante per l’Unione. (6) Potrebbe essere necessario adeguare i quadri giuridici nazionali per tenere conto dell’introduzione delle ulteriori infrazioni gravi menzionate nel progetto di decisione del comitato specializzato per il trasporto su strada allegato alla presente decisione. Inoltre, al fine di consentire a entrambe le parti di concordare e stabilire le modalità di scambio delle informazioni relative alle infrazioni gravi commesse nella parte diversa da quella di stabilimento in conformità dell’allegato 31, parte A, sezione 1, articolo 14, paragrafo 5, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, è opportuno stabilire una data di applicazione dell’atto previsto. La decisione del comitato specializzato per il trasporto su strada dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dal 1 o dicembre 2025. (7) La posizione da adottare in sede di comitato specializzato per il trasporto su strada dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione di tale comitato accluso alla presente decisione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato specializzato per il trasporto su strada, istituito dall’articolo 8, paragrafo 1, lettera o), dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra («comitato specializzato per il trasporto su strada»), in merito a un elenco di categorie, tipi e livelli di gravità delle infrazioni gravi che possono comportare la perdita dell’onorabilità di un trasportatore di merci su strada figura nel progetto di decisione del comitato specializzato per il trasporto su strada accluso alla presente decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Lussemburgo, il 27 ottobre 2025 Per il Consiglio Il presidente J. JENSEN ( 1 ) Decisione (UE) 2021/689 del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, e dell’accordo tra l’Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate ( GU L 149 del 30.4.2021, pag. 2 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/689/oj ). PROGETTO DECISIONE N. …/2025 DEL COMITATO SPECIALIZZATO PER IL TRASPORTO SU STRADA ISTITUITO DALL'ACCORDO SUGLI SCAMBI COMMERCIALI E LA COOPERAZIONE TRA L'UNIONE EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, DA UNA PARTE, E IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, DALL'ALTRA del … in merito a un elenco di categorie, tipi e livelli di gravità delle infrazioni gravi che possono comportare la perdita dell'onorabilità di un trasportatore di merci su strada IL COMITATO SPECIALIZZATO PER IL TRASPORTO SU STRADA, visto l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra ( 1 ) («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione»), in particolare l'allegato 31, parte A, sezione 1, articolo 468, paragrafo 5, e l’articolo 6, paragrafo 3, considerando quanto segue: (1) L'articolo 463, paragrafo 1, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione stabilisce che i trasportatori di merci su strada che intraprendono viaggi di cui all'articolo 462 di tale accordo devono essere in possesso di una licenza valida a norma del suo articolo 463, paragrafo 2, dello stesso accordo. L'allegato 31, parte A, sezione 1, articolo 3, lettera b), di tale accordo stabilisce che i trasportatori di merci su strada devono essere in possesso del requisito di onorabilità di cui all'allegato 31, parte A, sezione 1, articolo 6, dello stesso. (2) L'allegato 31, parte A, sezione 1, articolo 6, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione stabilisce condizioni dettagliate relative al requisito dell'onorabilità per un trasportatore di merci su strada. In particolare i paragrafi 2 e 3 del suddetto articolo stabiliscono le condizioni alle quali le infrazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), commesse da un operatore possono determinare l'avvio di un procedimento amministrativo da parte delle autorità competenti della parte di stabilimento e possono comportare la perdita dell'onorabilità. L'allegato 31, appendice 31-A-1-1, reca inoltre un elenco delle sette infrazioni più gravi che devono determinare l'avvio di una procedura amministrativa da parte dell'autorità competente della parte di stabilimento. (3) Un elenco comune di infrazioni all'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione o al diritto dell'Unione o nazionale relative alle questioni di cui all'allegato 31, parte A, sezione 1, articolo 6, paragrafo 1, lettera b), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione può migliorare l'attuazione dello stesso nel settore del trasporto di merci su strada. È pertanto opportuno adottare con decisione del comitato specializzato per il trasporto su strada, a norma dell'allegato 31, parte A, sezione 1, articolo 6, paragrafo 3, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, un elenco di categorie, tipi e livelli di gravità delle infrazioni gravi che, oltre a quelli di cui all'allegato 31, appendice 31-A-1-31, dello stesso, possono comportare la perdita dell'onorabilità. (4) Potrebbe essere necessario adeguare i quadri giuridici nazionali per tenere conto dell'introduzione delle ulteriori infrazioni gravi menzionate nella presente decisione. Inoltre, al fine di consentire a entrambe le parti di concordare e stabilire le modalità di scambio delle informazioni relative alle infrazioni gravi commesse nella parte diversa da quella di stabilimento a norma dell'allegato 31, parte A, sezione 1, articolo 14, paragrafo 5, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, è opportuno stabilire una data di applicazione della presente decisione. La presente decisione dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dal 1 o dicembre 2025, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Categorie, tipi e livelli di gravità delle infrazioni La presente decisione stabilisce l'elenco delle categorie, dei tipi e dei livelli di gravità delle infrazioni gravi delle regole dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione in materia di trasporto di merci su strada che, come stabilito negli allegati della presente decisione, oltre a quelli di cui all'allegato 31, appendice 31-A-1-1 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, possono comportare la perdita dell'onorabilità di un trasportatore di merci su strada. Articolo 2 Entrata in vigore e applicazione La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione. Essa si applica a decorrere dal 1 o dicembre 2025. Fatto a …, … Per il comitato specializzato per il trasporto su strada I copresidenti ( 1 ) GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10 , ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2021/689(1)/oj . ALLEGATO I Le seguenti tabelle indicano le categorie e i tipi di infrazioni gravi dell'allegato 31 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, suddivise in tre categorie di gravità in base ai potenziali rischi per la vita o di lesioni gravi e/o di distorsione della concorrenza nel mercato dei trasporti su strada: IPG = Infrazione più grave / IMG = Infrazione molto grave / IG = Infrazione grave. 1)   Gruppi di infrazioni all'allegato 31, parte B, sezione 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, salvo diversa indicazione BASE GIURIDICA TIPO DI INFRAZIONE LIVELLO DI GRAVITÀ IPG IMG IG Periodi di guida 1. Articolo 4, paragrafo 1, e appendice 31-A-1-1 Superamento del periodo di guida giornaliero di 9 ore in caso di mancata concessione dell'estensione a 10 ore 10h ≤ … < 11h X 2. 11h ≤ … X 3. Superamento del 50 % o più del periodo di guida giornaliero di 9 ore 13h30 ≤ … X 4. Superamento del periodo di guida giornaliero di 10 ore in caso di concessione dell'estensione 11h ≤ … < 12h X 5. 12h ≤ … X 6. Superamento del 50 % o più del periodo di guida giornaliero di 10 ore 15h ≤ … X 7. Articolo 4, paragrafo 2, e appendice 31-A-1-1 Superamento del periodo di guida settimanale 60h ≤ … < 65h X 8. 65h ≤ … < 70h X 9. Superamento del 25 % o più del periodo di guida settimanale 70h ≤ … X 10. Articolo 4, paragrafo 3, e appendice 31-A-1-1 Superamento del periodo di guida totale massimo durante 2 settimane consecutive 100h ≤ … < 105h X 11. 105h ≤ … < 112h30 X 12. Superamento del 25 % o più del periodo di guida totale massimo durante 2 settimane consecutive 112h30 ≤ … X Interruzioni 13. Articolo 5 Superamento del periodo di guida ininterrotto di 4,5 ore prima di osservare una pausa 5h ≤ … < 6h X 14. 6h ≤ … X Periodi di riposo 15. Articolo 6, paragrafo 2 Periodo di riposo giornaliero insufficiente poiché inferiore a 11 ore in caso di mancata concessione del periodo di riposo giornaliero ridotto 8h30 ≤ … < 10 h X 16. … < 8h30 X 17. Periodo di riposo giornaliero ridotto insufficiente poiché inferiore a 9 ore in caso di concessione della riduzione 7h ≤ … < 8h X 18. … < 7h X 19. Periodo di riposo giornaliero suddiviso insufficiente poiché inferiore a 3 + 9 ore 3 h + [7 h ≤ … < 8 h] X 20. 3h + [… < 7h] X 21. Articolo 6, paragrafo 5 Periodo di riposo giornaliero insufficiente poiché inferiore a 9 ore in caso di multipresenza 7h ≤ … < 8h X 22. … < 7h X 23. Articolo 6, paragrafo 6 Periodo di riposo settimanale ridotto insufficiente poiché inferiore a 24 ore 20h ≤ … < 22h X 24. … < 20h X 25. Periodo di riposo settimanale insufficiente poiché inferiore a 45 ore in caso di mancata concessione del periodo di riposo settimanale ridotto 36h ≤ … < 42h X 26. … < 36h X 27. Superamento di sei periodi di 24 ore consecutivi successivamente al periodo di riposo settimanale 3h ≤ … < 12h X 28. 12h ≤ … X 29. Articolo 6, paragrafo 7 Mancato riposo compensativo per due periodi di riposo settimanale ridotti consecutivi X 30. Articolo 6, paragrafo 9 Periodo di riposo settimanale regolare o periodo di riposo settimanale superiore a 45 ore effettuati a bordo del veicolo X 31. Spese per l'alloggio fuori dal veicolo non sostenute dal datore di lavoro X Organizzazione del lavoro 32. Articolo 6, paragrafo 10 L'impresa di trasporto non organizza l'attività dei conducenti in modo tale che questi ultimi possano ritornare alla sede di attività del datore di lavoro o che possano ritornare al loro luogo di residenza X 33. Articolo 7, paragrafo 1 Collegamento tra salario/retribuzione e distanza percorsa, rapidità della consegna e/o volume delle merci trasportate X 34. Articolo 7, paragrafo 2 Mancata o inadeguata organizzazione dell'attività dei conducenti, mancata o inadeguata impartizione di istruzioni ai conducenti finalizzate al rispetto della normativa X 2)   Gruppi di infrazioni all'allegato 31, parte B, sezione 4, e parte C, sezione 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione BASE GIURIDICA TIPO DI INFRAZIONE LIVELLO DI GRAVITÀ IPG IMG IG Installazione di un tachigrafo 1. Parte C, sezione 2, articoli 3 e 5, e appendice 31-A-1-1 Mancata installazione e mancato utilizzo di un tachigrafo omologato X Utilizzo del tachigrafo, della carta del conducente o del foglio di registrazione 2. Parte C, sezione 2, articolo 6, paragrafo 1 Utilizzo di un tachigrafo non sottoposto a ispezione da parte di un'officina autorizzata X 3. Parte B, sezione 4, articolo 3, e appendice 31-A-1-1 Il conducente è titolare e/o usa più di una carta del conducente X 4. Guida con una carta del conducente falsificata ( considerato come guida senza carta del conducente ) X 5. Guida con una carta del conducente di cui il conducente non è il titolare ( considerato come guida senza carta del conducente ) X 6. Guida con una carta del conducente che è stata ottenuta sulla base di dichiarazioni false e/o documenti contraffatti ( considerato come guida senza carta del conducente ) X 7. Parte B, sezione 4, articolo 7, paragrafo 1, e parte C, sezione 2, articolo 15, paragrafo 1 Tachigrafo non funzionante correttamente ( per esempio: tachigrafo non sottoposto a ispezione, calibrato e sigillato correttamente) X 8. Tachigrafo utilizzato in modo improprio ( per esempio: uso scorretto deliberato, volontario o imposto, mancanza di istruzioni sul corretto uso ecc.) X 9. Parte B, sezione 4, articolo 7, paragrafo 2, e appendice 31-A-1-1 Presenza nel veicolo e/o utilizzo di un dispositivo fraudolento in grado di modificare i dati registrati dal tachigrafo X 10. Falsificazione, occultamento o distruzione dei dati registrati sui fogli di registrazione o registrati e scaricati dal tachigrafo e/o dalla carta del conducente X 11. Parte C, sezione 2, articolo 15, paragrafo 2 L'impresa non conserva i fogli di registrazione, i tabulati e i dati scaricati X 12. Dati registrati e memorizzati non disponibili per un periodo di almeno un anno X 13. Parte B, sezione 4, articolo 6, paragrafo 1 Uso scorretto dei fogli di registrazione/della carta del conducente X 14. Ritiro non autorizzato di fogli di registrazione o della carta del conducente avente conseguenze sulla registrazione dei dati pertinenti X 15. Foglio di registrazione o carta del conducente utilizzati per un periodo più lungo di quello per il quale erano destinati, con perdita di dati X 16. Parte B, sezione 4, articolo 6, paragrafo 2 Uso di fogli di registrazione o di carte del conducente sporchi o deteriorati, con dati illeggibili X 17. Parte B, sezione 4, articolo 6, paragrafo 3 Mancato utilizzo dell'inserimento dati manuale, quando richiesto X 18. Parte B, sezione 4, articolo 6, paragrafo 4 Mancato utilizzo del foglio di registrazione corretto o mancato inserimento della carta del conducente nella fessura corretta del tachigrafo (multipresenza) X 19. Parte B, sezione 4, articolo 6, paragrafo 5 Uso scorretto del dispositivo di commutazione X Presentazione dei documenti 20. Parte B, sezione 4, articolo 6, paragrafo 5, lettera b), punto v) Mancato utilizzo o utilizzo scorretto del simbolo «nave traghetto/convoglio ferroviario» X 21. Parte B, sezione 4, articolo 6, paragrafo 6 Mancato inserimento delle informazioni richieste sul foglio di registrazione X 22. Parte B, sezione 4, articolo 6, paragrafo 7 Nelle registrazioni non sono indicati i simboli dei paesi dei quali il conducente ha attraversato la frontiera nel corso del periodo di lavoro giornaliero X 23. Parte B, sezione 4, articolo 6, paragrafo 7 Nelle registrazioni non sono indicati i simboli dei paesi in cui il conducente ha iniziato e terminato il suo periodo di lavoro giornaliero X 24. Parte B, sezione 4, articolo 10 Rifiuto di essere controllato X 25. Non in grado di presentare registrazioni manuali e tabulati effettuati durante il giorno in corso e nei 56 giorni precedenti X 26. Non in grado di presentare la carta del conducente se il conducente ne possiede una X Malfunzionamento 27. Parte C, sezione 2, articolo 16, paragrafo 1, e articolo 5, paragrafo 1 Tachigrafo non riparato da un installatore o da un'officina autorizzati X 28. Parte B, sezione 4, articolo 11 Il conducente non riporta tutte le indicazioni relative ai periodi di tempo che non vengono più registrati durante il periodo del guasto o del cattivo funzionamento del tachigrafo X 3)   Gruppi di infrazioni all'allegato 31, parte B, sezione 3, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione BASE GIURIDICA TIPO DI INFRAZIONE LIVELLO DI GRAVITÀ IPG IMG IG Durata massima dell'orario di lavoro settimanale 1. Articolo 3 Superamento della durata massima settimanale della prestazione di lavoro fissata a 48 ore se è già stata sfruttata la possibilità di estenderla a 60 ore 56h ≤ … 60h X 2. 60h ≤ … X 3. Superamento della durata massima settimanale della prestazione di lavoro fissata a 60 ore se non è stata concessa alcuna deroga a norma dell'articolo 7 65 ≤ … < 70 h X 4. 70h ≤ … X Interruzioni 5. Articolo 4 Riposo intermedio insufficiente per un periodo di lavoro compreso fra sei e nove ore 10 < … ≤ 20 min X 6. … ≤ 10 min X 7. Riposo intermedio insufficiente per un periodo di lavoro superiore a nove ore 20 < … ≤ 30 min X 8. … ≤ 20 min X Lavoro notturno 9. Articolo 6 Orario di lavoro giornaliero per ciascun periodo di 24 ore qualora sia svolto lavoro notturno in assenza di deroga concessa ai sensi dell'articolo 7 11h ≤ … < 13h X 10. 13h ≤ … X Registrazioni 11. Articolo 8 Falsificazione dei dati riguardanti gli orari di lavoro o rifiuto di fornire i registri agli ispettori da parte dei datori di lavoro X 12. Falsificazione di registri o rifiuto di fornire i registri agli ispettori da parte di conducenti dipendenti/autonomi X 4)   Gruppi di infrazioni all'allegato 31, parte C, sezione 1, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione BASE GIURIDICA TIPO DI INFRAZIONE LIVELLO DI GRAVITÀ IPG IMG IG Pesi 1. Articolo 1 e appendice 31-A-1-1 Superamento dei pesi massimi autorizzati per i veicoli della categoria N3 5 % ≤ … < 10 % X 2. 10 % ≤ … < 20 % X 3. 20 % ≤ … X 4. Superamento del peso massimo autorizzato per i veicoli della categoria N2 5 % ≤ … < 15 % X 5. 15 % ≤ … < 25 % X 6. 25 % ≤ … X Lunghezze 7. Articolo 1 Superamento della lunghezza massima autorizzata 2 % < … < 20 % X 8. 20 % ≤ … X Larghezza 9. Articolo 1 Superamento della larghezza massima autorizzata 2,65 ≤ … < 3,10 metri X 10. 3,10 metri ≤ … X 5)   Gruppi di infrazioni alle norme sul controllo tecnico su strada BASE GIURIDICA TIPO DI INFRAZIONE LIVELLO DI GRAVITÀ IPG IMG IG Controllo tecnico 1. Allegato 31, parte A, sezione 1, articolo 6, paragrafo 1, lettera b), punto iv) e appendice 31-A-1-1 Guida in assenza di una valida prova che il controllo tecnico sia stato superato, come previsto dalla normativa UE e del Regno Unito X 2. Mancato mantenimento di un veicolo in condizioni di sicurezza e conformità, con conseguenti gravi carenze dell'impianto di frenatura, degli organi di sterzo, delle ruote/pneumatici, delle sospensioni o del telaio o di altri equipaggiamenti che possono creare un rischio immediato per la sicurezza stradale tale da portare alla decisione di fermo del veicolo X 6)   Gruppi di infrazioni alle norme sui limitatori di velocità BASE GIURIDICA TIPO DI INFRAZIONE LIVELLO DI GRAVITÀ IPG IMG IG 1. Allegato 31, parte A, sezione 1, articolo 6, paragrafo 1, lettera b), punto vii) Limitatore di velocità non installato X 2. Limitatore di velocità che non soddisfa i requisiti tecnici applicabili X 3. Limitatore di velocità non installato da officina autorizzata X 4. Possesso e/o utilizzo di un dispositivo fraudolento in grado di falsificare i dati di un limitatore della velocità o possesso e/o utilizzo di un dispositivo fraudolento di limitazione della velocità X 7)   Gruppi di infrazioni all'allegato 31, parte B, sezione 1, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione BASE GIURIDICA TIPO DI INFRAZIONI LIVELLO DI GRAVITÀ IPG IMG IG Formazione e licenza 1. Articolo 3 Trasporto di merci senza qualificazione iniziale obbligatoria e/o formazione periodica obbligatoria X 2. Articolo 9 e appendice 31-B-1-2 Conducente non in grado di presentare la carta di qualificazione valida o la patente di guida con il contrassegno, come stabilito dal diritto nazionale (per esempio: smarrita, dimenticata, danneggiata, illeggibile) X 8)   Gruppi di infrazioni ai requisiti relativi alla patente di guida BASE GIURIDICA TIPO DI INFRAZIONI LIVELLO DI GRAVITÀ IPG IMG IG 1. Allegato 31, parte A, sezione 1, articolo 6, paragrafo 1, lettera b), punto viii) e appendice 31-A-1-1 Trasporto di merci in assenza di una patente di guida valida X 2. Utilizzo di una patente di guida danneggiata o illeggibile o non conforme al modello comune X 9)   Gruppi di infrazioni alle norme sul trasporto di merci pericolose su strada BASE GIURIDICA TIPO DI INFRAZIONI LIVELLO DI GRAVITÀ IPG IMG IG 1. Allegato 31, parte A, sezione 1, articolo 6, paragrafo 1, lettera b), punto vi) e appendice 31-A-1-1 Trasporto di merci pericolose delle quali è vietato il trasporto X 2. Trasporto di merci pericolose in contenitori vietati o non approvati, risultante in un rischio per la vita o per l'ambiente tale da determinare la decisione di fermare il veicolo X 3. Trasporto di merci pericolose non contrassegnate come tali sul veicolo, risultante in un rischio per la vita o per l'ambiente tale da determinare la decisione di fermare il veicolo X 4. Fuoriuscita di sostanze pericolose X 5. Trasporto alla rinfusa in container strutturalmente inadeguati X 6. Trasporto in un veicolo sprovvisto del pertinente certificato di omologazione X 7. Veicolo non più conforme alle norme di omologazione e che presenta quindi un rischio immediato X 8. Mancato rispetto delle norme in materia di stivaggio e fissaggio del carico X 9. Mancato rispetto delle disposizioni relative al carico misto di imballaggi X 10. Mancato rispetto delle norme che limitano le quantità trasportate in una unità di trasporto, compresi i livelli ammissibili di riempimento di cisterne o imballaggi X 11. Assenza di informazioni relative alle sostanze trasportate che permettano di accertare il livello di gravità dell'infrazione ( per esempio: numero ONU, designazione ufficiale di trasporto, gruppo d'imballaggio ) X 12. Conducente privo del certificato regolamentare di formazione professionale X 13. Uso di fuoco o di luci non protette X 14. Mancato rispetto del divieto di fumare X 15. Veicolo non adeguatamente sorvegliato o parcheggiato X 16. Unità di trasporto comprendente più di un rimorchio/semirimorchio X 17. Veicolo non più conforme alle norme di omologazione ma che non presenta un rischio immediato X 18. Veicolo non provvisto degli estintori funzionanti prescritti X 19. Veicolo sprovvisto dell'attrezzatura prevista nell'ADR o nelle istruzioni scritte X 20. Trasporto di imballaggi contenenti imballaggi, IBC o grandi imballaggi, ovvero di imballaggi vuoti danneggiati e non ripuliti X 21. Trasporto di merci imballate in container strutturalmente inadeguati X 22. Cisterne o container-cisterna (inclusi quelli vuoti e non ripuliti) che non sono stati chiusi adeguatamente X 23. Etichettatura, marcatura o placcatura non corretta del veicolo e/o contenitore X 24. Assenza di istruzioni scritte conformi all'ADR ovvero istruzioni scritte non pertinenti alle merci trasportate X 10)   Gruppi di infrazioni alla parte seconda, rubrica terza, titolo I, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, salvo diversa indicazione BASE GIURIDICA TIPO DI INFRAZIONE LIVELLO DI GRAVITÀ IPG IMG IG Licenza 1. Articolo 463, paragrafo 1, e appendice 31-A-1-1 Trasporto di merci in assenza di una licenza valida (vale a dire: la licenza è inesistente, falsificata, revocata, scaduta ecc.) X 2. Articolo 463, paragrafo 3 L'impresa di trasporto o il conducente non sono in grado di presentare agli agenti preposti al controllo una licenza valida o una copia certificata conforme della licenza valida (vale a dire: la licenza o la copia certificata conforme è stata smarrita, dimenticata, danneggiata ecc.) X Attestato di conducente 3. Allegato 31, parte A, sezione 1, articolo 6, paragrafo 1, lettera b), punto v) I conducenti trasportano merci in assenza di un attestato di conducente valido (vale a dire: l'attestato del conducente è inesistente, falsificato, revocato, scaduto ecc.) X 4. Allegato 31, parte A, sezione 1, articolo 6, paragrafo 1, lettera b), punto v) Il conducente o l'impresa di trasporto non sono in grado di presentare agli agenti preposti al controllo un attestato di conducente valido o una copia certificata conforme dell'attestato di conducente (vale a dire: l'attestato del conducente o la copia certificata conforme dell'attestato di conducente è stata smarrita, dimenticata, danneggiata ecc.) X Specifiche operazioni di trasporto consentite dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione 5. Articolo 462, paragrafi da 3 a 7 Esecuzione di trasporti di cabotaggio o altre operazioni di trasporto non conformi alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, comprese le limitazioni del numero di viaggi, in vigore nella parte ospitante. X 11)   Gruppi di infrazioni alle norme sul trasporto di animali BASE GIURIDICA TIPO DI INFRAZIONI LIVELLO DI GRAVITÀ IPG IMG IG 1. Allegato 31, parte A, sezione 1, articolo 6, paragrafo 1, lettera b), punto x) Paratie non sufficientemente forti per resistere al peso degli animali X 2. Utilizzo di rampe di carico o di scarico con superfici scivolose, prive di protezioni laterali o troppo ripide X 3. Utilizzo di piattaforme di sollevamento o di piani superiori senza barriere di sicurezza che impediscano la caduta o la fuga degli animali durante le operazioni di carico e scarico X 4. Mezzi di trasporto non autorizzati per lunghi viaggi o non autorizzati per il tipo di animali trasportati X 5. Trasporto effettuato senza valida documentazione richiesta, giornale di viaggio o autorizzazione del trasportatore o certificato di idoneità X 12)   Gruppi di infrazioni alla normativa applicabile alle obbligazioni contrattuali BASE GIURIDICA TIPO DI INFRAZIONE LIVELLO DI GRAVITÀ IPG IMG IG 1. Allegato 31, parte A, sezione 1, articolo 6, paragrafo 1, lettera b), punto xii) Violazione della legge applicabile alle obbligazioni contrattuali X 13)   Gruppi di infrazioni all'allegato 31, parte A, sezione 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione BASE GIURIDICA TIPO DI INFRAZIONE LIVELLO DI GRAVITÀ IPG IMG IG 1. Articolo 6, paragrafo 1, lettera a) Informazioni incomplete sulla dichiarazione di distacco X 2. Mancata trasmissione di una dichiarazione di distacco al paese ( 1 ) in cui il conducente è distaccato, al più tardi all'inizio del distacco X 3. Articolo 6, paragrafo 1, lettera b) Dichiarazione di distacco per i conducenti falsificata X 4. Impossibilità del conducente di presentare una dichiarazione di distacco valida X 5. Mancata messa a disposizione del conducente di una dichiarazione di distacco valida X 6. Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma Mancata trasmissione al paese ospitante ( 1 ) dei documenti richiesti entro otto settimane dalla data della richiesta L'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), specifica i tipi di documenti che devono essere forniti X 7. Articolo 6, paragrafo 4 Mancato aggiornamento, da parte del trasportatore, delle dichiarazioni di distacco nell'interfaccia pubblica connessa all'IMI X ( 1 ) Per paese si intende uno Stato membro dell'Unione europea per l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. ALLEGATO II Livelli di gravità delle infrazioni gravi 1) I livelli di gravità delle infrazioni sono grave («IG»), molto grave («IMG») e più grave («IPG»). 2) Le infrazioni gravi e molto gravi commesse ripetutamente dallo stesso operatore sono considerate maggiormente gravi dall'autorità competente della parte di stabilimento. Nel calcolo della frequenza del ripetersi delle infrazioni le autorità competenti della parte tengono conto dei seguenti fattori: — gravità dell'infrazione (IG o IMG); — durata (almeno un anno dalla data del controllo); — numero di veicoli adibiti alle attività di trasporto dirette dal gestore dei trasporti (media annua). 3) In considerazione del potenziale di rischio per la sicurezza stradale, la frequenza massima delle infrazioni gravi oltre la quale la loro gravità aumenta è stabilita come segue: — 3 IG/per veicolo/per anno = 1 IMG; — 3 IMG/per veicolo/per anno = avvio di procedura nazionale sull'onorabilità. 4) Il numero di infrazioni per veicolo per anno rappresenta un valore medio calcolato dividendo il numero totale di tutte le infrazioni dello stesso livello di gravità (IG o IMG) per il numero medio di veicoli utilizzati durante l'anno. La formula della frequenza fornisce una soglia massima di occorrenza delle infrazioni gravi oltre la quale esse sono considerate più gravi. Le autorità competenti delle parti possono stabilire soglie più severe se ciò è previsto nella loro procedura amministrativa nazionale di valutazione dell'onorabilità. ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2416/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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