Decisione di esecuzione (UE) 2025/2425 della Commissione, del 2 dicembre 2025, relativa all’armonizzazione della banda di frequenze 3800 - 4200 MHz per l’uso condiviso da parte di sistemi terrestri a banda larga senza fili in grado di fornire connettività di rete locale nell’Unione notificata con il numero C(2025) 8146
Decisione di esecuzione (UE) 2025/2425 della Commissione, del 2 dicembre 2025, relativa all’armonizzazione della banda di frequenze 3800 - 4200 MHz per l’uso condiviso da parte di sistemi terrestri a banda larga senza fili in grado di fornire connettività di rete locale nell’Unione [notificata con il numero C(2025) 8146]
EN: Commission Implementing Decision (EU) 2025/2425 of 2 December 2025 on the harmonisation of the 3800-4200 MHz frequency band for the shared use by terrestrial wireless broadband systems capable of providing local-area network connectivity in the Union (notified under document C(2025) 8146)
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/2425
4.12.2025
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/2425 DELLA COMMISSIONE
del 2 dicembre 2025
relativa all’armonizzazione della banda di frequenze 3 800 - 4 200 MHz per l’uso condiviso da parte di sistemi terrestri a banda larga senza fili in grado di fornire connettività di rete locale nell’Unione
[notificata con il numero C(2025) 8146]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (Decisione spettro radio)
(
1
)
, in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)
La banda di frequenze 3 800 - 4 200 MHz può consentire il dispiegamento di sistemi terrestri a banda larga senza fili in grado di fornire connettività di rete locale per una serie di servizi e applicazioni, sulla base della neutralità tecnologica. L’ampia gamma di casi d’uso locali in diversi ambienti industriali e non industriali, sia interni che esterni, godrà dei benefici derivanti da condizioni tecniche armonizzate.
(2)
La comunicazione della Commissione «Il 5G per l’Europa: un piano d’azione» («piano d’azione per il 5G»)
(
2
)
definisce un approccio coordinato dell’Unione per la diffusione dei servizi 5G a partire dal 2020. Il piano d’azione per il 5G sottolinea il ruolo del 5G quale fattore abilitante chiave per la digitalizzazione delle «industrie verticali» («soggetti verticali»)
(
3
)
e sostiene la necessità di un’azione coordinata a livello dell’Unione, anche per individuare e armonizzare lo spettro per il 5G, al servizio di modelli aziendali innovativi e soluzioni per l’accesso allo spettro con licenze locali.
(3)
Nel parere riguardante le sfide in materia di attuazione del 5G (terzo parere sul 5G)
(
4
)
, il gruppo «Politica dello spettro radio» (RSPG) conclude che la connettività per i «soggetti verticali» potrebbe essere fornita tramite soluzioni offerte da operatori mobili, da fornitori terzi e direttamente dagli stessi soggetti verticali nelle bande armonizzate dell’Unione per i servizi di comunicazione elettronica o nello spettro ad essi dedicato. Tale gruppo raccomanda agli Stati membri di prendere in considerazione anche altre soluzioni relative allo spettro, compreso lo spettro dedicato o condiviso per esigenze aziendali/settoriali che potrebbero non essere adeguatamente soddisfatte dagli operatori mobili.
(4)
Nel parere riguardante ulteriori esigenze in materia di spettro e gli orientamenti sulla rapida diffusione delle future reti a banda larga senza fili
(
5
)
, il gruppo «Politica dello spettro radio» riconosce inoltre l’esistenza di una domanda specifica di spettro nella banda media e raccomanda agli Stati membri di valutare la possibilità di utilizzare la banda di frequenze 3 800 - 4 200 MHz per applicazioni locali (segnatamente a potenza medio-bassa), tra cui applicazioni verticali, proteggendo nel contempo le applicazioni e i servizi via satellite e di altro tipo esistenti.
(5)
La banda di frequenze 3 800-4 200 MHz è utilizzata in tutta l’Unione per servizi via satellite che comprendono le comunicazioni spazio-terra verso le stazioni terrestri per le comunicazioni via satellite nel servizio fisso via satellite (FSS). La stessa è utilizzata anche per le comunicazioni terrestri nel servizio fisso (FS), che include usi sia militari che civili.
(6)
La banda di frequenze 3 400 - 3 800 MHz è stata armonizzata nell’Unione per i sistemi terrestri a banda larga senza fili che forniscono servizi di comunicazione elettronica a norma della decisione 2008/411/CE della Commissione
(
6
)
e rappresenta la banda principale per il dispiegamento del 5G nell’Unione. È fondamentale che tali sistemi siano adeguatamente protetti.
(7)
La banda di frequenze 4 200 - 4 400 MHz è assegnata a livello mondiale al servizio di radionavigazione aeronautica (ARNS) ed è utilizzata dai radioaltimetri installati a bordo degli aeromobili. I radioaltimetri sono utilizzati su diversi tipi di aeromobili, compresi velivoli passeggeri e cargo, ed elicotteri. Essi forniscono misurazioni precise dell’altezza essenziali per varie funzioni di sicurezza nel settore dell’aviazione, tra cui l’atterraggio automatico, i sistemi di allarme di prossimità al suolo, i sistemi di avviso e rappresentazione del terreno e la prevenzione delle collisioni, e dovrebbero essere protetti.
(8)
Inoltre in alcuni Stati membri sono installate delle stazioni del sistema di osservazione mondiale (VGOS) a interferometria a base molto lunga (VLBI), nell’ambito del progetto per le infrastrutture critiche europee Galileo, che dispongono di ricevitori passivi altamente sensibili. Attualmente tali operazioni di osservazione non beneficiano di un’assegnazione radioastronomica nella banda di frequenze 3 800 - 4 200 MHz. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia adottare tutte le misure praticabili per proteggerle da interferenze dannose.
(9)
A norma dell’articolo 4, paragrafo 2, della decisione n. 676/2002/CE, la Commissione ha conferito alla Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) il mandato di elaborare condizioni tecniche armonizzate per l’uso condiviso della banda di frequenze 3 800 - 4 200 MHz per i sistemi terrestri a banda larga senza fili che forniscono connettività di rete locale nell’Unione.
(10)
In conseguenza di tale mandato, l’8 novembre 2024 la CEPT ha pubblicato la relazione 88
(
7
)
(«relazione della CEPT»). La relazione specifica le condizioni tecniche armonizzate meno restrittive per l’uso condiviso della banda di frequenze 3 800 - 4 200 MHz per i sistemi terrestri a banda larga senza fili (
Wireless Broadband
, WBB) a potenza medio-bassa (
Low- and Medium-Power
, LMP) («sistemi WBB LMP») per la fornitura di connettività di rete locale. Tali condizioni si basano sui risultati delle relazioni 358
(
8
)
e 362
(
9
)
del comitato per le comunicazioni elettroniche (ECC).
(11)
Le condizioni tecniche armonizzate definite nella relazione 88 della CEPT garantiscono la neutralità tecnologica per il funzionamento dei sistemi WBB LMP, tra cui le tecnologie 3GPP (3rd Generation Partnership Project) e DECT-2020 NR (Digital Enhanced Cordless Telecommunications-2020 New Radio). Esse consentono il funzionamento non sincronizzato di stazioni di base a media potenza con sistemi di antenne attive (AAS) e non-AAS e di stazioni di base a bassa potenza con non-AAS. Ove necessario per gestire la coesistenza tra diversi sistemi WBB LMP nella banda di frequenze 3 800 - 4 200 MHz, gli Stati membri dovrebbero garantire un coordinamento nazionale ed eventualmente transfrontaliero.
(12)
L’accesso alla banda è possibile se sono utilizzate tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono un livello di prestazione del ricevitore adeguato e conforme ai requisiti essenziali della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
(
10
)
. Qualora nelle norme armonizzate o in parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
a norma della direttiva 2014/53/UE, siano descritte tecniche pertinenti, devono essere garantite prestazioni almeno equivalenti ai livelli di prestazione associati a tali tecniche.
(13)
Le condizioni tecniche armonizzate e i pertinenti orientamenti definiti nella relazione 88 della CEPT riguardano la protezione e lo sviluppo a lungo termine degli utenti storici che condividono la banda di frequenze 3 800 - 4 200 MHz, in particolare le stazioni terrestri riceventi per le comunicazioni via satellite e i collegamenti fissi terrestri. Esse riguardano inoltre la protezione dei sistemi terrestri a banda larga senza fili che forniscono servizi di comunicazione elettronica al di sotto di 3 800 MHz e dei radioaltimetri che operano nella banda di frequenze 4 200 - 4 400 MHz. Le condizioni tecniche armonizzate si basano sul presupposto dell’esistenza di un regime di autorizzazione nazionale nel quale è nota l’ubicazione delle stazioni di base o delle reti WBB LMP, dei collegamenti fissi nell’FS e delle stazioni terrestri per le comunicazioni via satellite riceventi nell’FSS.
(14)
L’uso condiviso tra i sistemi WBB LMP, da un lato, e i sistemi FSS o FS, dall’altro, nella banda 3 800 - 4 200 MHz è da valutarsi caso per caso. Al fine di garantire la protezione dei sistemi FSS esistenti al di sotto di 3 800 MHz e dei sistemi FSS e FS esistenti e futuri nella banda 3 800 - 4 200 MHz, gli Stati membri dovrebbero garantire un’attenta pianificazione dei sistemi WBB LMP e un’analisi caso per caso. Gli Stati membri dovrebbero altresì considerare la possibilità di applicare adeguate tecniche di attenuazione, sia a livello nazionale sia, ove necessario a causa di grandi distanze di separazione, attraverso accordi di coordinamento transfrontalieri bilaterali o multilaterali. L’uso della banda 3 800 - 4 200 MHz per i sistemi FSS e FS attualmente autorizzati sul mercato degli Stati membri resta soggetto a decisioni nazionali. La presente decisione non pregiudica il modo in cui gli Stati membri autorizzano l’uso di tale banda per i sistemi FSS e FS.
(15)
Gli Stati membri dovrebbero garantire la protezione dei radioaltimetri che operano nella banda di frequenze 4 200 - 4 400 MHz dai sistemi WBB LMP che operano nella banda di frequenze 3 800 - 4 200 MHz, sulla base dei risultati riportati nella relazione 362 del comitato per le comunicazioni elettroniche e fatte salve eventuali misure in materia di aviazione che potrebbero essere adottate dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA). A livello nazionale si dovrebbe prestare particolare attenzione alla protezione dei radioaltimetri dalle stazioni di base a media potenza AAS situate in prossimità degli aeroporti, anche nelle zone di confine, e che operano nella banda di frequenze 4 100 – 4 200 MHz.
(16)
Gli Stati membri dovrebbero garantire la protezione dei sistemi terrestri che forniscono servizi di comunicazione elettronica (ECS) WBB nella banda di frequenze 3 400 - 3 800 MHz anche, se del caso, attraverso il coordinamento transfrontaliero, il funzionamento sincronizzato delle reti, i limiti di densità del flusso di potenza, nonché requisiti relativi alle distanze di separazione e/o alla separazione delle frequenze.
(17)
Poiché nell’ambito della relazione 88 della CEPT non è stato esaminato l’uso dei sistemi WBB LMP nella banda di frequenze 3 800 - 4 200 MHz per la connettività verso le stazioni terminali aeree, la presente decisione non prevede condizioni tecniche e operative armonizzate per l’uso delle stazioni terminali aeree. Conformemente al quadro giuridico esistente, gli Stati membri sono autorizzati a limitare l’uso delle stazioni terminali aeree in questa banda di frequenze, fatte salve eventuali condizioni armonizzate che possono diventare disponibili a livello dell’Unione in futuro.
(18)
È essenziale garantire la coesistenza tra i sistemi WBB LMP nonché tra i sistemi WBB LMP e altri servizi consolidati, come i radioaltimetri. A tale riguardo, gli Stati membri possono anche fare riferimento alle raccomandazioni del comitato per le comunicazioni elettroniche per l’adozione di misure a livello nazionale o bilaterale/multilaterale
(
11
)
.
(19)
La nozione di «designare e mettere a disposizione» la banda di frequenze 3 800 – 4 200 MHz nel contesto della presente decisione fa riferimento alle seguenti fasi: i) l’adeguamento del quadro giuridico nazionale sull’attribuzione delle frequenze al fine di includere l’uso previsto di tale banda nel rispetto delle condizioni tecniche armonizzate stabilite nella presente decisione; ii) l’avvio di tutte le misure necessarie per garantire la coesistenza con l’uso attuale in tale banda, nella misura necessaria; iii) l’avvio di misure appropriate, accompagnate se del caso dall’avvio di un processo di consultazione dei portatori di interessi, al fine di consentire l’uso di tale banda conformemente al quadro giuridico applicabile a livello dell’Unione, comprese le condizioni tecniche armonizzate di cui alla presente decisione.
(20)
Possono essere necessari accordi di coordinamento transfrontaliero tra gli Stati membri e tra questi ultimi e i paesi terzi al fine di evitare interferenze dannose e migliorare l’efficienza dello spettro e la convergenza del suo utilizzo. Fatte salve le eventuali misure in materia di aviazione adottate dall’AESA, gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle pertinenti raccomandazioni del comitato per le comunicazioni elettroniche al fine di garantire una protezione coerente dei radioaltimetri che operano nella banda di frequenze 4 200 - 4 400 MHz a livello transfrontaliero. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri e l’AESA, ha elaborato una tabella di marcia dell’UE non vincolante per garantire la coesistenza sicura tra le reti mobili e i radioaltimetri degli aeromobili nella gamma di frequenza 3 400 - 4 400 MHz
(
12
)
.
(21)
Fatto salvo il diritto degli Stati membri di autorizzare l’uso dello spettro sul proprio territorio, il futuro riesame dell’uso dello spettro ai sensi della presente decisione sarebbe facilitato dall’uso convergente di porzioni coerenti dello spettro in tutta l’UE, ad esempio a partire dalla parte superiore della banda. Eventuali modalità coordinate di uso dello spettro nell’UE potrebbero essere oggetto di ulteriori approfondimenti. A seconda del regime di autorizzazione applicato alla banda di frequenze 3 800 - 4 200 MHz, gli Stati membri dovrebbero valutare la necessità di imporre condizioni tecniche supplementari, al fine di garantire un’adeguata coesistenza tra i sistemi WBB LMP e tra i sistemi WBB LMP e altri servizi in tale banda di frequenze e nelle bande adiacenti.
(22)
Gli Stati membri dovrebbero riferire alla Commissione in merito all’attuazione della presente decisione, in particolare per quanto riguarda l’introduzione e lo sviluppo graduali dei sistemi WBB LMP nella banda di frequenze 3 800 - 4 200 MHz e le eventuali questioni relative alla coesistenza, al fine di contribuire alla valutazione del suo impatto a livello dell’Unione e dell’adeguatezza delle condizioni tecniche armonizzate nel garantire una protezione adeguata dei servizi esistenti nonché una tempestiva revisione.
(23)
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per lo spettro radio,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La presente decisione stabilisce le condizioni tecniche armonizzate per la disponibilità e l’uso condiviso efficiente della banda di frequenze 3 800 - 4 200 MHz per i sistemi terrestri a banda larga senza fili a potenza medio-bassa (WBB LMP) in grado di fornire connettività di rete locale nell’Unione.
Articolo 2
Ai fini della presente decisione si applica la definizione seguente:
«radioaltimetro»: sistema radar di misurazione della distanza rivolto verso il basso, che misura l’altezza di un aeromobile rispetto al suolo e agli ostacoli con un elevato grado di accuratezza, integrità e disponibilità durante tutte le fasi di volo.
Articolo 3
Entro il 30 settembre 2026 gli Stati membri designano e mettono a disposizione in maniera non esclusiva la banda di frequenze 3 800 – 4 200 MHz per i sistemi WBB LMP, conformemente alle condizioni tecniche armonizzate stabilite nell’allegato.
Articolo 4
Gli Stati membri provvedono, conformemente alle pertinenti condizioni tecniche armonizzate di cui all’allegato, affinché i sistemi WBB LMP proteggano in modo adeguato:
a)
le stazioni terrestri del servizio fisso via satellite (FSS) per le comunicazioni spazio-terra autorizzate a operare nella banda di frequenze 3 800 - 4 200 MHz in tutta l’Unione e al di sotto di 3 800 MHz;
b)
i sistemi del servizio fisso (FS) che operano nella banda di frequenze 3 800 - 4 200 MHz;
c)
i sistemi terrestri che forniscono servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili (ECS WBB) nella banda di frequenze 3 400 - 3 800 MHz;
d)
i radioaltimetri del servizio di navigazione aeronautica (ARNS) che operano nella banda di frequenze 4 200 - 4 400 MHz;
e)
le stazioni del sistema di osservazione mondiale VLBI sul territorio dell’Unione, ove necessario e tenendo debitamente conto del loro status normativo.
Articolo 5
Gli Stati membri agevolano la conclusione di accordi di coordinamento transfrontaliero allo scopo di permettere il funzionamento del WBB LMP, anche in conformità all’articolo 4, tenendo conto dei diritti e delle procedure regolamentari esistenti applicabili, nonché dei pertinenti accordi internazionali.
Articolo 6
Gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito all’attuazione della presente decisione entro il 31 dicembre 2026.
Gli Stati membri monitorano l’uso della banda di frequenze 3 800 - 4 200 MHz, compresa la coesistenza tra i sistemi WBB LMP e gli altri sistemi di cui all’articolo 4. Gli Stati membri comunicano le loro conclusioni alla Commissione, su richiesta o di propria iniziativa.
Articolo 7
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2025
Per la Commissione
Henna VIRKKUNEN
Vicepresidente esecutiva
(
1
)
GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dec/2002/676(1)/oj
.
(
2
)
COM(2016) 588 final.
(
3
)
Come trasporti, logistica, settore automobilistico, sanità, energia, fabbriche intelligenti, media e intrattenimento.
(
4
)
Documento RSPG19-007 final del 30 gennaio 2019,
Strategic spectrum roadmap towards 5G for Europe: RSPG opinion on 5G implementation challenges (RSPG 3rd opinion on 5G).
(
5
)
Documento RSPG21-024 final del 16 giugno 2021,
RSPG opinion on additional spectrum needs and guidance on the fast rollout of future wireless broadband networks
.
(
6
)
Decisione 2008/411/CE della Commissione, del 21 maggio 2008 , relativa all’armonizzazione della banda di frequenze 3 400 - 3 800 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nella Comunità (
GU L 144 del 4.6.2008, pag. 77
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dec/2008/411/oj
).
(
7
)
Relazione 88 della CEPT:
Report from CEPT to the European Commission in response to the Mandate on shared use of the 3 800-4 200 MHz frequency band by low/medium power terrestrial wireless broadband systems (WBB LMP) providing local-area network connectivity
.
(
8
)
Relazione 358 dell’ECC:
In-band and adjacent bands sharing studies to assess the feasibility of the shared use of the 3,8-4,2 GHz frequency band by terrestrial wireless broadband systems providing local-area (i.e. low/medium power) network connectivity
, approvata a giugno 2024.
(
9
)
Relazione 362 dell’ECC:
Compatibility between mobile or fixed communications networks (MFCN) operating in 3400-3800 MHz and wireless broadband systems in low/medium power (WBB LMP) operating in the frequency band 3 800-4 200 MHz with Radio Altimeters (RA) operating in 4 200-4 400 MHz
, approvata a novembre 2024.
(
10
)
Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (
GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dir/2014/53/oj
).
(
11
)
Ciò si riferisce agli scenari di coesistenza seguenti: sistemi WBB LMP e stazioni terrestri FSS riceventi, sistemi WBB LMP e collegamenti FS, sistemi WBB LMP e ECS WBB nella banda di frequenze 3 400 - 3 800 MHz, sistemi WBB LMP e radioaltimetri nella banda di frequenze 4 200 - 4 400 MHz.
(
12
)
Commissione europea,
EU Roadmap for ensuring safe coexistence between mobile networks and aircraft radio altimeters within the frequency range 3 400–4 400 MHz in the Union
, versione 2 dell’8 aprile 2025.
ALLEGATO
CONDIZIONI TECNICHE DI CUI AGLI ARTICOLI 3 E 4
1.
Definizioni
Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni indicate di seguito.
Sistemi di antenne attive (
Active Antenna Systems
, AAS): una stazione di base e un sistema di antenne WBB LMP la cui ampiezza e/o fase tra gli elementi dell’antenna sono continuamente modificate, dando luogo ad un diagramma d’antenna che varia in risposta a cambiamenti a breve termine nell’ambiente radio. Ciò ha lo scopo di escludere il modellamento del fascio a lungo termine quale il downtilt elettrico fisso
(
1
)
.
Funzionamento sincronizzato: funzionamento di due o più reti differenti duplex a divisione di tempo (
Time Division Duplex
, TDD) in cui non si verificano trasmissioni simultanee in uplink (UL) e downlink (DL); ciò significa che ad un dato momento le reti trasmettono tutte in downlink oppure in uplink. Ciò richiede l’allineamento di tutte le trasmissioni in DL e in UL per tutte le reti TDD interessate, nonché la sincronizzazione dell’inizio del frame in tutte le reti
(
2
)
.
Funzionamento non sincronizzato: funzionamento di due o più reti TDD differenti in cui ad un dato momento almeno una rete trasmette in DL e almeno una rete trasmette in UL. Ciò potrebbe verificarsi se le reti TDD non allineano tutte le trasmissioni in DL e in UL o se non si sincronizzano all’inizio del frame
(
3
)
.
Funzionamento semisincronizzato: funzionamento di due o più reti TDD differenti in cui parte del frame è in linea con un funzionamento sincronizzato mentre la parte restante del frame è in linea con un funzionamento non sincronizzato. Ciò richiede l’adozione di una struttura di frame per tutte le reti TDD interessate, compresi gli slot in cui la direzione UL/DL non è specificata, nonché la sincronizzazione dell’inizio del frame in tutte le reti.
Potenza isotropica irradiata equivalente (
Equivalent Isotropically Radiated Power
, EIRP): il prodotto della potenza fornita all’antenna per il suo guadagno in una data direzione rispetto ad un’antenna isotropica (guadagno assoluto o isotropico).
Potenza totale irradiata (
Total Radiated Power
, TRP): misura della potenza irradiata da un’antenna composita. È pari alla potenza totale condotta in ingresso nella matrice di antenne, cui sono sottratte le eventuali perdite che si verificano nella matrice. La TRP è l’integrale della potenza trasmessa in differenti direzioni in tutta la sfera di irradiazione, come indicato nella formula:
dove P(θ,φ) è la potenza irradiata da una matrice di antenne nella direzione (θ,φ), data dalla formula:
dove P
Tx
rappresenta la potenza condotta (misurata in Watt) in ingresso nella matrice e g(θ,φ) rappresenta il guadagno direzionale della matrice lungo la direzione (θ, φ).
2.
Parametri generali
Nella banda di frequenze 3 800 - 4 200 MHz:
1)
la modalità di funzionamento è la duplex a divisione di tempo (TDD);
2)
i blocchi (o «canali») sono assegnati secondo multipli di 5 MHz (figura 1);
3)
il limite inferiore di frequenza di un blocco assegnato è allineato o spaziato per multipli di 5 MHz dall’estremità inferiore della banda di 3 800 MHz;
4)
è possibile combinare più blocchi adiacenti da 5 MHz per ottenere un canale più ampio;
5)
la trasmissione delle stazioni di base e delle stazioni terminali rispetta le condizioni tecniche di cui rispettivamente alla sezione 3 e alla sezione 4.
Figura 1
Assetto delle frequenze 3 800 - 4 200 MHz
3.
Condizioni tecniche per le stazioni di base
La tabella 1 definisce l’EIRP massima all’interno di un blocco assegnato («EIRP all’interno del blocco») per cella per stazioni di base WBB LMP che operano nella banda di frequenze 3 800 - 4 200 MHz.
Tabella 1
EIRP massima all’interno del blocco per cella per stazioni di base WBB LMP che operano nella banda di frequenze 3 800 - 4 200 MHz
Tipo di stazione di base
EIRP per cella (note 1 e 2)
Stazione di base a bassa potenza
≤ 24 dBm/canale per larghezza di banda ≤ 20 MHz
≤ 18 dBm/5 MHz per larghezza di banda > 20 MHz
Stazione di base a media potenza
≤ 44 dBm/canale per larghezza di banda ≤ 20 MHz
≤ 38 dBm/5 MHz per larghezza di banda > 20 MHz
Nota 1:
in un sito a più settori, il valore per «cella» corrisponde al valore di uno dei settori.
Nota 2:
in casi eccezionali e debitamente giustificati, le amministrazioni nazionali possono autorizzare livelli di EIRP più elevati, a condizione che sia garantita la protezione delle stazioni terrestri FSS riceventi e dei collegamenti FS (ove opportuno a livello nazionale) nella banda, nonché dei sistemi terrestri che forniscono ECS WBB al di sotto di 3 800 MHz e dei radioaltimetri che operano nella banda di frequenze 4 200 - 4 400 MHz, tenendo conto del loro sviluppo futuro, anche negli Stati membri dell’UE confinanti. La copertura di rete rimane locale (ossia nessuna rete nazionale).
Nota esplicativa per la tabella 1: per la protezione dei sistemi terrestri che forniscono ECS WBB operanti al di sotto di 3 800 MHz, potrebbe essere necessario un coordinamento a livello nazionale e/o transfrontaliero
(
4
)
.
La tabella 2 definisce i livelli massimi di emissioni indesiderate per le stazioni di base WBB LMP al di sopra di 4 200 MHz. Tali livelli garantiranno una protezione generale dei radioaltimetri
(
5
)
che operano nella banda di frequenze 4 200 – 4 400 MHz. Per le stazioni di base WBB a media potenza con AAS che operano nella banda di frequenze 4 100
-4 200 MHz installate in prossimità di aeroporti che supportano procedure di avvicinamento di precisione, potrebbe essere necessario un coordinamento a livello nazionale
(
6
)
.
Tabella 2
Livelli massimi di emissioni indesiderate al di sopra di 4 200 MHz per le stazioni di base WBB LMP
Gamma di frequenze
Stazione di base non-AAS
Limite dell’EIRP
[dBm/5 MHz per cella]
(Nota 1)
Stazione di base a media potenza AAS
Limite della TRP
[dBm/5 MHz per cella]
4 200 - 4 205 MHz
11
1
4 205 - 4 240 MHz
8
-3
Nota 1:
in un sito di stazioni di base a più settori, il valore per «cella» corrisponde al valore di uno dei settori.
Nota esplicativa per la tabella 2: il dominio spurio in tali condizioni tecniche per una stazione di base operante nella banda di frequenze 3 800-4 200 MHz inizia a 40 MHz dal limite della banda e i corrispondenti limiti delle emissioni spurie sono fissati nella raccomandazione 74-01 del Comitato europeo delle radiocomunicazioni
(
7
)
.
4.
Requisiti all’interno del blocco per le stazioni terminali
Potenza massima della stazione terminale WBB LMP: 28 dBm TRP (compresa una tolleranza di 2 dB).
Per le stazioni terminali fisse, è possibile fissare a livello nazionale un limite dell’EIRP all’interno del blocco, a condizione che siano rispettati gli obblighi di protezione dei servizi esistenti in banda e nella banda adiacente e gli obblighi transfrontalieri.
Il controllo della potenza di trasmissione è obbligatorio e deve essere attivato.
(
1
)
Sistemi di antenne non attive (
non-Active Antenna Systems
, non-AAS): trasmettitori della stazione di base WBB LMP che utilizzano un’antenna passiva con un diagramma d’antenna fisso. È possibile applicare la tecnica elettronica di orientamento del fascio a lungo termine ai non-AAS, ma questi ultimi non sono in grado di rispondere ai cambiamenti a breve termine nell’ambiente radio.
(
2
)
Vale a dire riferimento di clock di fase comune.
(
3
)
Vale a dire riferimento di clock di fase non comune.
(
4
)
Esempi di coordinamento possono includere la separazione geografica/delle frequenze, la definizione di un livello di potenza massimo consentito (pfd) al confine dell’area autorizzata WBB LMP, il funzionamento sincronizzato, sottocasi specifici di funzionamento semisincronizzato che consentono solo modifiche downlink-uplink alla rete WBB LMP rispetto alla struttura di frame degli ECS WBB e/o la definizione di livelli massimi di emissioni indesiderate al di sotto di 3 800 MHz a seconda dell’ubicazione del WBB LMP rispetto agli ECS WBB.
(
5
)
Ciò include i radioaltimetri installati sui grandi aerei commerciali e sugli aerei regionali, che rappresentano la stragrande maggioranza dei radioaltimetri in funzione.
(
6
)
Esempi di coordinamento possono includere il divieto di installazione di stazioni di base a media potenza AAS a meno di 1 200 m dai limiti di pista e a meno di 40 m lateralmente dal bordo della pista, oppure l’installazione di stazioni di base a media potenza AAS conformi ai livelli di emissione che rispettano il limite di emissioni spurie tra 4 200 e 4 240 MHz.
(
7
)
Raccomandazione 74-01 del Comitato europeo delle radiocomunicazioni,
Unwanted emissions in the spurious domain
, aggiornata da ultimo il 1
o
ottobre 2021.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/2425/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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