Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 2433/2025

Decisione (UE) 2025/2433 della Commissione, del 29 giulio 2025, relativa al regime di aiuti SA.51501 (2021/C) (ex 2019/NN) (ex (2018/N) cui la Cechia ha dato esecuzione a favore di grandi imprese attive nella produzione agricola primaria notificata con il numero C(2025) 5149

Pubblicato: 29/07/2025 In vigore dal: 29/07/2025 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2025/2433 della Commissione, del 29 giulio 2025, relativa al regime di aiuti SA.51501 (2021/C) (ex 2019/NN) (ex (2018/N) cui la Cechia ha dato esecuzione a favore di grandi imprese attive nella produzione agricola primaria [notificata con il numero C(2025) 5149] EN: Commission Decision (EU) 2025/2433 of 29 July 2025 on the aid scheme SA.51501 (2021/C) (ex 2019/NN) (ex (2018/N) implemented by Czechia in favour of large enterprises active in primary agricultural production (notified under document C(2025) 5149)

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/2433 5.12.2025 DECISIONE (UE) 2025/2433 DELLA COMMISSIONE del 29 giulio 2025 relativa al regime di aiuti SA.51501 (2021/C) (ex 2019/NN) (ex (2018/N) cui la Cechia ha dato esecuzione a favore di grandi imprese attive nella produzione agricola primaria [notificata con il numero C(2025) 5149] (Il testo in lingua ceca è il solo facente fede) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito «TFUE»), in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma, dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni ai sensi dell'articolo succitato ( 1 ) e tenuto conto di tali osservazioni, considerando quanto segue: 1. PROCEDURA (1) Con lettera del 29 giugno 2018 la Cechia ha notificato alla Commissione il regime di aiuti SA.51501 (2018/N) — Cechia, Aiuti per premi assicurativi a favore delle grandi imprese , che prevede la concessione di aiuti per il pagamento di premi assicurativi a copertura di danni arrecati rispettivamente alle colture e al bestiame da calamità naturali, eventi climatici avversi, organismi nocivi ai vegetali o epizoozie («regime»). (2) La Commissione ha richiesto informazioni supplementari con lettere del 24 agosto 2018, 8 ottobre 2018, 17 dicembre 2018, 6 marzo 2019, 28 maggio 2019 e 8 gennaio 2020. Le autorità ceche hanno fornito informazioni supplementari con lettere del 18 settembre 2018, 18 gennaio 2019, 23 aprile 2019, 23 settembre 2019 e 10 febbraio 2020. (3) Dalle informazioni ottenute nel corso dell'esame preliminare del regime è emerso che alcuni aiuti erano già stati concessi alle grandi imprese per il pagamento di premi assicurativi a copertura di danni arrecati rispettivamente alle colture e al bestiame da calamità naturali, eventi climatici avversi, organismi nocivi ai vegetali o epizoozie («aiuto individuale»). Le autorità ceche hanno concesso tali aiuti nell'ambito del regime SA.49594 (2017/XA) ( 2 ) , considerando che i beneficiari erano classificabili come PMI. (4) Il 12 gennaio 2021 la Commissione ha adottato la decisione C(2021) 34 final del 12 gennaio 2021 ( 3 ) (di seguito «decisione di avvio del procedimento»), con la quale ha informato la Cechia della propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, TFUE in relazione i) all'aiuto individuale e ii) al regime. La decisione di avvio del procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ( 4 ) . (5) Con lettera del 19 febbraio 2021 le autorità ceche hanno inviato le loro osservazioni. (6) La Commissione non ha ricevuto alcuna osservazione da altre parti interessate. (7) La Commissione ha chiesto ulteriori chiarimenti alle autorità ceche con lettere del 4 agosto 2023, 8 febbraio 2024 e 6 giugno 2024. Le autorità ceche hanno risposto con lettere del 24 agosto 2023, 28 febbraio 2024 e 26 giugno 2024. 2. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA PRESENTE DECISIONE (8) La presente decisione valuta la compatibilità con il mercato interno i) del regime e ii) dell'aiuto individuale di cui al considerando (3). 3. DESCRIZIONE DEL REGIME 3.1. Obiettivo (9) L'obiettivo del regime è fornire aiuti per il pagamento di premi assicurativi, rendendo così le assicurazioni ampiamente accessibili al settore della produzione agricola primaria. L'assicurazione è considerata uno strumento efficace di gestione del rischio, che garantisce agli agricoltori una maggiore sicurezza nei confronti di danni imprevedibili. Il regime prevede aiuti per i premi assicurativi a copertura delle colture e del bestiame. 3.2. Durata (10) Si propone l'entrata in vigore del regime a partire dalla notifica della decisione della Commissione che lo approva fino al 31 dicembre 2024. 3.3. Basi giuridiche (11) La base giuridica è costituita dagli atti giuridici seguenti: a) la legge n. 252/1997 Racc. sull'agricoltura, come modificata [ Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů ], in particolare l'articolo 2da, paragrafo 2, lettera c) e paragrafo 3, lettera f); b) il progetto di norme per la concessione di aiuti assicurativi alle grandi imprese da parte del Fondo di sostegno e garanzia agricola e forestale («principi per la concessione») [ Zásady pro poskytování finanční podpory pojištění pro velké podniky Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. ]. 3.4. Dotazione di bilancio (12) La dotazione complessiva del regime è stimata a 690 milioni di CZK (circa 25,8 milioni di EUR ( 5 ) ). Gli aiuti sono finanziati dal bilancio dello Stato. (13) L'autorità che concede l'aiuto è il Fondo di sostegno e garanzia agricola e forestale [ Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. ]. Si tratta di un'agenzia governativa con finalità specifica, sotto forma di società per azioni, in cui il 100 % delle azioni è di proprietà dello Stato. Agisce in qualità di autorità che concede l'aiuto sulla base dell'articolo 2da della legge n. 252/1997 Racc. sull'agricoltura. 3.5. Forma dell'aiuto (14) Gli aiuti sarebbero erogati sotto forma di sovvenzioni dirette. Le autorità ceche ritengono che tale forma di aiuto sia la più adeguata per coprire i costi dei premi assicurativi. 3.6. Beneficiari (15) Il regime è concepito a favore delle grandi imprese attive nella produzione agricola primaria. (16) Il numero stimato dei beneficiari è superiore a 1 000. (17) Le autorità ceche hanno confermato che le imprese in difficoltà ai sensi del punto (33)63 degli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali ( 6 ) (di seguito «orientamenti del 2023») non sono ammissibili agli aiuti nell'ambito del regime. (18) Inoltre le autorità ceche si sono impegnate a sospendere il pagamento dell'aiuto se il beneficiario disponeva ancora di un precedente aiuto illegale dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione (relativa ad un aiuto individuale o a un regime di aiuti), finché tale beneficiario non abbia rimborsato o versato in un conto bloccato l'importo totale dell'aiuto illegale e incompatibile, inclusi gli interessi di recupero. 3.7. Ulteriori informazioni (19) Con la notifica la Cechia intende integrare la misura di aiuto esistente SA.49594 (2017/XA) in vigore dal 1 o gennaio 2018 ( 7 ) . Tale misura è stata esentata a norma del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione ( 8 ) (di seguito «regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo») e il suo ambito di applicazione è stato limitato alle PMI. Con la notifica la Cechia intende pertanto gettare le basi per gli aiuti a favore delle grandi imprese. (20) Secondo la base giuridica nazionale, per «calamità naturali» si intendono terremoti, valanghe, frane e inondazioni, trombe d'aria e incendi boschivi di origine naturale. Per «eventi climatici avversi» si intendono condizioni meteorologiche avverse quali gelo, tempeste e grandine, ghiaccio, precipitazioni forti o persistenti, siccità o altre condizioni climatiche avverse. Per «organismi nocivi ai vegetali» si intende qualsiasi specie, ceppo o biotipo di pianta, animale o patogeno dannoso per i vegetali o i prodotti vegetali. Aiuti per l'assicurazione a copertura dei danni causati alle colture (21) Gli aiuti possono essere concessi ai coltivatori che sottoscrivono a proprio nome una polizza di assicurazione a copertura delle colture e versano premi pari ad almeno 1 000 CZK (circa 37,4 EUR) per un determinato anno. Le foreste e i vivai forestali non sono considerati colture. (22) L'intensità degli aiuti dipende dalla tipologia di coltura. Varia tra il 35 % e il 65 % del costo documentato dell'assicurazione per colture speciali per un determinato anno. Per le altre colture, l'intensità degli aiuti varia tra il 10 % e il 50 % del costo documentato dell'assicurazione per un determinato anno. (23) Per «colture speciali» si intendono in particolare: a) colture permanenti, compresi i vivai, ossia: viti, luppolo, frutta (albicocche, mele, pere, ciliegie, pesche, ribes, uva spina, noci, mandorle, mele cotogne, prugne, susine, susine regina Claudia, lamponi, more di rovo, sorbe, aronie, castagne); b) fragole; c) patate; d) barbabietola da zucchero; e) ortaggi; f) piante ornamentali compresi i vivai, piante medicinali, aromatiche e da condimento, papaveri; g) piante da fibra (lino e canapa); h) produzione di graminacee e trifoglio destinati alla semina. Aiuti per l'assicurazione a copertura dei danni causati al bestiame (24) Gli aiuti possono essere concessi agli allevatori che sottoscrivono a proprio nome una polizza di assicurazione a copertura del bestiame e versano premi pari ad almeno 1 000 CZK (circa 37,4 EUR) per un determinato anno. (25) L'intensità degli aiuti varia tra il 35 % e il 65 % dei costi assicurativi documentati. Ulteriori condizioni (26) Le autorità ceche hanno confermato che le indennità assicurative devono essere limitate a compensazioni non superiori ai costi necessari per ovviare ai danni causati dagli eventi in questione (considerando (20)) e che potrebbero coprire solo la produzione effettiva prima del verificarsi del danno. Inoltre i contratti assicurativi non comporterebbero obblighi né indicazioni circa il tipo o la quantità della produzione futura. (27) Le autorità ceche hanno confermato che gli aiuti non possono essere limitati a un'unica compagnia di assicurazioni o a un unico gruppo comprendente diverse compagnie e che non possono dipendere dalla stipula di un contratto assicurativo con un'impresa stabilita in Cechia. (28) I richiedenti devono stipulare un contratto assicurativo con un assicuratore che abbia concluso un accordo di cooperazione con l'autorità che concede l'aiuto ( 9 ) . Qualsiasi assicuratore può chiedere di concludere tale accordo di cooperazione con l'autorità che concede l'aiuto. (29) Secondo la base giuridica nazionale e come confermato dalle autorità ceche, la domanda di aiuto deve essere presentata prima del pagamento del premio assicurativo. (30) La domanda di aiuto deve contenere il nome del richiedente e le dimensioni dell'impresa, una descrizione del progetto o dell'attività, compresa la sua ubicazione e le date di inizio e di fine, l'importo dell'aiuto necessario per realizzarlo e i costi ammissibili. (31) I richiedenti devono descrivere nella domanda la situazione in assenza di aiuti (scenario controfattuale) e fornire documenti giustificativi a sostegno dello scenario controfattuale descritto nella domanda. Dopo aver ricevuto una domanda, l'autorità che concede l'aiuto è tenuta a verificare la credibilità dello scenario controfattuale e a confermare che l'aiuto produce l'effetto di incentivazione richiesto. (32) Gli aiuti non possono essere cumulati con aiuti ricevuti da altri regimi locali, regionali, nazionali o dell'Unione o con aiuti ad hoc per gli stessi costi ammissibili. (33) L'intensità massima e l'importo dell'aiuto sono calcolati in modo non discriminatorio dall'autorità che concede l'aiuto al momento della concessione. I costi ammissibili devono essere giustificati da prove documentarie chiare e aggiornate. Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate devono essere intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. (34) L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile all'aiuto, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi delle leggi nazionali. (35) Le autorità ceche hanno spiegato che, secondo le previsioni, il regime non avrà un impatto ambientale, in quanto consisteva unicamente in aiuti per il pagamento di premi assicurativi. (36) La stessa misura non è inclusa nel piano strategico ceco, ma il regime era coerente con l'obiettivo generale della politica agricola comune («PAC») di promuovere un settore agricolo competitivo e resiliente, di cui all'articolo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2115 ( 10 ) del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché con l'obiettivo specifico della PAC di sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza del settore agricolo e di aumentare la competitività delle aziende agricole, come stabilito all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b), di detto regolamento. (37) Le autorità ceche hanno confermato che avrebbero pubblicato nella piattaforma Transparency Award Module ( 11 ) della Commissione europea (modulo per la trasparenza degli aiuti concessi) il testo integrale del regime e delle relative disposizioni di applicazione o la base giuridica, il nome dell'autorità che concede l'aiuto e il nome dei beneficiari che ricevono aiuti individuali superiori a 60 000 EUR ( 12 ) . Le autorità ceche hanno confermato che tali informazioni saranno pubblicate dopo l'adozione della decisione di concessione dell'aiuto, saranno conservate per almeno 10 anni e saranno accessibili al pubblico senza restrizioni. (38) Le autorità ceche si sono impegnate ad adeguare il regime alle nuove norme ( 13 ) in vigore dal 1 o gennaio 2023 e ad applicarle ad esso ( 14 ) . 4. DESCRIZIONE DELL'AIUTO INDIVIDUALE 4.1. Obiettivo (39) L'obiettivo dell'aiuto individuale era rendere le assicurazioni ampiamente accessibili al settore agricolo mediante una compensazione parziale dei costi dei premi assicurativi. La copertura assicurativa ammissibile riguardava colture e bestiame. 4.2. Durata (40) L'aiuto individuale è stato concesso dal 1 o gennaio 2018 al 31 dicembre 2022. 4.3. Basi giuridiche (41) La Cechia ha concesso l'aiuto individuale sulla base del regime SA.49594 (2017/XA). 4.4. Dotazione di bilancio (42) La dotazione di bilancio dell'aiuto individuale non è stata stabilita. L'indagine formale ha consentito di identificare un beneficiario di tale aiuto individuale (considerando (261)), tuttavia anche altri beneficiari possono averlo ricevuto. In ogni caso, l'aiuto individuale è stato finanziato dal bilancio dello Stato. (43) L'autorità che ha concesso l'aiuto era il Fondo di sostegno e garanzia agricola e forestale [ Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. ]. Si tratta di un'agenzia governativa con finalità specifica, sotto forma di società per azioni, in cui il 100 % delle azioni è di proprietà dello Stato. Agisce in qualità di autorità che concede l'aiuto sulla base dell'articolo 2da della legge n. 252/1997 Racc. sull'agricoltura. 4.5. Forma dell'aiuto (44) L'aiuto individuale è stato concesso sotto forma di sovvenzioni dirette. Le autorità ceche hanno ritenuto che tale forma sia la più adeguata per coprire i costi dei premi assicurativi. 4.6. Beneficiari (45) I beneficiari dell'aiuto individuale erano grandi imprese attive nella produzione agricola primaria. (46) Le autorità ceche hanno confermato che le imprese in difficoltà ai sensi del punto (33) 63 degli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali non erano ammissibili all'aiuto. (47) Inoltre non è stato concesso alcun aiuto individuale a beneficiari che disponevano ancora di un precedente aiuto illegale dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione (relativa ad un aiuto individuale o a un regime di aiuti), finché il beneficiario in questione non abbia rimborsato o versato in un conto bloccato l'importo totale dell'aiuto illegale e incompatibile, inclusi gli interessi di recupero. 4.7. Ulteriori informazioni (48) Nell'ambito del regime SA.49594 (2017/XA), per «calamità naturali» si intendono terremoti, valanghe, frane e inondazioni, trombe d'aria e incendi boschivi di origine naturale. Per «eventi climatici avversi» si intendono condizioni meteorologiche avverse quali gelo, tempeste e grandine, ghiaccio, precipitazioni forti o persistenti, siccità o altre condizioni climatiche avverse. Per «organismi nocivi ai vegetali» si intende qualsiasi specie, ceppo o biotipo di pianta, animale o patogeno dannoso per i vegetali o i prodotti vegetali. Aiuti per l'assicurazione a copertura dei danni causati alle colture (49) L'aiuto potrebbe essere concesso ai coltivatori che hanno sottoscritto a proprio nome una polizza di assicurazione a copertura delle colture e hanno versato premi pari ad almeno 1 000 CZK (circa 37,4 EUR) per un determinato anno. Le foreste e i vivai forestali non sono considerati colture. (50) L'intensità dell'aiuto dipendeva dalla tipologia di coltura. Variava tra il 35 % e il 65 % del costo documentato dell'assicurazione per colture speciali per un determinato anno. Per le altre colture, l'intensità dell'aiuto variava tra il 10 % e il 50 % del costo documentato dell'assicurazione per un determinato anno. (51) Per «colture speciali» si intendono in particolare: a) olture permanenti, compresi i vivai, ossia: viti, luppolo, frutta (albicocche, mele, pere, ciliegie, pesche, ribes, uva spina, noci, mandorle, mele cotogne, prugne, susine, susine regina Claudia, lamponi, more di rovo, sorbe, aronie, castagne); b) fragole; c) patate; d) barbabietola da zucchero; e) ortaggi; f) piante ornamentali compresi i vivai, piante medicinali, aromatiche e da condimento, papaveri; g) piante da fibra (lino e canapa); h) produzione di graminacee e trifoglio destinati alla semina. Aiuti per l'assicurazione a copertura dei danni causati al bestiame (52) L'aiuto potrebbe essere concesso agli allevatori che hanno sottoscritto a proprio nome una polizza di assicurazione a copertura del bestiame e versato premi pari ad almeno 1 000 CZK (circa 37,4 EUR) per un determinato anno. (53) L'intensità dell'aiuto variava tra il 35 % e il 65 % dei costi assicurativi documentati. Ulteriori condizioni (54) Le autorità ceche hanno confermato che le indennità assicurative dovevano essere limitate a compensazioni non superiori ai costi necessari per ovviare ai danni causati dagli eventi in questione (considerando (20)) e che potevano coprire solo la produzione effettiva prima del verificarsi del danno. Inoltre i contratti assicurativi non comporterebbero obblighi né indicazioni circa il tipo o la quantità della produzione futura. (55) Le autorità ceche hanno confermato che gli aiuti non potevano essere limitati a un'unica compagnia di assicurazioni o a un unico gruppo comprendente diverse compagnie e che non potevano dipendere dalla stipula di un contratto assicurativo con un'impresa stabilita in Cechia. (56) I richiedenti dovevano stipulare un contratto assicurativo con un assicuratore che avesse concluso un accordo di cooperazione con l'autorità che concede l'aiuto ( 15 ) . Qualsiasi assicuratore poteva chiedere di concludere tale accordo di cooperazione con l'autorità che concede l'aiuto. (57) Nell'ambito del regime SA.49694 (2017/XA), e come confermato dalle autorità ceche, la domanda di aiuto doveva essere presentata prima del pagamento del premio assicurativo. (58) La domanda di aiuto doveva contenere il nome del richiedente e le dimensioni dell'impresa, una descrizione del progetto o dell'attività, compresa la sua ubicazione e le date di inizio e di fine, l'importo dell'aiuto necessario per realizzarlo e i costi ammissibili. (59) Gli aiuti non potevano essere cumulati con aiuti ricevuti da altri regimi locali, regionali, nazionali o dell'Unione o con aiuti ad hoc per gli stessi costi ammissibili. (60) L'intensità massima e l'importo dell'aiuto dovevano essere calcolati in modo non discriminatorio dall'autorità che concede l'aiuto al momento della concessione. I costi ammissibili dovevano essere giustificati da prove documentarie chiare e aggiornate. Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate dovevano essere intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. (61) L'IVA non era ammissibile all'aiuto, salvo nel caso in cui non fosse recuperabile ai sensi delle leggi nazionali. (62) Le autorità ceche hanno spiegato che l'aiuto non aveva alcun impatto ambientale, in quanto compensava solo una parte dei premi assicurativi. (63) La stessa misura non è inclusa nel piano strategico ceco né nel programma di sviluppo rurale della Cechia per il periodo 2014-2020, ma l'obiettivo dell'aiuto è coerente con l'obiettivo generale della politica agricola comune («PAC») di promuovere un settore agricolo competitivo e resiliente, nonché con l'obiettivo specifico della PAC di sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza del settore agricolo e di aumentare la competitività delle aziende agricole. (64) Le autorità ceche hanno confermato che avrebbero pubblicato nella piattaforma Transparency Award Module ( 16 ) della Commissione europea (modulo per la trasparenza degli aiuti concessi) il testo integrale della misura e delle relative disposizioni di applicazione o la base giuridica, il nome dell'autorità che concede gli aiuti e il nome dei beneficiari che ricevono aiuti individuali superiori a 60 000 EUR ( 17 ) . Le autorità ceche hanno confermato che tali informazioni saranno pubblicate dopo l'adozione della decisione di concessione dell'aiuto, saranno conservate per almeno 10 anni e saranno accessibili al pubblico senza restrizioni. 5. RAGIONI CHE HANNO CONDOTTO ALL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO A NORMA DELL'ARTICOLO 108, PARAGRAFO 2, TFUE (65) Come indicato al considerando 67 della decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha avviato il procedimento a norma dell'articolo 108, paragrafo 2, TFUE per i motivi seguenti: a) per quanto riguarda il regime, la Commissione nutriva dubbi circa il momento in cui le imprese erano tenute a presentare le loro domande di aiuto. La Commissione ha quindi espresso dubbi anche in merito alla conformità del regime con il criterio (formale) relativo all'effetto di incentivazione; b) per quanto riguarda gli aiuti individuali concessi alle grandi imprese, la Commissione ha espresso dubbi in merito alla presentazione dello scenario controfattuale e al momento della presentazione della domanda. La Commissione ha pertanto espresso dubbi in merito alla compatibilità di tali aiuti con le norme applicabili in materia di aiuti di Stato, in particolare con il criterio relativo all'effetto di incentivazione. Nello specifico, la Commissione ha sollevato dubbi in merito alla presentazione dello scenario controfattuale e al momento della presentazione della domanda. 5.1. Dubbi relativi all'incompatibilità del regime con il mercato interno (66) Conformemente all'articolo 107, paragrafo 3, TFUE, gli aiuti possono essere considerati compatibili con il mercato interno solo nel caso in cui possano beneficiare di una delle deroghe previste da tale articolo. Nei casi in questione, la Commissione ha esaminato se fosse applicabile la deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE. (67) Conformemente all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. (68) Nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha valutato la compatibilità del regime con il mercato interno alla luce degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 ( 18 ) (di seguito «orientamenti del 2014»), in vigore all'epoca. (69) In particolare, la Commissione ha valutato la compatibilità del regime con il mercato interno alla luce della parte I, capitolo 3 («Principi di valutazione comuni»), degli orientamenti del 2014. (70) In occasione di tale valutazione, la Commissione ha espresso dubbi in merito alla compatibilità del regime con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, a causa di dubbi relativi al momento in cui è stata presentata la domanda di aiuto. Momento della presentazione della domanda (71) Ai sensi del punto (66) degli orientamenti del 2014, gli aiuti possono essere considerati compatibili con il mercato interno solo se portano a modificare il comportamento di un'impresa spingendola ad intraprendere un'attività supplementare che essa non avrebbe realizzato senza l'aiuto o che avrebbe realizzato in modo limitato o diverso. (72) Ai sensi del punto (70) degli orientamenti del 2014, la Commissione ritiene che gli aiuti siano privi di effetto di incentivazione per il beneficiario se, nel momento in cui questi inoltra domanda di aiuto alle autorità nazionali, il lavoro o l'attività ha già avuto inizio. (73) A norma del punto (35)25 degli orientamenti del 2014, per «avvio dei lavori del progetto o dell'attività» si intende la data di inizio delle attività o dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o commissionare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l'attività. (74) Secondo le norme del regime, la domanda di aiuto deve essere presentata dopo la stipula del contratto assicurativo ma prima del pagamento del premio assicurativo (considerando (29)). (75) Al considerando 66 della decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha espresso dubbi circa la conformità di tale procedura nazionale con il punto (35)25 degli orientamenti del 2014, in particolare sul fatto che le domande di aiuto sarebbero state presentate prima dell'«avvio dei lavori del progetto o dell'attività», come definito in tale punto. La Commissione ha espresso il parere preliminare secondo cui, nel caso di specie, la stipula di un contratto assicurativo costituisce il primo impegno giuridicamente vincolante e che tale momento deve pertanto essere considerato come «avvio dei lavori del progetto o dell'attività». La Commissione ha pertanto concluso in via preliminare che, affinché il punto (70) degli orientamenti del 2014 sia rispettato, le domande devono essere presentate non solo prima del pagamento del premio assicurativo, ma anche prima della stipula del contratto assicurativo. (76) Sulla base di tali considerazioni, la Commissione ha espresso dubbi circa la conformità del regime con le norme in materia di aiuti di Stato relative all'effetto di incentivazione ( 19 ) . (77) Per i suesposti motivi la Commissione ha avviato il procedimento a norma dell'articolo 108, paragrafo 2, TFUE e ha invitato tutti i terzi eventualmente interessati da tali aiuti e la Cechia a presentare osservazioni. Nel contempo la Commissione ha invitato la Cechia a trasmettere tutte le informazioni utili ai fini della valutazione degli aiuti. 5.2. Dubbi relativi alla legittimità dell'aiuto individuale (78) Nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha fatto riferimento alle informazioni di mercato ottenute durante l'esame preliminare, secondo le quali erano stati concessi aiuti individuali a talune grandi imprese che l'autorità che concedeva l'aiuto aveva erroneamente valutato come PMI al momento della concessione. La Commissione ha ritenuto che tale valutazione fosse stata effettuata sulla base di motivi puramente formali ( 20 ) , ossia verificando esclusivamente il rispetto formale dei criteri che definiscono una PMI, senza tenere conto della realtà economica e dei principi giurisprudenziali di cui ai considerando da 58 a 61 della decisione di avvio del procedimento. La Commissione ha ritenuto che la Cechia avesse già concesso aiuti a beneficiari che potrebbero non essere stati conformi alla definizione di PMI al momento della concessione dell'aiuto ( 21 ) e che pertanto non potevano beneficiare del regime SA.49594 (2017/XA). La Commissione ha quindi ritenuto che qualsiasi aiuto individuale di questo tipo, già concesso prima della notifica del regime e pertanto prima della sua approvazione, fosse illegale in quanto concesso in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE ( 22 ) . (79) La considerazione esposta dalla Commissione nella decisione di avvio del procedimento si basava sulla sua interpretazione dell'allegato I, articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo, come spiegato al considerando 61 di tale decisione. La Commissione ha precisato che la sua interpretazione era basata sulla giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale dell'Unione europea («organi giurisdizionali dell'Unione») ispirata al principio dell'effetto utile. 5.3. Dubbi relativi alla compatibilità dell'aiuto individuale con il mercato interno (80) Conformemente all'articolo 107, paragrafo 3, TFUE, gli aiuti possono essere considerati compatibili con il mercato interno solo nel caso in cui possano beneficiare di una delle deroghe previste da tale articolo. Nei casi in questione, la Commissione ha esaminato se fosse applicabile la deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE. (81) Conformemente all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. (82) Nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha valutato la compatibilità dell'aiuto individuale con il mercato interno alla luce degli orientamenti del 2014, in vigore all'epoca. (83) In particolare, la Commissione ha valutato la compatibilità dell'aiuto individuale con il mercato interno alla luce della parte I, capitolo 3 («Principi di valutazione comuni»), degli orientamenti del 2014. (84) In occasione di tale valutazione, la Commissione ha espresso dubbi in merito alla compatibilità dell'aiuto concesso illegalmente con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, in particolare in relazione alla presenza di un effetto di incentivazione. A tal riguardo, la Commissione ha esaminato due condizioni: la presentazione dello scenario controfattuale e il momento in cui è stata presentata la domanda di aiuto. Presentazione dello scenario controfattuale (85) A norma del punto (72) degli orientamenti del 2014, i beneficiari, che sono grandi imprese, devono descrivere nella domanda di aiuto la situazione in assenza di aiuti, ossia lo scenario controfattuale o il progetto o l'attività alternativi. Lo scenario controfattuale deve essere suffragato da documenti giustificativi e l'autorità che concede l'aiuto deve verificarne la credibilità e confermarne l'effetto di incentivazione. (86) Nella fase della decisione di avvio del procedimento, la Commissione nutriva dubbi in merito al rispetto di tale prescrizione nel caso di beneficiari di grandi dimensioni che hanno ricevuto gli aiuti individuali di cui al considerando (3). La Commissione ha ritenuto che tale condizione non fosse soddisfatta in ragione dell'errata applicazione della definizione di PMI nel contesto dell'attuazione del regime soggetto ad esenzione per categoria SA.49594 (2017/XA). (87) A tale riguardo, nella decisione di avvio del procedimento la Commissione ha fatto riferimento ad alcuni elementi della definizione di PMI di cui all'allegato I del regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo e alla pertinente giurisprudenza degli organi giurisdizionali dell'Unione ( 23 ) , come indicato anche ai considerando (78) e (79) della presente decisione. (88) I beneficiari dell'aiuto nell'ambito del regime soggetto ad esenzione per categoria potevano essere solo PMI e non erano quindi tenuti a presentare lo scenario controfattuale. La Commissione ha pertanto espresso dubbi sul fatto che i beneficiari dell'aiuto individuale abbiano presentato lo scenario controfattuale necessario per stabilire l'effetto di incentivazione di tale aiuto ( 24 ) . Momento della presentazione della domanda (89) Ai sensi del punto (66) degli orientamenti del 2014, gli aiuti possono essere considerati compatibili con il mercato interno solo se portano a modificare il comportamento di un'impresa spingendola ad intraprendere un'attività supplementare che essa non avrebbe realizzato senza l'aiuto o che avrebbe realizzato in modo limitato o diverso. (90) Ai sensi del punto (70) degli orientamenti del 2014, la Commissione ritiene che gli aiuti siano privi di effetto di incentivazione per il beneficiario se, nel momento in cui questi inoltra domanda di aiuto alle autorità nazionali, il lavoro o l'attività ha già avuto inizio. (91) A norma del punto (35)25 degli orientamenti del 2014, per «avvio dei lavori del progetto o dell'attività» si intende la data di inizio delle attività o dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o commissionare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l'attività. (92) Nel caso di specie, la domanda di aiuto doveva essere presentata dopo la stipula del contratto assicurativo ma prima del pagamento del premio assicurativo (considerando (29) della presente decisione). (93) Al considerando (62) della decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha espresso dubbi in merito al fatto che i beneficiari che avevano ricevuto aiuti individuali in ragione della loro errata classificazione come PMI avessero presentato uno scenario controfattuale. (94) La Commissione ha pertanto deciso di avviare il procedimento a norma dell'articolo 108, paragrafo 2, TFUE per quanto riguarda l'aiuto individuale «a causa di dubbi relativi alla presentazione dello scenario controfattuale e al momento della presentazione della domanda» ( 25 ) . 6. OSSERVAZIONI DELLA CECHIA (95) La Cechia ha informato la Commissione che nell'ambito del regime non era stato pubblicato alcun invito a presentare domande di aiuto. Pertanto non è stato concesso alcun aiuto nell'ambito del regime prima della data di presentazione delle osservazioni delle autorità ceche sulla decisione di avvio del procedimento. (96) La Cechia ha informato la Commissione che, nell'ambito del controllo amministrativo di verifica standard, diversi beneficiari di aiuti nell'ambito del regime soggetto ad esenzione per categoria SA.49594 (2017/XA) sono stati identificati come grandi imprese. Poiché all'epoca non sussisteva alcuna base giuridica per le grandi imprese e il regime soggetto ad esenzione per categoria era limitato alle PMI (considerando 19), la Cechia ha predisposto procedure di recupero relative a tali beneficiari. La Cechia ha presentato un elenco di beneficiari che sono stati interessati dal recupero. (97) La Cechia ha inoltre presentato il seguente elenco di altri beneficiari sottoposti a controllo per i quali, secondo le autorità ceche, il controllo ex post non ha evidenziato irregolarità: AGROPARKL s.r.o., Podnik pro výrobu vajec v Kosičkách s.r.o., Zemědělský podnik Kvasicko, a.s., MEZILESÍ s.r.o., MORAVA-HOP s.r.o., AGRO Jesenice u Prahy a.s., ZEPOS a.s., AGROSERVIS 1. zemědělská a.s. Višňové, JAROS s.r.o., Zea a.s., ZEV Šaratice a.s., Agro družstvo Sebranice, PROVEM a.s. Havlíčkův Brod, Zemědělské družstvo Radiměř, Zemědělské družstvo Květná, Zemědělské družstvo Vendolí, Rostěnice a.s., Agria a.s., ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s., Zemědělské družstvo Dolany, ČESKÁ VEJCE FARMS, s.r.o., DRUKO STŘÍŽOV s.r.o., FARMA VESELKA s.r.o., KLADRUBSKÁ a.s., Lužanská zemědělská a.s., Vlčnovská zemědělská a.s. e Zemědělská společnost Blšany s.r.o. (98) Per quanto riguarda i dubbi della Commissione di cui al considerando 62 della decisione di avvio del procedimento (ossia che alcuni beneficiari potrebbero non essere stati conformi alla definizione di PMI al momento della concessione dell'aiuto), la Cechia ha affermato che tali beneficiari non hanno presentato gli scenari controfattuali. La Cechia ha asserito che gli aiuti sono stati concessi solo alle PMI nell'ambito del regime soggetto ad esenzione per categoria SA.49594 (2017/XA) e nel rispetto delle prescrizioni di cui al regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo. Pertanto il regime soggetto ad esenzione per categoria non prevedeva la condizione relativa alla presentazione di uno scenario controfattuale. (99) La Cechia ha sostenuto che, a parte gli errori amministrativi individuati (considerando 96 della presente decisione), non è stato concesso alcun aiuto a beneficiari che, in ragione delle loro dimensioni, non sarebbero ammissibili agli aiuti nell'ambito del regime soggetto ad esenzione per categoria. Secondo le autorità ceche, tale condizione è sempre stata valutata alla luce delle norme stabilite nel diritto vincolante dell'Unione, in particolare nell'allegato I del regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo. 6.1. Classificazione di alcuni beneficiari come PMI (100) Le autorità ceche hanno fatto esplicito riferimento all'allegato I, articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo, in virtù del quale «se alla data di chiusura dei conti un'impresa constata di aver superato su base annua le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2, o di essere scesa al di sotto di tali soglie, essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo superamento avviene per due esercizi consecutivi». (101) Le autorità ceche hanno sottolineato che non sussistono eccezioni a tale norma e che la disposizione in questione è stata formulata come una norma generale che si applica automaticamente nella misura in cui le sue premesse sono state ritenute valide e veritiere. Hanno inoltre sottolineato che una modifica dell'assetto proprietario di un'impresa a seguito di una fusione o di un'acquisizione comporta sistematicamente il superamento dei valori soglia applicabili alle PMI. A tale riguardo, la Cechia ha ritenuto irragionevole il considerando 60 della decisione di avvio del procedimento, nel quale la Commissione ha ritenuto che la concessione dell'aiuto a tali imprese fosse incompatibile con il principio dell'effetto di incentivazione. (102) La Cechia ritiene che, se la norma di cui all'allegato I, articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo non dovesse essere applicata in modo formale, bensì tenendo conto della realtà economica, si utilizzerebbe una formulazione diversa, come ad esempio « la presente norma non si applica qualora risulti evidente che il cambiamento è permanente ». Solo allora la realtà economica potrebbe riflettersi e si rifletterebbe nell'applicazione della norma e in tutte le circostanze anziché solo in caso di fusione o acquisizione di una società che, di per sé, non ha alcuna incidenza sull'irreversibilità del cambiamento. (103) Secondo le autorità ceche, il fatto di prendere in considerazione la sola realtà economica può rivelarsi fondamentalmente ingannevole in casi analoghi. In pratica, le imprese sperimentano spesso un notevole aumento delle soglie degli effettivi o delle soglie finanziarie per via del successo della loro politica commerciale o manifatturiera, vale a dire anche in assenza di una fusione o di un'acquisizione, il che può avere una portata tale per cui risulta evidente che si tratta di un processo irreversibile. Tuttavia, anche in tali circostanze, la norma di cui all'allegato I, articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo si applica senza esigere che le autorità nazionali riesaminino la realtà economica di ogni singolo caso in sede di applicazione. (104) D'altro canto, una fusione o un'acquisizione può non tradursi in un cambiamento irreversibile di proprietà, ma piuttosto comportare un processo di vari cambiamenti o trasformazioni strutturali o un'acquisizione di imprese a fini di investimento. (105) La Cechia ritiene inoltre che la norma di cui all'allegato I, articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo rappresenti un criterio chiaro, pertinente e proporzionato che ammette ragionevoli fluttuazioni dei dati e delle informazioni comunicate da un'impresa per un determinato periodo. Nulla in tale norma sembra indicare che la Commissione intendesse incaricare le autorità nazionali di valutare la realtà economica in ogni singolo caso. Secondo la Cechia, il ruolo delle autorità nazionali è limitato alla verifica del rispetto dei criteri inequivocabilmente stabiliti nell'allegato I, articolo 4, paragrafo 2, di detto regolamento. L'obbligo di valutare i valori di permanenza (o effimerità) comunicati dalle imprese non corrisponderebbe all'obbligo di utilizzare criteri di valutazione chiari e semplici, in quanto tale valutazione richiederebbe una valutazione economica globale di ogni singolo richiedente. Ciò sarebbe in contrasto con l'obiettivo della Commissione di semplificare gli oneri amministrativi, migliorare la trasparenza e la certezza del diritto e garantire un'applicazione uniforme delle norme sull'esenzione per categoria in tutti gli Stati membri. (106) Per quanto riguarda l'interpretazione dell'allegato I, articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo facendo riferimento alla giurisprudenza, la Cechia ritiene che, sebbene il contenuto di una norma giuridica possa essere chiarito mediante interpretazione, quest'ultima non possa essere utilizzata per travisare una legge il cui significato è chiaro e comprensibile. Una simile linea di condotta rischierebbe di generare un'inaccettabile mancanza di certezza nelle operazioni giuridiche. (107) La Cechia sottolinea che la giurisprudenza cui fa riferimento la Commissione al considerando 59 della decisione di avvio del procedimento riguarda le relazioni tra le cosiddette imprese collegate, che sono il criterio utilizzato ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 anziché dell'articolo 4 dell'allegato I del regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo. (108) Secondo la Cechia, l'allegato I, articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo delinea i dati pertinenti (effettivi e soglia finanziaria) per le imprese che hanno superato il test relativo alle imprese collegate e rappresenta pertanto la «seconda fase» della valutazione dello status dell'impresa. Ciò pertanto riguarda una situazione diversa e non si applica alla valutazione delle relazioni tra imprese ai sensi della giurisprudenza cui la Commissione fa riferimento nella decisione di avvio del procedimento. (109) La Cechia sostiene inoltre che l'allegato I, articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo chiarisce ulteriormente l'articolo 4, paragrafo 1, del medesimo allegato quando stabilisce, con riferimento a un'impresa che ha già superato il test relativo alle imprese collegate e per la quale le autorità hanno ottenuto i dati richiesti (effettivi e importi finanziari ai sensi dell'allegato I, articolo 4, paragrafo 1, di detto regolamento), se tale impresa soddisfa o meno i requisiti di ammissibilità per essere considerata una PMI. L'allegato I, articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo rappresenta pertanto la terza fase della valutazione dello status di PMI, quando stabilisce la regola secondo cui la modifica dei dati comunicati delle imprese che hanno superato il test relativo alle imprese collegate ai sensi dell'articolo 3, paragrafi da 1 a 4, del medesimo allegato non comporta automaticamente la perdita o l'acquisizione dello status di PMI. (110) La Cechia conclude pertanto che la giurisprudenza citata dalla Commissione non si applica al caso di specie, in quanto non fa riferimento alla «terza fase» della valutazione dello status di PMI. Inoltre, secondo la Cechia, la politica consolidata della Commissione o le precedenti sentenze degli organi giurisdizionali dell'Unione non implicano che l'allegato I, articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo non si applichi nei casi in cui le soglie relative alle PMI sono superate in seguito a una fusione o a un'acquisizione. Al contrario, nella sentenza relativa alla causa T-745/17 ( 26 ) , il Tribunale dell'Unione europea ha chiaramente concluso che l'articolo 4, paragrafo 2, dell'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione («regolamento generale di esenzione per categoria») ( 27 ) si applica anche in caso di fusioni e acquisizioni. (111) Infine, la Cechia ha sostenuto che, al fine di migliorare la certezza del diritto per i beneficiari degli aiuti e le autorità che concedono gli aiuti, a decorrere dal 1 o agosto 2018 ha abbandonato la prassi di attuazione di cui sopra e, conformemente alla Guida dell'utente alla definizione di PMI della Commissione, non applica più l'allegato I, articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo alle imprese che superano le soglie relative alle PMI in seguito di un cambiamento di proprietà. Al contempo, la Cechia sostiene che la sua precedente attuazione non costituisse una violazione di tale disposizione. 6.2. Avvio dei lavori e momento di presentazione della domanda (112) La Cechia ha sostenuto che, nel caso di specie, è il momento in cui viene pagato il premio assicurativo a dover essere considerato come momento di avvio dei lavori e non la stipula del contratto assicurativo, come suggerito dalla Commissione nella decisione di avvio del procedimento ( 28 ) . (113) La Cechia ha spiegato che, ai sensi delle norme nazionali, per «progetto» o «attività» si intende un'assicurazione pagata su base annua. Un'impresa deve pertanto decidere ogni anno se sottoscrivere l'assicurazione annuale e l'aiuto può essere concesso unicamente per un'assicurazione annuale e non per un periodo assicurativo pluriennale. (114) Per quanto riguarda la determinazione del momento di avvio dei lavori del progetto o dell'attività , le autorità ceche fanno riferimento alla prassi commerciale prevalente: le imprese agricole stipulano un contratto assicurativo con una clausola di proroga automatica. La proroga automatica è essenziale per ottenere una copertura assicurativa a lungo termine. Successivamente, per ottenere la copertura assicurativa per un determinato anno è necessario pagare il premio assicurativo annuale. Se non paga il premio per l'anno successivo, l'impresa perde la copertura per tale anno. Non sono previste altre misure oltre al pagamento del premio annuale. (115) Le autorità ceche ritengono che, in assenza di aiuti, un'impresa assicurata per un dato anno non avrebbe necessariamente sottoscritto l'assicurazione per l'anno successivo. Prima del pagamento del premio assicurativo, un'impresa non assume un impegno giuridicamente vincolante tale da rendere irreversibile l'assicurazione annuale. Ogni assicurazione annuale deve essere considerata come un progetto distinto che richiede un processo decisionale nuovo e indipendente e l'esistenza di un contratto pluriennale o di un'assicurazione annuale versata in un dato anno non consente di dedurre che un'impresa sottoscriverà la medesima assicurazione in un anno successivo. (116) In tali circostanze, l'obiettivo dell'aiuto è incentivare le imprese a sottoscrivere l'assicurazione annuale. In assenza di un sostegno pubblico che incentivi gli agricoltori a sottoscrivere l'assicurazione ogni anno, la copertura assicurativa dei rischi nel settore agricolo sarebbe notevolmente inferiore, dati gli elevati costi dei premi assicurativi e le limitate risorse finanziarie a disposizione del settore agricolo. (117) Pertanto, secondo le autorità ceche, nel caso di specie il pagamento del premio annuale dovrebbe essere considerato come il momento di avvio dei lavori . (118) Tale prassi trova riscontro anche nel quadro giuridico nazionale in materia di assicurazioni. Ai sensi dell'articolo 2804 della legge 89/2012 Sb., ossia il codice civile, come modificata: «Se l'assicuratore ricorda all'assicurato di pagare il premio assicurativo e lo informa nel promemoria che l'assicurazione si estinguerà a meno che il premio assicurativo non venga pagato entro un termine supplementare di almeno un mese dalla data di notifica del promemoria, l'assicurazione si estingue alla scadenza del termine entro il quale il premio assicurativo non è stato pagato». (119) Le autorità ceche hanno spiegato l'importanza dei contratti pluriennali. Se estinguessero le polizze assicurative esistenti prima di sottoscrivere un nuovo contratto assicurativo, i beneficiari dovrebbero rinunciare alla loro copertura assicurativa per un certo periodo di tempo. Ciò produrrebbe una conseguenza indesiderata che sarebbe contraria ai presunti obiettivi del regime e che sarebbe inaccettabile dal punto di vista della gestione del rischio di impresa. Le autorità ceche ritengono che non si possa ragionevolmente chiedere ai beneficiari di esporsi al rischio per motivi puramente formalistici. (120) Inoltre le compagnie di assicurazione offrono generalmente incentivi per sottoscrivere assicurazioni a lungo termine, come sconti sui premi assicurativi o altri benefici, il che spinge gli agricoltori a stipulare coperture per una gamma più ampia di rischi. (121) Le autorità ceche hanno confermato che non sarebbe stato concesso alcun aiuto a un beneficiario che avesse pagato il premio assicurativo annuale prima della presentazione della domanda di aiuto. (122) Nonostante quanto precede, le autorità ceche osservano che la condizione stessa che impone ai beneficiari di richiedere l'aiuto prima dell' avvio dei lavori del progetto non dovrebbe essere considerata il criterio assoluto per la concessione dell'aiuto. Al contrario, la giurisprudenza degli organi giurisdizionali dell'Unione rileva che in casi specifici possono verificarsi circostanze che produrranno un reale effetto di incentivazione anche se l'avvio dei lavori del progetto è anteriore rispetto alla data della domanda di aiuto ( 29 ) . Le autorità ceche ritengono pertanto che la prescrizione non debba essere trattata con un formalismo eccessivo. 7. VALUTAZIONE 7.1. Sussistenza di aiuti ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE (123) Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, «[s]alvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza». (124) Secondo la giurisprudenza consolidata, la qualificazione di una misura nazionale come «aiuto di Stato» ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE esige che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti. Innanzitutto deve esserci un intervento da parte dello Stato o attraverso risorse statali. In secondo luogo, tale intervento deve essere idoneo a incidere sugli scambi tra gli Stati membri. In terzo luogo, deve concedere un vantaggio al suo beneficiario. In quarto luogo, deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza ( 30 ) . (125) Al considerando 40 della decisione di avvio del procedimento ( 31 ) la Commissione è giunta alla conclusione preliminare che le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 1, TFUE erano soddisfatte e che il regime costituiva un aiuto di Stato ai sensi di tale articolo. (126) Tale conclusione preliminare non è stata messa in discussione nelle osservazioni ricevute dalla Cechia. Inoltre la stessa Cechia ha notificato il regime come aiuto di Stato. (127) Il regime è imputabile allo Stato in quanto si basa sugli atti giuridici descritti al considerando 11 ed è attuato da autorità statali (considerando 13). Gli aiuti sarebbero finanziati dal bilancio dello Stato, quindi mediante risorse statali (considerando 12). (128) Il regime conferisce un vantaggio ai suoi beneficiari sotto forma di sovvenzioni dirette (considerando 14). Il regime sgrava quindi tali beneficiari dei costi che in normali condizioni di mercato sarebbero a loro carico. (129) Il regime è selettivo in quanto gli aiuti sarebbero concessi solo a determinate imprese, in particolare a grandi imprese attive nella produzione agricola primaria (considerando15). Altre imprese che si trovano in una situazione di fatto e di diritto analoga non sono ammissibili all'aiuto e pertanto non beneficerebbero dello stesso vantaggio. Di norma, gli operatori economici dovrebbero sostenere i propri costi. (130) Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, un aiuto a un'impresa risulta incidere sugli scambi tra Stati membri nei casi in cui l'impresa in questione è attiva in un mercato aperto al commercio intra-UE. I beneficiari degli aiuti operano nel settore della produzione agricola primaria, che è soggetto a scambi intra-UE. Tale settore è pertanto aperto alla concorrenza a livello dell'Unione ed è quindi sensibile a qualsiasi misura adottata a favore della produzione in uno o più Stati membri. Il regime era dunque atto a falsare la concorrenza e a incidere sugli scambi tra Stati membri. (131) Alla luce di quanto precede, le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE sono soddisfatte. Si può quindi concludere che il regime costituisce un aiuto di Stato a norma del suddetto articolo. Le autorità ceche non hanno contestato tale conclusione. (132) Poiché l'aiuto si basa su un atto in virtù del quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione (considerando 11), potrebbero essere concessi aiuti individuali a favore di imprese definite in maniera generale e astratta nell'atto stesso ( 32 ) , la Commissione ritiene che si tratti di un regime di aiuti ai sensi del punto 35 4 degli orientamenti del 2014 e del punto 33 13 degli orientamenti del 2023. (133) Per quanto riguarda l'aiuto individuale, la Commissione ritiene che, alla luce delle sue caratteristiche comuni con l'aiuto concesso nell'ambito del regime, le considerazioni di cui ai considerando da 123 a 130 si applichino mutatis mutandis a tale aiuto individuale. La Commissione conclude pertanto che l'aiuto individuale già concesso alle grandi imprese costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE. 7.2. Compatibilità del regime con il mercato interno 7.2.1. Articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e orientamenti applicabili (134) A norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. (135) Pertanto per essere considerati compatibili ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, gli aiuti devono i) agevolare lo sviluppo di una determinata attività economica o di talune regioni (condizione positiva) e ii) non devono alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse (condizione negativa). (136) La Commissione valuterà se queste due condizioni sono soddisfatte alla luce degli orientamenti applicabili. Nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha valutato la compatibilità del regime alla luce degli orientamenti del 2014, in vigore al momento dell'adozione della decisione di avvio del procedimento. Tuttavia gli orientamenti del 2014 sono stati sostituiti dagli orientamenti del 2023 che sono in vigore dal 1 o gennaio 2023. A norma del punto 655 degli orientamenti del 2023, la Commissione applicherà tali orientamenti a tutte le misure di aiuto notificate sulle quali è chiamata a decidere successivamente al 1 o gennaio 2023, anche qualora le misure di aiuto siano state notificate anteriormente a tale data. Pertanto nella presente decisione la Commissione valuta la compatibilità del regime alla luce degli orientamenti del 2023. (137) Per quanto riguarda gli aiuti che possono essere concessi sulla base del regime, si applicano la parte I, capitolo 3 (Valutazione della compatibilità a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato), e la parte II, sezione 1.2.1.6 (Aiuti per il pagamento di premi assicurativi), degli orientamenti del 2023. 7.2.2. Condizione positiva: l'aiuto deve agevolare lo sviluppo di un'attività economica o di talune regioni economiche 7.2.2.1.   Agevolazione di un'attività economica (138) A norma del punto 43 degli orientamenti del 2023, lo Stato membro deve dimostrare che l'aiuto è inteso ad agevolare lo sviluppo dell'attività economica individuata. (139) La Commissione constata che il regime è concepito per sostenere gli agricoltori durante gli eventi di rischio e di crisi, incentivandoli a sottoscrivere un'assicurazione. L'assicurazione è uno strumento importante per il settore agricolo che è esposto al verificarsi di frequenti eventi di rischio e di crisi. In tal modo, l'aiuto sostiene la produzione agricola primaria (considerando 9). (140) A norma del punto 44 degli orientamenti del 2023, gli Stati membri devono anche precisare se e in che modo l'aiuto contribuirà al conseguimento degli obiettivi della PAC e, nell'ambito di tale politica, agli obiettivi del regolamento (UE) 2021/2115, descrivendo più nello specifico i benefici attesi dell'aiuto. Gli obiettivi del regime sono coerenti con l'obiettivo della PAC di promuovere un settore agricolo intelligente, competitivo, resiliente e diversificato che garantisca la sicurezza alimentare a lungo termine, di cui all'articolo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2115, nonché con gli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b), del medesimo regolamento, che mirano a sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza del settore agricolo e ad aumentare la competitività delle aziende agricole (considerando 36). Il punto 44 degli orientamenti del 2023 è pertanto soddisfatto. (141) La Commissione ritiene pertanto che l'aiuto agevolerebbe un'attività economica, in quanto agevolerebbe la competitività e la resilienza della produzione agricola primaria. 7.2.2.2.   Effetto di incentivazione (momento della presentazione della domanda) (142) Il secondo motivo che ha portato all'avvio dell'indagine formale riguardava la condizione relativa all'effetto di incentivazione dell'aiuto, in particolare in relazione al momento della presentazione della domanda di aiuto ( 33 ) . La Commissione nutriva dubbi sul fatto che, nell'ambito del regime, le domande sarebbero state presentate prima dell'avvio dei lavori (cfr. anche il considerando 94) (143) La Commissione ricorda che, a norma del punto 70 degli orientamenti del 2014 e del punto 50 degli orientamenti del 2023, se nel momento in cui il beneficiario inoltra domanda di aiuto alle autorità nazionali, il lavoro o l'attività ha già avuto inizio, tale aiuto non costituisce un incentivo per il beneficiario. (144) A norma del punto (35)25 degli orientamenti del 2014 e del punto (33)57 degli orientamenti del 2023, per «avvio dei lavori del progetto o dell'attività» si intende la data di inizio delle attività o dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o commissionare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l'attività. (145) Le autorità ceche hanno risposto a tali dubbi fornendo una spiegazione dettagliata della procedura relativa ai contratti assicurativi (considerando da 113 a 122). (146) Le autorità ceche hanno spiegato che la copertura assicurativa per un determinato anno impone al beneficiario il pagamento del premio assicurativo annuale. In assenza di un pagamento annuale a copertura dell'anno successivo, la copertura per tale anno decade. Prima del pagamento del premio assicurativo, un'impresa non assume un impegno giuridicamente vincolante tale da rendere irreversibile l'assicurazione annuale. (147) Le autorità ceche hanno sostenuto che, in assenza di aiuti, un'impresa assicurata per un dato anno non sottoscrive necessariamente l'assicurazione per l'anno successivo. Pertanto ogni assicurazione annuale deve essere considerata come un progetto distinto. L'esistenza di un'assicurazione annuale per un dato anno non consente di dedurre che un'impresa conserverà il contratto nel corso dell'anno successivo (considerando 113). (148) La Commissione prende atto del fatto che la stipula del contratto non impone automaticamente l'obbligo di pagare l'assicurazione annuale. La Commissione ritiene che, dopo la stipula del contratto assicurativo, gli agricoltori non siano obbligati a pagare un'assicurazione annuale e abbiano la facoltà di scegliere se sottoscrivere o meno l'assicurazione per un determinato anno pagando oppure non pagando il premio assicurativo. In tali circostanze, il momento decisivo per valutare l'effetto di incentivazione dell'aiuto è di fatto il momento del pagamento del premio assicurativo annuale e non il momento della stipula di un contratto che prevede una clausola di proroga automatica (considerando 112). (149) La Commissione ritiene pertanto che l'aiuto costituisca un incentivo per gli agricoltori a sottoscrivere un'assicurazione annuale che potrebbero non sottoscrivere in assenza dell'aiuto. Inoltre le autorità ceche hanno confermato che non sarebbe stato concesso alcun aiuto a un beneficiario che avesse pagato il premio assicurativo annuale prima della presentazione della domanda di aiuto (considerando 121). (150) La Commissione concorda pertanto con le autorità ceche sul fatto che è il momento del pagamento del premio assicurativo annuale a dover essere considerato come «avvio dei lavori del progetto o dell'attività» e non il momento della stipula del contratto assicurativo. (151) A norma del punto 47 degli orientamenti del 2023, il regime ha un effetto di incentivazione se modifica il comportamento delle imprese spingendole a intraprendere un'attività supplementare che contribuisce allo sviluppo del settore, che non avrebbero normalmente realizzato senza l'aiuto o che avrebbero realizzato in modo diverso o limitato. (152) A norma del punto 48 degli orientamenti del 2023, gli aiuti di Stato, intesi semplicemente a migliorare la situazione finanziaria delle imprese senza contribuire in alcun modo allo sviluppo del settore e, in particolare, gli aiuti concessi esclusivamente sulla base del prezzo, della quantità, dell'unità di produzione o dell'unità dei mezzi di produzione, sono considerati aiuti al funzionamento, incompatibili con il mercato interno. Inoltre simili aiuti sono intrinsecamente suscettibili di interferire con i meccanismi che disciplinano l'organizzazione del mercato interno. (153) A norma del punto 50 degli orientamenti del 2023, la Commissione ritiene che gli aiuti siano privi di effetto di incentivazione per il beneficiario se, nel momento in cui questi inoltra domanda di aiuto alle autorità nazionali, il lavoro relativo al progetto o all'attività ha già avuto inizio. (154) A norma del punto 51 degli orientamenti del 2023, la domanda di aiuto deve contenere come minimo il nome del richiedente e le dimensioni dell'impresa, una descrizione del progetto o dell'attività, compresa la sua ubicazione e le date di inizio e di fine, l'importo dell'aiuto necessario per realizzarlo e i costi ammissibili. Inoltre, a norma del punto 52 degli orientamenti del 2023, le grandi imprese devono descrivere nella domanda la situazione in assenza di aiuti, situazione che è indicata come scenario controfattuale o progetto o attività alternativi, e fornire documenti giustificativi a sostegno dello scenario controfattuale descritto nella domanda. Tale prescrizione non si applica ai comuni che sono autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5 000 abitanti. A norma del punto 53 degli orientamenti del 2023, dopo aver ricevuto la domanda, l'autorità che concede l'aiuto deve verificare la credibilità dello scenario controfattuale e confermare che l'aiuto produce l'effetto di incentivazione richiesto. Lo scenario controfattuale è credibile quando è autentico e integra i fattori decisionali prevalenti al momento della decisione relativa al progetto o all'attività in questione da parte del beneficiario. (155) Nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha espresso dubbi sul fatto che la base giuridica nazionale fosse conforme al punto 70 degli orientamenti del 2014, che è identico al punto 50 degli orientamenti del 2023. Come concluso al considerando 150, la Commissione ritiene che nel caso di specie il momento dell'avvio dei lavori del progetto o dell'attività corrisponda con il pagamento del premio assicurativo annuale. (156) Le autorità ceche hanno confermato che il regime stabilisce la condizione per cui la domanda di aiuto deve essere presentata dai beneficiari prima dell'avvio dei lavori o dell'attività (considerando 29 e 150). La domanda deve contenere come minimo il nome del richiedente e le dimensioni dell'impresa, una descrizione del progetto o dell'attività, compresa la sua ubicazione e le date di inizio e di fine, l'importo dell'aiuto necessario per realizzarlo e i costi ammissibili (considerando 30). Le grandi imprese devono inoltre presentare lo scenario controfattuale o progetto o attività alternativi e fornire documenti giustificativi a sostegno (considerando 31). (157) L'aiuto può essere concesso per coprire i costi del premio assicurativo (considerando 21). Non sarebbe pertanto inteso a sovvenzionare i costi di un'attività che l'impresa sosterrebbe comunque e non compenserà il normale rischio d'impresa di un'attività economica e non era inteso semplicemente a migliorare la situazione finanziaria delle imprese. (158) Su tale base, la Commissione conclude che il regime presenta un effetto di incentivazione. 7.2.2.3.   Nessuna violazione dei principi generali e delle disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione (159) A norma del punto 61 degli orientamenti del 2023, se una misura di aiuto di Stato, le condizioni cui è subordinata, compreso il metodo di finanziamento quando ne costituisce parte integrante, o l'attività che finanzia comporta una violazione della normativa applicabile dell'Unione, l'aiuto non può essere ritenuto compatibile con il mercato interno. (160) Le condizioni del regime sono stabilite conformemente alla normativa applicabile dell'Unione. Non vi sono indicazioni del fatto che l'aiuto proposto o le condizioni cui è subordinato possano comportare una violazione delle pertinenti disposizioni e dei principi generali del diritto dell'Unione. La Commissione ritiene pertanto che il punto 61 degli orientamenti del 2023 sia soddisfatto. (161) A norma del punto 62 degli orientamenti del 2023, la Commissione non autorizzerà un aiuto di Stato incompatibile con le disposizioni che disciplinano l'organizzazione comune di mercato o che perturberebbe il corretto funzionamento di quest'ultima. Non vi sono indicazioni del fatto che l'aiuto proposto sarebbe incompatibile con le disposizioni che disciplinano l'organizzazione comune di mercato o che perturberebbe il corretto funzionamento di quest'ultima. (162) A norma del punto 63 degli orientamenti del 2023, non possono essere dichiarati compatibili con il mercato interno gli aiuti di Stato la cui concessione è subordinata all'obbligo per l'impresa beneficiaria di utilizzare prodotti o servizi nazionali. Il regime non prevede tale obbligo. (163) A norma del punto 64 degli orientamenti del 2023, la Commissione non autorizzerà aiuti per attività connesse all'esportazione, verso paesi terzi o Stati membri, che siano direttamente legati ai quantitativi esportati, né aiuti subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione o per la costituzione e il funzionamento di una rete di distribuzione o per coprire altre spese connesse all'attività di esportazione. Il regime non prevede questo tipo di aiuti. 7.2.2.4.   Conclusioni (164) La Commissione ritiene pertanto che il regime agevolerebbe lo sviluppo dell'attività di produzione agricola primaria. 7.2.3. Condizione negativa: l'aiuto non deve alterare indebitamente le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse (165) A norma del punto 67 degli orientamenti del 2023, qualsiasi misura di aiuto genera per sua stessa natura distorsioni della concorrenza e incide sugli scambi tra Stati membri. Per stabilire tuttavia se gli effetti distorsivi dell'aiuto siano limitati al minimo necessario, la Commissione verifica se l'aiuto è necessario, appropriato, proporzionato e trasparente. (166) A norma del punto 68 degli orientamenti del 2023, la Commissione valuta quindi l'effetto distorsivo degli aiuti in questione sulla concorrenza e sulle condizioni degli scambi. La Commissione metterà quindi a confronto gli effetti positivi e gli effetti negativi dell'aiuto sulla concorrenza e sugli scambi e, se gli effetti positivi superano quelli negativi, dichiarerà l'aiuto compatibile. 7.2.3.1.   Necessità dell'intervento statale (167) A norma del punto 70 degli orientamenti del 2023, gli aiuti di Stato possono conseguire un obiettivo di interesse comune se sono volti a correggere i fallimenti del mercato. (168) La Commissione osserva che le autorità ceche hanno spiegato che il regime mira a conseguire un livello più elevato di sicurezza per le imprese agricole nei confronti di danni imprevisti, rendendo la copertura assicurativa ampiamente accessibile in tutto il settore agricolo. Il regime mira pertanto a incentivare gli agricoltori a sottoscrivere un'assicurazione per gestire meglio il verificarsi di eventi di rischio e di crisi. (169) Su tale base la Commissione ritiene che l'intervento statale renderebbe le assicurazioni ampiamente accessibili al settore agricolo, che potrebbe altrimenti dover sostenere prezzi assicurativi elevati. La Commissione ritiene pertanto che il punto 70 degli orientamenti del 2023 sia soddisfatto. (170) A norma del punto 71 degli orientamenti del 2023, la Commissione ritiene che il mercato non consegua gli obiettivi previsti senza un intervento dello Stato con riguardo alle misure di aiuto che soddisfano le condizioni specifiche di cui alla parte II di detti orientamenti. La Commissione osserva che il regime soddisfa le disposizioni specifiche di cui alla parte II, sezione 1.2.1.6, degli orientamenti del 2023 (considerando da 197 a 206). Pertanto, conformemente al punto 71 degli orientamenti del 2023, la Commissione ritiene che sia necessario un intervento statale. 7.2.3.2.   Adeguatezza dell'aiuto (171) A norma del punto 72 degli orientamenti del 2023, la misura di aiuto proposta deve essere uno strumento di intervento adeguato per conseguire l'obiettivo in questione. Gli Stati membri devono dimostrare che l'aiuto e il modo in cui è strutturato sono adeguati per conseguire l'obiettivo della misura cui l'aiuto è destinato. (172) L'obiettivo del regime è aiutare gli agricoltori ad assicurare le proprie attività nei confronti di eventi di rischio e di crisi imprevisti, al fine di migliorare la competitività delle aziende agricole. La Commissione ritiene quindi che il regime contribuisca alla competitività e alla resilienza in generale del settore agricolo. La Commissione conclude pertanto che il regime costituisce uno strumento di intervento adeguato per conseguire tali obiettivi. Adeguatezza rispetto a strumenti di intervento alternativi (173) Come previsto al punto 73 degli orientamenti del 2023, la Commissione ritiene che gli aiuti erogati nei settori agricolo e forestale che soddisfano le condizioni specifiche previste nella sezione pertinente della parte II di detti orientamenti costituiscano uno strumento di intervento adeguato. (174) Il regime soddisfa le disposizioni specifiche di cui alla parte II, sezione 1.2.1.6, degli orientamenti del 2023 (considerando da 197 a 206). Si tratta pertanto di uno strumento di intervento adeguato. (175) Il punto 74 degli orientamenti del 2023 non si applica nel caso di specie, in quanto le operazioni ammissibili all'aiuto non sono cofinanziate nell'ambito del piano strategico della PAC della Cechia (considerando 36). Adeguatezza rispetto ad altri strumenti di aiuto (176) A norma del punto 75 degli orientamenti del 2023 gli aiuti possono essere concessi sotto diverse forme. Tuttavia gli Stati membri dovrebbero garantire che la forma in cui viene concesso l'aiuto sia la meno atta a generare distorsioni degli scambi e della concorrenza. (177) A norma del punto 76 degli orientamenti del 2023, se è prevista una forma specifica per una misura di aiuto descritta nella parte II degli orientamenti del 2023, tale forma è considerata uno strumento di aiuto adeguato ai fini di tali orientamenti. Si applicano le norme di cui alla parte II, sezione 1.2.1.6, degli orientamenti del 2023, che non definisce una forma di aiuto specifica. (178) Nell'ambito del regime, l'aiuto può essere concesso agli agricoltori sotto forma di sovvenzione diretta (considerando 14), che le autorità ceche ritengono la forma più adeguata per sostenere i costi dei premi assicurativi. (179) Il regime è finalizzato a compensare gli agricoltori per i costi dei premi assicurativi. La Commissione concorda sul fatto che le sovvenzioni dirette costituiscono la forma più adatta quando gli aiuti hanno una finalità compensativa. Su tale base, la Commissione conclude che il regime soddisfa il punto 76 degli orientamenti del 2023. 7.2.3.3.   Proporzionalità dell'aiuto (180) A norma del punto 83 degli orientamenti del 2023, gli aiuti sono considerati proporzionati se il relativo importo per beneficiario è limitato al minimo necessario per realizzare l'attività sovvenzionata. A norma del punto 84 degli orientamenti del 2023, ai fini della proporzionalità, l'importo degli aiuti dovrebbe essere inferiore ai costi ammissibili, con alcune eccezioni. A norma del punto 85 degli orientamenti del 2023, per garantire condizioni di prevedibilità e parità, la Commissione applica intensità massime di aiuto. (181) A norma del punto 86 degli orientamenti del 2023, il criterio della proporzionalità si ritiene soddisfatto se i costi ammissibili sono calcolati correttamente e se le intensità massime di aiuto o gli importi massimi di aiuto stabiliti nella parte II degli orientamenti del 2023 sono rispettati. (182) A norma del punto 87 degli orientamenti del 2023, l'autorità che concede l'aiuto calcola l'intensità massima e l'importo dell'aiuto al momento della concessione. I costi ammissibili devono essere accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate devono essere intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. L'IVA non è ammissibile all'aiuto, salvo nel caso in cui non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA. (183) L'aiuto concesso in base al regime non supererebbe il 65 % dei costi ammissibili (considerando 22 e 25). Tale intensità di aiuto rispetta l'intensità massima degli aiuti consentita per gli aiuti per il pagamento di premi assicurativi di cui al punto 411 degli orientamenti del 2023. (184) I costi ammissibili non comprendono l'IVA (considerando 34). (185) La Commissione osserva inoltre che le autorità ceche hanno confermato che i costi ammissibili sarebbero correttamente calcolati dall'autorità che concede l'aiuto al momento della concessione (considerando 33). (186) La Commissione ritiene pertanto che l'aiuto sia proporzionato. 7.2.3.4.   Cumulo di aiuti (187) A norma del punto 103 degli orientamenti del 2023, gli aiuti possono essere anche nell'ambito di più regimi o cumulati con aiuti ad hoc, a condizione che l'importo totale degli aiuti di Stato a favore di un'attività o di un progetto non superi i massimali di aiuto stabiliti in detti orientamenti. (188) A norma del punto 104 degli orientamenti del 2023, gli aiuti con costi ammissibili individuabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato nella misura in cui tali aiuti riguardino costi ammissibili individuabili diversi. Gli aiuti con costi ammissibili individuabili possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili al tipo di aiuto in questione in base agli orientamenti del 2023. (189) La Commissione osserva che le autorità ceche hanno confermato che gli aiuti nell'ambito del regime non possono essere cumulati con aiuti provenienti da altre fonti locali, regionali o nazionali o da fondi dell'Unione, né con aiuti de minimis o aiuti ad hoc che coprono gli stessi costi ammissibili (considerando 32). 7.2.3.5.   Trasparenza (190) A norma del punto 112 degli orientamenti del 2023, gli Stati membri devono garantire la pubblicazione delle informazioni elencate in tale punto nella piattaforma Transparency Award Module della Commissione europea (modulo per la trasparenza degli aiuti concessi) o in un sito web esaustivo sugli aiuti di Stato a livello regionale o nazionale. (191) Le autorità ceche hanno confermato che le condizioni relative alla trasparenza sarebbero state soddisfatte. Si sono impegnate a garantire la pubblicazione nella piattaforma Transparency Award Module della Commissione europea il testo integrale del regime e delle relative disposizioni di applicazione o la base giuridica, il nome dell'autorità che concede gli aiuti e il nome dei beneficiari che ricevono aiuti individuali superiori a 60 000 EUR (considerando 37). Le autorità ceche si sono impegnate a modificare il regime per conformarsi alle nuove norme, entrate in vigore il 1 o gennaio 2023. In base a tali norme, la soglia per gli aiuti individuali soggetti ad obbligo di pubblicazione è stata abbassata a 10 000 EUR. Sulla base dell'impegno delle autorità ceche ad adottare le misure appropriate, la Commissione ritiene che dette autorità garantiscano il rispetto degli obblighi di trasparenza relativi alla concessione di aiuti individuali di cui al punto 112 degli orientamenti del 2023. (192) A norma del punto 114 degli orientamenti del 2023, tali informazioni devono essere pubblicate dopo l'adozione della decisione di concessione dell'aiuto, conservate per almeno 10 anni ed essere accessibili al pubblico senza restrizioni. Le autorità ceche hanno confermato che tali prescrizioni sarebbero state soddisfatte (considerando 37). 7.2.3.6.   Prevenzione di effetti negativi che alterino le condizioni della concorrenza e degli scambi (193) A norma del punto 117 degli orientamenti del 2023, la Commissione identifica il mercato o i mercati su cui l'aiuto può incidere, tenendo conto delle informazioni che lo Stato membro fornisce sul mercato o i mercati del prodotto interessati, vale a dire il mercato o i mercati che possono subire le conseguenze del cambiamento di comportamento del beneficiario dell'aiuto. Nel valutare gli effetti negativi della misura di aiuto, la Commissione concentrerà la sua analisi delle distorsioni della concorrenza sulla prevedibile incidenza degli aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali sulla concorrenza tra imprese sul mercato o i mercati del prodotto coinvolti. (194) A norma del punto 118 degli orientamenti del 2023, se gli aiuti sono ben mirati, proporzionati e limitati ai sovraccosti netti necessari, il loro impatto negativo è alleviato e il rischio che determinino una distorsione sfavorevole della concorrenza sarà più limitato. Inoltre la Commissione stabilisce le intensità massime di aiuto o gli importi degli aiuti. Lo scopo consiste nella prevenzione del ricorso agli aiuti di Stato nelle attività in cui il rapporto tra importo dell'aiuto e costi ammissibili risulta molto elevato e in grado di produrre effetti potenzialmente distorsivi. In linea generale, quanto maggiori sono gli effetti positivi potenziali generati dall'attività sovvenzionata e la probabile necessità dell'aiuto, tanto più elevata sarà l'intensità di aiuto. (195) Nel caso di specie, gli aiuti nell'ambito del regime possono essere concessi per coprire i costi del premio assicurativo (considerando 21). Conformemente al punto 118 degli orientamenti del 2023, la Commissione ritiene che l'impatto negativo di tali aiuti sia limitato, in quanto l'aiuto è ben mirato al conseguimento dei suoi obiettivi (considerando 172) e proporzionato (considerando 186). (196) La Commissione conclude pertanto che il regime non comporterebbe indebite distorsioni della concorrenza e degli scambi. 7.2.3.7.   Condizioni specifiche della parte II degli orientamenti del 2023 (197) Nel caso di specie si applica la parte II, sezione 1.2.1.6 (Aiuti per il pagamento di premi assicurativi) degli orientamenti del 2023. (198) A norma del punto 403 degli orientamenti del 2023, la parte II, sezione 1.2.1.6, degli stessi orientamenti si applica alle imprese attive nella produzione agricola primaria. Detta condizione è soddisfatta, in quanto sono ammissibili solo le grandi imprese attive nella produzione agricola primaria (considerando 15). (199) A norma del punto 404 degli orientamenti del 2023, gli aiuti non devono ostacolare il funzionamento del mercato interno dei servizi assicurativi. In particolare, gli aiuti non devono essere limitati a un'unica compagnia di assicurazioni o a un unico gruppo assicurativo comprendente diverse compagnie né dipendere dalla stipula di un contratto assicurativo con un'impresa stabilita nello Stato membro interessato. Il regime è conforme a tali condizioni (considerando 27). (200) Il regime non comprende la riassicurazione, pertanto il punto 405 degli orientamenti del 2023 non è applicabile. (201) A norma del punto 406 degli orientamenti del 2023, sono ammissibili i costi dei premi assicurativi per i danni arrecati da calamità naturali o eventi eccezionali, eventi climatici avversi assimilabili a una calamità naturale, epizoozie, organismi nocivi ai vegetali e specie esotiche invasive, per la rimozione e la distruzione dei capi morti e per i danni causati da animali protetti, come indicato nelle sezioni da 1.2.1.1 a 1.2.1.5 di detti orientamenti, nonché da altri eventi climatici avversi o per i danni causati da emergenze ambientali. (202) Gli aiuti nell'ambito del regime possono essere concessi per il pagamento di premi assicurativi a copertura dei danni arrecati da calamità naturali, eventi climatici avversi, organismi nocivi ai vegetali ed epizoozie (considerando 1 e 20). Il regime è quindi conforme a quanto previsto al punto 406 degli orientamenti del 2023. (203) A norma del punto 407 degli orientamenti del 2023, l'assicurazione può compensare solo i costi necessari per ovviare ai danni di cui al punto 406 di detti orientamenti e non può comportare obblighi né indicazioni circa il tipo o la quantità della produzione futura. Tale condizione è soddisfatta (considerando 26). (204) Il regime non copre i premi assicurativi per le perdite causate da emergenze ambientali. Pertanto i punti 408 e 409 degli orientamenti del 2023 non sono applicabili. (205) A norma del punto 411 degli orientamenti del 2023, l'intensità degli aiuti non deve superare il 70 % del costo del premio assicurativo. Per quanto riguarda gli aiuti per la rimozione e la distruzione dei capi morti, l'intensità degli aiuti non deve superare il 100 % del costo del premio assicurativo per la rimozione dei capi morti e il 75 % del costo del premio assicurativo per la distruzione di tali capi morti. (206) Gli aiuti nell'ambito del regime in questione possono essere concessi fino al 65 % dei costi ammissibili (considerando 22 e 25). L'intensità massima degli aiuti consentita, di cui al punto 411 degli orientamenti del 2023, è pertanto rispettata. 7.2.3.8.   Raffronto tra gli effetti positivi e gli effetti negativi degli aiuti (207) A norma del punto 134 degli orientamenti del 2023, la Commissione valuta se gli effetti positivi della misura di aiuto superino gli effetti negativi individuati sulle condizioni degli scambi e della concorrenza. La Commissione può concludere che la misura di aiuto è compatibile con il mercato interno solo se gli effetti positivi superano quelli negativi. (208) A norma del punto 136 degli orientamenti del 2023, nell'ambito della valutazione degli effetti positivi e negativi dell'aiuto, la Commissione terrà conto dell'impatto dell'aiuto sul conseguimento degli obiettivi generali e specifici della PAC di cui agli articoli 5 e 6 del regolamento (UE) 2021/2115, che mirano a promuovere un settore agricolo intelligente, competitivo, resiliente e diversificato, a sostenere e rafforzare la tutela dell'ambiente, compresa la biodiversità, e l'azione per il clima, a contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di ambiente e clima e a rafforzare il tessuto socioeconomico delle zone rurali. (209) Inoltre, a norma del punto 137 degli orientamenti del 2023, in linea di principio, tenuto conto degli effetti positivi sullo sviluppo del settore, la Commissione ritiene che, nel caso in cui un aiuto rispetti le condizioni e non superi gli importi massimi di aiuto o le intensità di aiuto massime pertinenti stabilite nelle sezioni applicabili della parte II degli orientamenti del 2023, gli effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi siano limitati al minimo. (210) Il regime soddisfa le prescrizioni di cui alla parte II, sezione 1.2.1.6, degli orientamenti del 2023 (considerando da 197 a 206), compresa l'intensità di aiuto massima pertinente (considerando 206). (211) Gli obiettivi perseguiti sono inoltre coerenti con gli obiettivi generali e specifici di cui agli articoli 5 e 6 del regolamento (UE) 2021/2115, che mirano a promuovere un settore agricolo intelligente, competitivo, resiliente e diversificato che garantisca la sicurezza alimentare a lungo termine e a sostenere e rafforzare la tutela dell'ambiente, nonché a contribuire al conseguimento degli obiettivi ambientali dell'Unione (considerando 36). (212) La Commissione conclude pertanto che l'impatto positivo del regime è superiore ai suoi effetti negativi in termini di distorsioni della concorrenza e di incidenza sugli scambi tra Stati membri. 7.2.4. Conclusione sulla compatibilità del regime (213) In considerazione di quanto precede, la Commissione conclude che l'aiuto agevola lo sviluppo di un'attività economica e non altera le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. La Commissione ritiene pertanto che il regime sia compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, come interpretato dalle pertinenti disposizioni degli orientamenti del 2023. 7.3. Legittimità dell'aiuto individuale (214) Nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha fatto riferimento alle informazioni di mercato ottenute nel corso dell'esame preliminare del regime, secondo le quali ad alcune grandi imprese erano già stati concessi aiuti per il pagamento di premi assicurativi a copertura di danni arrecati rispettivamente alle colture e al bestiame da calamità naturali, eventi climatici avversi, organismi nocivi ai vegetali ed epizoozie. Dall'esame preliminare è emerso che l'autorità che concedeva l'aiuto aveva erroneamente classificato alcuni beneficiari come PMI al momento della concessione dell'aiuto ( 34 ) . Di conseguenza aveva erroneamente concesso a tali società un aiuto nell'ambito del regime soggetto ad esenzione per categoria SA.49594 (2017/XA), che era limitato alle PMI. (215) Per quanto riguarda detta classificazione come PMI, le autorità ceche hanno presentato le osservazioni di cui ai considerando da 100 a 110. (216) Di seguito la Commissione affronta le osservazioni della Cechia in merito all'interpretazione della nozione di PMI e valuta la legittimità dell'aiuto individuale. 7.3.1. Interpretazione della nozione di PMI (217) Nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha espresso disaccordo con la valutazione dell'autorità che concede l'aiuto, ritenendo che fosse stata effettuata sulla base di motivi puramente formali, ossia verificando esclusivamente il rispetto formale dei criteri che definiscono una PMI, senza tenere conto della realtà economica e dei principi giurisprudenziali di cui ai considerando da 58 a 61 della decisione di avvio del procedimento. (218) La considerazione esposta dalla Commissione nella decisione di avvio del procedimento si basava sulla sua interpretazione dell'allegato I, articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo, come spiegato al considerando 61 di tale decisione. La Commissione ha precisato che la sua interpretazione era basata sulla giurisprudenza degli organi giurisdizionali dell'Unione ispirata al principio dell'effetto utile. (219) Nelle loro osservazioni, le autorità ceche hanno chiarito che, nell'attuazione e nella verifica amministrativa ex post del regime soggetto ad esenzione per categoria, non hanno considerato come grandi imprese i beneficiari che erano diventati grandi imprese a seguito di una fusione o di un'acquisizione avvenuta meno di due anni prima della data di concessione dell'aiuto. Le autorità ceche hanno considerato tali beneficiari come PMI per i due esercizi consecutivi successivi alla data di concessione dell'aiuto e hanno concesso loro aiuti sulla base del regime soggetto ad esenzione per categoria SA.49594 (2017/XA) (considerando da 100 a 110). (220) Per quanto riguarda le argomentazioni presentate dalla Cechia in relazione all'interpretazione dell'allegato I, articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo (considerando da 98 a 111), la Commissione ribadisce la propria posizione illustrata in dettaglio nella decisione di avvio del procedimento ( 35 ) . (221) La Commissione ricorda che, conformemente al punto (35)14 degli orientamenti del 2014 e al punto (33)36 degli orientamenti del 2023, le grandi imprese sono imprese che non soddisfano i criteri di cui all'allegato I del regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo. (222) Ai sensi del considerando 39 del regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo, il motivo alla base dell'esenzione delle PMI dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, TFUE è che «le PMI svolgono un ruolo determinante nella creazione di posti di lavoro e costituiscono, più in generale, un fattore di stabilità sociale e un motore per l'economia. Tuttavia il loro sviluppo può essere ostacolato da fallimenti del mercato che comportano svantaggi tipici. Le PMI hanno spesso difficoltà di accesso al capitale o ai prestiti, a causa della riluttanza di taluni mercati finanziari ad assumere rischi e delle garanzie limitate che tali imprese possono offrire. Inoltre la limitatezza delle risorse di cui dispongono può ridurre il loro accesso all'informazione, in particolare per quanto riguarda le nuove tecnologie e i potenziali mercati. Al fine di favorire lo sviluppo delle attività economiche delle PMI, il presente regolamento dovrebbe pertanto esentare alcune categorie di aiuti a favore delle PMI dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato». (223) Il considerando 40 del regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo spiega che, per evitare differenze che potrebbero causare distorsioni della concorrenza e facilitare il coordinamento tra diverse iniziative nazionali e dell'Unione relative alle PMI, nonché per motivi di trasparenza amministrativa e di certezza del diritto, la definizione di PMI utilizzata ai fini dello stesso regolamento si basa sulla definizione di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione ( 36 ) . (224) A norma dell'allegato I, articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo, la categoria delle PMI è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. (225) A norma dell'allegato I, articolo 4, paragrafo 2, del medesimo regolamento, se, alla data di chiusura dei conti, un'impresa constata di aver superato su base annua le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2, o di essere scesa al di sotto di tali soglie, essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo superamento avviene per due esercizi consecutivi. (226) Gli organi giurisdizionali dell'Unione hanno confermato nella propria giurisprudenza che la definizione di PMI deve essere interpretata in senso stretto, in quanto i vantaggi accordati alle PMI in virtù del loro status costituiscono il più delle volte eccezioni alle regole (in particolare nel settore degli aiuti di Stato) ( 37 ) . È necessario escludere dalla definizione di PMI i gruppi di imprese il cui potere economico supererebbe quello di una PMI, anche se formalmente sono conformi ai requisiti stabiliti nella definizione di PMI ( 38 ) . Secondo la giurisprudenza, occorre inoltre impedire che la definizione di PMI possa essere aggirata sulla base di ragioni puramente formali ( 39 ) . (227) Gli organi giurisdizionali dell'Unione hanno altresì confermato che solo le imprese che risentono degli svantaggi tipici delle PMI dovrebbero avere diritto ai vantaggi derivanti da tale status ( 40 ) . La Commissione ritiene pertanto che un'impresa che non risente degli svantaggi tipicamente sofferti dalle PMI non dovrebbe essere riconosciuta come PMI. (228) Al punto 91 della sentenza nella causa T-745/17, cui le autorità ceche hanno fatto riferimento nelle loro osservazioni (considerando 110), il Tribunale ha sostanzialmente rilevato che la Commissione avrebbe dovuto nutrire dubbi circa il fatto che un'impresa al di sotto delle soglie relative alle PMI di cui all'allegato I, articolo 2, del regolamento (UE) n. 651/2014 al momento della concessione dell'aiuto potesse essere considerata una PMI pur essendo stata collegata a una grande impresa nei due esercizi precedenti. (229) La situazione nel caso di specie è opposta a quella di cui alla causa T-745/17. Al momento della concessione dell'aiuto individuale, i beneficiari superavano le soglie relative alle PMI di cui all'allegato I, articolo 2, del regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo. Le soglie relative alle PMI sono state superate a seguito di un cambiamento duraturo dell'assetto proprietario verificatosi durante l'esercizio precedente quello della concessione dell'aiuto individuale. L'interpretazione dell'allegato I, articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo presentata dalle autorità ceche, secondo cui tali beneficiari dovrebbero conservare lo status di PMI per due anni a decorrere dalla data del cambiamento dell'assetto proprietario, sarebbe contraria allo spirito dell'articolo 4, paragrafo 2, che mira a garantire che solo le imprese che risentono degli svantaggi tipici delle PMI abbiano diritto ai vantaggi derivanti da tale status. (230) Sarebbe contrario al principio dell'effetto utile prevedere tale flessibilità per le imprese che superano stabilmente le soglie relative alle PMI in seguito di un cambiamento di proprietà. La flessibilità di cui all'allegato I, articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo è finalizzata a garantire che le imprese in crescita e che superano temporaneamente i massimali di cui all'articolo 2 di tale allegato possano conservare lo status di PMI. Mira pertanto a garantire la certezza del diritto per le PMI che operano in mercati altamente volatili. Tuttavia il cambiamento di proprietà di una società a seguito di una fusione o di un'acquisizione introduce un cambiamento strutturale che non è soggetto alla volatilità di un mercato o alla crescita economica. (231) Alla luce di tale ragionamento, la Commissione ritiene che la flessibilità di cui all'allegato I, articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo debba essere limitata alle situazioni in cui i massimali relativi alle PMI sono superati su base temporanea («solo se questo superamento avviene per due esercizi consecutivi»). (232) L'interpretazione della Commissione è stata orientata dal principio secondo cui è necessario garantire che solo le imprese che risentono degli svantaggi tipici delle PMI abbiano diritto ai vantaggi derivanti da tale status e che le misure destinate alle PMI favoriscano effettivamente le imprese le cui dimensioni rappresentano uno svantaggio e non quelle appartenenti a un grande gruppo e che pertanto hanno accesso a fondi e aiuti di cui i concorrenti di pari dimensioni, ma non appartenenti a un grande gruppo, non dispongono. (233) L'allegato I, articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo non può pertanto essere inteso nel senso che una PMI che, a seguito di un'acquisizione o di una fusione, diventa una grande impresa potrebbe continuare automaticamente a beneficiare dello status di PMI per due esercizi consecutivi. (234) La Commissione non concorda pertanto con l'interpretazione delle autorità ceche secondo cui il periodo di tolleranza di due anni si applica in generale a tutti i casi in cui i massimali relativi alle PMI vengono superati, indipendentemente dal motivo alla base di tale superamento. Un'impresa non continua a essere una PMI e non si trova ad affrontare gli stessi problemi (accesso a risorse, tecnologia, ecc.) quando, a seguito di una fusione o di un'acquisizione, diventa parte di una grande impresa e di conseguenza supera stabilmente le soglie relative alle PMI. (235) Analogamente, la Commissione non concorda con il punto di vista delle autorità ceche secondo cui la giurisprudenza di cui al considerando 59 della decisione di avvio del procedimento deve limitarsi all'allegato I, articolo 3, del regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo (considerando 107). Anche se tale giurisprudenza può essere stata emanata specificamente in relazione alle cosiddette imprese collegate, secondo la Commissione ciò non modifica né limita la pertinenza generale del principio dell'effetto utile. Secondo la Commissione di deve pertanto ritenere che essa disciplini in generale l'attuazione della definizione di PMI, in particolare dato che gli organi giurisdizionali dell'Unione hanno incoraggiato nelle loro sentenze ad applicare lo «spirito» della definizione di PMI (ad esempio, «per riservare alle imprese che ne hanno veramente bisogno i vantaggi derivanti alle PMI da varie regolamentazioni o misure a loro favore» ( 41 ) ). (236) La Cechia sostiene inoltre che, sebbene il contenuto di una norma giuridica possa essere chiarito mediante interpretazione, quest'ultima non può travisare una legge il cui significato è chiaro e comprensibile. Una simile linea di condotta rischierebbe di generare un'inaccettabile mancanza di certezza nelle operazioni giuridiche (considerando 106). (237) A tale riguardo, la Commissione ricorda che, secondo la giurisprudenza degli organi giurisdizionali dell'Unione, qualsiasi testo giuridico dovrebbe essere interpretato sulla base della sua formulazione (interpretazione letterale), ma anche tenendo in debita considerazione l'intenzione del legislatore al momento dell'adozione del testo. La Commissione ha spiegato ( 42 ) che l'obiettivo della definizione di PMI è garantire che le misure di sostegno siano concesse solo alle imprese che ne hanno veramente bisogno. Poiché la definizione di PMI si applica alle politiche, ai programmi e alle misure che la Commissione sviluppa e gestisce per le PMI, è importante individuare quali imprese sono realmente PMI in quanto necessitano di assistenza di cui le altre imprese non hanno bisogno. Rispetto ad altre imprese, le PMI si trovano ad affrontare una serie di problemi unici, come già spiegato al considerando 222, che giustificano un trattamento specifico. (238) Alla luce del ragionamento esposto ai considerando da 221 a 237, la Commissione ribadisce che l'allegato I, articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo non si applica in modo generale e automatico. Al contrario, occorre innanzitutto specificare la società pertinente per il calcolo dei dati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, di tale allegato e gli esercizi pertinenti. (239) Pertanto, se un'impresa ha modificato stabilmente la propria struttura o proprietà a seguito di una fusione o di un'acquisizione e opera sotto il controllo (ai sensi dell'allegato I, articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo) di una «grande impresa» ( 43 ) al momento della concessione, tale impresa deve essere considerata di per sé una grande impresa ( 44 ) . (240) Ne consegue che tale impresa non potrebbe beneficiare dello status di PMI e che pertanto non sarebbe ammissibile agli aiuti nell'ambito del regime soggetto ad esenzione per categoria. 7.3.2.   Aiuto individuale (241) Nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha ritenuto in via preliminare che il regime fosse stato attuato già prima della sua notifica. (242) Nel corso della procedura di indagine formale, le autorità ceche hanno spiegato che non era aperto alcun invito a presentare domande di aiuto e che pertanto non era stato concesso alcun aiuto nell'ambito di tale regime. (243) La Commissione concorda con le autorità ceche sul fatto che gli aiuti di cui al considerando 3 non possono essere considerati concessi nell'ambito del regime, in quanto detto regime è stato notificato sotto forma di progetto e pertanto non era stato approvato dalla Commissione e non era in vigore al momento della concessione degli aiuti. (244) Per i motivi di cui ai considerando da 217 a 240, non si può ritenere neanche che tali aiuti siano stati concessi sulla base del regime soggetto ad esenzione per categoria SA.49594 (2017/XA), in quanto sono stati concessi a grandi imprese, mentre l'ambito di applicazione del regime soggetto ad esenzione per categoria era limitato alle PMI. (245) Di conseguenza l'aiuto individuale di cui al considerando 3 non è stato concesso sulla base di un regime di aiuti e costituisce pertanto un «aiuto individuale» ai sensi dell'articolo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio ( 45 ) . (246) Dall'indagine formale è inoltre emerso che, tra le società elencate al considerando 97, a ZEV Šaratice, a.s. («ZEV Šaratice») è stato concesso l'aiuto individuale ( 46 ) il 17 gennaio 2018. Alla data di concessione dell'aiuto, ZEV Šaratice doveva essere considerata una grande impresa, come spiegato di seguito. (247) Dalle informazioni presentate dalle autorità ceche risulta che il 10 febbraio 2017 LUKROM, spol. s.r.o. («LUKROM») è diventata azionista di maggioranza di ZEV Šaratice, detenendo il 62,52 % delle sue azioni. Tale quota alla fine del 2017 era ulteriormente aumentata, attraverso l'acquisto graduale di azioni, al 70,2 %. Secondo le autorità ceche, in ragione della detenzione maggioritaria di azioni, dal 10 febbraio 2017 le società ZEV Šaratice e LUKROM sono diventate imprese collegate ai sensi dell'allegato I, articolo 3, paragrafo 3, lettera a), del regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo. (248) Nelle loro osservazioni, le autorità ceche hanno fatto riferimento alla sentenza del Tribunale nella causa T-745/17 (considerando 110). A loro avviso, in tale sentenza il Tribunale ha concluso che l'articolo 4, paragrafo 2, dell'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione («regolamento generale di esenzione per categoria») si applica anche in caso di fusioni e acquisizioni (considerando 110). (249) Tuttavia la situazione in tale causa era diversa da quella di ZEV Šaratice nel caso di specie: nella causa T-745/17, il beneficiario dell'aiuto è diventato una PMI a causa del trasferimento di azioni a un'altra società. Nel caso di specie la situazione è inversa: la maggioranza delle azioni di ZEV Šaratice è stata acquisita da una grande impresa, LUKROM. (250) Di fatto, i conti di LUKROM per il 2017 sono stati chiusi il 31 dicembre 2017. Il totale di bilancio annuo ammontava a 2 742 344 000 CZK (circa 107 milioni di EUR ( 47 ) ). Per lo stesso periodo, il bilancio di LUKROM indicava un numero medio di dipendenti pari a 301 unità, più 372 dipendenti in altre società incluse nel bilancio di tale società. Da questi dati si evince che LUKROM era una grande impresa nel 2017. (251) I conti di LUKROM per il 2016 sono stati chiusi il 31 dicembre 2016. Il totale di bilancio annuo ammontava a 2 346 940 CZK (circa 86,8 milioni di EUR ( 48 ) ). Per lo stesso periodo, il bilancio di LUKROM indicava un numero medio di dipendenti pari a 299 unità, più 375 dipendenti in altre società incluse nel bilancio di tale società. Da questi dati si evince che LUKROM era una grande impresa anche nel 2016. (252) La Commissione ritiene pertanto che la sentenza invocata dalle autorità ceche non sia pertinente ai fini dell'applicazione dell'allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria nel caso di specie (cfr. anche il considerando 229). (253) Tuttavia, come analisi giuridica in subordine, la Commissione applicherà gli stessi principi espressi dal Tribunale in tale sentenza. (254) Come indicato al punto 94 di tale sentenza, sia le autorità nazionali sia la Commissione devono determinare con precisione l'esercizio contabile chiuso e l'anno pertinente ai fini di un calcolo congiunto dei rispettivi dati ai sensi dell'allegato I, articolo 2, paragrafo 1, del regolamento generale di esenzione per categoria, in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 3, e con l'articolo 4, paragrafo 2, di tale allegato, e precisare quali siano la o le società che devono essere prese in considerazione a tal fine. (255) Al punto 93 di tale sentenza, il Tribunale ha inoltre dichiarato che occorre tener conto anche dei dati di una società, sotto il cui controllo il beneficiario dell'aiuto ha svolto una parte sostanziale della sua attività economica durante l'esercizio in questione. (256) In applicazione di tale sentenza alla situazione in esame, la Commissione valuta congiuntamente i dati di ZEV Šaratice e LUKROM. Tale calcolo congiunto tiene conto dello spirito dell'allegato I, articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo, come sottolineato dal Tribunale al punto 94 della sentenza nella causa T-745/17. La definizione di PMI sarebbe altrimenti aggirata sulla base di ragioni puramente formali. Infatti, se l'analisi della nozione di PMI dovesse essere effettuata due anni prima del cambiamento della struttura societaria di ciascuna delle parti dell'operazione separatamente, si giungerebbe sempre a una proroga della nozione di PMI, il che contravverrebbe alla necessità di interpretare l'allegato I, articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo in senso stretto (considerando 230) e in linea con il suo spirito. (257) Per quanto riguarda il pertinente esercizio contabile chiuso, i due esercizi precedenti la data di concessione dell'aiuto erano gli anni 2017 e 2016. (258) I conti di ZEV Šaratice per l'esercizio 2017 sono stati chiusi il 31 dicembre 2017. Il totale di bilancio annuo ammontava a 120 286 000 CZK (circa 4,69 milioni di EUR ( 49 ) ). Per lo stesso periodo, nella relazione annuale di ZEV Šaratice a.s. erano indicati otto dipendenti. (259) I conti di ZEV Šaratice per l'esercizio 2016 sono stati chiusi il 31 dicembre 2016. Il totale di bilancio annuo ammontava a 120 286 000 CZK (circa 4,39 milioni di EUR ( 50 ) ). Per lo stesso periodo, nella relazione annuale di ZEV Šaratice a.s. erano indicati nove dipendenti. (260) Come indicato ai considerando 250 e 251, dai conti dell'impresa collegata di ZEV Šaratice (LUKROM) per i due esercizi precedenti la data di concessione dell'aiuto si evince che tale impresa collegata costituisce da sola una «grande impresa» ai sensi dell'allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria. (261) Pertanto, conformemente all'allegato I, articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo, alla data di concessione dell'aiuto, ossia il 17 gennaio 2018, ZEV Šaratice era collegata a una «grande impresa» ai sensi dell'allegato I di detto regolamento, e quindi ne faceva parte. Di conseguenza ZEV Šaratice non era ammissibile agli aiuti nell'ambito del regime SA.49594 (2017/XA), in quanto tale aiuto era disponibile solo per le PMI. (262) Per quanto riguarda le altre società elencate al considerando 97, le autorità ceche non hanno spiegato il motivo per cui tali società sono state sottoposte a verifica dato che, secondo le informazioni fornite dalle autorità ceche, non hanno ricevuto aiuti per il pagamento di premi assicurativi a partire dal 1 o gennaio 2018. 7.3.3. Illegittimità dell'aiuto individuale (263) Poiché sono stati concessi a grandi imprese, gli aiuti individuali non rientrano in nessuna delle categorie del regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo. (264) Dato che tali aiuti individuali non sono stati concessi sulla base di alcun regime approvato, né potevano essere soggetti a esenzione a norma del regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo, la Commissione conferma quindi i dubbi espressi in via preliminare e ritiene che gli aiuti individuali già concessi alle grandi imprese siano illegali ( 51 ) . 7.4. Compatibilità dell'aiuto individuale con il mercato interno 7.4.1. Orientamenti applicabili (265) A norma del punto 656 degli orientamenti del 2023, gli aiuti illegali saranno valutati in base alle norme vigenti alla data in cui sono stati concessi. Pertanto nella presente decisione la Commissione valuta gli aiuti concessi prima della sua approvazione sulla base dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e, per tutti gli aiuti individuali concessi prima del 1 o gennaio 2023 (considerando 3), degli orientamenti del 2014. 7.4.2.   Articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e orientamenti applicabili (266) A norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. (267) Pertanto per essere considerati compatibili ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, gli aiuti devono i) agevolare lo sviluppo di una determinata attività economica o di talune regioni (condizione positiva) e ii) non devono alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse (condizione negativa). Le due condizioni hanno carattere cumulativo. (268) La Commissione valuta se queste due condizioni sono soddisfatte alla luce degli orientamenti applicabili, ossia gli orientamenti del 2014. Nello specifico, nel caso di specie si applicano la parte I, capitolo 3 (Valutazione della compatibilità a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato), come interpretato dalla sentenza della Corte nella causa C-594/18 P ( 52 ) e la parte II (Aiuti per il pagamento di premi assicurativi), sezione 1.2.1.6. 7.4.3. Agevolazione dello sviluppo di un'attività economica da parte dell'aiuto 7.4.3.1.   Identificazione dell'attività economica (269) La Commissione constata che l'aiuto individuale è stato concepito per sostenere gli agricoltori durante gli eventi di rischio e di crisi, incentivandoli a sottoscrivere un'assicurazione. L'assicurazione è uno strumento importante per la gestione dei rischi e delle crisi nel settore agricolo, che è esposto al frequente verificarsi di eventi di questo tipo. In tal modo, l'aiuto sostiene la produzione agricola primaria (considerando 9). (270) A norma del punto 44 degli orientamenti del 2014, gli aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali devono fare stretto riferimento alla PAC, essere coerenti con gli obiettivi di sviluppo rurale di cui al punto 10 di detti orientamenti ed essere compatibili con le norme in materia di organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. (271) Conformemente al punto 46 degli orientamenti del 2014, la Commissione ritiene che le misure attuate in forza e in conformità del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 53 ) e delle relative modalità di esecuzione e atti delegati o come finanziamento nazionale integrativo nel quadro di un programma di sviluppo rurale siano di per sé compatibili con gli obiettivi dello sviluppo rurale e contribuiscano al loro raggiungimento. (272) L'aiuto in questione non è stato cofinanziato nell'ambito di una misura di cui al PSR della Cechia, ma è stato concepito in linea con gli obiettivi di sviluppo rurale (considerando 63). (273) La Commissione ritiene pertanto che l'aiuto abbia agevolato un'attività economica, in quanto ha contribuito alla competitività e alla resilienza della produzione agricola primaria. 7.4.3.2.   Assenza di un effetto di incentivazione (274) A norma del punto 66 degli orientamenti del 2014, l'aiuto ha un effetto di incentivazione se modifica il comportamento delle imprese spingendole a intraprendere un'attività supplementare che contribuisce allo sviluppo del settore, che non avrebbero normalmente realizzato senza l'aiuto o che avrebbero realizzato in modo diverso o limitato. Gli aiuti non devono essere intesi a sovvenzionare i costi di un'attività che l'impresa sosterrebbe comunque e non devono compensare il normale rischio d'impresa di un'attività economica. (275) A norma del punto 67 degli orientamenti del 2014, gli aiuti di Stato unilaterali, intesi semplicemente a migliorare la situazione finanziaria delle imprese senza contribuire in alcun modo allo sviluppo del settore e, in particolare, gli aiuti concessi esclusivamente sulla base del prezzo, della quantità, dell'unità di produzione o dell'unità dei mezzi di produzione, sono considerati aiuti al funzionamento, incompatibili con il mercato interno. Inoltre simili aiuti sono intrinsecamente suscettibili di interferire con i meccanismi che disciplinano l'organizzazione del mercato interno. (276) L'aiuto è stato concesso per coprire i costi del premio assicurativo (considerando 21). Non era pertanto inteso a sovvenzionare i costi di un'attività che l'impresa sosterrebbe comunque e non compenserà il normale rischio d'impresa di un'attività economica e non era inteso semplicemente a migliorare la situazione finanziaria delle imprese. (277) A norma del punto 70 degli orientamenti del 2014, gli aiuti sono privi di effetto di incentivazione per il beneficiario se, nel momento in cui questi inoltra domanda di aiuto alle autorità nazionali, il lavoro relativo al progetto o all'attività ha già avuto inizio. A norma del punto (35)25 degli orientamenti del 2014, per «avvio dei lavori del progetto o dell'attività» si intende la data di inizio delle attività o dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o commissionare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l'attività. (278) A norma del punto 71 degli orientamenti del 2014, la domanda di aiuto deve contenere come minimo il nome del richiedente e le dimensioni dell'impresa, una descrizione del progetto o dell'attività, compresa la sua ubicazione e le date di inizio e di fine, l'importo dell'aiuto necessario per realizzarlo e i costi ammissibili. (279) Inoltre, a norma del punto 72 degli orientamenti, le grandi imprese devono descrivere nella domanda la situazione in assenza di aiuti, situazione che è indicata come scenario controfattuale o progetto o attività alternativi, e fornire documenti giustificativi a sostegno dello scenario controfattuale descritto nella domanda. A norma del punto 73 degli orientamenti, dopo aver ricevuto la domanda, l'autorità che concede l'aiuto deve verificare la credibilità dello scenario controfattuale e confermare che l'aiuto produce l'effetto di incentivazione richiesto. Lo scenario controfattuale è credibile quando è autentico e integra i fattori decisionali prevalenti al momento della decisione relativa al progetto o all'attività in questione da parte del beneficiario. (280) Come risulta dal considerando 67 della decisione di avvio del procedimento, per quanto riguarda l'aiuto individuale, la Commissione ha avviato il procedimento a norma dell'articolo 108, paragrafo 2, TFUE in quanto l'aiuto era stato concesso illegalmente a grandi imprese, in ragione di dubbi riguardanti i) la presentazione dello scenario controfattuale e ii) il momento della presentazione della domanda (cfr. anche il considerando 8). (281) Presentazione dello scenario controfattuale (282) Nelle loro osservazioni sulla decisione di avvio del procedimento, le autorità ceche hanno contestato l'interpretazione data dalla Commissione dell'allegato I, articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo e hanno asserito che non sono stati concessi aiuti a beneficiari che non si qualificherebbero come PMI conformemente alla definizione contenuta all'allegato I di detto regolamento ( 54 ) (considerando da 99 a 110). (283) Tuttavia le autorità ceche hanno confermato che nessuno dei beneficiari che avevano ricevuto aiuti sulla base del regime SA.49594 (2017/XA) aveva presentato uno scenario controfattuale (considerando 98). (284) Le autorità ceche non contestano il fatto che il regime SA.49594 (2017/XA) non prevedesse l'obbligo di presentare lo scenario controfattuale ex ante. Dette autorità non hanno neppure chiesto alla Commissione di disattendere tale obbligo stabilito negli orientamenti del 2014 ( 55 ) . (285) Di conseguenza, la Commissione ritiene che il primo motivo dell'indagine formale sia stato confermato, in quanto le grandi imprese cui erano stati concessi aiuti individuali illegali non avevano presentato uno scenario controfattuale ex ante che dimostrasse che l'aiuto presentava un effetto di incentivazione. 7.4.3.3.   Conclusione sulla prima condizione (positiva) di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE (286) In assenza di un effetto di incentivazione debitamente dimostrato, non si può ritenere che l'aiuto individuale in questione agevoli lo sviluppo di una determinata attività economica o di una determinata regione. 7.4.4. Conclusione in merito alla compatibilità dell'aiuto individuale con il mercato interno (287) Non si può ritenere che gli aiuti individuali già concessi alle grandi imprese per il pagamento di premi assicurativi a copertura di danni arrecati rispettivamente alle colture e al bestiame da calamità naturali, eventi climatici avversi, organismi nocivi ai vegetali ed epizoozie (considerando 3) agevolino lo sviluppo di una determinata attività economica o di una determinata regione. (288) Pertanto tali aiuti individuali non possono essere considerati compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE (come interpretato alla luce degli orientamenti del 2014), senza che sia necessario esaminare la seconda condizione, negativa, definita in tale disposizione. 8. RECUPERO (289) In conformità dell'articolo 108, paragrafo 2, TFUE e della giurisprudenza costante degli organi giurisdizionali dell'Unione, la Commissione, qualora abbia accertato l'incompatibilità di un aiuto con il mercato interno, è competente a decidere che lo Stato membro interessato deve modificare o sopprimere tale aiuto ( 56 ) . Gli organi giurisdizionali dell'Unione hanno altresì stabilito in più occasioni che l'obbligo per uno Stato membro di sopprimere gli aiuti che la Commissione ha dichiarato incompatibili con il mercato interno mira al ripristino dello status quo ante ( 57 ) . (290) A tale proposito gli organi giurisdizionali dell'Unione hanno precisato che tale obiettivo è raggiunto una volta che un beneficiario ha rimborsato gli importi concessi a titolo degli aiuti illegali, perdendo quindi il vantaggio di cui aveva fruito sul mercato interno rispetto ai suoi concorrenti e la situazione esistente prima della corresponsione dell'aiuto è ripristinata ( 58 ) . (291) In linea con la giurisprudenza, l'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/1589 statuisce che «[n]el caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto dal beneficiario (“decisione di recupero”). La Commissione non impone il recupero dell'aiuto qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto dell'Unione». (292) Pertanto la Cechia è tenuta a recuperare gli aiuti illegali e incompatibili (considerando 261) presso ZEV Šaratice, a.s. e tutti gli altri beneficiari che al momento della concessione dell'aiuto individuale erano grandi imprese, a meno che non siano soddisfatte tutte le condizioni del regolamento (CE) n. 1408/2013 della Commissione ( 59 ) o che si applichi un principio generale del diritto dell'UE come è stato sostenuto durante l'indagine formale. Il recupero riguarda il periodo compreso tra la data in cui l'aiuto è stato posto a disposizione del beneficiario e il recupero effettivo. All'importo da recuperare si aggiungono gli interessi maturati fino alla data del recupero effettivo. HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il regime è compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE. Articolo 2 Gli aiuti individuali già concessi alle grandi imprese per il pagamento di premi assicurativi a copertura di danni arrecati rispettivamente alle colture e al bestiame da calamità naturali, eventi climatici avversi, organismi nocivi ai vegetali ed epizoozie sono stati concessi in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE e sono incompatibili con il mercato interno. Articolo 3 1.   La Cechia recupera gli aiuti incompatibili di cui all'articolo 2. 2.   Le somme da recuperare comprendono gli interessi decorrenti dalla data in cui le stesse sono state poste a disposizione delle grandi imprese beneficiarie fino alla data del loro effettivo recupero. 3.   Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell'interesse composto a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione ( 60 ) , modificato dal regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione ( 61 ) . Articolo 4 1.   A norma dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/1589, il recupero degli aiuti di cui all'articolo 2 del medesimo regolamento è immediato ed effettivo ( 62 ) . 2.   La Cechia provvede a dare esecuzione alla presente decisione entro quattro mesi dalla data di notifica della stessa. Articolo 5 1.   Entro quattro mesi dalla notifica della presente decisione, la Cechia trasmette alla Commissione le informazioni seguenti: a) un elenco completo dei beneficiari che costituiscono grandi imprese ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione ( 63 ) che non hanno presentato uno scenario controfattuale nella loro domanda e hanno ricevuto gli aiuti incompatibili di cui all'articolo 2; b) l'importo totale (capitale dell'aiuto e interessi da recupero) da recuperare presso tali beneficiari; c) una descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione; d) i documenti attestanti che alle grandi imprese beneficiarie è stato ordinato di rimborsare gli aiuti. 2.   La Cechia tiene informata la Commissione in merito ai progressi delle misure nazionali adottate per attuare la presente decisione, fino al completo recupero degli aiuti di cui all'articolo 2. Essa trasmette immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. Essa fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo agli importi degli aiuti e degli interessi già recuperati presso le grandi imprese beneficiarie. Articolo 6 La Repubblica ceca è destinataria della presente decisione. Articolo 7 1.   La Commissione può pubblicare l'identità dei beneficiari dell'aiuto incompatibile e gli importi recuperati in relazione agli aiuti e agli interessi relativi al recupero in applicazione della presente decisione, fatto salvo l'articolo 30 del regolamento (UE) 2015/1589. 2.   Ove la presente decisione dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega di informare la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione. Qualora non riceva una richiesta motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà l'esistenza del consenso alla comunicazione del testo integrale della decisione. La richiesta, con la precisazione degli elementi riservati, dovrà essere inviata per via elettronica al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione generale Concorrenza Protocollo Aiuti di stato 1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Stateaidgreffe@ec.europa.eu Fatto a Bruxelles, il 29 giulio 2025 Per la Commissione Teresa RIBERA Vicepresidente esecutiva ( 1 ) GU C 60 del 19.2.2021, pag. 54 . ( 2 ) SA.49594 (2017/XA) Aiuti per premi assicurativi, TAM . ( 3 ) Ibidem . ( 4 ) Ibidem . ( 5 ) Considerando 6 della decisione di avvio del procedimento. Il tasso di cambio CZK/EUR alla data della notifica del presente regime (29 giugno 2018) era di 1 CZK = 0,03841 EUR. ( 6 ) GU C 485 del 21.12.2022, pag. 1 . ( 7 ) Prima del 1 o gennaio 2018, gli aiuti erano stati concessi sulla base della misura SA.40185 (2014/XA). ( 8 ) Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 ( GU L 193 dell'1.7.2014, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/702/oj ). ( 9 ) Un elenco delle imprese di assicurazione interessate è disponibile al seguente indirizzo: https://www.pgrlf.cz/programy/podpora-pojisteni-2/podpora-pojisteni/spolupracujici-pojistovny/ . ( 10 ) Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 ( GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2115/oj ). ( 11 ) https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public?lang=it . ( 12 ) A norma della parte I, sezione 3.2.4, degli orientamenti, gli Stati membri sono tenuti a pubblicare il nome dei beneficiari che ricevono aiuti individuali superiori a 10 000 EUR, a differenza di quanto invece previsto negli orientamenti del 2014 per aiuti individuali superiori a 60 000 EUR. Le autorità ceche si sono impegnate ad adeguare il regime alle nuove norme (considerando 38). ( 13 ) Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014–2020. ( 14 ) Con lettera del 21 febbraio 2023 la Cechia ha espresso il proprio accordo incondizionato a modificare i regimi di aiuti esistenti al fine di conformarsi agli orientamenti del 2023 entro e non oltre il 30 giugno 2023. ( 15 ) Un elenco delle imprese di assicurazione interessate è disponibile al seguente indirizzo: https://www.pgrlf.cz/programy/podpora-pojisteni-2/podpora-pojisteni/spolupracujici-pojistovny/ . ( 16 ) https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public?lang=it . ( 17 ) A norma della parte I, sezione 3.2.4, degli orientamenti, gli Stati membri sono tenuti a pubblicare il nome dei beneficiari che ricevono aiuti individuali superiori a 10 000 EUR, a differenza di quanto invece previsto negli orientamenti del 2014 per aiuti individuali superiori a 60 000 EUR. Le autorità ceche si sono impegnate ad adeguare il regime alle nuove norme (considerando 38). ( 18 ) GU C 204 del 1.7.2014, pag. 1 . ( 19 ) Considerando 66 della decisione di avvio del procedimento. ( 20 ) Considerando 57 della decisione di avvio del procedimento. ( 21 ) Considerando 62 della decisione di avvio del procedimento. ( 22 ) Considerando 42 della decisione di avvio del procedimento. ( 23 ) Cfr. considerando da 58 a 61 della decisione di avvio del procedimento. ( 24 ) Cfr. considerando 62 e 67, primo trattino, della decisione di avvio del procedimento. ( 25 ) Considerando 67, primo trattino, della decisione di avvio del procedimento. ( 26 ) Sentenza del Tribunale del 9 settembre 2020, Kerkosand/Commissione , T-745/17, ECLI:EU:T:2020:400. Considerando 66 della decisione di avvio del procedimento. ( 27 ) Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato ( GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/651/oj ). ( 28 ) Considerando 66 della decisione di avvio del procedimento. ( 29 ) Sentenza della Corte del 13 giugno 2013 nelle cause riunite C-630/11 P, HGA Srl e altri, C-631/11 P, Regione autonoma della Sardegna, C-632/11 P, Timsas srl. e C-633/11 P, Grand Hotel Abi d'Oru SpA, ECLI:EU:C:2013:387, punti 109 e 110. ( 30 ) S entenza della Corte del 7 novembre 2024 nella causa C-588/22P, Ryanair/Commissione , ECLI:EU:C:2024:935, punto 100. ( 31 ) Considerando 40 della decisione di avvio del procedimento. ( 32 ) Cfr. in particolare le sezioni 2.2.3 e 2.2.4. ( 33 ) Cfr. considerando 67, secondo trattino, della decisione di avvio del procedimento. ( 34 ) Considerando 57 della decisione di avvio del procedimento. ( 35 ) Considerando da 53 a 61 della decisione di avvio del procedimento. ( 36 ) Raccomandazione 2003/361/EC della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese ( GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2003/361/oj ). ( 37 ) Sentenza della Corte del 27 febbraio 2014 nella causa C-110/13 HaTeFo , ECLI:EU:C:2014:114, punto 32. ( 38 ) Cfr. in particolare: sentenza della Corte del 24 settembre 2020, nella causa C-516/19 NMI Technologietransfer , ECLI:EU:C:2020:754, punti da 31 a 34; sentenza della Corte del 29 aprile 2004 nella causa C-91/01 Italia/Commissione , ECLI:EU:C:2004:244, punto 31 e punti da 50 a 54; sentenza della Corte del 27 febbraio 2014 nella causa C-110/13 HaTeFo , EU:C:2014:114, punti da 34 a 39; sentenza del Tribunale di primo grado del 14 ottobre 2004 nella causa T-137/02, Pollmeier Malchow/Commissione, ECLI:EU:T:2004:304, punti 61 e 62. ( 39 ) Sentenza della Corte del 29 aprile 2004 nella causa C-91/01 Italia/Commissione , ECLI:EU:C:2004:244, punto 50; sentenza della Corte del 27 febbraio 2014 nella causa C-110/13 HaTeFo , ECLI:EU:C:2014:114, punto 33. ( 40 ) Sentenza della Corte del 27 febbraio 2014 nella causa C-110/13 HaTeFo , ECLI:EU:C:2014:114, punto 33; sentenza della Corte del 29 aprile 2004 nella causa C-91/01, Italia/Commissione , ECLI:EU:C:2004:244, punto 50. ( 41 ) Sentenza della Corte del 29 aprile 2004 nella causa C-91/01, Italia/Commissione , ECLI:EU:C:2004:244, punto 50; sentenza del Tribunale di primo grado del 14 ottobre 2004 nella causa T-137/02, Pollmeier Malchow/Commissione, ECLI:EU:T:2004:304, punto 61. ( 42 ) Raccomandazione 2003/361/CE, considerando 12. ( 43 ) Cfr. anche considerando 61 della decisione di avvio del procedimento. ( 44 ) Cfr. anche considerando 61 della decisione di avvio del procedimento. ( 45 ) Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ( GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1589/oj ). ( 46 ) A ZEV Šaratice, a.s. è stato concesso l'aiuto individuale di cui al considerando 3 per un importo di 234 722 CZK (circa 9 351 EUR; tasso di cambio al 17 gennaio 2018: 1 EUR = 25,371). ( 47 ) Tasso di cambio a dicembre 2017: 1 EUR = 25,647 CZK. ( 48 ) Tasso di cambio a dicembre 2016: 1 EUR = 27,03 CZK. ( 49 ) Tasso di cambio a dicembre 2017: 1 EUR = 25,647 CZK. ( 50 ) Tasso di cambio a dicembre 2016: 1 EUR = 27,03 CZK. ( 51 ) Considerando 42 e 50 della decisione di avvio del procedimento. ( 52 ) Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 22 settembre 2020 nella causa C-594/18 P, Austria/ Commissione , ECLI:EU:C:2020:742. ( 53 ) Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio ( GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1305/oj ). ( 54 ) Questa osservazione della Cechia non riguarda i beneficiari di grandi dimensioni dai quali l'aiuto è già stato recuperato, come spiegato al considerando 102 della presente decisione. ( 55 ) Considerando 47 della decisione di avvio del procedimento. ( 56 ) Sentenza del 12 luglio 1973, Commissione/Germania , C-70/72, ECLI:EU:C:1973:87, punto 13. ( 57 ) Sentenza del 21 marzo 1990, Belgio/Commissione , C-142/87, ECLI:EU:C:1990:125, punto 66. ( 58 ) Sentenza del 17 giugno 1999, Belgio/Commissione , C-75/97, ECLI:EU:C:1999:311, punti 64 e 65. ( 59 ) Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo ( GU L 352 del 24.12.2013, pag. 9 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1408/oj ). ( 60 ) Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ( GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/794/2025-08-13 ). ( 61 ) Regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione, del 30 gennaio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE ( GU L 82 del 25.3.2008, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/271/oj ). ( 62 ) Articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. ( 63 ) Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali ( GU L 327 del 21.12.2022, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2472/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2433/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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