Decisione di esecuzione (UE) 2025/2460 della Commissione, del 25 novembre 2025, relativa alla richiesta di registrazione dell’iniziativa dei cittadini europei dal titolo Richiesta di sospensione totale dell’accordo di associazione UE-Israele in considerazione delle violazioni dei diritti umani da parte di Israele a norma del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio notificata con il numero C(2025) 8013
Decisione di esecuzione (UE) 2025/2460 della Commissione, del 25 novembre 2025, relativa alla richiesta di registrazione dell’iniziativa dei cittadini europei dal titolo Richiesta di sospensione totale dell’accordo di associazione UE-Israele in considerazione delle violazioni dei diritti umani da parte di Israele a norma del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2025) 8013]
EN: Commission Implementing Decision (EU) 2025/2460 of 25 November 2025 on the request for registration, pursuant to Regulation (EU) 2019/788 of the European Parliament and of the Council, of the European citizens’ initiative entitled Demand the full suspension of the EU-Israel Association Agreement in view of Israel’s violations of human rights (notified under document C(2025) 8013)
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/2460
3.12.2025
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/2460 DELLA COMMISSIONE
del 25 novembre 2025
relativa alla richiesta di registrazione dell’iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Richiesta di sospensione totale dell’accordo di associazione UE-Israele in considerazione delle violazioni dei diritti umani da parte di Israele» a norma del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio
[notificata con il numero C(2025) 8013]
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, riguardante l’iniziativa dei cittadini europei
(
1
)
, in particolare l’articolo 6, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)
Il 28 ottobre 2025 è stata presentata alla Commissione la richiesta di registrare l’iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Richiesta di sospensione totale dell’accordo di associazione UE-Israele in considerazione delle violazioni dei diritti umani da parte di Israele».
(2)
Tale richiesta fa seguito alla richiesta di registrare un’iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Sospensione degli accordi commerciali in caso di violazione dei diritti umani e del diritto internazionale», presentata alla Commissione il 30 luglio 2025.
(3)
Con lettera del 28 agosto 2025 [C(2025) 5818 final], a norma dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/788 la Commissione ha informato il gruppo di organizzatori che per la richiesta di registrazione presentata il 30 luglio 2025 erano soddisfatti i requisiti per la registrazione di cui all’articolo 6, paragrafo 3, primo comma, lettere a), d) ed e), di detto regolamento, e non era applicabile l’articolo 6, paragrafo 3, primo comma, lettera b). Tuttavia la Commissione ha anche spiegato che l’iniziativa non soddisfaceva il requisito di cui all’articolo 6, paragrafo 3, primo comma, lettera c), del regolamento (UE) 2019/788. In particolare, la Commissione ha spiegato che, nonostante essa possa proporre un atto giuridico unico e orizzontale che preveda la possibilità di sospendere una categoria di accordi vigenti, l’Unione può denunciare un accordo solo sulla base di una decisione del Consiglio specifica per ciascun accordo, conformemente all’articolo 218, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, per analogia.
(4)
A norma dell’articolo 6, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (UE) 2019/788, la Commissione ha pertanto informato gli organizzatori della possibilità di modificare l’iniziativa per tener conto della sua valutazione oppure di mantenere o ritirare l’iniziativa originaria conformemente all’articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, del richiamato regolamento.
(5)
Il 28 ottobre 2025 il gruppo di organizzatori ha presentato un’iniziativa modificata.
(6)
L’obiettivo dell’iniziativa modificata così come formulato dagli organizzatori è invitare «la Commissione a presentare al Consiglio una proposta di sospensione totale dell’accordo di associazione UE-Israele». Un allegato apporta ulteriori dettagli sul contesto, l’oggetto e gli obiettivi dell’iniziativa modificata.
(7)
La Commissione ritiene di poter adottare sulla base dell’articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea una proposta di decisione del Consiglio volta a sospendere l’applicazione dell’accordo di associazione UE-Israele.
(8)
Per questo motivo la Commissione ritiene che nessuna parte dell’iniziativa esuli manifestamente dalla sua competenza di presentare una proposta di atto giuridico dell’Unione ai fini dell’applicazione dei trattati.
(9)
Tale conclusione non pregiudica la valutazione del rispetto, nel caso di specie, delle condizioni sostanziali concrete richieste affinché la Commissione intervenga, tra cui la conformità ai principi di proporzionalità e di sussidiarietà e la compatibilità con i diritti fondamentali.
(10)
Il gruppo di organizzatori ha fornito prove adeguate del rispetto dei requisiti di cui all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/788 e ha designato le persone di contatto in conformità dell’articolo 5, paragrafo 3, primo comma, di detto regolamento.
(11)
L’iniziativa non è presentata in modo manifestamente ingiurioso, non ha un contenuto futile o vessatorio, né è manifestamente contraria ai valori dell’Unione quali stabiliti nell’articolo 2 del trattato sull’Unione europea o ai diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
(12)
È pertanto opportuno registrare l’iniziativa dal titolo «Richiesta di sospensione totale dell’accordo di associazione UE-Israele in considerazione delle violazioni dei diritti umani da parte di Israele».
(13)
La conclusione secondo la quale sono soddisfatte le condizioni per la registrazione di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/788 non implica che la Commissione confermi in alcun modo la correttezza fattuale del contenuto dell’iniziativa, che è di esclusiva responsabilità del gruppo di organizzatori. Il contenuto dell’iniziativa esprime unicamente il punto di vista del gruppo di organizzatori e non può in alcun modo considerarsi rappresentativo del parere della Commissione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Richiesta di sospensione totale dell’accordo di associazione UE-Israele in considerazione delle violazioni dei diritti umani da parte di Israele» è registrata.
Articolo 2
Il gruppo di organizzatori dell’iniziativa dei cittadini dal titolo «Richiesta di sospensione totale dell’accordo di associazione UE-Israele in considerazione delle violazioni dei diritti umani da parte di Israele», rappresentato da Malin BJÖRK e Catarina Martins in veste di persone di contatto, è destinatario della presente decisione.
Fatto a Strasburgo, il 25 novembre 2025
Per la Commissione
Maroš ŠEFČOVIČ
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 130 del 17.5.2019, pag. 55
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2019/788/oj
.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/2460/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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