Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 2467/2025

Decisione (UE) 2025/2467 del Consiglio, del 1° dicembre 2025, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti in merito alla modifica dell’allegato delle regole finanziarie e procedure di audit applicabili alla Comunità dei trasporti, adottato a norma della decisione n. 2/2022 del comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti

Pubblicato: 01/12/2025 In vigore dal: 01/12/2025 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2025/2467 del Consiglio, del 1° dicembre 2025, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti in merito alla modifica dell’allegato delle regole finanziarie e procedure di audit applicabili alla Comunità dei trasporti, adottato a norma della decisione n. 2/2022 del comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti EN: Council Decision (EU) 2025/2467 of 1 December 2025 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Regional Steering Committee of the Transport Community as regards the amendment of the Annex to the Financial Rules and Auditing Procedures applicable to the Transport Community, adopted pursuant to Decision No 2022/02 of the Regional Steering Committee of the Transport Community

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/2467 8.12.2025 DECISIONE (UE) 2025/2467 DEL CONSIGLIO del 1 o dicembre 2025 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti in merito alla modifica dell’allegato delle regole finanziarie e procedure di audit applicabili alla Comunità dei trasporti, adottato a norma della decisione n. 2/2022 del comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91 e l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Il trattato che istituisce la Comunità dei trasporti ( 1 ) («TCT») è stato approvato a nome dell’Unione con decisione (UE) 2019/392 del Consiglio ( 2 ) . Esso è entrato in vigore il 1 o maggio 2019. (2) Il comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti istituito dal TCT («comitato direttivo») è stato istituito al fine di garantire la gestione e il buon funzionamento del TCT. (3) A norma dell’articolo 30 del TCT il comitato direttivo regionale è competente a stabilire il regolamento del segretariato permanente della Comunità dei trasporti («segretariato permanente»). A norma dell’articolo 35 del TCT, al comitato direttivo regionale è conferito il potere di adottare il bilancio della Comunità dei trasporti e le relative regole finanziarie. (4) Nel corso della riunione che si terrà il 4 dicembre 2025, il comitato direttivo dovrà adottare una decisione di modifica delle regole applicabili al segretariato permanente quando effettua per proprio conto appalti di beni, lavori o servizi, stabilite nell’allegato delle regole finanziarie e procedure di audit applicabili alla Comunità dei trasporti, adottato a norma della decisione n. 2/2022 del comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti del 15 dicembre 2022, sulla revisione della procedura per l’esecuzione del bilancio e la presentazione e l’audit dei conti applicabile alla Comunità dei trasporti («decisione n. 2/2022 del comitato direttivo»). (5) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato direttivo poiché la decisione di tale comitato avrà effetti giuridici. (6) L’Unione dovrebbe sostenere l’adozione del progetto di decisione accluso alla presente decisione, in quanto essa semplificherà le regole che disciplinano attualmente gli appalti di alcuni beni e servizi semplici e di valore modesto da parte del segretariato permanente e tale semplificazione è necessaria per il proseguimento del buon funzionamento del segretariato permanente. (7) La posizione dell’Unione in sede di comitato direttivo dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti istituito dal trattato che istituisce la Comunità dei trasporti («comitato direttivo») in merito alla modifica dell’allegato delle regole finanziarie e procedure di audit applicabili alla Comunità dei trasporti, adottato a norma della decisione n. 2/2022 del comitato direttivo, si basa sul progetto di decisione del comitato direttivo accluso alla presente decisione. Articolo 2 Lievi modifiche tecniche alla posizione di cui all’articolo 1 possono essere concordate dai rappresentanti dell’Unione nel comitato direttivo senza un’ulteriore decisione del Consiglio. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 1 o dicembre 2025 Per il Consiglio Il presidente K. KALLAS ( 1 ) GU L 278 del 27.10.2017, pag. 3 , ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2017/1937/oj . ( 2 ) Decisione (UE) 2019/392 del Consiglio, del 4 marzo 2019, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti ( GU L 71 del 13.3.2019, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/392/oj ). PROGETTO DECISIONE N. …/2025 DEL COMITATO DIRETTIVO REGIONALE DELLA COMUNITÀ DEI TRASPORTI del … che modifica l'allegato delle regole finanziarie e procedure di audit applicabili alla Comunità dei trasporti, adottato a norma della decisione n. 2/2022 del comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti IL COMITATO DIRETTIVO REGIONALE DELLA COMUNITÀ DEI TRASPORTI, visto il trattato che istituisce la Comunità dei trasporti ( 1 ) , in particolare l'articolo 24, paragrafo 1, e l'articolo 35, vista la decisione n. 2/2022 del comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti, del 15 dicembre 2022, sulla revisione della procedura per l'esecuzione del bilancio e la presentazione e l'audit dei conti applicabili alla Comunità dei trasporti, considerando quanto segue: 1) L'allegato esistente delle regole finanziarie e procedure di audit applicabili alla Comunità dei trasporti, adottato a norma della decisione n. 2/2022 del comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti, non disciplina esplicitamente i casi in cui le disposizioni in materia di appalti per beni, lavori o servizi siano assenti o insufficientemente dettagliate. 2) La procedura di appalto per alcuni beni e servizi semplici e di valore modesto richiede un quadro più semplice e più efficiente, che ne assicuri l'attuazione effettiva. 3) È indispensabile perfezionare il quadro degli appalti per consentire l'attuazione più agevole delle procedure di appalto a norma del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti garantendo al contempo la competitività, la trasparenza e la parità di trattamento nella procedura di appalto, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'allegato delle regole finanziarie e procedure di audit applicabili alla Comunità dei trasporti, adottato con decisione n. 2/2022 del comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti, è così modificato: 1) nella sezione 3 è aggiunto il punto seguente: «4.2. Procedura d'appalto semplificata per i beni e servizi di valore modesto Per appalti riguardanti servizi e forniture semplici, chiari e ordinari, per esempio locazione di locali, i servizi di ristorazione, la traduzione, il noleggio di attrezzature e l'acquisto di articoli, qualora il volume esatto e la tempistica della consegna possano essere definiti fin dall'inizio e qualora il valore totale stimato non superi l'importo di 20 000 EUR (IVA esclusa), si applica una procedura d'appalto semplificata. Questa procedura consiste nei passi seguenti: a) ottenimento di almeno tre offerte da fornitori ammissibili; b) valutazione delle offerte sulla base dei fattori principali quali il prezzo e la capacità di prestare i servizi o fornire le forniture in questione; c) aggiudicazione dell'appalto e sua finalizzazione tramite un ordine di acquisto o un contratto diretto semplificato. Tale procedura semplificata garantisce l'adeguata consultazione del mercato riducendo gli oneri amministrativi. Si conserva registrazione delle offerte ricevute e del processo di valutazione al fine di consentire un'adeguata pista di controllo e di garantire la trasparenza della procedura.» ; 2) è aggiunta la sezione seguente: «5.   Sezione 4 5.1 Qualora il presente allegato non contenga disposizioni esplicite, si applicano le norme e i principi di cui alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE ( 2 ) , con i necessari adattamenti.». Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione. Fatto a …, … Per il comitato direttivo regionale Il presidente ( 1 ) GU L 278 del 27.10.2017, pag. 3 , ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2017/1937/oj . ( 2 ) GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/24/oj . ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2467/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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