Decisione UE In vigore Internazionale

Decisione UE 2505/2023

Decisione (UE) 2023/2505 del Consiglio, del 26 luglio 2022, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato commerciale specializzato per la cooperazione doganale e le regole di origine per quanto riguarda le consultazioni di cui all’articolo 63, paragrafo 3, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra

Pubblicato: 26/07/2022 In vigore dal: 26/07/2022 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2023/2505 del Consiglio, del 26 luglio 2022, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato commerciale specializzato per la cooperazione doganale e le regole di origine per quanto riguarda le consultazioni di cui all’articolo 63, paragrafo 3, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra EN: Council Decision (EU) 2023/2505 of 26 July 2022 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Trade Specialised Committee on Customs Cooperation and Rules of Origin as regards the consultation laid down in Article 63(3) of the Trade and Cooperation Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community, of the one part, and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, of the other part

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2023/2505 10.11.2023 DECISIONE (UE) 2023/2505 DEL CONSIGLIO del 26 luglio 2022 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato commerciale specializzato per la cooperazione doganale e le regole di origine per quanto riguarda le consultazioni di cui all’articolo 63, paragrafo 3, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) L’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra ( 1 ) («accordo»), è stato concluso con decisione (UE) 2021/689 del Consiglio ( 2 ) ed è entrato in vigore il 1 o maggio 2021. (2) L’articolo 63, paragrafo 3, dell’accordo prevede una procedura di consultazione in caso di rifiuto di accordare il trattamento tariffario preferenziale. A norma dell’articolo 121, paragrafo 2, lettera d), dell’accordo, il comitato commerciale specializzato per la cooperazione doganale e le regole di origine («comitato») istituito dall’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), dell’accordo può adottare decisioni o raccomandazioni sulle procedure di consultazione di cui all’articolo 63, paragrafo 3, dell’accordo. A norma dell’articolo 10 dell’accordo, le decisioni adottate dal comitato sono vincolanti per le parti dell’accordo. (3) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato, poiché la decisione di questo sulle regole di consultazione di cui all’articolo 63, paragrafo 3, dell’accordo avrà effetti giuridici. (4) Stabilire regole per la procedura di consultazione di cui all’articolo 63, paragrafo 3, dell’accordo dovrebbe fare chiarezza e garantire la trasparenza per i casi in cui la parte importatrice decida di rifiutare di accordare il trattamento tariffario preferenziale a un prodotto della parte esportatrice a fronte del parere favorevole di quest’ultima che ne conferma il carattere originario. (5) La posizione dell’Unione in sede di comitato dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato commerciale specializzato per la cooperazione doganale e le regole di origine («comitato») istituito dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, si basa sul progetto di decisione del comitato accluso alla presente decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2022 Per il Consiglio Il presidente J. SÍKELA ( 1 ) GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10 . ( 2 ) Decisione (UE) 2021/689 del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, e dell’accordo tra l’Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate ( GU L 149 del 30.4.2021, pag. 2 ). PROGETTO DECISIONE N. … DEL COMITATO COMMERCIALE SPECIALIZZATO UE-REGNO UNITO per la cooperazione doganale e le regole di origine del … relativa alla procedura di consultazione in caso di rifiuto di accordare il trattamento tariffario preferenziale nell'ambito dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra IL COMITATO COMMERCIALE SPECIALIZZATO per la cooperazione doganale e le regole di origine, visto l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, in particolare l'articolo 63, paragrafo 3, relativo all'istituzione di una procedura di consultazione in caso di rifiuto di accordare il trattamento tariffario preferenziale, considerando quanto segue: (1) L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra ( 1 ) ("accordo"), è stato concluso con decisione (UE) 2021/689 del Consiglio ( 2 ) ed è entrato in vigore il 1 o maggio 2021. (2) A norma dell'articolo 121, paragrafo 2, lettera d), dell'accordo, il comitato commerciale specializzato per la cooperazione doganale e le regole di origine ("comitato") può adottare decisioni o raccomandazioni sulle procedure di consultazione di cui all'articolo 63, paragrafo 3, dell'accordo. (3) A norma dell'articolo 63, paragrafo 3, dell'accordo, quando l'autorità doganale della parte importatrice notifica all'autorità doganale della parte esportatrice la propria intenzione di rifiutare di accordare il trattamento tariffario preferenziale dopo aver ricevuto il parere della parte esportatrice a conferma del carattere originario dei prodotti, si tengono consultazioni, su richiesta di una delle parti, entro tre mesi dalla data della notifica; tali consultazioni possono essere condotte secondo la procedura stabilita dal comitato. (4) A norma dell'articolo 63, paragrafo 3, dell'accordo, deve essere stabilita una procedura per le consultazioni per facilitare un accordo tra le parti in caso di rifiuto di accordare il trattamento tariffario preferenziale a fronte del parere della parte esportatrice che conferma il carattere originario del prodotto, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Le consultazioni di cui all'articolo 63, paragrafo 3, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, si svolgono conformemente alla procedura di consultazione che figura nell'allegato della presente decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Essa si applica a decorrere dallo stesso giorno. Fatto a …, Per il comitato commerciale specializzato Il copresidente dell'UE e il copresidente del Regno Unito ( 1 ) GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10 . ( 2 ) Decisione (UE) 2021/689 del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate ( GU L 149 del 30.4.2021, pag. 2 ). ALLEGATO PROCEDURA DI CONSULTAZIONE A NORMA DELL'ARTICOLO 63, PARAGRAFO 3, SECONDO COMMA, DELL'ACCORDO SUGLI SCAMBI E LA COOPERAZIONE TRA L'UNIONE EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, DA UNA PARTE, E IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,DALL'ALTRA Regola 1 1.   Dopo che l'autorità doganale della parte importatrice ha notificato all'autorità doganale della parte esportatrice la propria intenzione di rifiutare di accordare il trattamento tariffario preferenziale, una parte può presentare una richiesta di consultazioni all'altra parte a norma dell'articolo 63, paragrafo 3, secondo comma, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra ("accordo"). 2.   La richiesta è presentata dal membro del segretariato del comitato commerciale specializzato per la cooperazione doganale e le regole di origine ("comitato") della parte richiedente e inviata al membro del segretariato dell'altra parte per posta elettronica o, se del caso, con qualsiasi altro mezzo di comunicazione che ne comprovi l'invio. Salvo prova contraria, la richiesta si considera ricevuta nel giorno in cui è stata inviata. Regola 2 1.   Le consultazioni sono indette e si concludono entro tre mesi dalla data di notifica dell'intenzione di cui alla regola 1, a meno che le parti non abbiano convenuto di prolungare il periodo di consultazione. Durante tale periodo le parti possono riunirsi una o più volte. 2.   Le consultazioni possono svolgersi di persona o con qualunque altro mezzo di comunicazione concordato dalle parti. Qualora si svolgano di persona, si tengono nel territorio della parte a cui è indirizzata la richiesta di consultazioni, salvo diverso accordo delle parti. Regola 3 15 giorni di calendario prima di ciascuna sessione di consultazione, ciascuna parte informa l'altra parte tramite il segretariato in merito alla composizione prevista della sua delegazione e indica il nome e la funzione di ciascun membro della stessa. Regola 4 1.   Le consultazioni si svolgono in inglese. 2.   I documenti scritti d'interesse per le consultazioni sono distribuiti all'altra parte tramite il segretariato. Possono essere redatti in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'Unione. Regola 5 1.   Il progetto di verbale di ciascuna sessione di consultazione è redatto entro otto giorni di calendario dal membro del segretariato della parte destinataria della richiesta che ospita la riunione. Il progetto di verbale è trasmesso per osservazioni al membro del segretariato dell'altra parte, il quale può presentare osservazioni entro otto giorni. 2.   Il verbale riassume le sessioni di consultazione e specifica se del caso: a) i documenti presentati; b) le dichiarazioni che una parte abbia chiesto di mettere a verbale; e c) le conclusioni raggiunte, che possono includere la proroga delle consultazioni. 3.   Il verbale comprende un allegato contenente l'elenco dei partecipanti con l'indicazione, per ciascuna delegazione, dei nomi e delle funzioni di tutte le persone che hanno partecipato alla riunione. 4.   Il segretariato modifica il progetto di verbale sulla base delle osservazioni ricevute. Il progetto di verbale modificato è approvato dalle parti entro 28 giorni di calendario dalla data della sessione o entro qualsiasi altra data concordata dalle parti. All'atto di approvazione del verbale ogni accordo raggiunto prende effetto tra le parti alla sessione di consultazione in cui è adottata tale conclusione. 5.   Se le consultazioni si svolgono per iscritto, l'esito delle consultazioni scritte è registrato nel verbale della successiva riunione del comitato. Ogni accordo raggiunto durante le consultazioni scritte prende effetto tra le parti alla sessione di consultazione in cui è adottata tale conclusione. Regola 6 1.   Le parti si adoperano per giungere a una soluzione reciprocamente soddisfacente della questione entro il periodo di consultazione di cui alla regola 2. L'accordo eventualmente raggiunto è vincolante per le parti. 2.   Ai fini dell'articolo 63, paragrafo 3, terzo comma, dell'accordo, il periodo di consultazione di cui alla regola 2 si considera concluso quando giunge al termine e le parti non convengono di prolungarlo, salvo se la consultazione non ha avuto luogo per motivi imputabili alla parte importatrice. ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2505/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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