Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 2516/2025

Decisione (UE) 2025/2516 del Consiglio, del 4 dicembre 2025, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato di cooperazione doganale istituito a norma dell’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e la Turchia in merito all’adozione di una decisione sul riconoscimento reciproco del programma di operatore economico autorizzato dell’Unione e del programma di operatore economico autorizzato della Repubblica di Turchia

Pubblicato: 04/12/2025 In vigore dal: 04/12/2025 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2025/2516 del Consiglio, del 4 dicembre 2025, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato di cooperazione doganale istituito a norma dell’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e la Turchia in merito all’adozione di una decisione sul riconoscimento reciproco del programma di operatore economico autorizzato dell’Unione e del programma di operatore economico autorizzato della Repubblica di Turchia EN: Council Decision (EU) 2025/2516 of 4 December 2025 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Customs Cooperation Committee established under the Agreement establishing an Association between the European Community and Turkey as regards the adoption of a decision concerning the mutual recognition of the authorised economic operator programme of the Union and the authorised economic operator programme of the Republic of Türkiye

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/2516 11.12.2025 DECISIONE (UE) 2025/2516 DEL CONSIGLIO del 4 dicembre 2025 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato di cooperazione doganale istituito a norma dell’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e la Turchia in merito all’adozione di una decisione sul riconoscimento reciproco del programma di operatore economico autorizzato dell’Unione e del programma di operatore economico autorizzato della Repubblica di Turchia IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) L’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e la Turchia ( 1 ) («accordo di associazione»), firmato ad Ankara il 12 settembre 1963, definisce la portata e il contenuto del rapporto di associazione. Le norme riguardanti la fase finale dell’unione doganale UE-Turchia sono stabilite nella decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia, del 22 dicembre 1995 ( 2 ) , entrata in vigore il 31 dicembre 1995 («decisione n. 1/95»). (2) Il Consiglio di associazione CE-Turchia («Consiglio di associazione») è stato istituito a norma dell’articolo 6 dell’accordo di associazione. A norma dell’articolo 24 dell’accordo di associazione, il Consiglio di associazione può decidere di istituire comitati che lo assistano nello svolgimento dei suoi compiti. (3) La decisione n. 2/69 del Consiglio di associazione, del 15 dicembre 1969 ( 3 ) («decisione n. 2/69»), ha istituito il comitato di cooperazione doganale. (4) L’articolo 2 della decisione n. 2/69 stabilisce che il comitato di cooperazione doganale è responsabile di garantire la cooperazione amministrativa tra le parti contraenti al fine di applicare correttamente e uniformemente le disposizioni doganali dell’accordo di associazione e di assolvere qualsiasi altro compito che il comitato di associazione possa affidargli nel settore doganale. (5) A norma dell’articolo 28, paragrafo 3, della decisione n. 1/95, il comitato di cooperazione doganale stabilisce le misure appropriate per l’attuazione delle disposizioni doganali contenute in tale articolo. (6) La sicurezza e la facilitazione della catena logistica del commercio internazionale possono essere notevolmente potenziate attraverso il riconoscimento reciproco dei rispettivi programmi di partenariato commerciale, ossia il programma di operatore economico autorizzato ( authorised economic operator – AEO) dell’Unione e il programma nazionale AEO della Repubblica di Turchia («Turchia»). (7) I due programmi AEO sono basati su norme di sicurezza riconosciute a livello internazionale sostenute dal quadro di norme per rendere sicuro e facilitare il commercio mondiale (SAFE) adottato dall’Organizzazione mondiale delle dogane nel giugno 2005 («quadro SAFE»). (8) Il riconoscimento reciproco consente alle parti contraenti di concedere facilitazioni vantaggiose agli operatori economici che hanno investito nella sicurezza della catena logistica e che sono stati autorizzati nell’ambito dei rispettivi programmi. (9) Le visite in loco e una valutazione comune dei programmi AEO nell’Unione e in Turchia hanno evidenziato che le norme di qualificazione ai fini della sicurezza sono compatibili e conducono a risultati equivalenti. (10) Il comitato di cooperazione doganale, nel corso di una riunione nel 2026 o, previo accordo tra le parti contraenti, mediante procedura scritta deve adottare una decisione relativa al riconoscimento reciproco del programma AEO (parte relativa alla sicurezza) dell’Unione e del programma AEO della Turchia. (11) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato di cooperazione doganale, poiché la sua decisione sul riconoscimento reciproco dei programmi AEO avrà effetti giuridici, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato di cooperazione doganale istituito a norma dell’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e la Turchia in merito all’adozione di una decisione sul riconoscimento reciproco del programma di operatore economico autorizzato dell’Unione e del programma di operatore economico autorizzato della Repubblica di Turchia si basa sul progetto di decisione del comitato di cooperazione doganale accluso alla presente decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2025 Per il Consiglio Il presidente T. DANIELSEN ( 1 ) GU L 361 del 31.12.1977, pag. 29 , ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1964/732/oj . ( 2 ) Decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE- Turchia, del 22 dicembre 1995, relativa all’attuazione della fase finale dell’unione doganale ( GU L 35 del 13.2.1996, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1995/1(5)/oj ). ( 3 ) Decisione non pubblicata. PROGETTO DECISIONE N. …/2026 DEL COMITATO DI COOPERAZIONE DOGANALE UE-TURCHIA del … sul riconoscimento reciproco del programma di operatore economico autorizzato dell'Unione europea e del programma di operatore economico autorizzato della Repubblica di Turchia IL COMITATO DI COOPERAZIONE DOGANALE UE-TURCHIA, visto l'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e la Turchia firmato ad Ankara il 12 settembre 1963 ( 1 ) , in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, e l'articolo 7, e la decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia, del 22 dicembre 1995, relativa all'attuazione della fase finale dell'unione doganale ( 2 ) , in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, lettera c), e l'articolo 28, paragrafo 3, considerando quanto segue: (1) L'articolo 2, paragrafo 1, dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e la Turchia, firmato ad Ankara il 12 settembre 1963 («accordo di associazione»), stabilisce che l'accordo «ha lo scopo di promuovere il rafforzamento continuo ed equilibrato delle relazioni commerciali ed economiche tra le parti». (2) L'articolo 7 dell'accordo di associazione stabilisce che «le parti contraenti adottano tutte le misure di carattere generale o particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi che discendono dall'accordo». (3) L'articolo 28, paragrafo 1, lettera c), della decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia, del 22 dicembre 1995 («decisione sull'unione doganale»), prevede che la Repubblica di Turchia («Turchia») adotti disposizioni basate sul codice doganale comunitario e sulle relative disposizioni di applicazione nel settore, tra l'altro, dell'introduzione delle merci nel territorio dell'unione doganale. (4) L'articolo 28, paragrafo 3, della decisione sull'unione doganale prevede che sia il comitato di cooperazione doganale a stabilire le misure appropriate ai fini dell'applicazione di tali disposizioni. (5) La sicurezza e la facilitazione della catena logistica del commercio internazionale possono essere notevolmente potenziate attraverso il riconoscimento reciproco dei rispettivi programmi di partenariato commerciale, ossia il programma di operatore economico autorizzato ( authorised economic operator – AEO) dell'Unione e il programma nazionale AEO della Turchia. (6) I due programmi AEO sono basati su norme di sicurezza riconosciute a livello internazionale sostenute dal quadro di norme per rendere sicuro e facilitare il commercio mondiale («SAFE») adottato dall'Organizzazione mondiale delle dogane nel giugno 2005 («quadro SAFE»). (7) Il riconoscimento reciproco consente alle parti contraenti di concedere facilitazioni vantaggiose agli operatori economici che hanno investito nella sicurezza della catena logistica e che sono stati autorizzati nell'ambito dei rispettivi programmi. (8) Le visite in loco e una valutazione comune dei programmi AEO nell'Unione e in Turchia hanno evidenziato che le norme di qualificazione ai fini della sicurezza sono compatibili e conducono a risultati equivalenti. (9) La decisione n. 2/69 del Consiglio di associazione CE-Turchia, del 15 dicembre 1969, che istituisce il comitato di cooperazione doganale ( 3 ) , in particolare l'articolo 2, stabilisce che il comitato di cooperazione doganale èresponsabile di garantire la cooperazione amministrativa tra le parti contraenti al fine di applicare correttamente e uniformemente le disposizioni doganali dell'accordo di associazione e di assolvere qualsiasi altro compito che il comitato di associazione possa affidargli nel settore doganale, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Definizioni Ai fini della presente decisione, l'Unione europea («Unione») e la Repubblica di Turchia («Turchia») sono denominate individualmente «parte» o congiuntamente «parti» e si applicano le seguenti definizioni: 1) «autorità doganale»: l'autorità doganale di uno Stato membro dell'Unione o l'autorità doganale della Turchia, in appresso denominate collettivamente «autorità doganali»; 2) «operatore economico»: una persona impegnata nella circolazione internazionale di merci; 3) «dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online, o con riferimento a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale; 4) «programma»: a) nell'Unione: lo status di operatore economico autorizzato (AEO) nel settore della sicurezza, concesso a norma dell'articolo 38, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) ; b) in Turchia: il programma AEO concesso a norma dell'articolo 5/A del codice doganale (n. 4458) ( 5 ) e del regolamento sulla facilitazione delle procedure di sdoganamento ( 6 ) ; 5) «membri del programma»: gli operatori economici aventi lo status di AEO nell'Unione e gli operatori economici aventi lo status di membro in Turchia di cui al punto 4) se indicati collettivamente. Articolo 2 Riconoscimento reciproco e attuazione della presente decisione 1.   I programmi dell'Unione e della Turchia sono riconosciuti reciprocamente compatibili e i corrispondenti status di AEO concessi sono reciprocamente accettati. 2.   Le parti attuano la presente decisione tramite le rispettive autorità doganali. Articolo 3 Compatibilità 1.   Le autorità doganali collaborano per mantenere la compatibilità fra i rispettivi programmi, in particolare nelle seguenti materie: a) la presentazione delle domande di concessione dello status di AEO e dello status di membro del programma; b) la valutazione delle domande; c) la concessione dello status di AEO e dello status di membro; d) la gestione, il monitoraggio, la sospensione, il riesame e la revoca dello status di AEO e dello status di membro; e) la promozione della cooperazione tra le autorità doganali e le autorità ambientali al fine di promuovere il rispetto, da parte degli operatori che godono dello status di AEO e di membri del programma, delle norme internazionali in materia di ambiente. 2.   Le parti garantiscono che i loro programmi di partenariato commerciale operino nell'ambito delle norme pertinenti del quadro SAFE. Articolo 4 Vantaggi 1.   Ciascuna autorità doganale offre ai membri del programma dell'altra autorità doganale vantaggi analoghi a quelli che offre ai membri del proprio programma. 2.   I vantaggi di cui al paragrafo 1 prevedono: a) minori controlli di sicurezza: ciascuna autorità doganale tiene favorevolmente conto dello status di membro del programma concesso dall'altra autorità doganale nella valutazione dei rischi, al fine di ridurre ispezioni o controlli, nonché in altre misure connesse alla sicurezza; b) priorità all'ispezione delle partite oggetto delle dichiarazioni sommarie di entrata o di uscita e delle dichiarazioni di transito che includono gli stessi dati richiesti per le dichiarazioni sommarie di entrata o di uscita presentate da un membro del programma, se l'autorità doganale decide di effettuare un'ispezione; c) riconoscimento dello status di partner commerciali durante il processo di presentazione della domanda: ciascuna autorità doganale tiene conto dello status di membro del programma concesso dall'altra autorità doganale al fine di trattare i membri del programma come partner sicuri al momento di valutare i requisiti dei partner commerciali per le domande di adesione a norma del proprio programma; d) meccanismo di continuità operativa: entrambe le autorità doganali si impegnano a stabilire un meccanismo di continuità operativa per reagire alle perturbazioni nei flussi commerciali dovute ad aumenti dei livelli di allarme in materia di sicurezza, chiusura di frontiere o calamità naturali, emergenze pericolose o altri incidenti gravi, in cui i cargo prioritari in cui sono coinvolti membri del programma dovrebbero essere agevolati e accelerati ove possibile da parte delle autorità doganali. 3.   In seguito al processo di riesame di cui all'articolo 7, paragrafo 5, ciascuna autorità doganale può concedere, in collaborazione con altre autorità pubbliche sul suo territorio, ulteriori vantaggi e facilitazioni, fra cui la razionalizzazione dei processi e l'aumento della prevedibilità della circolazione alle frontiere, nella misura del possibile, per esempio creando corsie preferenziali («fast track») alla frontiera. 4.   Ciascuna autorità doganale: a) può sospendere i vantaggi concessi a norma della presente decisione a un membro del programma dell'altra autorità doganale solo per motivi debitamente giustificati equivalenti a quelli per cui sospenderebbe un membro del proprio programma, ad esempio quando si ritiene che un membro del programma sia coinvolto in un incidente di sicurezza; b) entro un tempo ragionevole comunica all'altra autorità doganale la sospensione di cui alla lettera a) e i motivi della stessa tramite i servizi competenti della Commissione europea. 5.   Se ritenuto opportuno, ciascuna autorità doganale riferisce all'altra autorità doganale, tramite i servizi competenti della Commissione europea, in merito alle irregolarità riguardanti i membri del programma dell’altra autorità doganale, al fine di assicurare un esame immediato dell'idoneità dei vantaggi e dello status concessi dll’altra autorità doganale. 6.   Per una maggiore certezza, la presente decisione non impone limiti a una parte o a un'autorità doganale per quanto riguarda la richiesta di informazioni a norma dell'assistenza amministrativa reciproca di cui all'allegato 7 della decisione sull'unione doganale o di un altro strumento applicabile fra le parti o fra le autorità doganali. Articolo 5 Scambio di informazioni e comunicazione 1.   Per un'efficace attuazione della presente decisione le parti migliorano il processo di comunicazione: a) fornendosi reciprocamente informazioni sui membri del rispettivo programma, conformemente al paragrafo 3; b) trasmettendosi reciprocamente e tempestivamente aggiornamenti relativi all'operatività e allo sviluppo dei rispettivi programmi; c) scambiandosi informazioni per quanto riguarda la politica di sicurezza della catena logistica e le sue tendenze; e d) garantendo una comunicazione efficace fra i servizi competenti della Commissione europea e l'autorità doganale della Turchia al fine di potenziare le pratiche di gestione del rischio per quanto riguarda la sicurezza della catena logistica. 2.   Lo scambio di informazioni e la comunicazione nell'ambito della presente decisione avvengono fra i servizi competenti della Commissione europea e l'autorità doganale della Turchia. 3.   Previo consenso del membro del programma, ciascuna parte trasmette all'altra parte i seguenti dati relativi a detto membro: a) nome; b) indirizzo; c) stato della qualifica di membro, ossia autorizzato, sospeso, revocato o cancellato; d) data di convalida o di autorizzazione se disponibile; e) numero di identificazione unico (ad esempio: numeri EORI o AEO); e f) altre informazioni che possono eventualmente essere definite di comune accordo in forma scritta tra le parti e che sono oggetto, ove opportuno, delle necessarie garanzie. 4.   I dati di cui al paragrafo 3, lettera c), non includono i motivi della sospensione, della revoca o della cancellazione. 5.   Le parti scambiano sistematicamente le informazioni di cui al paragrafo 3 per via elettronica. 6.   Ciascuna autorità doganale può condividere i propri punti di contatto nazionali al fine di trattare eventuali questioni relative allo sdoganamento delle merci dei membri del programma. Articolo 6 Protezione dei dati 1.   Ciascuna autorità doganale utilizza i dati personali ai sensi della presente decisione solo se necessario e nella debita misura per l'attuazione della presente decisione, compresi il monitoraggio e la comunicazione. 2.   Ciascuna autorità doganale ottiene dall'autorità doganale di comunicazione che ha inviato le informazioni («autorità doganale mittente») la previa autorizzazione scritta a utilizzarle per altri scopi. Tale uso è soggetto a tutte le restrizioni imposte da detta autorità. 3.   Fatto salvo quanto disposto al paragrafo 2, l'autorità doganale che ha ricevuto le informazioni nell'ambito della presente decisione («autorità doganale ricevente») può utilizzarle in procedimenti giudiziari o amministrativi avviati per una mancata osservanza della legislazione doganale nazionale, anche nei documenti probatori, nelle relazioni e testimonianze. L'autorità doganale ricevente informa l'autorità doganale mittente prima di tale utilizzo. 4.   Ciascuna autorità doganale applica le seguenti garanzie minime al trattamento dei dati personali ricevuti dall'altra autorità doganale: a) i dati personali devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dei membri del programma interessati; b) i dati personali devono essere raccolti e trattati per le finalità specifiche, esplicite e legittime connesse all'attuazione della presente decisione e devono essere successivamente trattati, dall'autorità doganale mittente e dall'autorità doganale ricevente, in modo non incompatibile con tali finalità; c) i dati personali devono essere esatti e aggiornati; d) i dati personali devono essere conservati in modo da consentire l'identificazione dei membri del programma per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti o sono successivamente trattati; e) le informazioni ricevute nell'ambito della presente decisione devono essere trattate in modo da garantire adeguatamente la sicurezza dei dati personali, tenendo conto dei rischi specifici legati al loro trattamento, anche attraverso la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e da perdita, distruzione o danno accidentali; l'autorità doganale ricevente adotta misure appropriate per porre rimedio a qualsiasi violazione dei dati e informa l'autorità doganale mittente di tale violazione senza indebito ritardo; f) sia l'autorità doganale mittente che l'autorità doganale ricevente prendono tutte le misure del caso per rettificare o cancellare tempestivamente, a seconda del caso, i dati personali il cui trattamento non sia conforme al presente articolo, in particolare quando tali dati non sono adeguati, pertinenti ed esatti, ovvero risultano eccessivi rispetto alle finalità per le quali vengono trattati. Ciò comprende anche l'obbligo di informare l'altra autorità doganale di ogni rettifica o cancellazione di tali dati; g) su richiesta, l'autorità doganale ricevente informa l'autorità doganale mittente in merito all'uso dei dati comunicati e all'attuazione delle garanzie relative a tali dati; h) l'autorità doganale mittente e l'autorità doganale ricevente sono tenute a registrare per iscritto la trasmissione e la ricezione dei dati personali; i) fatte salve le limitazioni necessarie e proporzionate stabilite dalla legge per proteggere importanti motivi di interesse pubblico, i membri del programma hanno il diritto di ricevere informazioni sul trattamento dei loro dati personali, di accedere a tali dati e di ottenere la rettifica o la cancellazione dei dati personali inesatti o trattati in modo illecito; j) i membri del programma hanno diritto, fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale, di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo per la violazione delle suddette garanzie. 5.   Ciascuna autorità doganale informa tempestivamente l'altra autorità doganale se accerta che le informazioni trasmessele sono inaccurate, incomplete o inaffidabili o se il ricevimento o l'ulteriore uso contravviene alla presente decisione. 6.   Ciascuna autorità doganale garantisce che i membri del programma abbiano accesso, relativamente ai loro dati personali, al ricorso amministrativo o al riesame giudiziario, indipendentemente dalla loro nazionalità o paese di residenza. 7.   Le autorità doganali pubblicano informazioni intese a segnalare ai membri del programma le opzioni di ricorso amministrativo o di riesame giudiziario. 8.   La conformità al presente articolo da parte di ciascuna autorità doganale è subordinata alla supervisione della rispettiva autorità competente indipendente, che garantisce la supervisione e che le denunce relative alla non conformità nel trattamento delle informazioni siano ricevute, siano oggetto di debite indagini, sia data loro una risposta e sia previsto un rimedio adeguato. Tali autorità sono: a) nell'Unione: il Garante europeo della protezione dei dati o il suo successore nonché le autorità degli Stati membri preposte alla protezione dei dati; b) in Turchia: l'autorità per la protezione dei dati personali (KVKK) della Repubblica di Turchia. Articolo 7 Attuazione, consultazione, monitoraggio e riesame 1.   Le parti risolvono eventuali questioni connesse all'attuazione della presente decisione attraverso consultazioni sotto gli auspici del comitato di cooperazione doganale. 2.   Le parti collaborano strettamente per quanto riguarda l'attuazione della presente decisione e la sottopongono a controllo regolare effettuando periodicamente mediante visite di monitoraggio congiunte in loco per individuare i possibili punti di forza e di debolezza dei programmi di entrambe le parti. 3.   In particolare, entrambe le parti collaborano strettamente all'attuazione dell'articolo 3 e si informano reciprocamente in merito a qualsiasi aggiornamento o modifica dei rispettivi programmi, valutano se tali modifiche possano incidere sulla compatibilità dei programmi di entrambe le parti, anche attraverso visite di monitoraggio congiunte in loco, e, se necessario, adottano misure per garantire la costante compatibilità dei programmi. 4.   Entrambe le parti collaborano strettamente per garantire l'utilizzo della presente decisione da parte dei membri del programma. 5.   Il comitato di cooperazione doganale riesamina periodicamente l'attuazione della presente decisione. Questo processo di riesame può comprendere, in particolare, i seguenti aspetti: a) scambi di opinioni in merito ai dettagli scambiati e ai vantaggi di cui all'articolo 4 concessi ai membri del programma, compresi eventuali dettagli o vantaggi per il futuro; b) scambi di opinioni in merito ai dettagli della gestione dello status di AEO, ad esempio monitoraggio, riesame, sospensione e revoca; c) scambi di opinioni sulle norme di sicurezza, quali i protocolli da seguire durante e dopo un incidente grave sotto il profilo della sicurezza (ripresa delle attività), o qualora la situazione giustifichi una sospensione del riconoscimento reciproco; d) esame della sospensione dei vantaggi di cui all'articolo 4; e) riesame dell'attuazione dell'articolo 6; e f) eventuali modifiche dei programmi delle parti. Articolo 8 Disposizioni finali 1.   Il comitato di cooperazione doganale può modificare la presente decisione. La modifica entra in vigore in conformità della procedura di cui all'articolo 9. 2.   Ciascuna delle parti ha facoltà di sospendere in qualunque momento la cooperazione nell'ambito della presente decisione mediante comunicazione per iscritto all'altra parte con almeno 30 giorni di anticipo. Nonostante la sospensione della cooperazione ai sensi della presente decisione, le autorità doganali di entrambe le parti continuano a conformarsi all'articolo 6 al fine di garantire la protezione delle informazioni. 3.   Una parte può denunciare la presente decisione in qualsiasi momento mediante notifica all'altra parte attraverso i canali diplomatici. La presente decisione cessa di produrre effetti 30 giorni dopo che l'altra parte abbia ricevuto la notifica scritta. Nonostante la denuncia della presente decisione, le autorità doganali continuano a conformarsi all'articolo 6 al fine di garantire la protezione delle informazioni. 4.   In caso di denuncia, ciascuna delle parti ha il diritto di chiedere che le informazioni comunicate ed eventuali backup siano restituiti alla parte comunicante o cancellati integralmente. La parte responsabile della cancellazione certifica all'altra parte la cancellazione delle informazioni. La parte ricevente continua a garantire il rispetto dell'articolo 6 fino all'avvenuta cancellazione o restituzione delle informazioni. Qualora la legislazione locale applicabile alla parte ricevente vieti la restituzione o la cancellazione delle informazioni comunicate, la parte ricevente garantisce che continuerà ad assicurare il rispetto dell'articolo 6 e tratta le informazioni solo nella misura e per il tempo richiesti da tale legislazione locale. Articolo 9 Entrata in vigore La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle proprie procedure necessarie a tal fine. Fatto a …, … Per il comitato di cooperazione doganale Il presidente ( 1 ) GU CE L 361 del 31.12.1977, pag. 29 , ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1964/732/oj . ( 2 ) GU CE L 35 del 13.2.1996, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1995/1(5)/oj . ( 3 ) Decisione non pubblicata. ( 4 ) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ( GU UE L 269 del 10.10.2013, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj ). ( 5 ) GU della Repubblica di Turchia 23866 del 4.11.1999, pag. 9 (rifusione GU 27281 del 7.7.2009). ( 6 ) GU della Repubblica di Turchia 28524 del 10.1.2013, pag. 11. ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2516/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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