Decisione di esecuzione (UE) 2025/2517 della Commissione, del 17 dicembre 2025, relativa all’inclusione di ulteriori Stati membri dell’UE nel partenariato per la sorveglianza dello spazio e il tracciamento notificata con il numero C(2025) 8684
Decisione di esecuzione (UE) 2025/2517 della Commissione, del 17 dicembre 2025, relativa all’inclusione di ulteriori Stati membri dell’UE nel partenariato per la sorveglianza dello spazio e il tracciamento [notificata con il numero C(2025) 8684]
EN: Commission Implementing Decision (EU) 2025/2517 of 17 December 2025 on the inclusion of additional EU Member States into the Space Surveillance and Tracking Partnership (notified under document C(2025) 8684)
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/2517
19.12.2025
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/2517 DELLA COMMISSIONE
del 17 dicembre 2025
relativa all’inclusione di ulteriori Stati membri dell’UE nel partenariato per la sorveglianza dello spazio e il tracciamento
[notificata con il numero C(2025) 8684]
(I testi in lingua bulgara, francese, lituana e neerlandese sono i soli facenti fede)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma spaziale dell’Unione e l’Agenzia dell’Unione europea per il programma spaziale e che abroga i regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014 e la decisione n. 541/2014/UE
(
1
)
,
vista la decisione di esecuzione (UE) 2025/1205 della Commissione, del 19 giugno 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la procedura per l’inclusione di ulteriori Stati membri nel partenariato per la sorveglianza dello spazio e il tracciamento
(
2
)
, in particolare l’articolo 4, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell’articolo 57 del regolamento (UE) 2021/696 qualsiasi Stato membro può partecipare al partenariato per la sorveglianza dello spazio e il tracciamento (SST), purché soddisfi i criteri stabiliti in tale articolo.
(2)
Le norme e le procedure riguardanti la partecipazione degli Stati membri alla sottocomponente SST, l’istituzione del partenariato SST e lo sviluppo degli indicatori chiave di prestazione iniziali sono stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2022/1245 della Commissione
(
3
)
. Quindici Stati membri sono stati ritenuti conformi ai criteri di partecipazione stabiliti dal regolamento (UE) 2021/696 e alle condizioni individuali e collettive di cui all’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2022/1245. Tali Stati membri hanno designato organismi nazionali costituenti che, collettivamente, compongono il partenariato SST.
(3)
Altri Stati membri hanno manifestato interesse a partecipare al partenariato SST. Il 10 ottobre 2024 la Commissione ha pertanto chiesto al comitato del programma nella configurazione «conoscenza dell’ambiente spaziale» (SSA) di esprimere un eventuale interesse a partecipare al partenariato SST entro il 9 dicembre 2024. Tra tali Stati membri, diversi hanno dichiarato il loro interesse a partecipare al partenariato SST.
(4)
Per consentire ad altri Stati membri di partecipare al partenariato SST, la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2025/1205, che delinea la procedura per l’inclusione di ulteriori Stati membri nel partenariato SST.
(5)
Quattro Stati membri, Belgio, Bulgaria, Lituania e Lussemburgo, hanno presentato domande di adesione al partenariato SST. La Commissione ha valutato tali domande a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, della decisione di esecuzione (UE) 2025/1205 e le ha ritenute conformi ai criteri di cui all’articolo 57, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2021/696 come specificato nelle condizioni individuali di cui all’allegato I, sezione 1, della decisione di esecuzione (UE) 2022/1245. Il partenariato SST ha dimostrato, nell’ambito di uno studio dell’architettura, che i sensori e le capacità proposti dagli Stati membri richiedenti apportano un valore aggiunto al partenariato SST.
(6)
A norma dell’articolo 4, paragrafo 4, della decisione di esecuzione (UE) 2025/1205, la Commissione deve notificare l’esito della valutazione della conformità agli Stati membri richiedenti e agli organismi nazionali costituenti designati dagli Stati membri partecipanti,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Le domande di adesione al partenariato SST presentate alla Commissione da Belgio, Bulgaria, Lituania e Lussemburgo dimostrano la conformità alle disposizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione di esecuzione (UE) 2025/1205.
Articolo 2
Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Lituania e il Granducato di Lussemburgo sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2025
Per la Commissione
Andrius KUBILIUS
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 170 del 12.5.2021, pag. 69
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2021/696/oj
.
(
2
)
GU L, 2025/1205, 20.6.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/1205/oj
.
(
3
)
Decisione di esecuzione (UE) 2022/1245 della Commissione, del 15 luglio 2022, recante norme e procedure per l’applicazione del regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la partecipazione degli Stati membri alla sottocomponente SST, l’istituzione del partenariato SST e lo sviluppo degli indicatori chiave di prestazione iniziali (
GU L 190 del 19.7.2022, pag. 166
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/1245/oj
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/2517/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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