Decisione (PESC) 2024/2521 del Consiglio, del 23 settembre 2024, relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno dell’esercito della Repubblica di Macedonia del Nord
Decisione (PESC) 2024/2521 del Consiglio, del 23 settembre 2024, relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno dell’esercito della Repubblica di Macedonia del Nord
EN: Council Decision (CFSP) 2024/2521 of 23 September 2024 on an assistance measure under the European Peace Facility to support the Army of the Republic of North Macedonia
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2024/2521
24.9.2024
DECISIONE (PESC) 2024/2521 DEL CONSIGLIO
del 23 settembre 2024
relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno dell’esercito della Repubblica di Macedonia del Nord
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 41, paragrafo 2,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)
La decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio
(
1
)
istituisce lo strumento europeo per la pace (EPF) per il finanziamento, da parte degli Stati membri, delle azioni dell’Unione nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune al fine di preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, a norma dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del trattato. In particolare, a norma dell’articolo 1, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2021/509, l’EPF deve essere utilizzato per finanziare misure di assistenza come le azioni volte a rafforzare le capacità degli Stati terzi e delle organizzazioni regionali e internazionali nel settore militare e della difesa.
(2)
L’Unione è determinata a sviluppare strette relazioni a sostegno di una Macedonia del Nord forte, indipendente e prospera, sulla base dell’accordo di stabilizzazione e di associazione firmato nel 2001, entrato in vigore nel 2004, e dei negoziati di adesione con la Macedonia del Nord avviati nel 2020.
(3)
L’Unione riconosce il contributo della Macedonia del Nord alla politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) dell’Unione, compresa la sua partecipazione alle missioni e operazioni PSDC e ai gruppi tattici dell’UE.
(4)
Il 21 marzo 2022 l’Unione ha approvato la bussola strategica con l’obiettivo di diventare un garante della sicurezza più forte e più capace, anche attraverso un maggiore ricorso all’EPF a sostegno delle capacità militari e di difesa dei partner.
(5)
Nella dichiarazione di Bruxelles del 13 dicembre 2023 i leader dell’Unione e dei suoi Stati membri, in consultazione con i leader dei Balcani occidentali, hanno invitato l’Unione a continuare a lavorare insieme alla regione per svilupparne ulteriormente le competenze e capacità di difesa, anche attraverso l’EPF.
(6)
Il 2 luglio 2024 l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha ricevuto dalla Macedonia del Nord una richiesta affinché l’Unione migliori le attrezzature dell’esercito della Repubblica di Macedonia del Nord, con particolare attenzione al suo gruppo di battaglioni di fanteria leggera.
(7)
Le misure di assistenza devono essere attuate tenendo conto dei principi e dei requisiti di cui alla decisione (PESC) 2021/509, in particolare il rispetto della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio
(
2
)
, in linea con le norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF.
(8)
Il Consiglio ribadisce la sua determinazione a proteggere, promuovere e rispettare i diritti umani, le libertà fondamentali e i principi democratici, come anche a rafforzare lo Stato di diritto e il buon governo in conformità della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e del diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata
1. È istituita una misura di assistenza a favore della Macedonia del Nord («beneficiario»), da finanziare a titolo dello strumento europeo per la pace (EPF) («misura di assistenza»).
2. Gli obiettivi della misura di assistenza sono i seguenti:
a)
contribuire a potenziare le capacità e i mezzi dell’esercito della Repubblica di Macedonia del Nord, al fine di rafforzare la sicurezza, la stabilità e la resilienza a livello nazionale e regionale nel settore della difesa, in linea con la politica generale dell’Unione nei confronti della Macedonia del Nord;
b)
rafforzare l’efficacia operativa dell’esercito della Repubblica di Macedonia del Nord, aumentare il rispetto delle norme dell’Unione, migliorare l’interoperabilità e, di conseguenza, proteggere meglio la popolazione civile nelle situazioni di crisi e nelle emergenze;
c)
rafforzare le capacità della Macedonia del Nord per quanto riguarda la sua partecipazione alle missioni e operazioni dell’Unione nell’ambito della politica di sicurezza e di difesa comune e ai gruppi tattici dell’Unione.
3. Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia i seguenti tipi di attrezzature non concepite per l’uso letale della forza:
a)
tecnologie relative all’intelligence, alla sorveglianza e alla ricognizione, alla guerra elettronica e all’intelligence dei segnali;
b)
logistiche;
c)
attrezzature del genio;
d)
sistemi di comunicazione e informazione.
La misura di assistenza finanzia anche le forniture e i servizi connessi, compresa la formazione tecnica, ove necessario.
4. La durata della misura di assistenza è di 36 mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
Articolo 2
Disposizioni finanziarie
1. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è di 13 000 000 EUR.
2. Tutte le spese sono gestite in conformità della decisione (PESC) 2021/509 e in linea con le norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF.
Articolo 3
Accordi con il beneficiario
1. L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») conclude con il beneficiario gli accordi necessari per garantire il rispetto delle condizioni e dei requisiti stabiliti dalla presente decisione, quale condizione per la concessione del sostegno nell’ambito della misura di assistenza.
2. Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che obbligano il beneficiario a garantire:
a)
il rispetto, da parte delle unità dell’esercito della Repubblica di Macedonia del Nord sostenute nell’ambito della misura di assistenza, del pertinente diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario;
b)
l’uso corretto ed efficiente di tutti i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza ai fini per i quali sono stati forniti;
c)
l’opportuna manutenzione di tutti i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza per garantirne la fruibilità e la disponibilità operativa durante il loro ciclo di vita;
d)
che i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza non siano abbandonati o trasferiti a persone o entità diverse da quelle individuate in tali accordi.
3. Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni relative alla sospensione e alla cessazione del sostegno nell’ambito della misura di assistenza qualora risulti che il beneficiario abbia violato gli obblighi di cui al paragrafo 2.
Articolo 4
Attuazione
1. L’alto rappresentante è responsabile di assicurare l’attuazione della presente decisione conformemente alla decisione (PESC) 2021/509 e in linea con le norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF e con il quadro metodologico integrato per la valutazione e l’individuazione delle misure e dei controlli necessari per le misure di assistenza nell’ambito dell’EPF.
2. L’attuazione delle attività di cui all’articolo 1, paragrafo 3, è effettuata da
Défense Conseil International
- DCI Group.
Articolo 5
Sorveglianza, controllo e valutazione
1. L’alto rappresentante sorveglia il rispetto, da parte del beneficiario, degli obblighi di cui all’articolo 3. Tale sorveglianza è utilizzata per conoscere il contesto e i rischi di violazione degli obblighi di cui all’articolo 3, e contribuire a prevenire tali violazioni, comprese le violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario da parte di unità dell’esercito della Repubblica di Macedonia del Nord sostenute nell’ambito della misura di assistenza.
2. Il controllo post-spedizione delle attrezzature e delle forniture è organizzato come segue:
a)
verifica della consegna, nella quale i certificati di consegna dell’EPF sono firmati dalle forze dell’utilizzatore finale al momento del trasferimento della proprietà;
b)
relazioni sull’inventario, nelle quali il beneficiario riferisce annualmente in merito all’inventario degli elementi designati, fino a quando tali relazioni non saranno più ritenute necessarie dal comitato politico e di sicurezza (CPS);
c)
visite in loco, per le quali il beneficiario deve concedere all’alto rappresentante e ai revisori dell’EPF l’accesso necessario per effettuare controlli in loco e audit dell’EPF, su richiesta.
3. Al termine della misura di assistenza, l’alto rappresentante effettua una valutazione finale per stabilire se la misura di assistenza abbia contribuito al conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 1, paragrafo 2.
Articolo 6
Relazioni
Durante il periodo di attuazione, l’alto rappresentante presenta al CPS relazioni semestrali sull’attuazione della misura di assistenza conformemente all’articolo 63 della decisione (PESC) 2021/509. L’amministratore delle misure di assistenza informa regolarmente il comitato dello strumento istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 in merito all’esecuzione delle entrate e delle spese a norma dell’articolo 38 di tale decisione, anche fornendo informazioni sui fornitori e sui subappaltatori interessati.
Articolo 7
Sospensione e cessazione
1. Il CPS può decidere di sospendere, in tutto o in parte, l’attuazione della misura di assistenza conformemente all’articolo 64 della decisione (PESC) 2021/509.
2. Il CPS può raccomandare che il Consiglio cessi la misura di assistenza.
Articolo 8
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2024
Per il Consiglio
Il presidente
Z. FELDMAN
(
1
)
Decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che istituisce uno strumento europeo per la pace, e abroga la decisione (PESC) 2015/528 (
GU L 102 del 24.3.2021, pag. 14
).
(
2
)
Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell’8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (
GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2521/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Decisione UE 2521/2024 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.