Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 2563/2025

Decisione (UE) 2025/2563 del Consiglio, del 24 novembre 2025, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Organizzazione marittima internazionale nella 34a sessione della sua assemblea per quanto concerne l’adozione delle modifiche del codice sugli allarmi e gli indicatori e degli orientamenti per le visite nell’ambito del sistema armonizzato di visite e certificazioni (HSSC)

Pubblicato: 24/11/2025 In vigore dal: 24/11/2025 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2025/2563 del Consiglio, del 24 novembre 2025, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Organizzazione marittima internazionale nella 34a sessione della sua assemblea per quanto concerne l’adozione delle modifiche del codice sugli allarmi e gli indicatori e degli orientamenti per le visite nell’ambito del sistema armonizzato di visite e certificazioni (HSSC) EN: Council Decision (EU) 2025/2563 of 24 November 2025 on the position to be taken on behalf of the European Union within the International Maritime Organization at the 34th session of its Assembly on the adoption of amendments to the Code on Alerts and Indicators and to the Survey Guidelines under the Harmonized System of Survey and Certification (HSSC)

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/2563 18.12.2025 DECISIONE (UE) 2025/2563 DEL CONSIGLIO del 24 novembre 2025 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Organizzazione marittima internazionale nella 34 a sessione della sua assemblea per quanto concerne l’adozione delle modifiche del codice sugli allarmi e gli indicatori e degli orientamenti per le visite nell’ambito del sistema armonizzato di visite e certificazioni (HSSC) IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) L’azione dell’Unione nel settore del trasporto marittimo dovrebbe mirare a migliorare la sicurezza marittima e a proteggere l’ambiente marino e la salute umana. (2) Nel corso della sua 34 a sessione, che si terrà dal 24 novembre al 3 dicembre 2025 (A 34), l’assemblea dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO) dovrebbe adottare le modifiche del codice sugli allarmi e gli indicatori («codice») e degli orientamenti per le visite nell’ambito del sistema armonizzato di visite e certificazioni («orientamenti per le visite nell’ambito dell’HSSC»). (3) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione nella A 34, poiché alcune delle modifiche proposte del codice e degli orientamenti per le visite nell’ambito dell’HSSC (di seguito «codice 2025» e «orientamenti per le visite nell’ambito dell’HSSC 2025») sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione, in particolare sulla direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) e sul regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) . (4) L’Unione dovrebbe sostenere l’adozione del codice 2025 in quanto garantirà la conformità alle prescrizioni degli strumenti IMO adottati o modificati dopo l’adozione del codice e, quindi, l’eliminazione di contraddizioni, ambiguità e inutili ridondanze. (5) L’Unione dovrebbe sostenere l’adozione degli orientamenti per le visite nell’ambito dell’HSSC 2025 in quanto terranno conto delle modifiche degli strumenti IMO che sono entrate in vigore o hanno preso effetto dal 2023. (6) L’Unione non è membro dell’IMO né parte contraente delle convenzioni e dei codici pertinenti. Il Consiglio dovrebbe pertanto autorizzare gli Stati membri a esprimere la posizione dell’Unione in occasione della A 34. (7) È opportuno limitare l’ambito di applicazione della presente decisione al contenuto delle modifiche proposte, nella misura in cui tali modifiche possono incidere sulle norme comuni dell’Unione e rientrano nella competenza esclusiva dell’Unione. La presente decisione non dovrebbe incidere sulla ripartizione delle competenze tra l’Unione e gli Stati membri. HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Organizzazione marittima internazionale (IMO) nella 34 a sessione della sua assemblea è di approvare l’adozione: a) del codice sugli allarmi e gli indicatori 2025, che figura nell’allegato 14 del documento MSC 110/21/Add.2 dell’IMO, e la conseguente revoca della risoluzione A.1021 (26) dell’assemblea dell’IMO; e b) degli orientamenti per le visite nell’ambito del sistema armonizzato di visite e certificazioni (HSSC) 2025, che figura nell’allegato 3 del documento III 11/16/Add.1 dell’IMO, e la conseguente revoca della risoluzione A.1186 (33) dell’assemblea dell’IMO. Articolo 2 La posizione da adottare a nome dell’Unione di cui all’articolo 1 riguarda le modifiche proposte nella misura in cui tali modifiche rientrano nella competenza esclusiva dell’Unione e possono incidere sulle norme comuni dell’Unione. Tale posizione è espressa dagli Stati membri, che sono tutti membri dell’IMO, agendo congiuntamente nell’interesse dell’Unione. Modifiche di lieve entità della posizione di cui all’articolo 1 possono essere concordate senza ulteriore decisione del Consiglio. Articolo 3 Gli Stati membri sono autorizzati ad accettare, nell’interesse dell’Unione, di essere vincolati dalle modifiche proposte nella misura in cui tali modifiche rientrano nella competenza esclusiva dell’Unione. Articolo 4 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2025 Per il Consiglio Il presidente L. LØKKE RASMUSSEN ( 1 ) Direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (rifusione) ( GU L 163 del 25.6.2009, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/45/oj ). ( 2 ) Regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (rifusione) ( GU L 131 del 28.5.2009, pag. 11 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/391/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2563/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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