Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 2570/2025

Decisione (UE) 2025/2570 della Commissione, del 18 dicembre 2025, che istituisce la carta delle funzioni del servizio di audit interno della Commissione

Pubblicato: 18/12/2025 In vigore dal: 18/12/2025 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2025/2570 della Commissione, del 18 dicembre 2025, che istituisce la carta delle funzioni del servizio di audit interno della Commissione EN: Commission Decision (EU) 2025/2570 of 18 December 2025 establishing the mission charter for the Internal Audit Service of the Commission

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/2570 19.12.2025 DECISIONE (UE) 2025/2570 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2025 che istituisce la carta delle funzioni del servizio di audit interno della Commissione LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione ( 1 ) , in particolare l’articolo 118, paragrafo 10, e l’articolo 117, paragrafo 4, considerando quanto segue: (1) Il servizio di audit interno («IAS») della Commissione è stato istituito l’11 aprile 2000 ( 2 ) . Lo IAS opera sotto la direzione del revisore interno, che è un direttore generale. (2) Il mandato del revisore interno di cui al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 consiste nel consigliare la Commissione riguardo al controllo dei rischi in relazione a tutte le attività e a tutti i servizi della Commissione interessati. (3) L’indipendenza del revisore interno è garantita dal regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 e rafforzata dalle norme globali in materia di audit interno (Global Internal Audit Standards©) ( 3 ) stabilite dall’Istituto dei revisori interni (The Institute of Internal Auditors), secondo le quali la funzione di audit interno è maggiormente efficace quando è indipendente e risponde direttamente al più alto livello di governance in un’organizzazione (4) Affinché lo IAS possa svolgere il proprio ruolo e garantire un processo di audit efficiente, la Commissione, le agenzie esecutive e gli uffici europei dovrebbero agevolare l’accesso pieno e illimitato a tutte le informazioni di cui all’articolo 118, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. (5) L’ambito della missione del revisore interno e gli obiettivi e le procedure per l’esercizio della funzione di audit interno dovrebbero essere allineati alle disposizioni del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 e alle norme globali di audit interno. Le norme globali di audit interno devono essere rispettate a norma dell’articolo 117, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. (6) A norma dell’articolo 118, paragrafo 10, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, la Commissione dovrebbe mettere a disposizione del proprio revisore interno le risorse necessarie al corretto espletamento della funzione di audit interno, mentre spetta al revisore interno garantire che queste siano adeguate ed efficacemente utilizzate. A tal fine lo IAS dovrebbe includere nel suo programma di lavoro un piano di gestione delle risorse. (7) Per non compromettere la finalità degli audit interni e a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla loro divulgazione, i rapporti e i rilievi del revisore interno dovrebbero essere accessibili al pubblico solo dopo la convalida da parte del revisore interno delle misure adottate per la loro attuazione. (8) Con la decisione (UE, Euratom) 2025/369 della Commissione ( 4 ) è stata istituita, nell’ambito del quadro di gestione dei rischi e conformità della Commissione per i rischi finanziari derivanti dalle operazioni finanziarie dell’Unione, la funzione indipendente di direttore rischi, che agirà come seconda linea di difesa a livello istituzionale, integrando il ruolo delle direzioni generali responsabili delle operazioni finanziarie dell’Unione come prima linea di difesa. La terza linea di difesa dovrebbe essere rappresentata dallo IAS, che dovrebbe esercitare il suo ruolo in conformità all’articolo 118 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. (9) A norma dell’articolo 123 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, la Commissione istituisce un comitato di controllo dell’audit interno per assicurare l’indipendenza dello IAS, monitorare la qualità delle attività di audit interno e garantire che i servizi della Commissione, le agenzie esecutive e gli organismi europei tengano debitamente conto delle raccomandazioni interne ed esterne e diano loro seguito. Il comitato di controllo dell’audit interno è stato istituito con la comunicazione SEC (2000) 1808/3. Affinché il comitato di controllo dell’audit interno possa svolgere il suo ruolo, è opportuno che gli vengano fornite informazioni quali ad esempio i casi in cui l’indipendenza dello IAS potrebbe essere stata compromessa e le azioni e le misure di salvaguardia adottate per affrontare tali casi, l’impatto delle limitazioni delle risorse sul piano di audit e le informazioni relative ai casi in cui l’obiettività sia stata compromessa di fatto o in apparenza. (10) Quando il revisore interno della Commissione svolge, sulla base della specifica base giuridica, la funzione di audit interno per altre istituzioni, organismi e agenzie dell’Unione e altri organismi, dovrebbe rispondere del proprio lavoro a tali istituzioni e organismi. (11) Lo IAS e l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) cooperano per contribuire a una migliore protezione dell’Unione europea contro le frodi e gli atti illeciti. I principi di base di tale cooperazione sono indicati nella comunicazione alla Commissione C (2018) 7705 ( 5 ) . (12) Il membro della Commissione responsabile dello IAS ai sensi della decisione della presidente della Commissione europea P (2024) 6 ( 6 ) esercita nei confronti dello IAS i compiti previsti dalla decisione della presidente della Commissione europea P (2024) 5 ( 7 ) . Le modalità pratiche di lavoro tra il membro della Commissione, il suo gabinetto e il servizio di audit interno tengono conto del ruolo del comitato di controllo dell’audit interno e dell’indipendenza del revisore interno. (13) Le risorse umane e finanziarie dello IAS sono assegnate annualmente dalla Commissione. L’assunzione, la valutazione delle prestazioni e le spese del revisore interno sono decise conformemente agli atti della Commissione in vigore per i direttori generali ( 8 ) . (14) Le norme globali di audit interno guidano la pratica professionale dell’audit interno a livello mondiale e fungono da riferimento per valutare e accrescere la qualità di tale funzione. Le norme globali di audit interno riconoscono che le funzioni di audit interno nel settore pubblico devono prendere in considerazione le normative e i regolamenti in vigore, nonché le strutture di governance, organizzative e di finanziamento che sono specifiche al settore pubblico o al contesto governativo e che la natura di tali condizioni può influenzare il modo in cui le funzioni di audit interno nel settore pubblico applicano gli standard per raggiungere la conformità. (15) Conformemente alle norme globali di audit interno, lo scopo dell’audit interno dovrebbe essere quello di rafforzare la capacità dell’organizzazione di creare, proteggere e mantenere valore. (16) Sempre secondo le norme globali di audit interno, la funzione di audit interno nel settore pubblico migliora il conseguimento degli obiettivi da parte dell’organizzazione; la governance, la gestione dei rischi e i processi di controllo, la reputazione e la credibilità presso le parti interessate nonché la capacità di servire l’interesse pubblico. (17) Conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 e alle norme globali di audit interno, e per garantire che gli audit siano condotti in maniera imparziale, i revisori interni dovrebbero essere liberi da indebite influenze e dovrebbero impegnarsi a effettuare valutazioni oggettive, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: CAPO 1 MISSIONE DELLO IAS Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione 1.   La presente decisione si applica all’attività dello IAS nell’ambito della Commissione, delle agenzie esecutive e degli uffici europei. 2.   Il servizio di audit interno (Internal Audit Service - «IAS») fornisce alla Commissione servizi di revisione (assurance), consulenze, approfondimenti e previsioni in modo indipendente, obiettivo e basato sul rischio. 3.   Lo IAS svolge le seguenti funzioni: a) effettua una valutazione indipendente dell’efficacia dei processi di governance, gestione dei rischi e controllo delle operazioni, delle attività e delle operazioni finanziarie («servizi di revisione (servizi di assurance)»); b) fornisce consulenze, approfondimenti e previsioni («servizi diversi dalla revisione (servizi di non assurance)»). Articolo 2 Servizi di revisione 1.   Lo scopo dei servizi di revisione forniti dallo IAS è confermare o verificare che: a) i rischi siano identificati, valutati e gestiti in modo appropriato e continuo; b) le informazioni finanziarie, gestionali e operative importanti siano accurate, affidabili e tempestive; c) le politiche, le procedure e le disposizioni legislative e regolamentari applicabili della Commissione siano rispettate; d) gli obiettivi della Commissione siano conseguiti in modo efficace ed efficiente; e) l’elaborazione e il mantenimento di processi di controllo di alta qualità siano promossi in tutta la Commissione. 2.   I servizi di revisione prestati consentono allo IAS di: a) fornire una conclusione/un parere indipendente in ciascuna relazione di audit; b) formulare raccomandazioni per migliorare l’efficienza e l’efficacia della gestione, le prestazioni e la responsabilità all’interno della Commissione e dei suoi servizi, delle agenzie esecutive e degli uffici europei. Articolo 3 Servizi diversi dalla revisione 1.   Fatto salvo l’articolo 9, paragrafo 2, lo IAS può fornire consulenze, approfondimenti o previsioni nei settori in cui è competente. 2.   Le consulenze possono assumere la forma di un incarico consultivo o un’altra forma, a seconda dei casi. 3.   Le consulenze, gli approfondimenti o le previsioni possono essere fornite su richiesta dei direttori generali, dei capi servizio e dei direttori delle agenzie esecutive competenti («alta dirigenza») o su iniziativa dello IAS. 4.   La natura e l’ambito di un servizio richiesto dall’alta dirigenza sono concordate con l’alta dirigenza. 5.   Quando lo IAS fornisce un servizio di propria iniziativa, la natura e l’ambito del servizio devono essere discussi con l’alta dirigenza interessata. CAPO 2 RESPONSABILITÀ E INDIPENDENZA Articolo 4 Organizzazione e responsabilità 1.   Lo IAS opera sotto la direzione del revisore interno, che risponde alla Commissione. 2.   Lo IAS riferisce al comitato di controllo dell’audit interno tenendo conto del ruolo, dello scopo e delle responsabilità di tale comitato, come indicato nella comunicazione alla Commissione C (2020) 1165 ( 9 ) e nell’articolo 123 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Articolo 5 Indipendenza e obiettività 1.   Nessuna autorità può interferire nello svolgimento delle attività dello IAS o chiedere allo IAS di apportare modifiche al contenuto delle relazioni di audit. 2.   Il revisore interno e il personale dello IAS: a) preservano l’indipendenza e l’obiettività in relazione alle attività e alle operazioni che sottopongono a revisione; b) garantiscono l’obiettività del loro giudizio; c) evitano conflitti di interessi e, qualora sorgano, agiscono in linea con l’articolo 11 bis del regolamento n. 31 (CEE), 11 (CEEA) ( 10 ) . 3.   Qualora l’obiettività del revisore interno e del personale dello IAS sia compromessa di fatto o in apparenza, il revisore interno comunica i dettagli di tale situazione al comitato di controllo dell’audit interno. 4.   Qualora lo ritenga necessario, il revisore interno può contattare direttamente il presidente della Commissione. Articolo 6 Accordi interistituzionali e riservatezza Lo IAS mantiene la riservatezza delle informazioni che tratta, in linea con le disposizioni della decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione ( 11 ) e delle norme globali in materia di audit interno. CAPITOLO 3 COMPITI E POTERI DEL REVISORE INTERNO Articolo 7 Compiti Il revisore interno è responsabile dell’organizzazione e della gestione dell’attività dello IAS conformemente alla presente decisione e al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. In particolare il revisore interno: a) sviluppa e attua una strategia di audit interno che sostiene gli obiettivi strategici della Commissione di cui all’articolo 10; b) sviluppa e stabilisce la metodologia e le procedure di audit dello IAS; c) garantisce la comunicazione con i direttori generali, i capi servizio e i direttori delle agenzie esecutive, i servizi sottoposti ad audit e le parti interessate; d) garantisce che le risorse dello IAS siano adeguate e utilizzate in modo efficace per soddisfare i requisiti del programma di lavoro annuale; e) garantisce il rispetto della riservatezza per quanto riguarda le informazioni raccolte dallo IAS nel corso della sua attività. Articolo 8 Supervisione e comunicazione orizzontale 1.   Il revisore interno: a) riferisce al comitato di controllo dell’audit interno in merito a questioni significative concernenti le attività sottoposte ad audit della Commissione, delle agenzie esecutive e degli uffici europei, compresi i potenziali miglioramenti di tali attività; b) riferisce al comitato di controllo dell’audit interno in merito alle esposizioni significative ai rischi e alle questioni di controllo, alle questioni di governance e ad altre questioni in base alle necessità e alle richieste della Commissione; c) invia comunicazioni ufficiali per iscritto al direttore generale, al capo servizio o al direttore dell’agenzia esecutiva e al comitato di controllo dell’audit interno, qualora ritenga che il direttore generale, il capo servizio o il direttore dell’agenzia esecutiva abbia accettato un livello di rischio irragionevolmente elevato. 2.   Il revisore interno riferisce, almeno una volta all’anno, al comitato di controllo dell’audit interno in merito ai seguenti aspetti: a) la missione, l’autorità e la responsabilità dello IAS; b) l’indipendenza organizzativa dello IAS, compresi, ove appropriato, i casi in cui l’indipendenza possa essere stata compromessa, e le azioni e le misure di salvaguardia adottate per far fronte alla carenza; c) l’aggiornamento della strategia di audit interno; d) il piano annuale di audit e le sue prestazioni in relazione a tale piano; e) l’impatto di eventuali limitazioni delle risorse sul piano di audit e sulla sua esecuzione, compresa la capacità dello IAS di coprire rischi elevati e di esprimere una conclusione generale sullo stato della gestione finanziaria nella Commissione; f) il mancato rispetto o l’incapacità di soddisfare e rispettare i requisiti della presente decisione; g) i casi in cui l’obiettività è stata compromessa di fatto o in apparenza e i dettagli della carenza; h) i risultati della valutazione interna o esterna della qualità, a seconda dei casi. 3.   Il revisore interno: a) presenta alla Commissione una relazione annuale di audit interno che indica il numero e il tipo di audit interni svolti, le principali raccomandazioni formulate e le azioni intraprese a seguito di tali raccomandazioni, conformemente all’articolo 118, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509; b) fornisce annualmente, sulla base dell’attività dello IAS, una conclusione generale sullo stato della gestione finanziaria nella Commissione. 4.   Conformemente all’articolo 22 bis dello statuto del personale, il revisore interno informa senza indugio di qualsiasi presunta attività fraudolenta direttamente il direttore generale, il capo servizio interessato o il direttore dell’agenzia esecutiva oppure il segretario generale, o persone che ricoprono posizioni equivalenti, o direttamente l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) direttamente in conformità con la decisione 1999/396/EC, ECSC, Euratom della Commissione ( 12 ) e della decisione C(2002)845 della Commissione ( 13 ) o il comitato di controllo dell’audit interno. Articolo 9 Poteri 1.   Il revisore interno e il personale dello IAS che agisce per suo conto sono autorizzati a: a) avere un accesso illimitato e facilitato a tutte le funzioni, i sistemi di informazione, i dati, i registri, i beni e il personale della Commissione ritenuti necessari per l’adempimento dei loro compiti; b) ottenere l’assistenza necessaria del personale della Commissione in tutte le direzioni generali, servizi e agenzie esecutive; c) assegnare le risorse, selezionare gli argomenti, determinare l’ambito del lavoro e applicare le tecniche necessarie per conseguire gli obiettivi di audit; d) essere informati in una fase iniziale dello sviluppo di nuovi sistemi e delle modifiche ai sistemi esistenti che possono incidere in modo sostanziale sul sistema di controllo interno della Commissione. 2.   Il revisore interno e il personale dello IAS non possono: a) svolgere compiti operativi per la Commissione o assumere la responsabilità della gestione per qualsiasi funzione diversa dalla funzione di audit interno; b) avviare o approvare operazioni finanziarie, tranne nell’ambito dell’assegnazione per il funzionamento dello IAS; c) dirigere le attività del personale della Commissione non impiegato dallo IAS, salvo nella misura in cui tali membri del personale siano stati adeguatamente assegnati a gruppi di audit o ad assistere in altro modo lo IAS. CAPITOLO 4 PRESTAZIONI DEI SERVIZI DI AUDIT INTERNO Articolo 10 Strategia di audit interno 1.   La strategia di audit interno delinea la visione e gli obiettivi strategici per l’esercizio della funzione di audit interno. 2.   Il revisore interno elabora e attua iniziative a sostegno della strategia di audit interno che coprono tutte le attività di audit dello IAS e ne verifica costantemente l’efficacia. 3.   Le iniziative di sostegno comprendono: a) un programma di garanzia e miglioramento della qualità; b) una strategia in materia di risorse umane; c) una strategia di audit e trasformazione digitale. 4.   Il revisore interno elabora un documento sulle aspettative reciproche come documento di orientamento che descrive il rapporto tra revisore e soggetto controllato, per chiarire le responsabilità e allineare le aspettative reciproche in modo che gli audit siano efficienti ed efficaci. Articolo 11 Programma di lavoro 1.   Il revisore interno adotta annualmente il programma di lavoro, comprendente il piano di audit e il piano di gestione delle risorse. 2.   Il revisore interno: a) effettua, almeno una volta all’anno, una valutazione dei rischi che tenga conto degli eventuali rischi individuati dalla dirigenza e, se del caso, della valutazione indipendente fatta dal direttore rischi sui rischi finanziari derivanti dalle operazioni finanziarie dell’Unione; b) elabora un piano di audit, in linea con le priorità della strategia di audit interno, che indichi gli impegni previsti per i due anni successivi, in consultazione con le direzioni generali e i servizi al fine di fornire una copertura di audit ottimale, e che includa, se del caso, eventuali compiti o progetti speciali richiesti dal comitato di controllo dell’audit interno, dai direttori generali, dai capi servizio e dai direttori delle agenzie esecutive; c) sottopone il piano di audit all’esame del comitato di controllo dell’audit interno; d) adotta il piano di audit e lo presenta alla Commissione; e) aggiorna il piano di audit nella misura necessaria per tenere conto di rischi nuovi e/o emergenti che potrebbero incidere sull’organizzazione, o di eventuali richieste della Commissione di effettuare audit dopo aver informato il comitato di controllo dell’audit interno; f) garantisce il coordinamento dell’audit con la Corte dei conti europea, se del caso. 3.   Il revisore interno: a) assicura la corretta attuazione del programma di lavoro; b) garantisce che gli audit siano effettuati in linea con il documento sulle reciproche aspettative; c) garantisce che i risultati siano tempestivamente convalidati e che le raccomandazioni siano discusse con il soggetto controllato e che la posizione di quest’ultimo sia rispecchiata nella relazione finale, in particolare in caso di disaccordo; d) assicura l’esistenza di un dialogo continuo con il soggetto controllato, al fine di garantire la pertinenza dei risultati e la qualità e la fattibilità delle raccomandazioni sulle azioni da intraprendere; e) comunica in modo efficace e tempestivo i risultati degli incarichi inerenti ai servizi di revisione e ai servizi diversi dalla revisione ai direttori generali, ai capi servizio, ai direttori delle agenzie esecutive e al comitato di controllo dell’audit interno; f) istituisce un processo di follow-up per verificare che le raccomandazioni siano state attuate e informa di conseguenza il comitato di controllo dell’audit interno, prestando particolare attenzione alle raccomandazioni la cui attuazione è in ritardo e ai relativi rischi. Articolo 12 Norme internazionali di audit interno 1.   Fatto salvo il paragrafo 3, il revisore interno garantisce la conformità alle norme globali di audit interno e, per i suoi servizi di revisione, alle prescrizioni tematiche emanate dall’Istituto dei revisori interni. 2.   Il revisore interno garantisce che sia effettuata una valutazione esterna della qualità indipendente almeno ogni 5 anni. 3.   I requisiti derivanti dal diritto dell’Unione prevalgono sulle norme globali di audit interno e sulle prescrizioni tematiche. Articolo 13 Accesso ai documenti Non è consentito l’accesso ai documenti che fanno parte degli incarichi di audit interno, a meno che il richiedente non dimostri, in relazione alla concessione dell’accesso, che esiste un interesse pubblico prevalente rispetto agli interessi tutelati dall’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 14 ) . Articolo 14 La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2025 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj . ( 2 ) SEC(2000)560 dell’11 aprile 2000, The Reform of Financial Management and Control in the Commission. ( 3 ) Complete Global Internal Audit Standards, pubblicate dall’ Istituto dei revisori interni . ( 4 ) Decisione (UE, Euratom) 2025/369 della Commissione, del 21 febbraio 2025, che istituisce il ruolo del direttore rischi che esercita la supervisione sui rischi finanziari derivanti dalle operazioni finanziarie dell’Unione ( GU L, 2025/369, 25.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/369/oj ). ( 5 ) Comunicazione alla Commissione C (2018) 7705 final relativa alla revisione degli accordi amministrativi in materia di cooperazione e tempestivo scambio di informazioni tra la Commissione europea e l’Ufficio europeo per la lotta antifrode. ( 6 ) Decisione della presidente della Commissione europea P (2024) 6, del 1 o dicembre 2024, relativa all’organizzazione delle responsabilità dei membri della Commissione. ( 7 ) Allegato I «Principles governing working relations between the Members of the Commission, their cabinets and the services of the Commission» della decisione della presidente della Commissione europea P (2024) 5, del 1 o dicembre 2024, relativa ai metodi di lavoro della Commissione europea. ( 8 ) SEC (2004) 1352/2 del 26 ottobre 2004 «Synoptic document on the policy concerning the civils servant of higher framing», regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, decisione (UE) 2024/3080 della Commissione, del 4 dicembre 2024, che stabilisce il regolamento interno della Commissione e modifica la decisione C (2000) 3614, decisione della presidente della Commissione europea P (2024) 5, del 1 o dicembre 2024, relativa ai metodi di lavoro della Commissione europea. ( 9 ) Comunicazione alla Commissione C(2020)1165 Update of the Charter of the Audit Progress Committee of the European Commission. ( 10 ) Regolamento n. 31 (CEE), 11 (CEEA) relativo allo Statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità Economica europea e della Comunità europea dell’Energia Atomica [ GU 45 del 14.6.1962, pag. 1385/62 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1962/31(1)/2024-01-01 ]. ( 11 ) Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione ( GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/443/oj ). ( 12 ) Decisione 1999/396/EC, ECSC, Euratom della Commissione, del 2 giugno 1999, riguardante le condizioni e le modalità delle indagini interne in materia di lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari della Comunità ( GU L 149 del 16.6.1999, pag. 57 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/396/oj ). ( 13 ) Decisione C (2002) 845 della Commissione, del 5 marzo 2002, relativa alla denuncia di presunte irregolarità gravi. ( 14 ) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ( GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1049/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2570/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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