Decisione UE In vigore Internazionale

Decisione UE 2586/2023

Decisione (UE) 2023/2586 del Consiglio, del 13 novembre 2023, relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare per finanziare tale fondo, che specifica il massimale per il 2025, l’importo annuo per il 2024, l’importo della prima quota per il 2024 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi previsti per gli anni 2026 e 2027

Pubblicato: 13/11/2023 In vigore dal: 13/11/2023 Documento ufficiale

Quali sono gli importi dei contributi finanziari che gli Stati membri e il Regno Unito devono versare al Fondo europeo di sviluppo per il 2024 e il 2025?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2023/2586 del Consiglio stabilisce gli importi annuali che le parti del Fondo europeo di sviluppo (FES) devono versare per finanziare le operazioni di cooperazione con i paesi ACP (Africa, Caraibi, Pacifico) e i territori d'oltremare. Per il 2024, l'importo totale è fissato a 1.500 milioni di euro (1.200 milioni per la Commissione europea e 300 milioni per la Banca europea per gli investimenti), mentre per il 2025 il massimale scende a 809 milioni di euro (800 milioni per la Commissione e 9 milioni per la BEI). Ogni Stato membro e il Regno Unito contribuiscono secondo una percentuale di ripartizione stabilita, come dettagliato nell'allegato della decisione. La decisione include anche una previsione indicativa non vincolante per gli anni 2026 e 2027, rispettivamente di 600 e 500 milioni di euro per la Commissione. È previsto inoltre un rimborso di 7,8 milioni di euro derivante da fondi non impegnati del 9° FES, che riduce i pagamenti della prima quota 2024.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2023/2586 del Consiglio, del 13 novembre 2023, relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare per finanziare tale fondo, che specifica il massimale per il 2025, l’importo annuo per il 2024, l’importo della prima quota per il 2024 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi previsti per gli anni 2026 e 2027 EN: Council Decision (EU) 2023/2586 of 13 November 2023 on the financial contributions to be paid by the parties to the European Development Fund to finance that fund, specifying the ceiling for 2025, the annual amount for 2024, the amount of the first instalment for 2024 and an indicative, non-binding forecast for the expected annual amounts of contributions for the years 2026 and 2027

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2023/2586 15.11.2023 DECISIONE (UE) 2023/2586 DEL CONSIGLIO del 13 novembre 2023 relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare per finanziare tale fondo, che specifica il massimale per il 2025, l’importo annuo per il 2024, l’importo della prima quota per il 2024 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi previsti per gli anni 2026 e 2027 IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto l’accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell’Unione europea forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell’accordo di partenariato ACP-UE e all’assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d’oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell’UE ( 1 ) , in particolare l’articolo 7, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 3, visto il regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l’11° Fondo europeo di sviluppo e che abroga il regolamento (UE) 2015/323 ( 2 ) , in particolare l’articolo 19, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Conformemente all’articolo 46 del regolamento (UE) 2018/1877, la Banca europea per gli investimenti (BEI) comunica alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti. (2) Conformemente alla procedura di cui all’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1877, la Commissione deve presentare entro il 15 ottobre 2023 una proposta che specifica il massimale dell’importo annuo dei contributi che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare (FES) per il 2025, l’importo annuo del contributo per il 2024, l’importo della prima quota del contributo per il 2024 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi previsti per gli anni 2026 e 2027. (3) A norma dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1877, le richieste di contributi devono utilizzare innanzitutto gli importi previsti nei precedenti FES. È pertanto opportuno presentare una richiesta di fondi a norma del regolamento (UE) 2018/1877 per la Commissione e per la BEI. (4) A norma dell’articolo 152 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica ( 3 ) («accordo di recesso»), il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito») deve rimanere parte del FES fino alla chiusura dell’11° FES e di tutti i precedenti FES non ancora chiusi. Tuttavia, a norma dell’articolo 153 dell’accordo di recesso, la quota del Regno Unito dei fondi disimpegnati da progetti a titolo dell’11° FES, se tali fondi sono stati disimpegnati dopo il 31 dicembre 2020, o a titolo di FES precedenti non deve essere riutilizzata. (5) La decisione (UE) 2022/2242 del Consiglio ( 4 ) fissa il massimale dell’importo annuo dei contributi che le parti del FES devono versare per il 2024 a 1 300 000 000 EUR per la Commissione e a 300 000 000 EUR per la BEI. (6) Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure, è opportuno che quest’ultima entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea , HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il massimale dell’importo annuo dei contributi che le parti del Fondo europeo di sviluppo (FES) devono versare per il 2025 è fissato a 809 000 000 EUR, così ripartiti: 800 000 000 EUR per la Commissione e 9 000 000 EUR per la Banca europea per gli investimenti (BEI). Articolo 2 L’importo annuo dei contributi che le parti del FES devono versare per il 2024 è fissato a 1 500 000 000 EUR, così ripartiti: 1 200 000 000 EUR per la Commissione e 300 000 000 EUR per la BEI. Articolo 3 I contributi individuali al FES sono versati alla Commissione europea e alla BEI dalle parti del FES a titolo di prima quota per il 2024, conformemente all’allegato. Articolo 4 Un importo di 7 800 000 EUR di fondi non impegnati o disimpegnati relativi a progetti del 9° FES è rimborsato mediante una riduzione del pagamento a titolo della prima quota per il 2024 di cui all’articolo 3. Articolo 5 La previsione indicativa non vincolante dell’importo annuo dei contributi previsti per il 2026 è fissata a 600 000 000 EUR per la Commissione e a 0 EUR per la BEI. La previsione indicativa non vincolante dell’importo annuo dei contributi previsti per il 2027 è fissata a 500 000 000 EUR per la Commissione e a 0 EUR per la BEI. Articolo 6 La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2023 Per il Consiglio Il presidente J. BORRELL FONTELLES ( 1 ) GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1 . ( 2 ) GU L 307 del 3.12.2018, pag. 1 . ( 3 ) GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7 . ( 4 ) Decisione (UE) 2022/2242 del Consiglio, del 14 novembre 2022, relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare per finanziare tale fondo, che specifica il massimale per il 2024, l’importo annuo per il 2023, l’importo della prima quota per il 2023 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi previsti per gli anni 2025 e 2026 ( GU L 294 del 15.11.2022, pag. 17 ). ALLEGATO Prima quota 2024 (EUR) da versare alla Commissione e alla BEI STATI MEMBRI E REGNO UNITO Ripartizione 9° FES (%) Ripartizione 11° FES (%) Commissione BEI Commissione + BEI 11° FES Rimborso 9° FES 11° FES meno rimborso 9° FES 11° FES Importo totale della prima quota 2024 BELGIO 3,92 3,24927 17 870 985 305 760 17 565 225 3 249 270 20 814 495 BULGARIA 0,21853 1 201 915 0 1 201 915 218 530 1 420 445 CECHIA 0,79745 4 385 975 0 4 385 975 797 450 5 183 425 DANIMARCA 2,14 1,98045 10 892 475 166 920 10 725 555 1 980 450 12 706 005 GERMANIA 23,36 20,57980 113 188 900 1 822 080 111 366 820 20 579 800 131 946 620 ESTONIA 0,08635 474 925 0 474 925 86 350 561 275 IRLANDA 0,62 0,94006 5 170 330 48 360 5 121 970 940 060 6 062 030 GRECIA 1,25 1,50735 8 290 425 97 500 8 192 925 1 507 350 9 700 275 SPAGNA 5,84 7,93248 43 628 640 455 520 43 173 120 7 932 480 51 105 600 FRANCIA 24,30 17,81269 97 969 795 1 895 400 96 074 395 17 812 690 113 887 085 CROAZIA 0,22518 1 238 490 0 1 238 490 225 180 1 463 670 ITALIA 12,54 12,53009 68 915 495 978 120 67 937 375 12 530 090 80 467 465 CIPRO 0,11162 613 910 0 613 910 111 620 725 530 LETTONIA 0,11612 638 660 0 638 660 116 120 754 780 LITUANIA 0,18077 994 235 0 994 235 180 770 1 175 005 LUSSEMBURGO 0,29 0,25509 1 402 995 22 620 1 380 375 255 090 1 635 465 UNGHERIA 0,61456 3 380 080 0 3 380 080 614 560 3 994 640 MALTA 0,03801 209 055 0 209 055 38 010 247 065 PAESI BASSI 5,22 4,77678 26 272 290 407 160 25 865 130 4 776 780 30 641 910 AUSTRIA 2,65 2,39757 13 186 635 206 700 12 979 935 2 397 570 15 377 505 POLONIA 2,00734 11 040 370 0 11 040 370 2 007 340 13 047 710 PORTOGALLO 0,97 1,19679 6 582 345 75 660 6 506 685 1 196 790 7 703 475 ROMANIA 0,71815 3 949 825 0 3 949 825 718 150 4 667 975 SLOVENIA 0,22452 1 234 860 0 1 234 860 224 520 1 459 380 SLOVACCHIA 0,37616 2 068 880 0 2 068 880 376 160 2 445 040 FINLANDIA 1,48 1,50909 8 299 995 115 440 8 184 555 1 509 090 9 693 645 SVEZIA 2,73 2,93911 16 165 105 212 940 15 952 165 2 939 110 18 891 275 REGNO UNITO ( *1 ) 12,69 14,67862 80 732 410 989 820 79 742 590 14 678 620 94 421 210 TOTALE UE-27 E REGNO UNITO 100,00 100,00 550 000 000 7 800 000 542 200 000 100 000 000 642 200 000 ( *1 ) A norma dell’articolo 153 dell’accordo di recesso, nel marzo 2023 il Regno Unito ha richiesto formalmente che la Commissione rimborsi nel 2023 la sua quota residua della riserva del 10° e dell’11° FES attraverso un calcolo su base netta del suo contributo residuo al FES. Di tale calcolo su base netta si terrà conto nelle rispettive istruzioni di pagamento. ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2586/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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La Decisione UE 2023/2586 riguarda i contributi finanziari al Fondo europeo di sviluppo, uno strumento di finanziamento dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) gestito dalla Commissione europea e dalla BEI. I professionisti che operano nel settore della cooperazione internazionale, della contabilità pubblica e della gestione dei fondi europei consultano questa normativa per comprendere le quote di contribuzione degli Stati membri, le modalità di versamento e le previsioni di bilancio pluriennale. Aspetti rilevanti includono la ripartizione percentuale tra i paesi, i rimborsi di fondi disimpegnati e le disposizioni speciali relative al Regno Unito post-Brexit.

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