Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 2591/2025

Decisione di esecuzione (UE) 2025/2591 della Commissione, del 18 dicembre 2025, relativa alla concessione di una deroga a taluni Stati membri a norma del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per utilizzare mezzi di scambio e archiviazione di informazioni diversi dai procedimenti informatici anziché il componente 2, fase 6, del nuovo sistema di transito informatizzato notificata con il numero C(2025) 8776

Pubblicato: 18/12/2025 In vigore dal: 18/12/2025 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2025/2591 della Commissione, del 18 dicembre 2025, relativa alla concessione di una deroga a taluni Stati membri a norma del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per utilizzare mezzi di scambio e archiviazione di informazioni diversi dai procedimenti informatici anziché il componente 2, fase 6, del nuovo sistema di transito informatizzato [notificata con il numero C(2025) 8776] EN: Commission Implementing Decision (EU) 2025/2591 of 18 December 2025 granting a derogation to certain Member States pursuant to Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council to use means other than electronic data-processing techniques for the exchange and storage of information instead of component 2, phase 6, of the New Computerised Transit System (notified under document C(2025) 8776)

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/2591 19.12.2025 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/2591 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2025 relativa alla concessione di una deroga a taluni Stati membri a norma del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per utilizzare mezzi di scambio e archiviazione di informazioni diversi dai procedimenti informatici anziché il componente 2, fase 6, del nuovo sistema di transito informatizzato [notificata con il numero C(2025) 8776] (I testi in lingua bulgara, croata, lettone, polacca, rumena e slovacca sono i soli facenti fede) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ( 1 ) , in particolare l'articolo 6, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 2, previa consultazione del comitato del codice doganale, considerando quanto segue: (1) Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 tutti gli scambi di informazioni tra autorità doganali nonché tra operatori economici e autorità doganali e l'archiviazione di tali informazioni richiesti dalla normativa doganale devono essere effettuati mediante procedimenti informatici. (2) La decisione di esecuzione (UE) 2023/2879 della Commissione ( 2 ) stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell'Unione ("il programma di lavoro"). Il programma di lavoro elenca i sistemi elettronici da sviluppare e le date in cui si ritiene che saranno operativi. Il programma contempla fra l'altro la finestra di attuazione e di utilizzazione del componente 2, fase 6, dell'aggiornamento del nuovo sistema di transito informatizzato nell'ambito del CDU (in appresso "NCTSP6") a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'articolo 16 e degli articoli da 226 a 236 del regolamento (UE) n. 952/2013. (3) L'articolo 128 del regolamento (UE) n. 952/2013 dispone che lo Stato membro di prima entrata nel territorio doganale dell'Unione assicura che sia effettuata un'analisi dei rischi, principalmente a fini di sicurezza, sulla base della dichiarazione sommaria di entrata e prende le misure necessarie in funzione dei risultati di tale analisi dei rischi. (4) L'articolo 130 del medesimo regolamento consente allo Stato membro di prima entrata di sostituire la dichiarazione sommaria di entrata con una dichiarazione in dogana per le merci per le quali detta dichiarazione era stata presentata prima della scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata, purché la dichiarazione in dogana contenga almeno le indicazioni necessarie per la dichiarazione sommaria di entrata. Gli Stati membri di prima entrata hanno pertanto la facoltà di decidere se desiderano derogare all'obbligo di presentare una dichiarazione sommaria di entrata nel caso in cui sia stata presentata una dichiarazione di transito. Tali Stati membri devono tuttavia assicurare che sia stata effettuata un'adeguata analisi dei rischi sulla base di detta dichiarazione di transito. (5) A norma dell'articolo 130 del predetto regolamento, diversi Stati membri, compresi i destinatari della presente decisione di esecuzione, hanno scelto la possibilità di consentire agli operatori economici di presentare dichiarazioni di transito abbinate alla dichiarazione sommaria di entrata e quindi condividere i dati di quest'ultima nel sistema NCTSP6 con il sistema di controllo delle importazioni 2 ("ICS2") per svolgere l'analisi dei rischi e i processi di controllo opportuni. (6) A tal proposito l'articolo 278, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (UE) n. 952/2013 specifica il termine entro il quale possono essere utilizzati, su base transitoria, mezzi diversi dai procedimenti informatici per attuare le disposizioni relative al transito delle merci nel territorio doganale dell'Unione. (7) A norma della decisione di esecuzione (UE) 2023/2879, la possibilità di presentare dichiarazioni di transito in abbinamento con la dichiarazione sommaria di entrata era stabilità al 1° settembre 2025, nell'ambito dell'attuazione del sistema NCTSP6, che interessa lo sviluppo dell'interfaccia con il sistema ICS2, onde agevolare la presentazione di una dichiarazione di transito contenente dettagli della dichiarazione sommaria di entrata in applicazione dell'articolo 130, paragrafo 1, CDU. L'attuazione del sistema NCTSP6 è allineata con la versione 3 del sistema ICS2 per il trasporto su strada e ferrovia, conclusasi il 1° settembre 2025. L'utilizzo di questo insieme di dati combinato costituisce uno strumento di agevolazione degli scambi già utilizzato nell'ambito del regolamento (UE) 450/2008 ( 3 ) , sostituito dal regolamento (CE) n. 952/2013, e ancora ampiamente diffuso; gli operatori economici nutrivano la legittima aspettativa che gli Stati membri che avevano scelto la possibilità di consentire la presentazione delle dichiarazioni di transito abbinate alla dichiarazione sommaria di entrata sarebbero stati pronti per tempo all'uso di tale presentazione combinata dell'insieme di dati. (8) Sono tuttavia emerse diverse circostanze specifiche aventi effetti persistenti nell'Unione europea. La guerra in corso in Ucraina e l'esigenza di garantire il funzionamento ininterrotto dei corridoi di solidarietà ucraini, la necessità di integrare il sistema ICS2 con i sistemi di frontiere intelligenti e l'ampio numero di operatori economici nei paesi terzi limitrofi che non sono pronti hanno forzato lo Stato membro a prorogare la finestra di connessione, sebbene sul versante della sua amministrazione doganale i componenti di sistema siano pronti. L'elevato numero di operatori che hanno inoltre difficoltà a ottenere da uno Stato membro la registrazione per connettersi ai sistemi informatici, unitamente alla notevole complessità e importanza dell'adozione dei sistemi NCTSP6 e ICS2, oltre alle risorse necessarie per sviluppare l'interconnessione fra i due sistemi, sia per gli Stati membri, sia per gli operatori economici, si sono rivelati più difficili del previsto di quanto originariamente preventivato. La natura specifica e complessa dei meccanismi di trasporto interessati da tale attuazione, che include forme multimodali, ha dimostrato di colpire la Bulgaria, la Croazia, la Lettonia, la Polonia, la Romania e la Slovacchia nonché gli operatori economici più di altri. Tali Stati membri sono quelli in cui la sicurezza in materia di trasporti su strada e ferrovia desta particolari preoccupazioni. La Bulgaria, la Croazia, la Lettonia, la Polonia, la Romania e la Slovacchia richiedono di conseguenza una soluzione solida per garantire la certezza del diritto, la continuità operativa e una transizione senza soluzione di continuità verso il rispetto dei criteri previsti dalla versione 3, fase 3, del sistema ICS2 e della relativa interconnessione con il sistema NCTS fase 6. (9) Sebbene tutti gli Stati membri abbiano realizzato tempestivamente il sistema ICS2, tali circostanze specifiche hanno impedito ad alcuni Stati membri di sviluppare efficacemente l'interconnessione fra i sistemi NCTSP6 e ICS2, versione 3, o di integrarvi i loro operatori economici o quelli dei paesi terzi limitrofi entro il termine del 1° settembre 2025. In agosto 2025 la Bulgaria, la Croazia, la Lettonia, la Polonia, la Romania e la Slovacchia nei confronti dell'Irlanda del Nord hanno pertanto formalmente presentato una domanda per utilizzare mezzi di scambio e archiviazione di informazioni diversi dai procedimenti informatici, a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) n. 952/2013. (10) A Bulgaria, Croazia, Lettonia, Polonia, Romania e Slovacchia dovrebbe pertanto essere concessa una deroga ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013, per quanto riguarda l'uso di mezzi di scambio e archiviazione di informazioni diversi dai procedimenti informatici anziché l'NCTSP6, all'obbligo di utilizzare procedimenti informatici per tutti gli scambi di informazioni fra autorità doganali nonché fra operatori economici e autorità doganali e l'archiviazione di tali informazioni, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, di detto regolamento. (11) Tenuto conto dell'importanza dei sistemi NCTSP6 e ICS2 nell'approccio integrato unionale inteso a potenziare la gestione dei rischi doganali e a garantire la sicurezza prima dell'arrivo nonché la sicurezza nel transito, agevolando nel contempo il flusso libero di scambi legittimi, oltre alla natura e alla complessità di entrambi i predetti sistemi, la durata della deroga dovrebbe essere limitata al minimo necessario. Sulla scorta di quanto esposto e avuto riguardo agli impatti delle circostanze specifiche che hanno generato i ritardi nell'interconnessione in opera dei sistemi NCTSP6 e ICS2, versione 3, negli Stati membri che hanno scelto tale possibilità nonché l'attuale stato di avanzamento degli sviluppi, la deroga per gli operatori del trasporto si strada e su ferrovia non dovrebbe proseguire oltre il 31 maggio 2026, data alla quale scade. (12) Per quanto afferisce tuttavia alle spedizioni postali, la deroga in parola dovrebbe applicarsi fino e non oltre il 31 dicembre 2025, tenuto conto del fatto che la dichiarazione sommaria di entrata per merci spedite a mezzo posta è soggetta a requisiti specifici relativamente ai dati, conformemente all'articolo 127, paragrafo 6, CDU, e all'articolo 113 bis del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione ( 4 ) . (13) Al fine di garantire il monitoraggio e la valutazione dei progressi nell'attuazione del sistema NCTSP6, la Bulgaria, la Croazia, la Lettonia, la Polonia, la Romania e la Slovacchia dovrebbero notificare alla Commissione i progressi compiuti nello sviluppo dell'interconnessione fra i sistemi NTCSP6 e ICS2 e/o la capacità degli operatori economici di presentare le dichiarazioni di transito a norma dei requisiti relativi alla nuova dichiarazione sommaria di entrata nel sistema ICS 2, versione 3, in relazione a merci trasportate su strada e ferrovia nell'ambito del processo di comunicazione di cui all'articolo 278 bis del regolamento (UE) n. 952/2013. Occorre altresì garantire la comunicazione e la condivisione delle informazioni relative alla pianificazione nazionale di cui all'articolo 4 della decisione di esecuzione (UE) 2023/2879. Sono inoltre necessari ulteriori requisiti in materia di comunicazione, onde garantire che la Commissione europea possa monitorare e valutare i progressi degli Stati membri, considerando che i sistemi nazioni per l'analisi dei rischi non sono in grado di fornire lo stesso livello di analisi dei rischi del sistema europeo ICS2. (14) Considerato quanto esposto, ai sensi della decisione di esecuzione (UE) 2023/2879, è opportuno che il sistema NCTSP6 sia realizzato entro il 1° settembre 2025 e che il sistema ICS2, versione 3, per le merci trasportate su strada e ferrovia sia realizzato anch'esso entro il 1° settembre, e, al fine di evitare un vuoto giuridico, anche la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere da tale data, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La presente decisione si applica alle merci nelle seguenti spedizioni: a) spedizioni su strada e ferrovia b) spedizioni postali. Articolo 2 1.   Bulgaria, Croazia, Lettonia, Polonia, Romania e Slovacchia possono utilizzare mezzi di scambio e archiviazione di informazioni diversi dai procedimenti informatici anziché il componente 2, fase 6, del nuovo sistema di transito informatizzato nell'ambito del CDU (in appresso "NCTS") di cui all'articolo 273 del regolamento (UE) 2015/2447 e il componente comune della versione 3 del sistema di controllo delle importazioni 2 ("ICS2") previsto dal CDU a norma dell'articolo 182 del medesimo regolamento fino al 31 maggio 2026 o al 31 dicembre 2025, conformemente all'articolo 4 della presente decisione. 2.   Ai fini del paragrafo 1 la Bulgaria, la Croazia, la Lettonia, la Polonia, la Romania e la Slovacchia garantiscono che gli operatori economici possano presentare i dati per l'analisi dei rischi a fini di sicurezza a norma dell'articolo 127, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 952/2013, per le merci che entrano nel territorio doganale dell'Unione attraverso detti Stati membri, avvalendosi del sistema di controllo delle importazioni 1 ("ICS1") o, se applicabile e subordinatamente agli accordi vigenti nello Stato membro, ICS1 in abbinamento alla dichiarazione di transito nel sistema NCTS fase 5, a norma degli articoli 127 e 130 del regolamento (UE) n. 952/2013. 3.   Gli uffici doganali di Bulgaria, Croazia, Lettonia, Polonia, Romania e Slovacchia comunicano, a norma dell'articolo 186, paragrafo 7 bis, del regolamento (UE) 2015/2447, gli esiti dei controlli effettuati alle altre autorità doganali degli Stati membri mediante il sistema elettronico di cui all'articolo 36, paragrafi 1 e 2, del predetto regolamento. Articolo 3 La Bulgaria, la Croazia, la Lettonia, la Polonia, la Romania e la Slovacchia comunicano alla Commissione con cadenza mensile in merito ai progressi compiuti nello sviluppo dell'interconnessione di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2023/2879 della Commissione. Articolo 4 La presente decisione si applica dal 1° settembre 2025 al 31 maggio 2026 per le spedizioni di cui all'articolo 1, lettera a). Per quanto riguarda tuttavia le spedizioni di cui all'articolo 1, lettera b), essa si applica dal 1° settembre 2025 fino al 31 dicembre 2025. Articolo 5 La Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Polonia, la Romania e la Repubblica slovacca sono destinatarie della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2025 Per la Commissione Maroš ŠEFČOVIČ Membro della Commissione ( 1 ) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj . ( 2 ) Decisione di esecuzione (UE) 2023/2879 della Commissione, del 15 dicembre 2023, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell'Unione ( GU L, 2023/2879 del 22.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2879/oj ). ( 3 ) Regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato) ( GU L 145 del 4.6.2008, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/450/oj ). ( 4 ) Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione ( GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2446/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/2591/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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